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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 26/2/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio TE C.F._1
dall'Avv. Federico Benvenuto con domicilio eletto presso il suo studio sito in Treviso,
Piazza San Vito n. 15, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.to Massimo Sonego, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Treviso,
Strada Feltrina n. 20 e presso il suo indirizzo telematico:
come da mandato allegato alla Email_1
comparsa di costituzione con nuovo difensore del 22/05/2023; appellata
(C.F. ) e (C.F. _2 C.F._3 CP_3
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Francesco Sernaglia C.F._4
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Montebelluna, Via Sansovino n.2, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
-1- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 134/2024 pubblicata il 23/1/2024 dal Tribunale di Treviso – Cause in materia di rapporti societari- società di persone.-
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per TE
“1) in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Treviso n. 134/2024 del 23/1/2024, sussistendone i presupposti di legge;
2) in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 134/2024 del 23/1/2024 per tutti i motivi esposti e, per l'effetto:
- Accertare e dichiarare l'esistenza della comunione ereditaria, avente ad oggetto le quote sociali di AR (oggi , fra CP_4 Parte_2 Parte_3
gli eredi di;
Persona_1
- Previa sospensione dell'efficacia, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità degli atti di “ricostituzione della pluralità dei soci”, in atti, per le ragioni di cui alla narrativa;
- Previa sospensione dell'efficacia, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità dell'atto di "liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e trasformazione in società di Parte_2
capitali”, in atti, per le ragioni di cui alla narrativa.
3) in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza in punto spese di lite e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
4) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per _2 CP_3
“nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 134/2024 di data 22.01.2024, emessa dal TE
Tribunale di Treviso – Sezione Terza Civile, a definizione del giudizio civile R.G. n.
1615/2021, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi totalmente la predetta pronuncia;
-2- in ogni caso: condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese TE
(comprese quelle generali), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
CPA”
PER : Controparte_5
“in via preliminare:
-respingersi, in ogni caso, l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, per tutti i motivi già dedotti, con condanna dello stesso in ragione dell'art. 283, comma 3, c.p.c.; nel merito, in via principale:
- respingersi l'appello avverso la sentenza n. 134/2024, emessa dal Tribunale di Treviso,
Giudice dott.ssa Elena Merlo, nella causa R.G. n. 1615/2021 in quanto infondato per tutti i motivi di cui in atti, confermandosi integralmente la pronuncia di primo grado impugnata”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, itava in giudizio TE
davanti il tribunale di Treviso, la madre e i fratelli E Controparte_1 _2
per accertare: - l'esistenza fra tutti gli eredi di della CP_3 Persona_1
comunione ereditaria avente ad oggetto le quote sociali di Controparte_6
- la nullità, invalidità, illegittimità degli atti di ricostruzione della pluralità dei soci
[...]
e dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto oltre alla prosecuzione della con gli eredi del socio defunto e la trasformazione della predetta Parte_2
società in società di capitali.
1.1. L'attore, che accettava l'eredità del padre, deceduto in data Persona_1
17/02/2017, eredità che comprendeva la quota del 98% delle partecipazioni sociali della società e il 55% di quelle di IC RE SN, sosteneva CP_6
che il subentro automatico in queste società gli sarebbe stato precluso, in quanto la madre, titolare delle restanti quote sociali, avrebbe optato per la continuazione della società soltanto con gli altri due fratelli, essi pure eredi del de cuius. L'attore sosteneva la nullità dei conseguenti atti di ricostruzione della pluralità dei soci delle società perché avvenuti in presenza di due eredi su tre. In merito alla sola società Parte_4
[...]
[...] , evidenziava che i convenuti e sottoscrivevano un
[...] _2 CP_3
atto di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della società in srl, nonostante la già avvenuta ricostituzione della pluralità dei soci.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano, il rigetto delle domande attoree e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 134/2024, il tribunale di Treviso rigettava le domande di TE
e pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile,
[...]
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti TE _2
, che si liquidano per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria nell'importo CP_3 Controparte_1 di € 4.950,40 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l'attore lla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e TE _2 che si liquidano per la fase decisoria nell'importo di € 3.776,50 a titolo di compenso, oltre spese CP_3 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna l'attore lla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta TE _1
, che si liquidano per la fase decisoria nell'importo di € 2.905,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna l'attore alla corresponsione a TE favore di ciascuno dei convenuti dell'importo di € 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato a quattro TE
motivi, tramite i quali sottopone a critica i paragrafi 2.1., 2.2., 2.3., 3.1. e 3.2. della sentenza, segnatamente laddove il giudice avrebbe erratamente applicato: 1) gli artt.
2284, 2252, 2323 e 2479 c.c., gli articoli degli statuti sociali di e di CP_6
IC RE S.n.c. (ora , nonché le norme di Parte_3
legge in materia di società di persone;
2) anche con specifico riguardo alla esclusa invalidità degli atti di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e trasformazione in società di capitali Parte_2
del 27-1-2021; 3) l'art. 91 c.p.c. in punto di spese di lite e 4) l'art. 96 c.p.c. in quanto la statuizione in proposito adottata sarebbe in contrasto con precedenti pronunce dello stesso tribunale di Treviso.
5. Si sono costituti in giudizio, i fratelli e i quali hanno contestato _2 CP_3
la pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
6. Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto Controparte_1
-4- dell'appello perché infondato.
7. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19 giugno, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale.-
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha rigettato le domande dell'attore
[...]
sulla scorta dei seguenti rilievi: TE
- in merito alla domanda di accertamento dell'esistenza di una comunione ereditaria avente ad oggetto le quote sociali di fra Controparte_6
gli eredi di considerato l'intuitus personae che caratterizza la Persona_1
partecipazione alla società di persone, doveva ritenersi che nell'asse ereditario del de cuius fosse entrato “unicamente” il diritto in capo agli eredi Persona_1
legittimi, nonché parti in causa, alla liquidazione del valore delle stesse;
mentre non poteva ritenersi che fossero cadute in successione le quote del 55% e del
98% di IC RE SN e AR AS di De VI IN & C., delle quali era titolare il de cuius. Il primo giudice, richiamando l'art. 2284 c.c., applicabile a tutte le società di persone, ha evidenziato che nel “caso del decesso di uno dei soci consente ai soci superstiti, in alternativa: i) la liquidazione della quota del socio defunto agli eredi, nel termine di sei mesi dalla morte del loro dante causa;
ii) lo scioglimento della società, qualora preferiscano;
iii) infine, la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi consentano. In particolare, se si considera l'opzione sub iii) – unica rilevante nella controversia in oggetto -, emerge palesemente il principio sopra citato, il quale non consente
l'automatico ingresso degli eredi in società per trasmissione ereditaria o per effetto della mera accettazione dell'eredità del de cuius, ma, al contrario, necessita di un atto volontario inter vivos dell'erede e del socio superstite” (pag.
5, sentenza). Quanto alla c.d. clausola di continuazione inserita nei patti sociali, il tribunale ha giudicato che essa non può comportare l'automatico subentro degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile, non
-5- potendosi porre in contrasto con i principi innanzi esposti. Sulla base di queste argomentazioni, il tribunale ha escluso che l'art. 6 dello statuto di CP_6
invocato dall'attore a fondamento delle proprie ragioni (“in caso di morte di un socio la società continuerà con gli eredi”) potesse ritenersi rilevante ai fini di derogare la norma di cui all'art.2284 c.c.
- Il tribunale ha altresì evidenziato che, anche a ritenere l'operatività della clausola di continuazione, la tesi dell'attore [diretta ad accertare la sua partecipazione alla comunione ereditaria su dette quote sociale] risultava “in contrasto con la volontà dallo stesso manifestata nel diverso giudizio R.G. n. 10131/2017, nel quale egli ha già fatto valere il proprio diritto alla liquidazione della quota sociale allo stesso spettante, sul presupposto implicito, di non volere partecipare alla società” (pag. 6, sentenza) e con la domanda avanzata dallo stesso in altro giudizio R.G. n. 2839/2018 “avente ad oggetto la divisione ereditaria del cospicuo patrimonio ereditario, in cui l'attore ha chiesto – in via principale – di “accertare e dichiarare l'entità del compendio ereditario ed il valore della quota spettante a ciascun erede (…), previo accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2289
c.c., del diritto di quale erede legittimo di alla TE Persona_1
liquidazione della quota sociale di sua spettanza delle Parte_5
(cfr. doc. 3 convenuti)” (pag. 7, sentenza primo
[...] CP_6
grado). Secondo il primo giudice l'atto di ricostituzione della pluralità dei soci effettuato dalla madre socia superstite, non precludeva la continuazione della società con gli eredi, in quanto l'atto aveva ad oggetto quote che facevano già capo alla socia , nulla disponendo in merito alle quote sociali già _1
intestate al de cuius. Inoltre, secondo il giudice trevigiano, anche a voler sostenere che in base all'art. 6 dello statuto “fosse obbligatoria la continuazione della società con gli eredi, si ribadisce che il consenso che l'attore sembra esprimere in questa sede è in contrasto con la volontà dallo stesso manifestata, già molti anni prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, nel diverso giudizio
R.G. n. 10131/2017” (pag. 8, sentenza). Quanto alla società Parte_3
l'art. 5 del relativo statuto, richiamandosi integralmente al contenuto
[...]
-6- di quanto dispone l'art.2284 c.c., escludeva il subentro automatico degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile. Sulla base di queste argomentazioni, il tribunale ha ritenuto di non poter accertare l'esistenza di una comunione ereditaria nelle quote sociali facente capo anche all'attore;
- in merito alle domande attoree di accertamento dell'asserita nullità/invalidità/illegittimità degli atti di ricostituzione della pluralità dei soci e dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e della trasformazione di Parte_2
questa società di persone in società di capitali, il giudice ha ritenuto che le doglianze dei parte attorea difettassero di chiarezza: gli atti dei quali l'attore chiedeva accertarsi l'invalidità (cfr. docc. 4 e 5 attorei, atti notarili del 9/3/2017) erano atti da compiersi entro il termine semestrale di cui all'art. 2272, n. 4), c.c. al fine di evitare lo scioglimento delle due società, con i quali la madre aveva disposto delle quote già alla stessa facenti capo, e non di quelle pervenutele per successione del marito, pertanto, non vi era alcun valido motivo per l'attore di mettere in discussione le decisioni della madre. Circa la trasformazione della società di persone in società di capitali, il giudice ha rilevato che la decisione era stata deliberata dai soci della società stessa (escluso he TE
non aveva alcun diritto ad interloquire su una tale decisione). Il tribunale, per i motivi esposti, ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori domande;
- in ragione della soccombenza, il tribunale ha posto le spese di lite a carico di parte attrice tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale;
- attesa la contraddittorietà delle domande formulate dall'attore con quelle avanzate in precedenza in altri giudizi, il tribunale ha condannato TE
a corrispondere a ciascuno dei convenuti l'importo di euro 1.500,00 ex art.
[...]
96, co. 3, c.p.c.
b.) Motivi di appello.
-7- 1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede la riforma della sentenza laddove, ritenendo che “a cadere in successione non sono state le quote del de cuius, ma “unicamente il diritto in capo agli eredi legittimi (ovvero le odierne parti in causa) alla liquidazione del valore delle stesse” (pag. 7, appello), ha escluso la possibilità per di chiedere l'accertamento della comunione ereditaria avente ad TE Pt_1
oggetto le quote sociali delle due società IC RE S.n.c. e in CP_6
capo al defunto padre, Persona_1
Si sostiene che il giudice avrebbe adottato un ragionamento in contrasto con la disciplina codicistica, la giurisprudenza in materia e gli atti notarili posto che una applicazione corretta di questi principi avrebbe evidenziato l'illegittimità: I) degli atti di ricostituzione della pluralità dei soci stipulati tra i convenuti in data 9 marzo 2017 davanti il Notaio;
II) dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto e Per_2
continuazione della con gli eredi del socio defunto e III) della Parte_2
trasformazione in società di capitali, perché assunti in violazione dei diritti di parte appellante, acquisiti come socio e come erede.
In merito alla società , si sostiene che bbia assunto la CP_6 TE
qualità di socio, in seguito alla morte del padre in forza della clausola di continuazione
“automatica” contenuta nell'art. 6 dello statuto speciale (“in caso di morte di un socio la società continuerà con gli altri eredi") e “in virtù della quale la successione della quota si è pertanto realizzata de iure, senza necessità o facoltà di stipulare alcun atto di continuazione” (pag. 9, appello). Pertanto, sulla base di queste argomentazioni, si sostiene che l'atto di ricostruzione della pluralità dei soci stipulato tra i convenuti il 9 marzo 2017 sarebbe nullo/illegittmo/inefficace e quindi inopponibile all'attore perché assunto in violazione dei suoi diritti di socio ed erede.
Secondo l'appellante, il tribunale ha errato «nel sostenere che la presenza della chiara clausola di continuazione di cui all'art.6 dello Statuto sociale, nella specie, “non può realizzare un automatico subentro degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile” e che tale specifica clausola “è irrilevante, in quanto non può comportare un'inammissibile deroga alla disciplina codicistica”»(pag.9, appello). Si sostiene che “i soci, inserendo tale clausola, hanno già manifestato il proprio consenso
-8- all'ingresso degli eredi nella compagine sociale, in deroga – perfettamente ammessa - alla disciplina standard prevista nel codice” (pag. 9, appello) e giustificato dal fatto che la società in questione sia una società a conduzione familiare.
Secondo il giudice è incorso in altro “gravissimo errore” laddove TE
ha affermato che “Consenso (ad entrare a far parte della compagine societaria) che
l'attore sembra voler esprimere in questa sede, ma che è in contrasto con la volontà dallo stesso manifestata nel diverso giudizio R.G.n. 10131/2017, nel quale egli ha già fatto valere il proprio diritto alla liquidazione della quota sociale allo stesso spettante, sul presupposto, implicito, di non voler partecipare alla società” (pag. 10, appello) dal momento che le due condotte dell'appellante sono compatibili e in nessun modo contraddittorie tra loro: le azioni giudiziali di cui ai nn. RG 10131/2017 e 2839/2018 sono state intentate al fine di accertare il valore della quota dell'appellante posto che i fratelli avevano sempre omesso di coinvolgerlo nella gestione delle due società.
L'appellante sostiene che il giudice laddove osserva che “è pur vero che l'atto di ricostituzione della pluralità di soci è stato effettuato per iniziativa della socia superstite poche settimane dopo la morte del de cuius;
ma è anche vero che esso di per sé non precludeva la continuazione della società con gli eredi, avendo ad oggetto soltanto una cessione di quote che già facevano capo alla socia e odierna convenuta , con il _1
quale nulla è stato disposto con riferimento alle quote sociali già intestate al de cuius”(pag. 12, appello) ha adottato una motivazione poco chiara e non in linea con le doglianze in proposito svolte che deducevano l'estromissione dalle due società “con riferimento alle quote di proprietà del defunto padre, signor cadute in Persona_1
successione, e non quelle della madre signora ” (pag. 12, appello). _1
Analoghe critiche vengono sollevate da parte appellante in merito alla statuizione del giudice che interessa le quote della seconda società, la . Parte Parte_3
appellante sostiene che il giudice ha analizzato la questione richiamando genericamente l'art. 2284 c.c. e statuendo la mancanza del consenso della madre a far continuare la società con l'erede, odierno appellante, escluso. Si TE
sostiene che il giudice non abbia correttamene valorizzato alcune risultanze di causa, mai contestate da E e idonee a dimostrare la mancanza di _2 CP_3
-9- consapevolezza della del reale contenuto degli atti stipulati davanti il notaio _1
, deducendo che la madre, in realtà, non avrebbe mai voluto escludere il figlio Per_2
dalla compagine sociale [«si richiama la sentenza con cui l'Ecc.ma Corte di Appello di
Venezia (cfr. prod. 20 pag. 9) ha revocato l'amministrazione di sostegno del sig. Pt_1
prendendo atto che la madre era stata spinta a stipulare tali atti dai figli e , CP_3 _2
avendo dichiarato “ho il cuore che salta fuori… perché certe domande, che voi altri mi avete fatto firmare, che non sapevo nemmeno cosa rispondere… perché adesso metà fabbrica è intestata a te e ma io non sapevo che avevo firmato per quello”, CP_7
mentre la figlia , a sua volta, ribatteva: “hai rovinato tutto” e ancora: “tu sei cretina, CP_3
quindi gli hai detto che non sapevi… Tu gli hai detto che non sapevi niente»: pag. 12, appello]. Inoltre, l'appellante critica la sentenza laddove ha ritenuto che «nell'atto di citazione non è stata formulata alcuna domanda di annullamento degli atti di cui si discute per vizio della volontà (errore?) o per incapacità della convenuta» (pag.
13,appello), deducendosi che le difese svolte, in primo grado, da TE
erano necessarie e finalizzate a smentire le argomentazioni dei fratelli – convenuti circa la volontà della madre di far continuare le società soltanto con i figli E _2 CP_8
escludendo il qui appellante.
[...]
Parte appellante critica inoltre la sentenza nel punto in cui secondo il giudice “è corretto che, laddove il socio superstite preferisca continuare il rapporto con gli eredi, questi dovranno esprimere il loro consenso al subentro, ma non vale il contrario, ovvero che è necessario il consenso di tutti gli eredi affinché la società continui solo con alcuni di essi” (pag. 13, appello) posto che questo ragionamento si porrebbe in contrasto con il regime legale in materia di morte del socio di una Snc, il quale prevede un doppio assenso al subentro (dei soci e degli eredi) e ove tutti devono manifestare il proprio consenso. Infine, si critica l'interpretazione fornita dal tribunale dell'art. 2284 c.c. secondo la quale sarebbe l'unico socio superstite ad avere il potere di continuare la società solo con alcuni eredi, escludendone altri. Secondo l'appellante “L'art. 2284 c.c. stabilisce chiaramente che l'unico socio superstite, fra le altre cose, può continuare la società con gli eredi. Non "con alcuni", o "con uno", o "con quelli che gli aggradano", bensì con gli eredi: o tutti, o nessuno” (pag. 14, appello), posto che se così non fosse, la
-10- conseguenza sarebbe quella di conferire al singolo il potere di incidere in modo arbitrario sulla posizione dell'erede.
Sulla base di queste argomentazioni, parte appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiede l'accoglimento di tutte le domande formulate in prime cure.
2. Con il secondo motivo d'appello, censura il paragrafo 2.3. TE
della sentenza laddove il giudice, in asserito travisamento dei fatti, ha sostenuto che la trasformazione della società di persone in società di capitali è Parte_3
diventata da “è stata deliberata dai soci della società stessa, non avendo CP_9
l'attore alcun diritto ad interloquire in ordine a detta decisione” (pag. 16, appello). Parte appellante non condivide quanto statuito dal giudice sostenendo che la partecipazione del 55% di cui era titolare il de cuius, era poi detenuta unitariamente tra i tre eredi, che avevano il diritto di amministrarla fino alla divisione. Pertanto, ogni decisione avrebbe dovuto essere assunta previa deliberazione di tutti i titolari delle quote, che nel caso di specie non vi è stata. Inoltre, posto che i fratelli E ono entrati in _2 CP_3
società mediante atto inter vivos (vale a dire la cessione delle quote della madre-socia), questo non farebbe “venir meno la presenza di quel 55% della comunione ereditaria, di cui fa inesorabilmente parte anche l'erede signor illegittimamente TE
escluso” (pag.16, appello). Si evidenzia, inoltre, che i fratelli Per_3 CP_3
la madre , hanno posto in essere un atto di straordinaria Controparte_1
amministrazione (quale la trasformazione della società di persona in società di capitali) senza il consenso del 55% delle quote sociali così in violazione dell'art. 7 dei Patti
Sociali che “al comma tre, prevede che Controparte_10
l'amministrazione straordinaria della società sia affidata in via esclusiva al socio
[...]
e, pertanto, a chi – nella sua qualità di erede – rappresenta le quote dello stesso” _11
(pag. 17,appello).
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugna il paragrafo 3.1. della sentenza laddove il giudice statuisce “In ragione della soccombenza, le spese di lite sostenute dalle parti convenute (…), con l'aumento del 30% per la presenza di più parti in causa” (pag. 18, appello).
Secondo parte appellante l'aumento sia del 30% che di una misura minore non sarebbe
-11- giustificabile posto che la difesa dei convenuti – appellati non ha comportato l'analisi di più posizioni o lo sviluppo di diverse argomentazioni giuridiche.
4. Con il quarto motivo, l'appellante contesta la sentenza (paragrafo 3.2) laddove il giudice lo ha condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere a ciascun ricorrente la somma pari ad euro 1.500,00 attesa la “ contraddittorietà delle domande formulate in questa sede con quelle già avanzate in altri precedenti giudizi, visto che egli chiede di essere considerato comproprietario delle stesse quote societarie per la liquidazione delle quali, in accoglimento di domande dallo stesso proposte, ha già ricevuto o ceduto a terzi, denaro per quasi tre milioni di euro(pag. 12)”
(pag. 19, appello).
Secondo parte appellante non sussistono i presupposti di legge per giustificare quella che appare come una sanzione al diritto di difesa, posto che difetta ogni incompatibilità tra le domande formulate in giudizio rispetto ai giudizi precedenti e, considerato che non sono ravvisabili comportamenti di abusivi, pretestuosi o TE
contrari a buona fede.
c) Disamina dei motivi di appello
1. Con il primo motivo si torna a riproporre la questione in ordine alla successione nella titolarità delle quote delle due società di persone cadute in successione di Persona_1
vale a dire e CP_6 _12
1.1. In linea generale, la ricostruzione da cui ha preso le mosse in proposito il tribunale sulla base della previsione dell'art. 2248 c.c. merita piena condivisione, riposando sulla lettera della menzionata disposizione normativa e sui consolidati insegnamenti del giudice di legittimità.
La disciplina legale della liquidazione del socio deceduto è contenuta nell'art. 2289 c.c. che si applica all'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio
(per morte, recesso e esclusione del socio).
A norma dell'art. 2289, 1° co. c.c., nel caso di morte, gli eredi del socio hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota al momento della morte e la liquidazione della quota spettante al socio deve essere fatta entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
-12- Gli eredi, dunque, vantano esclusivamente un diritto di credito pecuniario nei confronti della società.
La norma va coordinata con il disposto di cui all'art. 2284 cod. civ., a mente del quale,
“Salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Orbene, l'art. 2284 cod. civ. contempla tre distinte alternative, due delle quali operanti solo in presenza di un'espressa volontà dei soci al riguardo.
La prima ipotesi è quella di procedere alla liquidazione della quota del socio defunto.
La seconda è quella della prosecuzione della società con gli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota, l'art. 2284 cod. civ. consente che la società prosegua con gli eredi del socio defunto. In tal caso, però, è indispensabile una espressa volontà al riguardo, manifestata tanto dai soci superstiti quanto dagli eredi del defunto. In definitiva, alla morte del socio il rapporto sociale si scioglie, ma è in facoltà dei soggetti coinvolti decidere, con apposito atto fra vivi, di proseguire il rapporto sociale. In tale evenienza, dunque, gli eredi (o alcuni di essi) subentrano nella società, perdendo, evidentemente, il diritto alla liquidazione. Eventuali eredi dissenzienti o non graditi ai soci superstiti andranno in ogni caso liquidati pro quota.
Da ultimo, i soci superstiti potrebbero decidere di sciogliere del tutto la società. In tal caso, gli eredi, cui spetta in ogni caso il diritto alla liquidazione della quota del defunto, dovranno attendere il compimento delle operazioni di liquidazione per potersi vedere liquidato quanto ad essi spettante.
Occorre peraltro considerare che l'art. 2284 c.c. fa espressamente salva la “contraria disposizione del contratto sociale” e che, dunque, è prevista la possibilità che, alla morte di uno dei soci, l'intero contratto sociale si sciolga ovvero che sia prevista una forma di continuazione della società con gli eredi. Mentre la prima ipotesi non rileva ai fini di causa, va presa in esame l'altra eventualità, quella legata alla ipotesi di una continuazione della società con gli eredi.
-13- Mette conto in proposito ricordare che le cc.dd. clausole di continuazione possono variamente atteggiarsi nella pratica delle società e - secondo la più diffusa ricostruzione
- può individuarsi una triplice fenomenologia di tali clausole.
La partizione prevalente distingue tra: 1) clausole di continuazione facoltativa, caratterizzate dal fatto di attribuire agli eredi del socio o ai soci superstiti un diritto potestativo di continuare con i soci superstiti o con gli eredi;
2) clausole di continuazione obbligatoria, caratterizzate dalla previsione di un obbligo a carico degli eredi di stipulare un accordo per la continuazione della società con i soci superstiti;
3) clausole di continuazione automatica o di successione, in cui la successione degli eredi nella società è conseguenza automatica dell'acquisto dell'eredità.
Le parti possono configurare una sorta di continuazione “facoltativa”, nel senso che il contratto sociale impone ai soci di continuare la società con gli eredi del socio defunto,
i quali conservano, tuttavia, la facoltà di aderire o non al contratto sociale. Si tratta di una autolimitazione che i soci della società tramite tale clausola attuano alla loro autonomia contrattuale.
La clausola può poi atteggiarsi imponendo ai soci superstiti e anche agli eredi l'obbligo di continuare la società, configurando un obbligo a contrarre che nasce dal contratto sociale e si trasmette agli eredi in via di successione ereditaria.
La previsione del contratto sociale può arrivare a stabilire che l'accettazione dell'eredità comporta per l'erede del socio defunto l'assunzione automatica della qualità di socio, senza alcuna necessità di un'esplicita adesione, sia pure di una adesione obbligatoria come sopra indicato.
L'opinione dominante reputa validi i primi due tipi di clausole e in questi casi l'erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fa vivi alla cui stipulazione eredi e soci sono rispettivamente obbligati o facoltizzati (cfr. Cass. n. 21803/2006).
La giurisprudenza ha peraltro reputato valida anche la clausola di successione inserita nell'atto costitutivo di una società di persone (Cass. n. 15395/2013 e Cass.
15686/2020), sia pure con la precisazione che i limiti di validità di una tale previsione attengono alla qualità di mero socio della società e non già di amministratore, la cui
-14- attribuzione ad una determinata persona designata dai soci è elemento essenziale nella società in accomandita semplice.
L'insegnamento di legittimità ha pure chiarito che l'accordo fra eredi e soci superstiti, in quanto non richiede forma scritta, può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti (Cass. 15686/2020).
1.2. Alla luce di tale ricostruzione del sistema delle cc.dd. clausole di continuazione nelle società di persone va, quindi, passata in disamina la tesi dell'appellante basata sulle previsioni degli statuti delle due società e che, secondo TE
autorizzerebbero la continuazione della società con gli eredi.
Al riguardo, occorre partitamente prendere in esame le concrete clausole degli statuti delle due società.
1.2.1. L'art. 5 dello statuto dell'allora IC RE s.n.c., come testualmente riportato anche nella sentenza appellata, stabilisce che “nel caso di morte di uno dei soci, l'altro socio dovrà liquidare la quota agli Eredi, a meno che non preferisca continuare il rapporto con gli eredi stessi …”.
Il chiaro tenore letterale di tale clausola non consente di dubitare che con essa i soci della avevano previsto, di regola, la liquidazione della quota agli Parte_3
eredi del socio defunto, salva l'ipotesi in cui il socio superstite non ritenesse di
“continuare il rapporto con gli eredi”.
E, nel caso di specie, è certo che il socio superstite non ha inteso proseguire il rapporto societario con il qui appellante.
Il che è di per sé dirimente, senza che possa assumere rilievo la doglianza di TE
che parrebbe richiedere una sorta di “parità di trattamento” fra tutti gli eredi, di
[...]
tal ché se il socio superstite decidesse di continuare la società con gli eredi dovrebbe farlo con tutti indistintamente (o con nessuno).
Deve al contrario ritenersi che la previsione con la quale lo statuto rimette al socio superstite di scegliere se continuare il rapporto con gli eredi comporta che sia rimessa al predetto la scelta (anche) se continuare con tutti, con alcuni o con solo uno degli eredi.
-15- 1.2.2. Discorso parzialmente diverso va condotto con riferimento alle quote di CP_6
attesa la differente previsione del relativo statuto sociale.
[...]
Premesso che si tratta di una società in accomandita semplice e che la quota del de cuius era relativa alla sua posizione di socio accomandatario, va rilevato che l'art. 6 dello statuto di stabilisce testualmente che “In caso di morte del socio la CP_6
società continuerà con gli eredi”
Si tratta di clausola con la quale i soci hanno previsto una autolimitazione della loro autonomia contrattuale, nel senso di vincolarsi alla continuazione con gli eredi.
In forza di quanto sopra ricordato e degli orientamenti di legittimità favorevoli a riconoscere la validità di una tale previsione del contratto sociale (sia pure limitatamente alla qualità di socio e non già di amministratore) non può dunque ritenersene la nullità.
Occorre, pertanto, prendere in esame la ulteriore questione che il tribunale ha sollevato per giungere alla soluzione adottata, ossia che, anche a voler ritenere la validità della clausola di continuazione automatica, nondimeno, non vi sarebbe il “consenso” da parte dell'attore, qui appellante, alla stregua di quanto dallo stesso manifestato “già molti anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, nel diverso giudizio R.G.
n.10131/2017, nel quale egli ha già fatto valere il proprio diritto alla liquidazione della quota sociale allo stesso spettante, sul presupposto implicito di non voler partecipare alla società” (sentenza appellata, pag. 6).
In proposito l'appellante oppone due rilievi: innanzi tutto, che non sarebbe consentito dedurre in modo implicito una volontà; in secondo luogo, che nella causa n.
10131/2017 r.g. si sarebbe limitato a chiedere l'accertamento del valore della quota, a seguito dell'impossibilità di raggiungere un accordo con i fratelli.
Quanto al primo aspetto, va rimarcato che, in linea generale, se la legge non richiede per l'espressione della volontà la forma scritta a pena di nullità, nulla impedisce di desumerla alla stregua di comportamenti dimostrativi della volontà stessa (è il principio di c.d. libertà delle forme desumibile dall'art. 1350 c.c. e poi applicabile agli atti unilaterali in forza del richiamo contenuto nell'art. 1324 c.c.).
-16- Non si tratta, come parrebbe sostenere l'appellante, di scandagliare i reconditi motivi sottesi ai vari comportamenti delle parti, ma di valutarne oggettivamente la rilevanza in termini di manifestazione implicita, ma inequivoca, della corrispondente volontà. Come sopra ricordato, del resto, l'insegnamento di legittimità ha espressamente riconosciuto la rilevanza di fatti concludenti ai fini che qui interessano.
Ciò posto, si tratta di apprezzare la rilevanza e la concludenza delle condotte valorizzate dal primo giudice in proposito.
In merito alla seconda argomentazione, quella imperniata sulla natura meramente accertativa del valore della quota della domanda formulata dal qui appellante nell'ambito del giudizio n. 10131/2017 r.g., la lettura delle conclusioni in quella sede tenorizzate da (testualmente riportate nella sentenza gravata a TE
pagina 7) nelle quali è testualmente presente la richiesta di condanna al pagamento del valore della quota smentisce la tesi da questi anche in questa sede agitata.
Anche con riferimento a tale condotta non si tratta, come ognun vede, di scendere a indagare le interne e soggettive intenzioni della parte, come parrebbe sostenere l'appellante (“il Giudice non può spingersi a indagare o ricostruire autonomamente i presupposti soggettivi o le motivazioni interne che hanno indotto una parte a promuovere un giudizio diverso dal presente”: comparsa conclusionale, pag. 5, punti
34.-36.), ma – tutt'al contrario – di prendere atto della chiara e inequivoca domanda giudiziale dallo stesso formulata.
1.2.3. Ritiene peraltro la corte che la motivazione del tribunale, nei termini nei quali è esposta, ossia richiedendo un “consenso” da parte dell'erede al fine di ammetterne la partecipazione alla società non pare in linea con la previsione di quella clausola di successione, come innanzi richiamata e come interpretata dai pure ricordati orientamenti giurisprudenziali.
Invero, se la clausola di successione è tale, il consenso dell'erede risale al momento dell'accettazione dell'eredità e non richiede la verifica di alcun ulteriore atto di volontà.
Il punto è che, nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, si deve constatare come, dopo l'accettazione dell'eredità da parte del qui appellante (e, dunque, successivamente alla sua acquisizione della qualità di socio), costui ha agito in giudizio
-17- per ottenere la liquidazione della sua quota, come sopra appurato, ottenendo anche dal tribunale una sentenza (n. 804/22 sia pure non ancora definitiva, come riferito dalle parti) con la quale è stato disposto lo scioglimento del rapporto sociale e la quantificazione del valore della quota (il cui pagamento risulta peraltro già in gran parte effettuato).
Si è dunque già verificata la risoluzione del contratto sociale limitatamente a TE
con conseguente impossibilità, in questa sede, di adottare una pronuncia che
[...]
presuppone la perdurante esistenza di quel rapporto contrattuale.
È dunque tale inconciliabilità della domanda diretta all'accertamento della sua permanente qualità di socio con quella già esperita di risoluzione a determinare il rigetto della pretesa del qui appellante, non già il mancato riscontro di una sua volontà di prestare il consenso al subentro in società.
Con la domanda formulata nel processo n. 10131/17 r.g., infatti, TE
dedotto di essere stato escluso dalla società ad opera della socia superstite, ha chiesto la liquidazione della quota allo stesso spettante e la condanna della società al relativo pagamento.
Si impongono due considerazioni, a partire dalle quali sviluppare il resto della motivazione: deve ritenersi che la domanda formulata dal qui appellante nel giudizio n.
10131/17 r.g. presupponga la volontà di sciogliersi dal contratto di società e che il recesso può essere manifestato anche con fatti concludenti.
Quanto alla prima considerazione occorre ricordare che “nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato né per giusta causa, né nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da "facta concludentia" univoci;
in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento” (Cass.
2438/2009). In tale chiarita prospettiva, mentre dallo statuto prodotto risulta che la società avesse durata determinata (sino al 2000), deve senz'altro ritenersi CP_6
che la proposizione della domanda diretta a conseguire la liquidazione della quota
-18- presupponga la volontà del socio di recedere dal contratto di sociale, non essendo compatibile con alternative volontà della parte.
È la stessa difesa del qui appellante, a veder bene, a riconoscere che soltanto laddove la domanda formulata nella causa n. 10131/17 r.g. fosse stata limitata all'accertamento del valore della quota potrebbe ritenersi compatibile con la richiesta svolta in questo giudizio, laddove ha osservato che, essendo “la causa R.G. 10131/17 … un giudizio di mero accertamento (in quanto tale perfettamente compatibile e non contraddittorio con le domande, parimenti, di accertamento e di nullità degli atti dispositivi delle quote introdotte con la causa R.G. 1615/21)” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 22-
2-2022). Ragion per cui, una volta evidenziato che le conclusioni assunte nella causa n.
10131/17 r.g. sono dirette alla condanna della società al pagamento del valore corrispondente alla liquidazione della quota spettante a non può TE
non risultare del tutto infondata la pretesa da questi svolta nella presente sede.
Ciò posto, va ulteriormente constatato che tale inequivoca volontà di TE
di recedere sottesa alla domanda di liquidazione della quota sociale è stata non solo ricevuta (con la notificazione dell'atto di citazione), ma anche pienamente incontrata dalla società (e dall'unica socia superstite) con l'espresso riconoscimento del diritto del socio uscente alla liquidazione della quota, avendo nella comparsa costitutiva la e la riconosciuto che “Il sig. infatti, dovrà essere liquidato, Pt_6 CP_6 Pt_1
proporzionalmente alla propria quota ereditaria, pari a 2/9, con una somma di denaro, da versarsi da parte delle società” (comparsa di costituzione del 30-3-2018 nel processo n. 10131/2017 r.g., pag. 12).
Ne viene che, a fronte del recesso da parte del socio, della sua accettazione da parte della società e financo dalla avvenuta liquidazione della quota (a seguito della già ricordata sentenza del tribunale di Treviso resa nella causa n. 10131/2017) una revoca del recesso – quale la domanda qui formulata parrebbe presupporre (sia pure senza essere mai stata allegata) – non risulta proponibile, se non previo consenso di tutti gli altri soci.
La s. Corte ha invero affermato la revocabilità del recesso effettuato dal socio di società di personale, ma “fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio
-19- uscente” e “sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso” (Cass.
20544/2009).
Ne viene che, in assenza di una nuova contraria manifestazione di volontà proveniente dalla società e dai suoi soci, nella specie, come detto, del tutto assente, la pretesa di di riconoscimento della sua qualità di socio non è fondata e va TE
respinta.
La rilevata inconciliabilità della domanda diretta all'accertamento della qualità di socio dopo aver chiesto (e ottenuto) lo scioglimento del rapporto sociale viene ribadita e ulteriormente conclamata dalla condotta tenuta da tale da integrare TE
un'evidente violazione del divieto di venire contra factum proprium.
La parte appellata ha dedotto, comprovandolo documentalmente, che TE
il 23 luglio 2019 ha ceduto a terzi i crediti di complessivi € 1.900.000,00 spettanti
[...]
allo stesso nei confronti delle società a titolo di liquidazione della sua quota quale coerede di assumendo altresì l'impegno verso i cessionari a non richiedere Persona_1
il subingresso nelle predette società (v. doc. 10 fascicolo di primo grado e _2
). CP_3
Né – a sovvertire tale chiara condotta di – può valere l'ennesimo TE
mutamento di linea difensiva, basato sulla imputazione delle somme sopra indicate a titolo di “utili”, come se bastasse una mera dichiarazione di parte a immutare il titolo del credito accertato dalla sentenza.
Quanto poi alla deduzione circa una – non meglio precisata – mancanza di volontà della madre di escludere il qui appellante dalla compagine societaria, si tratta di circostanza che, non solo non risulta adeguatamente in causa, ma che – soprattutto – non si è tradotta, come puntualmente rilevato dal tribunale, in un coerente petitum di annullamento per vizio della volontà o incapacità della (nel mentre la nullità _1
non pare fondatamente neppure ipotizzarsi). Né sostenere che si tratterebbe di una deduzione limitata a evidenziare la mancanza di “consapevolezza” in capo alla madre, in assenza di una rilevante conseguenza giuridica di tale allegazione, vale a superare quanto in proposito ritenuto dal tribunale.
-20- La sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di i vedersi riconosciuta la sua qualità di socio delle società e TE CP_6
IC RE s.n.c. merita pertanto, pur integratane la motivazione nei termini di cui sopra, conferma.
Mette conto evidenziare che quanto ritenuto in riferimento alla società vale CP_6
anche con riguardo alla IC, per la quale, dunque, sussistono due autonome rationes decidendi di rigetto della domanda del qui appellante.
2. Al rigetto del primo motivo consegue il rigetto anche del secondo motivo, avente a oggetto gli atti di continuazione delle società e di trasformazione.
Sul punto il tribunale ha così osservato “per quanto riguarda, infine, la nullità/invalidità/illegittimità dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e trasformazione in società di capitali, datato 27.1.2021 Parte_2
(cfr. doc. 7 attoreo), come già poco sopra evidenziato, esso appare conforme alla previsione di cui all'art.
5 dello statuto dell'allora (cfr. doc. 2 attoreo), che, richiamandosi integralmente al Parte_3 contenuto di cui al sopra citato art. 2284 c.c., non comporta automaticamente il subentro degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile, richiedendo una manifestazione del consenso, in particolare da parte del socio superstite. Nel caso di specie, detto consenso non risulta essere stato prestato, atteso che la convenuta , unica socia superstite, non ha mai manifestato _1 una volontà in tal senso. Quanto alla trasformazione della società di persone in società di capitali, essa è stata deliberata dai soci della società stessa, non avendo l'attore alcun diritto ad interloquire in ordine a detta decisione” (sentenza appellata, pag. 10 s.).
Il motivo reitera le sue censure, ma si basa sul presupposto della illegittimità di quelle decisioni societarie in ragione della necessità di partecipazione ad esse del qui appellante, circostanza che, per quanto sopra ritenuto, va esclusa.
Ne discende, pertanto, anche l'infondatezza del motivo in disamina, in quanto l'ormai definitiva fuoriuscita di dalle società vale a superare l'eventuale TE
illegittimità di quelle delibere e degli atti in conseguenza stipulati, finendo per evidenziare una carenza di interesse in capo all'attore qui appellante a dolersi di vicende relative a società dalle quali non è più socio, in assenza peraltro di una puntuale e pertinente allegazione in tal senso.
-21- 3. Anche il terzo motivo, basato sulla non spettanza nel compenso liquidato ai difensori dei convenuti dell'aumento per il numero di parti, in quanto la presenza di più soggetti non avrebbe “comportato l'analisi di più posizioni o lo sviluppo di diverse argomentazioni giuridiche”, è privo di pregio e, ad evidenziarne l'infondatezza, è sufficiente richiamare l'insegnamento di legittimità in proposito.
L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la difesa dell'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale comporti l'esame di questioni di fatto e di diritto “non specifiche
e non distinte”.
In proposito Cass. n. 10367/2024 ha insegnato che “… l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc…”.
Invero, nel caso in cui all'assistenza di una pluralità di parti consegua anche una n differenza tra le pretese dei vari assistiti comporta unicamente che “…la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2,
d.m. 55/14…”.
Il motivo non risulta nemmeno trattato nelle scritture difensive conclusionali.
4. Il quarto motivo, che ha ad oggetto l'adozione da parte del tribunale, della pronuncia di applicazione dell'art. 96, terzo comma, c,p.c., non merita seguito, in quanto si è avuto modo di rilevare, anche in questa sede, l'evidente contraddittorietà dell'atteggiamento dell'attore qui appellante che, dopo aver incassato una cospicua somma a titolo di liquidazione per le quote societarie e avere adito il giudice per ottenere la liquidazione della sua quota, ha formulato istanze dirette all'accertamento della sua permanente qualità di socio di tali società, con ciò evidenziando un abuso dello strumento processuale, idoneo a sostenere la disposta condanna ex art. 96, co. 3,
c.p.c.
d) Conclusioni e regolamentazione delle spese
-22- In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti, dal d.m. 55/2014, per le cause di valore corrispondente alla presente (indeterminabile bassa complessità), tenuto conto delle questioni trattate e delle attività effettivamente espletate in questo grado e nei limiti di quanto esposto nella nota spese dimessa dal difensore di e _2 CP_3
Va dato della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. TE
134/2024 del tribunale di Treviso, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna la parte appellante a rifondere a e nonché a _2 CP_3 [...]
le spese processuali da costoro sostenute e che liquida, quanto _1
ai primi, in € 11.011,00 per compenso e, quanto alla seconda, in € 8.469,00 per compenso, oltre – per entrambe – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto TE
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-23-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 26/2/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio TE C.F._1
dall'Avv. Federico Benvenuto con domicilio eletto presso il suo studio sito in Treviso,
Piazza San Vito n. 15, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.to Massimo Sonego, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Treviso,
Strada Feltrina n. 20 e presso il suo indirizzo telematico:
come da mandato allegato alla Email_1
comparsa di costituzione con nuovo difensore del 22/05/2023; appellata
(C.F. ) e (C.F. _2 C.F._3 CP_3
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Francesco Sernaglia C.F._4
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Montebelluna, Via Sansovino n.2, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
-1- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 134/2024 pubblicata il 23/1/2024 dal Tribunale di Treviso – Cause in materia di rapporti societari- società di persone.-
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per TE
“1) in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Treviso n. 134/2024 del 23/1/2024, sussistendone i presupposti di legge;
2) in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 134/2024 del 23/1/2024 per tutti i motivi esposti e, per l'effetto:
- Accertare e dichiarare l'esistenza della comunione ereditaria, avente ad oggetto le quote sociali di AR (oggi , fra CP_4 Parte_2 Parte_3
gli eredi di;
Persona_1
- Previa sospensione dell'efficacia, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità degli atti di “ricostituzione della pluralità dei soci”, in atti, per le ragioni di cui alla narrativa;
- Previa sospensione dell'efficacia, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità dell'atto di "liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e trasformazione in società di Parte_2
capitali”, in atti, per le ragioni di cui alla narrativa.
3) in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza in punto spese di lite e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
4) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per _2 CP_3
“nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 134/2024 di data 22.01.2024, emessa dal TE
Tribunale di Treviso – Sezione Terza Civile, a definizione del giudizio civile R.G. n.
1615/2021, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi totalmente la predetta pronuncia;
-2- in ogni caso: condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese TE
(comprese quelle generali), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
CPA”
PER : Controparte_5
“in via preliminare:
-respingersi, in ogni caso, l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, per tutti i motivi già dedotti, con condanna dello stesso in ragione dell'art. 283, comma 3, c.p.c.; nel merito, in via principale:
- respingersi l'appello avverso la sentenza n. 134/2024, emessa dal Tribunale di Treviso,
Giudice dott.ssa Elena Merlo, nella causa R.G. n. 1615/2021 in quanto infondato per tutti i motivi di cui in atti, confermandosi integralmente la pronuncia di primo grado impugnata”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, itava in giudizio TE
davanti il tribunale di Treviso, la madre e i fratelli E Controparte_1 _2
per accertare: - l'esistenza fra tutti gli eredi di della CP_3 Persona_1
comunione ereditaria avente ad oggetto le quote sociali di Controparte_6
- la nullità, invalidità, illegittimità degli atti di ricostruzione della pluralità dei soci
[...]
e dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto oltre alla prosecuzione della con gli eredi del socio defunto e la trasformazione della predetta Parte_2
società in società di capitali.
1.1. L'attore, che accettava l'eredità del padre, deceduto in data Persona_1
17/02/2017, eredità che comprendeva la quota del 98% delle partecipazioni sociali della società e il 55% di quelle di IC RE SN, sosteneva CP_6
che il subentro automatico in queste società gli sarebbe stato precluso, in quanto la madre, titolare delle restanti quote sociali, avrebbe optato per la continuazione della società soltanto con gli altri due fratelli, essi pure eredi del de cuius. L'attore sosteneva la nullità dei conseguenti atti di ricostruzione della pluralità dei soci delle società perché avvenuti in presenza di due eredi su tre. In merito alla sola società Parte_4
[...]
[...] , evidenziava che i convenuti e sottoscrivevano un
[...] _2 CP_3
atto di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della società in srl, nonostante la già avvenuta ricostituzione della pluralità dei soci.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano, il rigetto delle domande attoree e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 134/2024, il tribunale di Treviso rigettava le domande di TE
e pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile,
[...]
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti TE _2
, che si liquidano per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria nell'importo CP_3 Controparte_1 di € 4.950,40 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna l'attore lla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e TE _2 che si liquidano per la fase decisoria nell'importo di € 3.776,50 a titolo di compenso, oltre spese CP_3 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna l'attore lla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta TE _1
, che si liquidano per la fase decisoria nell'importo di € 2.905,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna l'attore alla corresponsione a TE favore di ciascuno dei convenuti dell'importo di € 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato a quattro TE
motivi, tramite i quali sottopone a critica i paragrafi 2.1., 2.2., 2.3., 3.1. e 3.2. della sentenza, segnatamente laddove il giudice avrebbe erratamente applicato: 1) gli artt.
2284, 2252, 2323 e 2479 c.c., gli articoli degli statuti sociali di e di CP_6
IC RE S.n.c. (ora , nonché le norme di Parte_3
legge in materia di società di persone;
2) anche con specifico riguardo alla esclusa invalidità degli atti di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e trasformazione in società di capitali Parte_2
del 27-1-2021; 3) l'art. 91 c.p.c. in punto di spese di lite e 4) l'art. 96 c.p.c. in quanto la statuizione in proposito adottata sarebbe in contrasto con precedenti pronunce dello stesso tribunale di Treviso.
5. Si sono costituti in giudizio, i fratelli e i quali hanno contestato _2 CP_3
la pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
6. Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto Controparte_1
-4- dell'appello perché infondato.
7. Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19 giugno, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale.-
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha rigettato le domande dell'attore
[...]
sulla scorta dei seguenti rilievi: TE
- in merito alla domanda di accertamento dell'esistenza di una comunione ereditaria avente ad oggetto le quote sociali di fra Controparte_6
gli eredi di considerato l'intuitus personae che caratterizza la Persona_1
partecipazione alla società di persone, doveva ritenersi che nell'asse ereditario del de cuius fosse entrato “unicamente” il diritto in capo agli eredi Persona_1
legittimi, nonché parti in causa, alla liquidazione del valore delle stesse;
mentre non poteva ritenersi che fossero cadute in successione le quote del 55% e del
98% di IC RE SN e AR AS di De VI IN & C., delle quali era titolare il de cuius. Il primo giudice, richiamando l'art. 2284 c.c., applicabile a tutte le società di persone, ha evidenziato che nel “caso del decesso di uno dei soci consente ai soci superstiti, in alternativa: i) la liquidazione della quota del socio defunto agli eredi, nel termine di sei mesi dalla morte del loro dante causa;
ii) lo scioglimento della società, qualora preferiscano;
iii) infine, la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi consentano. In particolare, se si considera l'opzione sub iii) – unica rilevante nella controversia in oggetto -, emerge palesemente il principio sopra citato, il quale non consente
l'automatico ingresso degli eredi in società per trasmissione ereditaria o per effetto della mera accettazione dell'eredità del de cuius, ma, al contrario, necessita di un atto volontario inter vivos dell'erede e del socio superstite” (pag.
5, sentenza). Quanto alla c.d. clausola di continuazione inserita nei patti sociali, il tribunale ha giudicato che essa non può comportare l'automatico subentro degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile, non
-5- potendosi porre in contrasto con i principi innanzi esposti. Sulla base di queste argomentazioni, il tribunale ha escluso che l'art. 6 dello statuto di CP_6
invocato dall'attore a fondamento delle proprie ragioni (“in caso di morte di un socio la società continuerà con gli eredi”) potesse ritenersi rilevante ai fini di derogare la norma di cui all'art.2284 c.c.
- Il tribunale ha altresì evidenziato che, anche a ritenere l'operatività della clausola di continuazione, la tesi dell'attore [diretta ad accertare la sua partecipazione alla comunione ereditaria su dette quote sociale] risultava “in contrasto con la volontà dallo stesso manifestata nel diverso giudizio R.G. n. 10131/2017, nel quale egli ha già fatto valere il proprio diritto alla liquidazione della quota sociale allo stesso spettante, sul presupposto implicito, di non volere partecipare alla società” (pag. 6, sentenza) e con la domanda avanzata dallo stesso in altro giudizio R.G. n. 2839/2018 “avente ad oggetto la divisione ereditaria del cospicuo patrimonio ereditario, in cui l'attore ha chiesto – in via principale – di “accertare e dichiarare l'entità del compendio ereditario ed il valore della quota spettante a ciascun erede (…), previo accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2289
c.c., del diritto di quale erede legittimo di alla TE Persona_1
liquidazione della quota sociale di sua spettanza delle Parte_5
(cfr. doc. 3 convenuti)” (pag. 7, sentenza primo
[...] CP_6
grado). Secondo il primo giudice l'atto di ricostituzione della pluralità dei soci effettuato dalla madre socia superstite, non precludeva la continuazione della società con gli eredi, in quanto l'atto aveva ad oggetto quote che facevano già capo alla socia , nulla disponendo in merito alle quote sociali già _1
intestate al de cuius. Inoltre, secondo il giudice trevigiano, anche a voler sostenere che in base all'art. 6 dello statuto “fosse obbligatoria la continuazione della società con gli eredi, si ribadisce che il consenso che l'attore sembra esprimere in questa sede è in contrasto con la volontà dallo stesso manifestata, già molti anni prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, nel diverso giudizio
R.G. n. 10131/2017” (pag. 8, sentenza). Quanto alla società Parte_3
l'art. 5 del relativo statuto, richiamandosi integralmente al contenuto
[...]
-6- di quanto dispone l'art.2284 c.c., escludeva il subentro automatico degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile. Sulla base di queste argomentazioni, il tribunale ha ritenuto di non poter accertare l'esistenza di una comunione ereditaria nelle quote sociali facente capo anche all'attore;
- in merito alle domande attoree di accertamento dell'asserita nullità/invalidità/illegittimità degli atti di ricostituzione della pluralità dei soci e dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e della trasformazione di Parte_2
questa società di persone in società di capitali, il giudice ha ritenuto che le doglianze dei parte attorea difettassero di chiarezza: gli atti dei quali l'attore chiedeva accertarsi l'invalidità (cfr. docc. 4 e 5 attorei, atti notarili del 9/3/2017) erano atti da compiersi entro il termine semestrale di cui all'art. 2272, n. 4), c.c. al fine di evitare lo scioglimento delle due società, con i quali la madre aveva disposto delle quote già alla stessa facenti capo, e non di quelle pervenutele per successione del marito, pertanto, non vi era alcun valido motivo per l'attore di mettere in discussione le decisioni della madre. Circa la trasformazione della società di persone in società di capitali, il giudice ha rilevato che la decisione era stata deliberata dai soci della società stessa (escluso he TE
non aveva alcun diritto ad interloquire su una tale decisione). Il tribunale, per i motivi esposti, ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori domande;
- in ragione della soccombenza, il tribunale ha posto le spese di lite a carico di parte attrice tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale;
- attesa la contraddittorietà delle domande formulate dall'attore con quelle avanzate in precedenza in altri giudizi, il tribunale ha condannato TE
a corrispondere a ciascuno dei convenuti l'importo di euro 1.500,00 ex art.
[...]
96, co. 3, c.p.c.
b.) Motivi di appello.
-7- 1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede la riforma della sentenza laddove, ritenendo che “a cadere in successione non sono state le quote del de cuius, ma “unicamente il diritto in capo agli eredi legittimi (ovvero le odierne parti in causa) alla liquidazione del valore delle stesse” (pag. 7, appello), ha escluso la possibilità per di chiedere l'accertamento della comunione ereditaria avente ad TE Pt_1
oggetto le quote sociali delle due società IC RE S.n.c. e in CP_6
capo al defunto padre, Persona_1
Si sostiene che il giudice avrebbe adottato un ragionamento in contrasto con la disciplina codicistica, la giurisprudenza in materia e gli atti notarili posto che una applicazione corretta di questi principi avrebbe evidenziato l'illegittimità: I) degli atti di ricostituzione della pluralità dei soci stipulati tra i convenuti in data 9 marzo 2017 davanti il Notaio;
II) dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto e Per_2
continuazione della con gli eredi del socio defunto e III) della Parte_2
trasformazione in società di capitali, perché assunti in violazione dei diritti di parte appellante, acquisiti come socio e come erede.
In merito alla società , si sostiene che bbia assunto la CP_6 TE
qualità di socio, in seguito alla morte del padre in forza della clausola di continuazione
“automatica” contenuta nell'art. 6 dello statuto speciale (“in caso di morte di un socio la società continuerà con gli altri eredi") e “in virtù della quale la successione della quota si è pertanto realizzata de iure, senza necessità o facoltà di stipulare alcun atto di continuazione” (pag. 9, appello). Pertanto, sulla base di queste argomentazioni, si sostiene che l'atto di ricostruzione della pluralità dei soci stipulato tra i convenuti il 9 marzo 2017 sarebbe nullo/illegittmo/inefficace e quindi inopponibile all'attore perché assunto in violazione dei suoi diritti di socio ed erede.
Secondo l'appellante, il tribunale ha errato «nel sostenere che la presenza della chiara clausola di continuazione di cui all'art.6 dello Statuto sociale, nella specie, “non può realizzare un automatico subentro degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile” e che tale specifica clausola “è irrilevante, in quanto non può comportare un'inammissibile deroga alla disciplina codicistica”»(pag.9, appello). Si sostiene che “i soci, inserendo tale clausola, hanno già manifestato il proprio consenso
-8- all'ingresso degli eredi nella compagine sociale, in deroga – perfettamente ammessa - alla disciplina standard prevista nel codice” (pag. 9, appello) e giustificato dal fatto che la società in questione sia una società a conduzione familiare.
Secondo il giudice è incorso in altro “gravissimo errore” laddove TE
ha affermato che “Consenso (ad entrare a far parte della compagine societaria) che
l'attore sembra voler esprimere in questa sede, ma che è in contrasto con la volontà dallo stesso manifestata nel diverso giudizio R.G.n. 10131/2017, nel quale egli ha già fatto valere il proprio diritto alla liquidazione della quota sociale allo stesso spettante, sul presupposto, implicito, di non voler partecipare alla società” (pag. 10, appello) dal momento che le due condotte dell'appellante sono compatibili e in nessun modo contraddittorie tra loro: le azioni giudiziali di cui ai nn. RG 10131/2017 e 2839/2018 sono state intentate al fine di accertare il valore della quota dell'appellante posto che i fratelli avevano sempre omesso di coinvolgerlo nella gestione delle due società.
L'appellante sostiene che il giudice laddove osserva che “è pur vero che l'atto di ricostituzione della pluralità di soci è stato effettuato per iniziativa della socia superstite poche settimane dopo la morte del de cuius;
ma è anche vero che esso di per sé non precludeva la continuazione della società con gli eredi, avendo ad oggetto soltanto una cessione di quote che già facevano capo alla socia e odierna convenuta , con il _1
quale nulla è stato disposto con riferimento alle quote sociali già intestate al de cuius”(pag. 12, appello) ha adottato una motivazione poco chiara e non in linea con le doglianze in proposito svolte che deducevano l'estromissione dalle due società “con riferimento alle quote di proprietà del defunto padre, signor cadute in Persona_1
successione, e non quelle della madre signora ” (pag. 12, appello). _1
Analoghe critiche vengono sollevate da parte appellante in merito alla statuizione del giudice che interessa le quote della seconda società, la . Parte Parte_3
appellante sostiene che il giudice ha analizzato la questione richiamando genericamente l'art. 2284 c.c. e statuendo la mancanza del consenso della madre a far continuare la società con l'erede, odierno appellante, escluso. Si TE
sostiene che il giudice non abbia correttamene valorizzato alcune risultanze di causa, mai contestate da E e idonee a dimostrare la mancanza di _2 CP_3
-9- consapevolezza della del reale contenuto degli atti stipulati davanti il notaio _1
, deducendo che la madre, in realtà, non avrebbe mai voluto escludere il figlio Per_2
dalla compagine sociale [«si richiama la sentenza con cui l'Ecc.ma Corte di Appello di
Venezia (cfr. prod. 20 pag. 9) ha revocato l'amministrazione di sostegno del sig. Pt_1
prendendo atto che la madre era stata spinta a stipulare tali atti dai figli e , CP_3 _2
avendo dichiarato “ho il cuore che salta fuori… perché certe domande, che voi altri mi avete fatto firmare, che non sapevo nemmeno cosa rispondere… perché adesso metà fabbrica è intestata a te e ma io non sapevo che avevo firmato per quello”, CP_7
mentre la figlia , a sua volta, ribatteva: “hai rovinato tutto” e ancora: “tu sei cretina, CP_3
quindi gli hai detto che non sapevi… Tu gli hai detto che non sapevi niente»: pag. 12, appello]. Inoltre, l'appellante critica la sentenza laddove ha ritenuto che «nell'atto di citazione non è stata formulata alcuna domanda di annullamento degli atti di cui si discute per vizio della volontà (errore?) o per incapacità della convenuta» (pag.
13,appello), deducendosi che le difese svolte, in primo grado, da TE
erano necessarie e finalizzate a smentire le argomentazioni dei fratelli – convenuti circa la volontà della madre di far continuare le società soltanto con i figli E _2 CP_8
escludendo il qui appellante.
[...]
Parte appellante critica inoltre la sentenza nel punto in cui secondo il giudice “è corretto che, laddove il socio superstite preferisca continuare il rapporto con gli eredi, questi dovranno esprimere il loro consenso al subentro, ma non vale il contrario, ovvero che è necessario il consenso di tutti gli eredi affinché la società continui solo con alcuni di essi” (pag. 13, appello) posto che questo ragionamento si porrebbe in contrasto con il regime legale in materia di morte del socio di una Snc, il quale prevede un doppio assenso al subentro (dei soci e degli eredi) e ove tutti devono manifestare il proprio consenso. Infine, si critica l'interpretazione fornita dal tribunale dell'art. 2284 c.c. secondo la quale sarebbe l'unico socio superstite ad avere il potere di continuare la società solo con alcuni eredi, escludendone altri. Secondo l'appellante “L'art. 2284 c.c. stabilisce chiaramente che l'unico socio superstite, fra le altre cose, può continuare la società con gli eredi. Non "con alcuni", o "con uno", o "con quelli che gli aggradano", bensì con gli eredi: o tutti, o nessuno” (pag. 14, appello), posto che se così non fosse, la
-10- conseguenza sarebbe quella di conferire al singolo il potere di incidere in modo arbitrario sulla posizione dell'erede.
Sulla base di queste argomentazioni, parte appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiede l'accoglimento di tutte le domande formulate in prime cure.
2. Con il secondo motivo d'appello, censura il paragrafo 2.3. TE
della sentenza laddove il giudice, in asserito travisamento dei fatti, ha sostenuto che la trasformazione della società di persone in società di capitali è Parte_3
diventata da “è stata deliberata dai soci della società stessa, non avendo CP_9
l'attore alcun diritto ad interloquire in ordine a detta decisione” (pag. 16, appello). Parte appellante non condivide quanto statuito dal giudice sostenendo che la partecipazione del 55% di cui era titolare il de cuius, era poi detenuta unitariamente tra i tre eredi, che avevano il diritto di amministrarla fino alla divisione. Pertanto, ogni decisione avrebbe dovuto essere assunta previa deliberazione di tutti i titolari delle quote, che nel caso di specie non vi è stata. Inoltre, posto che i fratelli E ono entrati in _2 CP_3
società mediante atto inter vivos (vale a dire la cessione delle quote della madre-socia), questo non farebbe “venir meno la presenza di quel 55% della comunione ereditaria, di cui fa inesorabilmente parte anche l'erede signor illegittimamente TE
escluso” (pag.16, appello). Si evidenzia, inoltre, che i fratelli Per_3 CP_3
la madre , hanno posto in essere un atto di straordinaria Controparte_1
amministrazione (quale la trasformazione della società di persona in società di capitali) senza il consenso del 55% delle quote sociali così in violazione dell'art. 7 dei Patti
Sociali che “al comma tre, prevede che Controparte_10
l'amministrazione straordinaria della società sia affidata in via esclusiva al socio
[...]
e, pertanto, a chi – nella sua qualità di erede – rappresenta le quote dello stesso” _11
(pag. 17,appello).
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugna il paragrafo 3.1. della sentenza laddove il giudice statuisce “In ragione della soccombenza, le spese di lite sostenute dalle parti convenute (…), con l'aumento del 30% per la presenza di più parti in causa” (pag. 18, appello).
Secondo parte appellante l'aumento sia del 30% che di una misura minore non sarebbe
-11- giustificabile posto che la difesa dei convenuti – appellati non ha comportato l'analisi di più posizioni o lo sviluppo di diverse argomentazioni giuridiche.
4. Con il quarto motivo, l'appellante contesta la sentenza (paragrafo 3.2) laddove il giudice lo ha condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere a ciascun ricorrente la somma pari ad euro 1.500,00 attesa la “ contraddittorietà delle domande formulate in questa sede con quelle già avanzate in altri precedenti giudizi, visto che egli chiede di essere considerato comproprietario delle stesse quote societarie per la liquidazione delle quali, in accoglimento di domande dallo stesso proposte, ha già ricevuto o ceduto a terzi, denaro per quasi tre milioni di euro(pag. 12)”
(pag. 19, appello).
Secondo parte appellante non sussistono i presupposti di legge per giustificare quella che appare come una sanzione al diritto di difesa, posto che difetta ogni incompatibilità tra le domande formulate in giudizio rispetto ai giudizi precedenti e, considerato che non sono ravvisabili comportamenti di abusivi, pretestuosi o TE
contrari a buona fede.
c) Disamina dei motivi di appello
1. Con il primo motivo si torna a riproporre la questione in ordine alla successione nella titolarità delle quote delle due società di persone cadute in successione di Persona_1
vale a dire e CP_6 _12
1.1. In linea generale, la ricostruzione da cui ha preso le mosse in proposito il tribunale sulla base della previsione dell'art. 2248 c.c. merita piena condivisione, riposando sulla lettera della menzionata disposizione normativa e sui consolidati insegnamenti del giudice di legittimità.
La disciplina legale della liquidazione del socio deceduto è contenuta nell'art. 2289 c.c. che si applica all'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio
(per morte, recesso e esclusione del socio).
A norma dell'art. 2289, 1° co. c.c., nel caso di morte, gli eredi del socio hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota al momento della morte e la liquidazione della quota spettante al socio deve essere fatta entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
-12- Gli eredi, dunque, vantano esclusivamente un diritto di credito pecuniario nei confronti della società.
La norma va coordinata con il disposto di cui all'art. 2284 cod. civ., a mente del quale,
“Salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Orbene, l'art. 2284 cod. civ. contempla tre distinte alternative, due delle quali operanti solo in presenza di un'espressa volontà dei soci al riguardo.
La prima ipotesi è quella di procedere alla liquidazione della quota del socio defunto.
La seconda è quella della prosecuzione della società con gli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota, l'art. 2284 cod. civ. consente che la società prosegua con gli eredi del socio defunto. In tal caso, però, è indispensabile una espressa volontà al riguardo, manifestata tanto dai soci superstiti quanto dagli eredi del defunto. In definitiva, alla morte del socio il rapporto sociale si scioglie, ma è in facoltà dei soggetti coinvolti decidere, con apposito atto fra vivi, di proseguire il rapporto sociale. In tale evenienza, dunque, gli eredi (o alcuni di essi) subentrano nella società, perdendo, evidentemente, il diritto alla liquidazione. Eventuali eredi dissenzienti o non graditi ai soci superstiti andranno in ogni caso liquidati pro quota.
Da ultimo, i soci superstiti potrebbero decidere di sciogliere del tutto la società. In tal caso, gli eredi, cui spetta in ogni caso il diritto alla liquidazione della quota del defunto, dovranno attendere il compimento delle operazioni di liquidazione per potersi vedere liquidato quanto ad essi spettante.
Occorre peraltro considerare che l'art. 2284 c.c. fa espressamente salva la “contraria disposizione del contratto sociale” e che, dunque, è prevista la possibilità che, alla morte di uno dei soci, l'intero contratto sociale si sciolga ovvero che sia prevista una forma di continuazione della società con gli eredi. Mentre la prima ipotesi non rileva ai fini di causa, va presa in esame l'altra eventualità, quella legata alla ipotesi di una continuazione della società con gli eredi.
-13- Mette conto in proposito ricordare che le cc.dd. clausole di continuazione possono variamente atteggiarsi nella pratica delle società e - secondo la più diffusa ricostruzione
- può individuarsi una triplice fenomenologia di tali clausole.
La partizione prevalente distingue tra: 1) clausole di continuazione facoltativa, caratterizzate dal fatto di attribuire agli eredi del socio o ai soci superstiti un diritto potestativo di continuare con i soci superstiti o con gli eredi;
2) clausole di continuazione obbligatoria, caratterizzate dalla previsione di un obbligo a carico degli eredi di stipulare un accordo per la continuazione della società con i soci superstiti;
3) clausole di continuazione automatica o di successione, in cui la successione degli eredi nella società è conseguenza automatica dell'acquisto dell'eredità.
Le parti possono configurare una sorta di continuazione “facoltativa”, nel senso che il contratto sociale impone ai soci di continuare la società con gli eredi del socio defunto,
i quali conservano, tuttavia, la facoltà di aderire o non al contratto sociale. Si tratta di una autolimitazione che i soci della società tramite tale clausola attuano alla loro autonomia contrattuale.
La clausola può poi atteggiarsi imponendo ai soci superstiti e anche agli eredi l'obbligo di continuare la società, configurando un obbligo a contrarre che nasce dal contratto sociale e si trasmette agli eredi in via di successione ereditaria.
La previsione del contratto sociale può arrivare a stabilire che l'accettazione dell'eredità comporta per l'erede del socio defunto l'assunzione automatica della qualità di socio, senza alcuna necessità di un'esplicita adesione, sia pure di una adesione obbligatoria come sopra indicato.
L'opinione dominante reputa validi i primi due tipi di clausole e in questi casi l'erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fa vivi alla cui stipulazione eredi e soci sono rispettivamente obbligati o facoltizzati (cfr. Cass. n. 21803/2006).
La giurisprudenza ha peraltro reputato valida anche la clausola di successione inserita nell'atto costitutivo di una società di persone (Cass. n. 15395/2013 e Cass.
15686/2020), sia pure con la precisazione che i limiti di validità di una tale previsione attengono alla qualità di mero socio della società e non già di amministratore, la cui
-14- attribuzione ad una determinata persona designata dai soci è elemento essenziale nella società in accomandita semplice.
L'insegnamento di legittimità ha pure chiarito che l'accordo fra eredi e soci superstiti, in quanto non richiede forma scritta, può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti (Cass. 15686/2020).
1.2. Alla luce di tale ricostruzione del sistema delle cc.dd. clausole di continuazione nelle società di persone va, quindi, passata in disamina la tesi dell'appellante basata sulle previsioni degli statuti delle due società e che, secondo TE
autorizzerebbero la continuazione della società con gli eredi.
Al riguardo, occorre partitamente prendere in esame le concrete clausole degli statuti delle due società.
1.2.1. L'art. 5 dello statuto dell'allora IC RE s.n.c., come testualmente riportato anche nella sentenza appellata, stabilisce che “nel caso di morte di uno dei soci, l'altro socio dovrà liquidare la quota agli Eredi, a meno che non preferisca continuare il rapporto con gli eredi stessi …”.
Il chiaro tenore letterale di tale clausola non consente di dubitare che con essa i soci della avevano previsto, di regola, la liquidazione della quota agli Parte_3
eredi del socio defunto, salva l'ipotesi in cui il socio superstite non ritenesse di
“continuare il rapporto con gli eredi”.
E, nel caso di specie, è certo che il socio superstite non ha inteso proseguire il rapporto societario con il qui appellante.
Il che è di per sé dirimente, senza che possa assumere rilievo la doglianza di TE
che parrebbe richiedere una sorta di “parità di trattamento” fra tutti gli eredi, di
[...]
tal ché se il socio superstite decidesse di continuare la società con gli eredi dovrebbe farlo con tutti indistintamente (o con nessuno).
Deve al contrario ritenersi che la previsione con la quale lo statuto rimette al socio superstite di scegliere se continuare il rapporto con gli eredi comporta che sia rimessa al predetto la scelta (anche) se continuare con tutti, con alcuni o con solo uno degli eredi.
-15- 1.2.2. Discorso parzialmente diverso va condotto con riferimento alle quote di CP_6
attesa la differente previsione del relativo statuto sociale.
[...]
Premesso che si tratta di una società in accomandita semplice e che la quota del de cuius era relativa alla sua posizione di socio accomandatario, va rilevato che l'art. 6 dello statuto di stabilisce testualmente che “In caso di morte del socio la CP_6
società continuerà con gli eredi”
Si tratta di clausola con la quale i soci hanno previsto una autolimitazione della loro autonomia contrattuale, nel senso di vincolarsi alla continuazione con gli eredi.
In forza di quanto sopra ricordato e degli orientamenti di legittimità favorevoli a riconoscere la validità di una tale previsione del contratto sociale (sia pure limitatamente alla qualità di socio e non già di amministratore) non può dunque ritenersene la nullità.
Occorre, pertanto, prendere in esame la ulteriore questione che il tribunale ha sollevato per giungere alla soluzione adottata, ossia che, anche a voler ritenere la validità della clausola di continuazione automatica, nondimeno, non vi sarebbe il “consenso” da parte dell'attore, qui appellante, alla stregua di quanto dallo stesso manifestato “già molti anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, nel diverso giudizio R.G.
n.10131/2017, nel quale egli ha già fatto valere il proprio diritto alla liquidazione della quota sociale allo stesso spettante, sul presupposto implicito di non voler partecipare alla società” (sentenza appellata, pag. 6).
In proposito l'appellante oppone due rilievi: innanzi tutto, che non sarebbe consentito dedurre in modo implicito una volontà; in secondo luogo, che nella causa n.
10131/2017 r.g. si sarebbe limitato a chiedere l'accertamento del valore della quota, a seguito dell'impossibilità di raggiungere un accordo con i fratelli.
Quanto al primo aspetto, va rimarcato che, in linea generale, se la legge non richiede per l'espressione della volontà la forma scritta a pena di nullità, nulla impedisce di desumerla alla stregua di comportamenti dimostrativi della volontà stessa (è il principio di c.d. libertà delle forme desumibile dall'art. 1350 c.c. e poi applicabile agli atti unilaterali in forza del richiamo contenuto nell'art. 1324 c.c.).
-16- Non si tratta, come parrebbe sostenere l'appellante, di scandagliare i reconditi motivi sottesi ai vari comportamenti delle parti, ma di valutarne oggettivamente la rilevanza in termini di manifestazione implicita, ma inequivoca, della corrispondente volontà. Come sopra ricordato, del resto, l'insegnamento di legittimità ha espressamente riconosciuto la rilevanza di fatti concludenti ai fini che qui interessano.
Ciò posto, si tratta di apprezzare la rilevanza e la concludenza delle condotte valorizzate dal primo giudice in proposito.
In merito alla seconda argomentazione, quella imperniata sulla natura meramente accertativa del valore della quota della domanda formulata dal qui appellante nell'ambito del giudizio n. 10131/2017 r.g., la lettura delle conclusioni in quella sede tenorizzate da (testualmente riportate nella sentenza gravata a TE
pagina 7) nelle quali è testualmente presente la richiesta di condanna al pagamento del valore della quota smentisce la tesi da questi anche in questa sede agitata.
Anche con riferimento a tale condotta non si tratta, come ognun vede, di scendere a indagare le interne e soggettive intenzioni della parte, come parrebbe sostenere l'appellante (“il Giudice non può spingersi a indagare o ricostruire autonomamente i presupposti soggettivi o le motivazioni interne che hanno indotto una parte a promuovere un giudizio diverso dal presente”: comparsa conclusionale, pag. 5, punti
34.-36.), ma – tutt'al contrario – di prendere atto della chiara e inequivoca domanda giudiziale dallo stesso formulata.
1.2.3. Ritiene peraltro la corte che la motivazione del tribunale, nei termini nei quali è esposta, ossia richiedendo un “consenso” da parte dell'erede al fine di ammetterne la partecipazione alla società non pare in linea con la previsione di quella clausola di successione, come innanzi richiamata e come interpretata dai pure ricordati orientamenti giurisprudenziali.
Invero, se la clausola di successione è tale, il consenso dell'erede risale al momento dell'accettazione dell'eredità e non richiede la verifica di alcun ulteriore atto di volontà.
Il punto è che, nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, si deve constatare come, dopo l'accettazione dell'eredità da parte del qui appellante (e, dunque, successivamente alla sua acquisizione della qualità di socio), costui ha agito in giudizio
-17- per ottenere la liquidazione della sua quota, come sopra appurato, ottenendo anche dal tribunale una sentenza (n. 804/22 sia pure non ancora definitiva, come riferito dalle parti) con la quale è stato disposto lo scioglimento del rapporto sociale e la quantificazione del valore della quota (il cui pagamento risulta peraltro già in gran parte effettuato).
Si è dunque già verificata la risoluzione del contratto sociale limitatamente a TE
con conseguente impossibilità, in questa sede, di adottare una pronuncia che
[...]
presuppone la perdurante esistenza di quel rapporto contrattuale.
È dunque tale inconciliabilità della domanda diretta all'accertamento della sua permanente qualità di socio con quella già esperita di risoluzione a determinare il rigetto della pretesa del qui appellante, non già il mancato riscontro di una sua volontà di prestare il consenso al subentro in società.
Con la domanda formulata nel processo n. 10131/17 r.g., infatti, TE
dedotto di essere stato escluso dalla società ad opera della socia superstite, ha chiesto la liquidazione della quota allo stesso spettante e la condanna della società al relativo pagamento.
Si impongono due considerazioni, a partire dalle quali sviluppare il resto della motivazione: deve ritenersi che la domanda formulata dal qui appellante nel giudizio n.
10131/17 r.g. presupponga la volontà di sciogliersi dal contratto di società e che il recesso può essere manifestato anche con fatti concludenti.
Quanto alla prima considerazione occorre ricordare che “nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato né per giusta causa, né nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da "facta concludentia" univoci;
in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento” (Cass.
2438/2009). In tale chiarita prospettiva, mentre dallo statuto prodotto risulta che la società avesse durata determinata (sino al 2000), deve senz'altro ritenersi CP_6
che la proposizione della domanda diretta a conseguire la liquidazione della quota
-18- presupponga la volontà del socio di recedere dal contratto di sociale, non essendo compatibile con alternative volontà della parte.
È la stessa difesa del qui appellante, a veder bene, a riconoscere che soltanto laddove la domanda formulata nella causa n. 10131/17 r.g. fosse stata limitata all'accertamento del valore della quota potrebbe ritenersi compatibile con la richiesta svolta in questo giudizio, laddove ha osservato che, essendo “la causa R.G. 10131/17 … un giudizio di mero accertamento (in quanto tale perfettamente compatibile e non contraddittorio con le domande, parimenti, di accertamento e di nullità degli atti dispositivi delle quote introdotte con la causa R.G. 1615/21)” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 22-
2-2022). Ragion per cui, una volta evidenziato che le conclusioni assunte nella causa n.
10131/17 r.g. sono dirette alla condanna della società al pagamento del valore corrispondente alla liquidazione della quota spettante a non può TE
non risultare del tutto infondata la pretesa da questi svolta nella presente sede.
Ciò posto, va ulteriormente constatato che tale inequivoca volontà di TE
di recedere sottesa alla domanda di liquidazione della quota sociale è stata non solo ricevuta (con la notificazione dell'atto di citazione), ma anche pienamente incontrata dalla società (e dall'unica socia superstite) con l'espresso riconoscimento del diritto del socio uscente alla liquidazione della quota, avendo nella comparsa costitutiva la e la riconosciuto che “Il sig. infatti, dovrà essere liquidato, Pt_6 CP_6 Pt_1
proporzionalmente alla propria quota ereditaria, pari a 2/9, con una somma di denaro, da versarsi da parte delle società” (comparsa di costituzione del 30-3-2018 nel processo n. 10131/2017 r.g., pag. 12).
Ne viene che, a fronte del recesso da parte del socio, della sua accettazione da parte della società e financo dalla avvenuta liquidazione della quota (a seguito della già ricordata sentenza del tribunale di Treviso resa nella causa n. 10131/2017) una revoca del recesso – quale la domanda qui formulata parrebbe presupporre (sia pure senza essere mai stata allegata) – non risulta proponibile, se non previo consenso di tutti gli altri soci.
La s. Corte ha invero affermato la revocabilità del recesso effettuato dal socio di società di personale, ma “fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio
-19- uscente” e “sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso” (Cass.
20544/2009).
Ne viene che, in assenza di una nuova contraria manifestazione di volontà proveniente dalla società e dai suoi soci, nella specie, come detto, del tutto assente, la pretesa di di riconoscimento della sua qualità di socio non è fondata e va TE
respinta.
La rilevata inconciliabilità della domanda diretta all'accertamento della qualità di socio dopo aver chiesto (e ottenuto) lo scioglimento del rapporto sociale viene ribadita e ulteriormente conclamata dalla condotta tenuta da tale da integrare TE
un'evidente violazione del divieto di venire contra factum proprium.
La parte appellata ha dedotto, comprovandolo documentalmente, che TE
il 23 luglio 2019 ha ceduto a terzi i crediti di complessivi € 1.900.000,00 spettanti
[...]
allo stesso nei confronti delle società a titolo di liquidazione della sua quota quale coerede di assumendo altresì l'impegno verso i cessionari a non richiedere Persona_1
il subingresso nelle predette società (v. doc. 10 fascicolo di primo grado e _2
). CP_3
Né – a sovvertire tale chiara condotta di – può valere l'ennesimo TE
mutamento di linea difensiva, basato sulla imputazione delle somme sopra indicate a titolo di “utili”, come se bastasse una mera dichiarazione di parte a immutare il titolo del credito accertato dalla sentenza.
Quanto poi alla deduzione circa una – non meglio precisata – mancanza di volontà della madre di escludere il qui appellante dalla compagine societaria, si tratta di circostanza che, non solo non risulta adeguatamente in causa, ma che – soprattutto – non si è tradotta, come puntualmente rilevato dal tribunale, in un coerente petitum di annullamento per vizio della volontà o incapacità della (nel mentre la nullità _1
non pare fondatamente neppure ipotizzarsi). Né sostenere che si tratterebbe di una deduzione limitata a evidenziare la mancanza di “consapevolezza” in capo alla madre, in assenza di una rilevante conseguenza giuridica di tale allegazione, vale a superare quanto in proposito ritenuto dal tribunale.
-20- La sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda di i vedersi riconosciuta la sua qualità di socio delle società e TE CP_6
IC RE s.n.c. merita pertanto, pur integratane la motivazione nei termini di cui sopra, conferma.
Mette conto evidenziare che quanto ritenuto in riferimento alla società vale CP_6
anche con riguardo alla IC, per la quale, dunque, sussistono due autonome rationes decidendi di rigetto della domanda del qui appellante.
2. Al rigetto del primo motivo consegue il rigetto anche del secondo motivo, avente a oggetto gli atti di continuazione delle società e di trasformazione.
Sul punto il tribunale ha così osservato “per quanto riguarda, infine, la nullità/invalidità/illegittimità dell'atto di liquidazione della quota del socio defunto e continuazione della con gli eredi del socio defunto e trasformazione in società di capitali, datato 27.1.2021 Parte_2
(cfr. doc. 7 attoreo), come già poco sopra evidenziato, esso appare conforme alla previsione di cui all'art.
5 dello statuto dell'allora (cfr. doc. 2 attoreo), che, richiamandosi integralmente al Parte_3 contenuto di cui al sopra citato art. 2284 c.c., non comporta automaticamente il subentro degli eredi nella posizione del socio defunto illimitatamente responsabile, richiedendo una manifestazione del consenso, in particolare da parte del socio superstite. Nel caso di specie, detto consenso non risulta essere stato prestato, atteso che la convenuta , unica socia superstite, non ha mai manifestato _1 una volontà in tal senso. Quanto alla trasformazione della società di persone in società di capitali, essa è stata deliberata dai soci della società stessa, non avendo l'attore alcun diritto ad interloquire in ordine a detta decisione” (sentenza appellata, pag. 10 s.).
Il motivo reitera le sue censure, ma si basa sul presupposto della illegittimità di quelle decisioni societarie in ragione della necessità di partecipazione ad esse del qui appellante, circostanza che, per quanto sopra ritenuto, va esclusa.
Ne discende, pertanto, anche l'infondatezza del motivo in disamina, in quanto l'ormai definitiva fuoriuscita di dalle società vale a superare l'eventuale TE
illegittimità di quelle delibere e degli atti in conseguenza stipulati, finendo per evidenziare una carenza di interesse in capo all'attore qui appellante a dolersi di vicende relative a società dalle quali non è più socio, in assenza peraltro di una puntuale e pertinente allegazione in tal senso.
-21- 3. Anche il terzo motivo, basato sulla non spettanza nel compenso liquidato ai difensori dei convenuti dell'aumento per il numero di parti, in quanto la presenza di più soggetti non avrebbe “comportato l'analisi di più posizioni o lo sviluppo di diverse argomentazioni giuridiche”, è privo di pregio e, ad evidenziarne l'infondatezza, è sufficiente richiamare l'insegnamento di legittimità in proposito.
L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la difesa dell'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale comporti l'esame di questioni di fatto e di diritto “non specifiche
e non distinte”.
In proposito Cass. n. 10367/2024 ha insegnato che “… l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc…”.
Invero, nel caso in cui all'assistenza di una pluralità di parti consegua anche una n differenza tra le pretese dei vari assistiti comporta unicamente che “…la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2,
d.m. 55/14…”.
Il motivo non risulta nemmeno trattato nelle scritture difensive conclusionali.
4. Il quarto motivo, che ha ad oggetto l'adozione da parte del tribunale, della pronuncia di applicazione dell'art. 96, terzo comma, c,p.c., non merita seguito, in quanto si è avuto modo di rilevare, anche in questa sede, l'evidente contraddittorietà dell'atteggiamento dell'attore qui appellante che, dopo aver incassato una cospicua somma a titolo di liquidazione per le quote societarie e avere adito il giudice per ottenere la liquidazione della sua quota, ha formulato istanze dirette all'accertamento della sua permanente qualità di socio di tali società, con ciò evidenziando un abuso dello strumento processuale, idoneo a sostenere la disposta condanna ex art. 96, co. 3,
c.p.c.
d) Conclusioni e regolamentazione delle spese
-22- In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti, dal d.m. 55/2014, per le cause di valore corrispondente alla presente (indeterminabile bassa complessità), tenuto conto delle questioni trattate e delle attività effettivamente espletate in questo grado e nei limiti di quanto esposto nella nota spese dimessa dal difensore di e _2 CP_3
Va dato della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. TE
134/2024 del tribunale di Treviso, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna la parte appellante a rifondere a e nonché a _2 CP_3 [...]
le spese processuali da costoro sostenute e che liquida, quanto _1
ai primi, in € 11.011,00 per compenso e, quanto alla seconda, in € 8.469,00 per compenso, oltre – per entrambe – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto TE
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-23-