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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro riassunta ex art. 392 c.p.c. tra
, in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. CAMPOBASSO Parte_1
VALERIA
ricorrente in riassunzione e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IT DR A. convenuto in riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 17.5.2019 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto da volto a conseguire dalla datrice di lavoro Controparte_1
, sul presupposto dello svolgimento di mansioni di “autista di mezzi antincendio” Parte_1 per n. 52 giorni in totale nel periodo giugno-agosto 2010, l'inquadramento nel V livello con decorrenza da settembre 2010, nonché il pagamento delle relative differenze retributive.
1.1. Il primo giudice ha ritenuto non spettante l'inquadramento superiore rivendicato, in ragione della natura di ente pubblico non economico dell' del generale divieto previsto dall'art. Pt_1
52, D.Lgs. n. 165/2001 e della non assoggettabilità del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva di diritto comune;
ha escluso altresì ogni diritto del lavoratore alla percezione di differenze retributive, chieste con riferimento all'anno 2010 e da ritenersi in ogni caso prescritte, in considerazione della notificazione dell'atto introduttivo di lite in data 8.1.2019 e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi;
ha compensato integralmente le spese processuali.
2. Con sentenza resa in data 19.1.2022, la Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la decisione di primo grado, ha CP_1 dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel V livello retributivo del CCNL di categoria a far data dal mese di settembre del 2010; ha condannato l' a corrispondere, Pt_1 con decorrenza dal 8.1.2014, le differenze retributive tra quanto già erogato e quanto dovuto in forza del superiore livello contrattuale spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ha posto a carico dell' le spese processuali del doppio grado del giudizio. Pt_1
2.1. In sintesi, la Corte ha rilevato: - che la Legge 25 febbraio 2010, n. 3, istitutiva CP_2 dell' (quale ente strumentale della Regione, ex art. 1) ha espressamente previsto, quanto Pt_1 allo status giuridico e contrattuale del personale dell' l'applicabilità della disciplina Pt_1 privatistica al personale operaio assunto, come il POZZUTO, con contratto a termine, transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l' (art. 12, comma 2, lettera b); - che, in Parte_1 base agli artt. 11 CIRL e 8 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- Pt_1 forestale e idraulico-agraria, applicabili al rapporto di lavoro in questione, le mansioni di “autista di mezzi antincendio” appartengono al V livello e, dopo lo svolgimento delle mansioni proprie di tale qualifica per 40 giorni, anche discontinui, nell'anno solare (come nella specie: 52 giorni non continuativi, nel periodo giugno/agosto 2010, giusta attestato di servizio), il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica superiore ed al relativo trattamento economico;
- che a CP_1 spettano, in definitiva, il superiore inquadramento contrattuale e le differenze retributive corrispondenti, nei limiti del periodo immune da prescrizione, così come richiesto in ricorso, e dunque nei limiti del quinquennio a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo.
3. Per la cassazione della sentenza, l ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha Pt_1 resistito con controricorso. CP_1
3.1. Con ordinanza n. 1345/2024 del 22.11.2023, pubblicata in data 12.1.2024, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione ai tre connessi motivi, vertenti sulla natura pubblicistica del rapporto di lavoro, ha cassato la sentenza di appello ed ha rinviato la controversia a questa Corte territoriale, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese processuali.
3.2. Alla riassunzione ha provveduto ritualmente l' con ricorso depositato in data Pt_1
4.4.2024, chiedendo di “riformare la sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 7/22 del
10.01.22, pubblicata il 19.01.2022, emessa all'esito del giudizio di appello n. 715/2020 R.G., in applicazione dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 1345/2024 del
12.01.2024 resa all'esito del procedimento n. 7915/2022, e per effetto pronunciarsi sulla effettiva sussistenza del diritto del sig. a percepire le eventuali differenze retributive maturate per il periodo in Controparte_1 pag. 2/10 cui risulti avere effettivamente svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, nonché sulle spese del giudizio di cassazione, come statuito nella pronuncia de qua. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3.3. Nuovamente evocato in giudizio, si è costituito, con apposita memoria, in data CP_1
11.2.2025.
3.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché i fascicoli delle fasi e dei gradi pregressi del giudizio, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Giova premettere che, nella presente controversia, con il ricorso introduttivo di primo grado,
aveva dedotto di essere stato assunto dall' in data 17.5.2010 con qualifica di CP_1 Pt_1 operaio specializzato e mansioni di “addetto alla manutenzione boschiva”, con inquadramento nel
IV livello del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria del 07.12.2010; aveva aggiunto di aver svolto di fatto, nell'anno 2010, mansioni di “autista di mezzi antincendio”, riconducibili al V livello del citato C.C.N.L., per un totale di n. 52 giorni (di cui n. 11 nel mese di giugno, n. 29 nel mese di luglio, n. 12 nel mese di agosto); aveva, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dal mese di ottobre 2010, in forza dell'art. 8 del CCNL di categoria, secondo cui “il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni di detta qualifica per un periodo (…) di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio”.
4.1. La pronuncia della Cassazione ha investito nuovamente della questione questa Corte, quale giudice del rinvio, richiamando le decisioni già emesse in fattispecie sovrapponibili (Cass. Sez. L,
24/04/2023, n. 10811; Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), ed enunciando il principio di diritto, in conformità ai citati precedenti, secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' il cui rapporto, ai sensi Parte_2 dell'art. 12, co. 3, Legge n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal CP_2 contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
4.2. Sulla base di tale principio, la S.C. ha chiarito che “esclusa l'applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l'eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere pag. 3/10 valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori nell'arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall'anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all'inquadramento nella fascia lavorativa superiore”.
4.3. In tale contesto, la S.C. ha poi evidenziato che “la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l'intero periodo successivo al settembre 2010, senza compiere alcun accertamento sull'effettivo svolgimento di mansioni superiori nell'intero arco temporale di interesse”, laddove, invece, “una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce”.
5. Ciò premesso, osserva il Collegio che sulla questione controversa la Suprema Corte si era già pronunciata, affermando identico principio di diritto, con la sentenza del 24/04/2023, (ud.
15/02/2023, dep. 24/04/2023), n.10811, secondo cui: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165 del 2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 Pt_1 CP_2 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
Questa stessa Corte a tale principio si era già adeguata, rimeditando il proprio precedente orientamento, con le sentenze n. 1141 del 29.5.2023 e n. 1139 del 30.5.2023 (oltre a numerose successive conformi, tra cui la n. 1036 del 22.07.2024 e la n. 1576 del 18.11.2024, emesse proprio in analoghe fattispecie di rinvio da cassazione).
Deve, quindi, trovare applicazione, anche in questo caso, il condivisibile principio dettato dalla
S.C., fondato su argomentazioni rigorose, che di seguito si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e si rivelano dirimenti, in quanto relative a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (in particolare, anche il caso esaminato dalla Cassazione concerneva un dipendente dell' stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dell'art. Pt_2
pag. 4/10 12, comma 2, lett. b), L.R. cit., con inquadramento al IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che aveva chiesto l'inquadramento al V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva, all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive conseguenziali):
«Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l' sia ente pubblico non Pt_1 economico. La Legge Regionale n, 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica
"di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando…come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. CP_2
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , che va dunque ritenuta tale. Pt_1
Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della CP_2
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia" (L. cit, art.
[...] CP_2
12, comma 2, lett. b).
Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale" (L. cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre gli altri dipendenti di CP_2 Pt_1 sono soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3).
La previsione è stata poi abrogata dalla L. n. 45 del 2012, art. 32, ma ciò qui non rileva, CP_2 essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Controparte_3
"l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero dell' per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in Controparte_4 amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. pag. 5/10 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. CP_2
n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di CP_2 natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto Pt_1 privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del 2010 cit. CP_2
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione SA (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n.
9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno […] sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d.lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto. pag. 6/10 Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della
Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da
Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che "la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle
Regioni a statuto speciale (...)" (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019,
n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)".
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale …
Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che l' “si dota di proprio Pt_1 personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato […]
La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con la Cost., art. 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata».
5.1. In applicazione di tali principi affermati dalla S.C., deve, dunque, ritenersi che al rapporto di lavoro dell'odierna parte privata sia applicabile la contrattazione collettiva privatistica, richiamata in modo chiaro, per gli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo pag. 7/10 determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e CP_2 irrigue trasferite all' dalla L. cit., art. 12, comma 2, lett. b). Pt_2 CP_2
È infatti pacifico che rientri tra il personale operaio di cui alla lett. b), a cui si applica, CP_1 per espressa disposizione di legge applicabile ratione temporis, «il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»; né l' deduce ulteriori Pt_1 argomenti in forza dei quali, in concreto, la contrattazione collettiva privatistica non possa trovare applicazione al rapporto di lavoro in questione.
5.2. D'altro canto, deve ritenersi pure che il lavoratore non possa invocare il diritto a conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, perché la previsione di cui all'art. 8 del CCNL cit. deve stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione – che qui pacificamente non ricorrono – la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori.
5.3. Sotto altro profilo, tuttavia, ciò non osta, come chiarito anche dalla Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute in forza del contratto collettivo privatistico, liddove consti dagli atti la prova – che il lavoratore è onerato di fornire – dell'esercizio di fatto di mansioni superiori nell'intero e specifico periodo cui è riferita la pretesa retributiva.
6. Senonchè, nel caso di specie: 6.1. - lo stesso lavoratore, sin dall'atto introduttivo di lite di primo grado, ha allegato di essere stato adibito alle mansioni di autista di mezzi antincendio, proprie del superiore V livello retributivo, unicamente “per un totale di 52 giorni e precisamente n. 11 giorni nel mese di giugno, n. 29 giorni nel mese di luglio e n. 12 giorni nel mese di agosto”, ed ha chiesto, per l'appunto, dichiararsi “in applicazione dell'art. 8 del CCNL di categoria, il suo diritto ad essere inquadrato nel V livello retributivo dal mese di settembre 2010” e condannarsi l' “a corrispondere Pt_1 al ricorrente quanto spettante a titolo di differenze retributive maturate e maturande tra quanto percepito a titolo di retribuzione per il 4° livello retributivo e quanto spettante a titolo di retribuzione per il 5° livello retributivo nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale”; 6.2. - il Tribunale del lavoro di Foggia, in prime cure, come pure questa Corte quale giudice del gravame, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e, comunque, in conformità alla richiesta attorea, hanno Pt_1 delibato la domanda di pagamento delle differenze retributive limitatamente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del 8.1.2019, tanto che la sentenza di appello, poi cassata, aveva per tal via già limitato la statuizione di condanna alla decorrenza dal 8.1.2014; 6.3.
- tuttavia, in relazione al periodo dal 8.1.2014 in poi, difetta totalmente la prova – e, come detto, financo l'allegazione – dello svolgimento da parte del lavoratore, in via di fatto ed in concreto, di mansioni di autista di mezzi antincendio, superiori al livello di inquadramento formalmente attribuito;
6.4. - la stessa attestazione di servizio rilasciata dall'Agenzia in data 24.5.2018, già
pag. 8/10 esaminata da questa Corte, certifica l'adibizione del POZZUTO alle mansioni di autista di mezzi antincendio, per il periodo e le giornate indicate in ricorso, aggiungendo espressamente che “non vi è riscontro all'uso del mezzo aib nell'anno 2011”, ossia a valle del periodo complessivamente ammontante a 52 giorni dell'anno 2010, interamente coperto da prescrizione (come, del resto, già rilevato dapprima nella sentenza del Tribunale di Foggia e poi in quella di questa Corte, non impugnata e non cassata sul punto).
7. E' bene ribadire che il lavoratore giammai ha financo dedotto – se non tardivamente nella memoria di costituzione in questo giudizio di rinvio, che non può certo contenere nuove e diverse allegazioni in fatto – di aver svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio continuativamente dal 2010 o, quantomeno, in giornate ulteriori rispetto a quelle indicate, tutte risalenti al periodo giugno-agosto 2010; al contrario, come poc'anzi evidenziato, egli aveva sempre e soltanto allegato di aver svolto le predette mansioni in quei 52 giorni specifici, già certificati dall'attestazione dell'Agenzia, ricollegando il diritto a conseguire il superiore inquadramento unicamente alla previsione della contrattazione collettiva, prevedente – come detto – la definitiva acquisizione del livello superiore dopo l'espletamento delle relative mansioni per almeno 40 giorni nell'anno solare (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c. di I grado).
7.1. Analogamente, il lavoratore aveva chiesto di provare che “1. … nel periodo giugno/agosto 2010 ha svolto lemme mansioni di autista di mezzo antincendio conducendo il mezzo aziendale AIB Land
Rover…; 2. … ha svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per n. 52 giorni nel periodo giugno/agosto 2010”.
E' appena il caso di rilevare che neppure le richieste istruttorie di prova orale, per come articolate nell'atto introduttivo di lite, appaiono astrattamente idonee a dimostrare l'effettuazione da parte del lavoratore delle mansioni di autista di mezzi antincendio in giornate diverse rispetto alle n. 52 documentate dall'attestazione di servizio;
laddove le nuove e diverse allegazioni in fatto e le capitolazioni di prova testimoniale articolate per la prima volta nella memoria di costituzione del lavoratore in questo giudizio di rinvio, volte a sostenere la continuità dell'adibizione in concreto a mansioni superiori anche in epoca successiva ad agosto 2010, sono del tutto inammissibili in quanto tardive.
8. In definitiva, dovendo questa Corte pronunciarsi quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della propria precedente pronuncia, sull'appello a suo tempo proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, interamente a lui sfavorevole, deve respingersi il gravame, con integrale conferma della sentenza impugnata, sia pure con le suestese integrazioni motivazionali. Ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto e in diritto, è assorbita.
9. In considerazione della dubbiezza della lite, in particolare sulla questione concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di mansioni superiori dei dipendenti dell' su cui si Pt_1 sono registrate una pluralità di interpretazioni difformi adottate dai giudici di merito ed una pag. 9/10 risoluzione, soltanto da ultimo ed in corso di causa, a seguito dell'intervento chiarificatore della
Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto, le spese processuali di tutti i gradi del presente giudizio vanno equamente compensate per intero tra le parti.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello) deve, nondimeno, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, in applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 1345/2024 del 22.11.2023, pubblicata in data 12.1.2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 4.4.2024 da in Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , così Controparte_1 provvede: rigetta interamente l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma CP_1 interamente la sentenza resa in data 17.12.2019 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro;
compensa interamente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 9.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro riassunta ex art. 392 c.p.c. tra
, in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. CAMPOBASSO Parte_1
VALERIA
ricorrente in riassunzione e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IT DR A. convenuto in riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 17.5.2019 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto da volto a conseguire dalla datrice di lavoro Controparte_1
, sul presupposto dello svolgimento di mansioni di “autista di mezzi antincendio” Parte_1 per n. 52 giorni in totale nel periodo giugno-agosto 2010, l'inquadramento nel V livello con decorrenza da settembre 2010, nonché il pagamento delle relative differenze retributive.
1.1. Il primo giudice ha ritenuto non spettante l'inquadramento superiore rivendicato, in ragione della natura di ente pubblico non economico dell' del generale divieto previsto dall'art. Pt_1
52, D.Lgs. n. 165/2001 e della non assoggettabilità del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva di diritto comune;
ha escluso altresì ogni diritto del lavoratore alla percezione di differenze retributive, chieste con riferimento all'anno 2010 e da ritenersi in ogni caso prescritte, in considerazione della notificazione dell'atto introduttivo di lite in data 8.1.2019 e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi;
ha compensato integralmente le spese processuali.
2. Con sentenza resa in data 19.1.2022, la Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la decisione di primo grado, ha CP_1 dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel V livello retributivo del CCNL di categoria a far data dal mese di settembre del 2010; ha condannato l' a corrispondere, Pt_1 con decorrenza dal 8.1.2014, le differenze retributive tra quanto già erogato e quanto dovuto in forza del superiore livello contrattuale spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ha posto a carico dell' le spese processuali del doppio grado del giudizio. Pt_1
2.1. In sintesi, la Corte ha rilevato: - che la Legge 25 febbraio 2010, n. 3, istitutiva CP_2 dell' (quale ente strumentale della Regione, ex art. 1) ha espressamente previsto, quanto Pt_1 allo status giuridico e contrattuale del personale dell' l'applicabilità della disciplina Pt_1 privatistica al personale operaio assunto, come il POZZUTO, con contratto a termine, transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l' (art. 12, comma 2, lettera b); - che, in Parte_1 base agli artt. 11 CIRL e 8 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- Pt_1 forestale e idraulico-agraria, applicabili al rapporto di lavoro in questione, le mansioni di “autista di mezzi antincendio” appartengono al V livello e, dopo lo svolgimento delle mansioni proprie di tale qualifica per 40 giorni, anche discontinui, nell'anno solare (come nella specie: 52 giorni non continuativi, nel periodo giugno/agosto 2010, giusta attestato di servizio), il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica superiore ed al relativo trattamento economico;
- che a CP_1 spettano, in definitiva, il superiore inquadramento contrattuale e le differenze retributive corrispondenti, nei limiti del periodo immune da prescrizione, così come richiesto in ricorso, e dunque nei limiti del quinquennio a ritroso dalla notificazione del ricorso introduttivo.
3. Per la cassazione della sentenza, l ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha Pt_1 resistito con controricorso. CP_1
3.1. Con ordinanza n. 1345/2024 del 22.11.2023, pubblicata in data 12.1.2024, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione ai tre connessi motivi, vertenti sulla natura pubblicistica del rapporto di lavoro, ha cassato la sentenza di appello ed ha rinviato la controversia a questa Corte territoriale, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese processuali.
3.2. Alla riassunzione ha provveduto ritualmente l' con ricorso depositato in data Pt_1
4.4.2024, chiedendo di “riformare la sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 7/22 del
10.01.22, pubblicata il 19.01.2022, emessa all'esito del giudizio di appello n. 715/2020 R.G., in applicazione dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 1345/2024 del
12.01.2024 resa all'esito del procedimento n. 7915/2022, e per effetto pronunciarsi sulla effettiva sussistenza del diritto del sig. a percepire le eventuali differenze retributive maturate per il periodo in Controparte_1 pag. 2/10 cui risulti avere effettivamente svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, nonché sulle spese del giudizio di cassazione, come statuito nella pronuncia de qua. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3.3. Nuovamente evocato in giudizio, si è costituito, con apposita memoria, in data CP_1
11.2.2025.
3.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché i fascicoli delle fasi e dei gradi pregressi del giudizio, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Giova premettere che, nella presente controversia, con il ricorso introduttivo di primo grado,
aveva dedotto di essere stato assunto dall' in data 17.5.2010 con qualifica di CP_1 Pt_1 operaio specializzato e mansioni di “addetto alla manutenzione boschiva”, con inquadramento nel
IV livello del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria del 07.12.2010; aveva aggiunto di aver svolto di fatto, nell'anno 2010, mansioni di “autista di mezzi antincendio”, riconducibili al V livello del citato C.C.N.L., per un totale di n. 52 giorni (di cui n. 11 nel mese di giugno, n. 29 nel mese di luglio, n. 12 nel mese di agosto); aveva, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dal mese di ottobre 2010, in forza dell'art. 8 del CCNL di categoria, secondo cui “il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni di detta qualifica per un periodo (…) di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio”.
4.1. La pronuncia della Cassazione ha investito nuovamente della questione questa Corte, quale giudice del rinvio, richiamando le decisioni già emesse in fattispecie sovrapponibili (Cass. Sez. L,
24/04/2023, n. 10811; Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), ed enunciando il principio di diritto, in conformità ai citati precedenti, secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' il cui rapporto, ai sensi Parte_2 dell'art. 12, co. 3, Legge n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal CP_2 contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
4.2. Sulla base di tale principio, la S.C. ha chiarito che “esclusa l'applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l'eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere pag. 3/10 valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori nell'arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall'anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all'inquadramento nella fascia lavorativa superiore”.
4.3. In tale contesto, la S.C. ha poi evidenziato che “la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l'intero periodo successivo al settembre 2010, senza compiere alcun accertamento sull'effettivo svolgimento di mansioni superiori nell'intero arco temporale di interesse”, laddove, invece, “una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce”.
5. Ciò premesso, osserva il Collegio che sulla questione controversa la Suprema Corte si era già pronunciata, affermando identico principio di diritto, con la sentenza del 24/04/2023, (ud.
15/02/2023, dep. 24/04/2023), n.10811, secondo cui: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165 del 2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 Pt_1 CP_2 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
Questa stessa Corte a tale principio si era già adeguata, rimeditando il proprio precedente orientamento, con le sentenze n. 1141 del 29.5.2023 e n. 1139 del 30.5.2023 (oltre a numerose successive conformi, tra cui la n. 1036 del 22.07.2024 e la n. 1576 del 18.11.2024, emesse proprio in analoghe fattispecie di rinvio da cassazione).
Deve, quindi, trovare applicazione, anche in questo caso, il condivisibile principio dettato dalla
S.C., fondato su argomentazioni rigorose, che di seguito si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e si rivelano dirimenti, in quanto relative a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (in particolare, anche il caso esaminato dalla Cassazione concerneva un dipendente dell' stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dell'art. Pt_2
pag. 4/10 12, comma 2, lett. b), L.R. cit., con inquadramento al IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che aveva chiesto l'inquadramento al V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva, all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive conseguenziali):
«Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l' sia ente pubblico non Pt_1 economico. La Legge Regionale n, 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica
"di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando…come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. CP_2
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , che va dunque ritenuta tale. Pt_1
Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della CP_2
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia" (L. cit, art.
[...] CP_2
12, comma 2, lett. b).
Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale" (L. cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre gli altri dipendenti di CP_2 Pt_1 sono soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3).
La previsione è stata poi abrogata dalla L. n. 45 del 2012, art. 32, ma ciò qui non rileva, CP_2 essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Controparte_3
"l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero dell' per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in Controparte_4 amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. pag. 5/10 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. CP_2
n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di CP_2 natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto Pt_1 privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del 2010 cit. CP_2
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione SA (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n.
9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno […] sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d.lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto. pag. 6/10 Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della
Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da
Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che "la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle
Regioni a statuto speciale (...)" (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019,
n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)".
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale …
Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che l' “si dota di proprio Pt_1 personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato […]
La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con la Cost., art. 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata».
5.1. In applicazione di tali principi affermati dalla S.C., deve, dunque, ritenersi che al rapporto di lavoro dell'odierna parte privata sia applicabile la contrattazione collettiva privatistica, richiamata in modo chiaro, per gli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo pag. 7/10 determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e CP_2 irrigue trasferite all' dalla L. cit., art. 12, comma 2, lett. b). Pt_2 CP_2
È infatti pacifico che rientri tra il personale operaio di cui alla lett. b), a cui si applica, CP_1 per espressa disposizione di legge applicabile ratione temporis, «il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»; né l' deduce ulteriori Pt_1 argomenti in forza dei quali, in concreto, la contrattazione collettiva privatistica non possa trovare applicazione al rapporto di lavoro in questione.
5.2. D'altro canto, deve ritenersi pure che il lavoratore non possa invocare il diritto a conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, perché la previsione di cui all'art. 8 del CCNL cit. deve stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione – che qui pacificamente non ricorrono – la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori.
5.3. Sotto altro profilo, tuttavia, ciò non osta, come chiarito anche dalla Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute in forza del contratto collettivo privatistico, liddove consti dagli atti la prova – che il lavoratore è onerato di fornire – dell'esercizio di fatto di mansioni superiori nell'intero e specifico periodo cui è riferita la pretesa retributiva.
6. Senonchè, nel caso di specie: 6.1. - lo stesso lavoratore, sin dall'atto introduttivo di lite di primo grado, ha allegato di essere stato adibito alle mansioni di autista di mezzi antincendio, proprie del superiore V livello retributivo, unicamente “per un totale di 52 giorni e precisamente n. 11 giorni nel mese di giugno, n. 29 giorni nel mese di luglio e n. 12 giorni nel mese di agosto”, ed ha chiesto, per l'appunto, dichiararsi “in applicazione dell'art. 8 del CCNL di categoria, il suo diritto ad essere inquadrato nel V livello retributivo dal mese di settembre 2010” e condannarsi l' “a corrispondere Pt_1 al ricorrente quanto spettante a titolo di differenze retributive maturate e maturande tra quanto percepito a titolo di retribuzione per il 4° livello retributivo e quanto spettante a titolo di retribuzione per il 5° livello retributivo nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale”; 6.2. - il Tribunale del lavoro di Foggia, in prime cure, come pure questa Corte quale giudice del gravame, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e, comunque, in conformità alla richiesta attorea, hanno Pt_1 delibato la domanda di pagamento delle differenze retributive limitatamente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del 8.1.2019, tanto che la sentenza di appello, poi cassata, aveva per tal via già limitato la statuizione di condanna alla decorrenza dal 8.1.2014; 6.3.
- tuttavia, in relazione al periodo dal 8.1.2014 in poi, difetta totalmente la prova – e, come detto, financo l'allegazione – dello svolgimento da parte del lavoratore, in via di fatto ed in concreto, di mansioni di autista di mezzi antincendio, superiori al livello di inquadramento formalmente attribuito;
6.4. - la stessa attestazione di servizio rilasciata dall'Agenzia in data 24.5.2018, già
pag. 8/10 esaminata da questa Corte, certifica l'adibizione del POZZUTO alle mansioni di autista di mezzi antincendio, per il periodo e le giornate indicate in ricorso, aggiungendo espressamente che “non vi è riscontro all'uso del mezzo aib nell'anno 2011”, ossia a valle del periodo complessivamente ammontante a 52 giorni dell'anno 2010, interamente coperto da prescrizione (come, del resto, già rilevato dapprima nella sentenza del Tribunale di Foggia e poi in quella di questa Corte, non impugnata e non cassata sul punto).
7. E' bene ribadire che il lavoratore giammai ha financo dedotto – se non tardivamente nella memoria di costituzione in questo giudizio di rinvio, che non può certo contenere nuove e diverse allegazioni in fatto – di aver svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio continuativamente dal 2010 o, quantomeno, in giornate ulteriori rispetto a quelle indicate, tutte risalenti al periodo giugno-agosto 2010; al contrario, come poc'anzi evidenziato, egli aveva sempre e soltanto allegato di aver svolto le predette mansioni in quei 52 giorni specifici, già certificati dall'attestazione dell'Agenzia, ricollegando il diritto a conseguire il superiore inquadramento unicamente alla previsione della contrattazione collettiva, prevedente – come detto – la definitiva acquisizione del livello superiore dopo l'espletamento delle relative mansioni per almeno 40 giorni nell'anno solare (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c. di I grado).
7.1. Analogamente, il lavoratore aveva chiesto di provare che “1. … nel periodo giugno/agosto 2010 ha svolto lemme mansioni di autista di mezzo antincendio conducendo il mezzo aziendale AIB Land
Rover…; 2. … ha svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per n. 52 giorni nel periodo giugno/agosto 2010”.
E' appena il caso di rilevare che neppure le richieste istruttorie di prova orale, per come articolate nell'atto introduttivo di lite, appaiono astrattamente idonee a dimostrare l'effettuazione da parte del lavoratore delle mansioni di autista di mezzi antincendio in giornate diverse rispetto alle n. 52 documentate dall'attestazione di servizio;
laddove le nuove e diverse allegazioni in fatto e le capitolazioni di prova testimoniale articolate per la prima volta nella memoria di costituzione del lavoratore in questo giudizio di rinvio, volte a sostenere la continuità dell'adibizione in concreto a mansioni superiori anche in epoca successiva ad agosto 2010, sono del tutto inammissibili in quanto tardive.
8. In definitiva, dovendo questa Corte pronunciarsi quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della propria precedente pronuncia, sull'appello a suo tempo proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, interamente a lui sfavorevole, deve respingersi il gravame, con integrale conferma della sentenza impugnata, sia pure con le suestese integrazioni motivazionali. Ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto e in diritto, è assorbita.
9. In considerazione della dubbiezza della lite, in particolare sulla questione concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di mansioni superiori dei dipendenti dell' su cui si Pt_1 sono registrate una pluralità di interpretazioni difformi adottate dai giudici di merito ed una pag. 9/10 risoluzione, soltanto da ultimo ed in corso di causa, a seguito dell'intervento chiarificatore della
Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto, le spese processuali di tutti i gradi del presente giudizio vanno equamente compensate per intero tra le parti.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello) deve, nondimeno, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, in applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 1345/2024 del 22.11.2023, pubblicata in data 12.1.2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 4.4.2024 da in Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , così Controparte_1 provvede: rigetta interamente l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma CP_1 interamente la sentenza resa in data 17.12.2019 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro;
compensa interamente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 9.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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