TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7117 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7666/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MOTTA MARINA ed elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 35 26900 LODI presso il difensore avv. MOTTA MARINA
ATTORE contro
AVV. (C.F.: in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Milano, piazza S. Ambrogio n. 14
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIULIANA Controparte_2 C.F._3 LOLLI (C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano via Carlo Crivelli 12 presso lo C.F._4 studio del difensore
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha proposto “ricorso in riassunzione” in confronto di Parte_2 [...]
nonché a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di CP_2 Controparte_1 Genova, comunicata il 12 febbraio 2025, che ha dichiarato la continenza con la causa pendente presso l'intestato Tribunale (RG. 10951/2024), rimettendola a questo ed assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione.
pagina 1 di 6 Il ricorso è stato depositato in via telematica il 25 febbraio 2025 con il quale il riassumente ha reiterato le seguenti conclusioni:
“previa ammissione di CTU che stimi il valore dell'immobile cointestato ai tre comproprietari, disporne quindi la divisione in riferimento alle diverse quote di proprietà.
- Accertare e dichiarare il diritto del Signor ad ottenere la divisione Parte_2 giudiziale dell'immobile sito in Zoagli (GE) – Via Aurelia n. 163D – Interno 2, censito al NCEU di detto Comune, al Foglio 12, Mappale 672 – graffata 1269 – Sub 24 Graffato 2 zona cat. 1, cat. C/6, classe 1 e conseguentemente
- Dichiarare la divisione giudiziaria dell'immobile stesso, previa determinazione della sua quota attuale , attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota spettante”.
Il presente g.i. ha rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione ai fini della riunione con quello rispetto al quale era stato giudicato contenuto dal Tribunale di Genova e assegnato ad altro giudice della Sezione. Restituito il fascicolo in quanto ritenuta dalla Presidente la necessità del previo contraddittorio delle parti, il g.i. ha fissato, con decreto del 25 marzo 2025, l'udienza del 24 settembre 2025 seguendo le forme utilizzate dalla parte attrice apparentemente non in linea con il modello legale della riassunzione e dell'assenza di un'udienza indicata nell'atto.
Il 9 giugno 2025 si è costituita in proprio l'avv. eccependo: Controparte_1
“1) in via preliminare accertato e dato atto dell'irritualità, tardività del ricorso in riassunzione, conseguentemente ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio, per le causali di cui in narrativa;
2) Nel merito A) La sottoscritta avv. non si oppone alla domanda dell'attore Controparte_1 [...]
per la divisione in riferimento alle diverse quote di proprietà dell'immobile sito in Zoagli Parte_1 (GE), Via Aurelia n. 163/D, cointestato ai tre fratelli , e;
CP_1 CP_2 Parte_1 B) In via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate da in comparsa di costituzione Controparte_2 e risposta con domanda riconvenzionale e trasversale per le causali esposte in narrativa, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in atti. C) In via riconvenzionale e trasversale Ordinare alla signora il rendimento del conto relativo alla gestione del conto Controparte_2 corrente n. 9139 presso la BPM di piazza Medaglie d'Oro”.
Il 13 giugno 2025 si è costituita eccependo: Controparte_2
1-In via preliminare Ritenuta la “riassunzione” effettuata dal sig. inammissibile perché irrituale e Parte_1 tardiva disporre l'estinzione del presente procedimento;
2-In subordine (nel caso in cui nonostante l'inammissibilità della riassunzione avversaria si ritenesse di dover comunque proseguire il presente giudizio) 2.1-In via pregiudiziale:
- disporre la riunione dei giudizi Rg. n. 10951/2024 - Rg. 7666/2025 – Rg. 11493/2025, tutti pendenti avanti Codesta Ill.ma Sezione;
2.2. Nel merito:
2.2.1. Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dei signori e Parte_1 [...]
dalle domande originariamente proposte avanti il giudice a quo per mancanza, irritualità CP_1 pagina 2 di 6 e tardività della riassunzione e disporre conseguentemente la prosecuzione del giudizio sulle sole domande proposte dall'esponente nel giudizio Rg. 6896/2024, originariamente Controparte_2 pendente avanti il Tribunale di Genova, come segue: 2.2.2.- In via riconvenzionale e trasversale:
- ordinare alla signora il rendimento del conto relativo alla gestione del Controparte_1 conto corrente n. 104309943, filiale di di corso Vercelli n. 1 a Milano;
CP_3
- previa ricostruzione della massa ereditaria come in narrativa della comparsa di costituzione nel giudizio Rg. 6896/2024 – Trib. Genova qui riassunto, anche alla luce del richiesto rendiconto, procedere alla divisione dell'eredità previa collazione, da effettuarsi in natura o in CP_4 subordine per imputazione da parte della signora (sia in proprio che Controparte_1 quale erede del sig. ) e del sig. di tutto quanto Persona_1 Parte_1 dai medesimi (e dal loro de cuius) già per l'innanzi prelevato e/o ricevuto dal conto corrente CP_3 e comunque di tutto quanto per l'innanzi già percepito.
- condannare i signori e al pagamento in Controparte_1 Persona_1 favore della sorella di ogni eventuale conguaglio o somma dovuta Controparte_2 all'esito della divisione. 2.2.3- In ogni caso Procedere alla divisione dei cespiti ereditari attribuendo all'esponente la quota dei tre noni degli stessi con assegnazione dell'immobile in Zoagli all'esponente, che si dichiara fin d'ora disponibile alla corresponsione di eventuali conguagli che Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse dovuti.
All'udienza del 24 settembre 2025 sono comparse le sole parti Avv. nonché Controparte_1
che hanno insistito nelle eccezioni preliminari. Controparte_2 Il g.i. le ha invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Esse si sono riportate agli atti di causa sottolineando, nello specifico, la tardività e irritualità della riassunzione per come loro notificata oltre il termine imposto dal giudice a quo. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Si tratta di una questione assorbente rispetto a quella de:
- l'esercizio dei poteri di governo del processo ai fini della rimessione della causa al giudice titolare di quella contenente la presente (in disparte il fatto che una causa identica a questa è stata riassunta tempestivamente da un'altra parte della causa);
- il difetto di rappresentanza che emerge dagli atti del processo di Genova, nonché della presente propaggine, rispetto alla mancata proposizione del giudizio, prima e della riassunzione, poi, da parte dell'Amministratore di sostegno di . Ed infatti non Pt_1 Parte_2 può sfuggire che:
▪ l'atto di citazione e di riassunzione sono intestati alla parte personalmente e non all'Avv. Martina Narra quale amministratrice di sostegno giusto decreto di nomina del 17 aprile 2023,
▪ la procura alle liti acclusa tanto alla citazione che nel ricorso per riassunzione è stata rilasciata all'Avv. Marina MOTTA direttamente da Parte_2
e non dall'Avv. Martina Narra quale amministratrice di sostegno;
pagina 3 di 6 ▪ l'Avv. Martina Narra quale amministratrice di sostegno aveva chiesto, dopotutto, l'autorizzazione alla promozione della domanda giudiziale di divisione per cui è causa, il 21 agosto 2023 (doc. 6 fasc. ATTORE GENOVA), venendo a ciò autorizzata dal G.T. presso il Tribunale di Lodi il 22 settembre 2023 (doc. 7 fasc. ATTORE GENOVA);
▪ il decreto di nomina ad amministratrice di sostegno dell'Avv. Marina MOTTA prevedeva espressamente quale, appunto, la promozione di una causa. In questi termini non pare che né le altre due parti, né tantomeno, il giudice a quo ebbero a sollevare la questione del difetto di rappresentanza della parte a stare in giudizio personalmente, in luogo del proprio amministratore di sostegno, né, a cascata della nullità della procura alle liti conferita dal primo all'Avv. Marina MOTTA e non dall'amministratrice di sostegno. Vero è che tale difetto poteva essere in astratto oggetto del potere – dovere del giudice di promozione della sanatoria (duplice) ex art. 182 c.p.c. . Potere, tuttavia, che il presente giudice non può esercitare per l'intervenuta estinzione del processo quale patologia processuale intervenuta d diritto in dipendenza della tardività della notificazione del ricorso in riassunzione e la cui pronuncia ha natura meramente dichiarativa. Fatto processuale impediente qualsivoglia altra attività (anche la condanna in proprio al difensore che ha proposto la causa con i difetti di legittimatio ad processum e di ius postulandi di cui sopra)
L'estinzione del giudizio. Va rammentato che quando, a seguito di sentenza (dal 2009 ordinanza) dichiarativa dell'incompetenza o di rimessione per connessione della causa ex art. 40 c.p.c. da parte del primo giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso (infra Cass. II, 30 luglio 2018, n. 20068; Cass. 16924/2012, in materia di competenza ma con principi applicabili alla subiecta materia). Fatto pacifico in causa atteso che il contenuto del c.d. “ricorso in riassunzione “(come riportato in apicibus) è quello tipico di una riassunzione mirando a proseguire il processo di fronte al Tribunale presso il quale era radicata la causa contenente quella dichiarata contenuta per connessione dal giudice a quo. Ne deriva, tuttavia, come ricordato dalle difese convenute, che, quando la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparsa, da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in pagina 4 di 6 cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo (infra Cass. I, 1° settembre 1995, n. 9217; arg. Cass. III, 20 marzo 1991, n. 2955) Ebbene la scansione temporale degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione conduce a ad accertare la tardività della riassunzione ex artt. 40 e 50 c.p.c. in quanto:
- l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova l'11 fe3bbraio 2025 è stata comunica il 12 febbraio 2025;
- il provvedimento recava il termine perentorio per la riassunzione in giorni trenta da considerarsi decorrenti dalla sua comunicazione;
- il c.d. “ricorso in riassunzione “ è stato depositato in via telematica presso l'intestato Tribunale il 25 febbraio 2025;
- il ricorso ed il decreto “concesso” dal presente Tribunale (vista l'assenza di una citazione ad udienza fissa), al fine di fissare la prima udienza del processo in prosecuzione, sono stati notificati il 28 marzo 2025 ad entrambi i patroni costituiti delle convenute. Appare chiaro che al 14 marzo 2025 fosse già decorso il termine assegnato dal Giudice a quo, fosse divenuta tardiva la riassunzione e, quindi, estinto il processo ex art. 50 comma secondo c.p.c. (disposizione applicabile alla mancata riassunzione del processo rimesso per connessione).
In definitiva va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite. L'art. 50 comma secondo c.p.c. dispone:” Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”. L'art. 310 comma quarto c.p.c. così governa le spese in tali ipotesi:” Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tale regula iuris, tuttavia, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. II, Ord. 14 luglio 2021, n. 20073 in materia di estinzione per difetto di integrazione del contraddittorio - cfr. Cass. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. II, 27 giugno 2005, , n. 13736; Cass. Sez. 1, 14 ottobre 1993, n. 10173). In questo caso appare evidente che debbano riconoscersi le spese sostenute dalle convenute per la sola trattazione della questione relativa all'estinzione in quanto causalmente cagionate dal contegno processuale gravemente erroneo tenuto dal patrono del riassumente. La loro liquidazione ovviamente deve essere minima stante l'obbiettivo limitato sforzo defensionale sostenuto. Pertanto, va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_2 da: a) liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_2
I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Tali spese non debbono essere distratte a favore dell'Erario in quanto la parte non risulta ammessa al patrocinio dello Stato nella presente controversia ma in quella di cui al R.G. 10951/ 2024 come da delibera prodotta in atti (e così come indicato nella comparsa di costituzione); pagina 5 di 6 b) dall'Avv. , in proprio, in € 1.453,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Il Tribunale ritiene, infine, di dover disporre la trasmissione dei seguenti atti al G.T. presso il Tribunale di Lodi, procedimento R.G. 1441/2022 ove è stata incardinata la procedura di amministrazione di sostegno a favore del riassumente a titolo informativo ovvero:
- la presente sentenza;
- il ricorso in riassunzione ed i relativi documenti (compresa la procura alle liti);
- l'atto di citazione proposto di fronte al Tribunale di Genova e i relativi documenti (compresa la procura alle liti).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara l'estinzione del processo;
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da: Parte_2
− liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_2
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
− dall'Avv. , in proprio, in € 1.453,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
• dispone la trasmissione degli atti indicati in parte motiva al G.T. presso il Tribunale di Lodi, procedimento R.G. 1441/2022.
Milano, 25 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7666/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MOTTA MARINA ed elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 35 26900 LODI presso il difensore avv. MOTTA MARINA
ATTORE contro
AVV. (C.F.: in proprio ex art. 86 c.p.c., Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Milano, piazza S. Ambrogio n. 14
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIULIANA Controparte_2 C.F._3 LOLLI (C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano via Carlo Crivelli 12 presso lo C.F._4 studio del difensore
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha proposto “ricorso in riassunzione” in confronto di Parte_2 [...]
nonché a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di CP_2 Controparte_1 Genova, comunicata il 12 febbraio 2025, che ha dichiarato la continenza con la causa pendente presso l'intestato Tribunale (RG. 10951/2024), rimettendola a questo ed assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione.
pagina 1 di 6 Il ricorso è stato depositato in via telematica il 25 febbraio 2025 con il quale il riassumente ha reiterato le seguenti conclusioni:
“previa ammissione di CTU che stimi il valore dell'immobile cointestato ai tre comproprietari, disporne quindi la divisione in riferimento alle diverse quote di proprietà.
- Accertare e dichiarare il diritto del Signor ad ottenere la divisione Parte_2 giudiziale dell'immobile sito in Zoagli (GE) – Via Aurelia n. 163D – Interno 2, censito al NCEU di detto Comune, al Foglio 12, Mappale 672 – graffata 1269 – Sub 24 Graffato 2 zona cat. 1, cat. C/6, classe 1 e conseguentemente
- Dichiarare la divisione giudiziaria dell'immobile stesso, previa determinazione della sua quota attuale , attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota spettante”.
Il presente g.i. ha rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione ai fini della riunione con quello rispetto al quale era stato giudicato contenuto dal Tribunale di Genova e assegnato ad altro giudice della Sezione. Restituito il fascicolo in quanto ritenuta dalla Presidente la necessità del previo contraddittorio delle parti, il g.i. ha fissato, con decreto del 25 marzo 2025, l'udienza del 24 settembre 2025 seguendo le forme utilizzate dalla parte attrice apparentemente non in linea con il modello legale della riassunzione e dell'assenza di un'udienza indicata nell'atto.
Il 9 giugno 2025 si è costituita in proprio l'avv. eccependo: Controparte_1
“1) in via preliminare accertato e dato atto dell'irritualità, tardività del ricorso in riassunzione, conseguentemente ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio, per le causali di cui in narrativa;
2) Nel merito A) La sottoscritta avv. non si oppone alla domanda dell'attore Controparte_1 [...]
per la divisione in riferimento alle diverse quote di proprietà dell'immobile sito in Zoagli Parte_1 (GE), Via Aurelia n. 163/D, cointestato ai tre fratelli , e;
CP_1 CP_2 Parte_1 B) In via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate da in comparsa di costituzione Controparte_2 e risposta con domanda riconvenzionale e trasversale per le causali esposte in narrativa, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in atti. C) In via riconvenzionale e trasversale Ordinare alla signora il rendimento del conto relativo alla gestione del conto Controparte_2 corrente n. 9139 presso la BPM di piazza Medaglie d'Oro”.
Il 13 giugno 2025 si è costituita eccependo: Controparte_2
1-In via preliminare Ritenuta la “riassunzione” effettuata dal sig. inammissibile perché irrituale e Parte_1 tardiva disporre l'estinzione del presente procedimento;
2-In subordine (nel caso in cui nonostante l'inammissibilità della riassunzione avversaria si ritenesse di dover comunque proseguire il presente giudizio) 2.1-In via pregiudiziale:
- disporre la riunione dei giudizi Rg. n. 10951/2024 - Rg. 7666/2025 – Rg. 11493/2025, tutti pendenti avanti Codesta Ill.ma Sezione;
2.2. Nel merito:
2.2.1. Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dei signori e Parte_1 [...]
dalle domande originariamente proposte avanti il giudice a quo per mancanza, irritualità CP_1 pagina 2 di 6 e tardività della riassunzione e disporre conseguentemente la prosecuzione del giudizio sulle sole domande proposte dall'esponente nel giudizio Rg. 6896/2024, originariamente Controparte_2 pendente avanti il Tribunale di Genova, come segue: 2.2.2.- In via riconvenzionale e trasversale:
- ordinare alla signora il rendimento del conto relativo alla gestione del Controparte_1 conto corrente n. 104309943, filiale di di corso Vercelli n. 1 a Milano;
CP_3
- previa ricostruzione della massa ereditaria come in narrativa della comparsa di costituzione nel giudizio Rg. 6896/2024 – Trib. Genova qui riassunto, anche alla luce del richiesto rendiconto, procedere alla divisione dell'eredità previa collazione, da effettuarsi in natura o in CP_4 subordine per imputazione da parte della signora (sia in proprio che Controparte_1 quale erede del sig. ) e del sig. di tutto quanto Persona_1 Parte_1 dai medesimi (e dal loro de cuius) già per l'innanzi prelevato e/o ricevuto dal conto corrente CP_3 e comunque di tutto quanto per l'innanzi già percepito.
- condannare i signori e al pagamento in Controparte_1 Persona_1 favore della sorella di ogni eventuale conguaglio o somma dovuta Controparte_2 all'esito della divisione. 2.2.3- In ogni caso Procedere alla divisione dei cespiti ereditari attribuendo all'esponente la quota dei tre noni degli stessi con assegnazione dell'immobile in Zoagli all'esponente, che si dichiara fin d'ora disponibile alla corresponsione di eventuali conguagli che Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse dovuti.
All'udienza del 24 settembre 2025 sono comparse le sole parti Avv. nonché Controparte_1
che hanno insistito nelle eccezioni preliminari. Controparte_2 Il g.i. le ha invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Esse si sono riportate agli atti di causa sottolineando, nello specifico, la tardività e irritualità della riassunzione per come loro notificata oltre il termine imposto dal giudice a quo. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Si tratta di una questione assorbente rispetto a quella de:
- l'esercizio dei poteri di governo del processo ai fini della rimessione della causa al giudice titolare di quella contenente la presente (in disparte il fatto che una causa identica a questa è stata riassunta tempestivamente da un'altra parte della causa);
- il difetto di rappresentanza che emerge dagli atti del processo di Genova, nonché della presente propaggine, rispetto alla mancata proposizione del giudizio, prima e della riassunzione, poi, da parte dell'Amministratore di sostegno di . Ed infatti non Pt_1 Parte_2 può sfuggire che:
▪ l'atto di citazione e di riassunzione sono intestati alla parte personalmente e non all'Avv. Martina Narra quale amministratrice di sostegno giusto decreto di nomina del 17 aprile 2023,
▪ la procura alle liti acclusa tanto alla citazione che nel ricorso per riassunzione è stata rilasciata all'Avv. Marina MOTTA direttamente da Parte_2
e non dall'Avv. Martina Narra quale amministratrice di sostegno;
pagina 3 di 6 ▪ l'Avv. Martina Narra quale amministratrice di sostegno aveva chiesto, dopotutto, l'autorizzazione alla promozione della domanda giudiziale di divisione per cui è causa, il 21 agosto 2023 (doc. 6 fasc. ATTORE GENOVA), venendo a ciò autorizzata dal G.T. presso il Tribunale di Lodi il 22 settembre 2023 (doc. 7 fasc. ATTORE GENOVA);
▪ il decreto di nomina ad amministratrice di sostegno dell'Avv. Marina MOTTA prevedeva espressamente quale, appunto, la promozione di una causa. In questi termini non pare che né le altre due parti, né tantomeno, il giudice a quo ebbero a sollevare la questione del difetto di rappresentanza della parte a stare in giudizio personalmente, in luogo del proprio amministratore di sostegno, né, a cascata della nullità della procura alle liti conferita dal primo all'Avv. Marina MOTTA e non dall'amministratrice di sostegno. Vero è che tale difetto poteva essere in astratto oggetto del potere – dovere del giudice di promozione della sanatoria (duplice) ex art. 182 c.p.c. . Potere, tuttavia, che il presente giudice non può esercitare per l'intervenuta estinzione del processo quale patologia processuale intervenuta d diritto in dipendenza della tardività della notificazione del ricorso in riassunzione e la cui pronuncia ha natura meramente dichiarativa. Fatto processuale impediente qualsivoglia altra attività (anche la condanna in proprio al difensore che ha proposto la causa con i difetti di legittimatio ad processum e di ius postulandi di cui sopra)
L'estinzione del giudizio. Va rammentato che quando, a seguito di sentenza (dal 2009 ordinanza) dichiarativa dell'incompetenza o di rimessione per connessione della causa ex art. 40 c.p.c. da parte del primo giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso (infra Cass. II, 30 luglio 2018, n. 20068; Cass. 16924/2012, in materia di competenza ma con principi applicabili alla subiecta materia). Fatto pacifico in causa atteso che il contenuto del c.d. “ricorso in riassunzione “(come riportato in apicibus) è quello tipico di una riassunzione mirando a proseguire il processo di fronte al Tribunale presso il quale era radicata la causa contenente quella dichiarata contenuta per connessione dal giudice a quo. Ne deriva, tuttavia, come ricordato dalle difese convenute, che, quando la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparsa, da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in pagina 4 di 6 cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo (infra Cass. I, 1° settembre 1995, n. 9217; arg. Cass. III, 20 marzo 1991, n. 2955) Ebbene la scansione temporale degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione conduce a ad accertare la tardività della riassunzione ex artt. 40 e 50 c.p.c. in quanto:
- l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova l'11 fe3bbraio 2025 è stata comunica il 12 febbraio 2025;
- il provvedimento recava il termine perentorio per la riassunzione in giorni trenta da considerarsi decorrenti dalla sua comunicazione;
- il c.d. “ricorso in riassunzione “ è stato depositato in via telematica presso l'intestato Tribunale il 25 febbraio 2025;
- il ricorso ed il decreto “concesso” dal presente Tribunale (vista l'assenza di una citazione ad udienza fissa), al fine di fissare la prima udienza del processo in prosecuzione, sono stati notificati il 28 marzo 2025 ad entrambi i patroni costituiti delle convenute. Appare chiaro che al 14 marzo 2025 fosse già decorso il termine assegnato dal Giudice a quo, fosse divenuta tardiva la riassunzione e, quindi, estinto il processo ex art. 50 comma secondo c.p.c. (disposizione applicabile alla mancata riassunzione del processo rimesso per connessione).
In definitiva va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite. L'art. 50 comma secondo c.p.c. dispone:” Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”. L'art. 310 comma quarto c.p.c. così governa le spese in tali ipotesi:” Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tale regula iuris, tuttavia, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. II, Ord. 14 luglio 2021, n. 20073 in materia di estinzione per difetto di integrazione del contraddittorio - cfr. Cass. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. II, 27 giugno 2005, , n. 13736; Cass. Sez. 1, 14 ottobre 1993, n. 10173). In questo caso appare evidente che debbano riconoscersi le spese sostenute dalle convenute per la sola trattazione della questione relativa all'estinzione in quanto causalmente cagionate dal contegno processuale gravemente erroneo tenuto dal patrono del riassumente. La loro liquidazione ovviamente deve essere minima stante l'obbiettivo limitato sforzo defensionale sostenuto. Pertanto, va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_2 da: a) liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_2
I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Tali spese non debbono essere distratte a favore dell'Erario in quanto la parte non risulta ammessa al patrocinio dello Stato nella presente controversia ma in quella di cui al R.G. 10951/ 2024 come da delibera prodotta in atti (e così come indicato nella comparsa di costituzione); pagina 5 di 6 b) dall'Avv. , in proprio, in € 1.453,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Il Tribunale ritiene, infine, di dover disporre la trasmissione dei seguenti atti al G.T. presso il Tribunale di Lodi, procedimento R.G. 1441/2022 ove è stata incardinata la procedura di amministrazione di sostegno a favore del riassumente a titolo informativo ovvero:
- la presente sentenza;
- il ricorso in riassunzione ed i relativi documenti (compresa la procura alle liti);
- l'atto di citazione proposto di fronte al Tribunale di Genova e i relativi documenti (compresa la procura alle liti).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara l'estinzione del processo;
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da: Parte_2
− liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_2
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
− dall'Avv. , in proprio, in € 1.453,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
• dispone la trasmissione degli atti indicati in parte motiva al G.T. presso il Tribunale di Lodi, procedimento R.G. 1441/2022.
Milano, 25 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6