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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9088/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9088/2021 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Andrea Spaggiari Parte_1 C.F._1 ATTORE/I contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. Marcella Schiavi;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti come rassegnate in fogli di precisazione dele conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto, come sopra individuata e citata, a rimborsare all'esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 13.265,97.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Concisa esposizione in fatto e diritto ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna Parte_1 Controparte_2 della stessa al pagamento, a titolo indennitario, della somma di € 21.645,34 oltre alle spese di ctu.
A tal fine ha invocato l'operatività di garanzia assicurativa contro i danni subiti dalla propria abitazione sita in Clusane di Iseo, giusta polizza “Casa & Servizi” n. 1/85201/148/162236885” stipulata con la medesima compagnia assicurativa convenuta;
ha dedotto che nei giorni 5 e 11 maggio 2019 una forte burrasca aveva interessato il territorio costiero del lago d'Iseo e, nello pagina 1 di 4 specifico, il territorio dei paesi di Clusane ed Iseo a seguito del quale onde di rilevanti dimensioni allagavano il giardino allagandolo;
che l'acqua era penetrata dalle finestre nell'abitazione e aveva danneggiato il salotto che dava direttamente nel locale di fronte al lago;
che, il violento temporale del 11 maggio aveva determinato infiltrazioni e aggravato i danni già verificatisi il 05 maggio;
che il procedimento di ATP aveva stimato il danno in € 12.436,00 + € 90,00 per la voce demolizione e sgombero + € 1.130,60 per l'indennizzo netto dell'onorario periti, per un complessivo di € 15.436,00, a detrarre lo scoperto minimo contrattuale di € 3.000,00 e quantificando la domanda in € 21.645,34 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi che richiede nella misura legale dal fatto alla domanda e nella misura di cui all'art. 1284 IV comma cc , dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite
La convenuta regolarmente costituitasi, pur riconoscendo Controparte_2
l'eccezionalità dell'evento occorso, ha eccepito l'inoperatività della garanzia invocata da parte attrice in quanto danni rientranti nella definizione di mareggiata contestando, altresì, il quantum.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale e trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
È fuori contestazione sia la circostanza che un evento meteorico di notevole intensità abbia prodotto i danni indicati dall'attore, che la Polizza stipulata con la . Controparte_2
L'unico punto controverso attiene alla vigenza della stessa Polizza per i danni da moto ondoso rivendicati dall'attrice ma contestati dalla convenuta la quale ha ritenuto siano derivati da mareggiata, evento espressamente escluso dai termini contrattuali.
Invero, la copertura assicurativa per “Alluvione e Inondazione” all'art.
5.2.1. lett. A) pagg. 33 della polizza, (scoperto minimo contrattuale € 3.000,00) e pag. 36 “Condizioni Generali” prevede che “La società indennizza i danni materiali e diretti all'Abitazione ed al Contenuto anche se di proprietà di terzi causati da a) Alluvione ed inondazione;
b) allagamento” Secondo l'art.
5.2.1 lett. A, pag. 33 per Alluvione ed inondazione si intende “Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici”
All'art.
5.2.3 lett. a) a pag. 34 “Sono esclusi i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento del terreno.
Nel glossario a pag 12 di 20 è riportato Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici. pagina 2 di 4 Parte attrice ha ritenuto l'evento occorso rientrante nell'alluvione e inondazione poiché l'acqua del lago a seguito della tempesta è fuoriuscita dal suo letto ed ha allagato il giardino penetrando nella sua abitazione.
La domanda attorea non è fondata.
Il termine mareggiata, viene definito dal vocabolario Treccani quale: “Fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive. Secondo la medesima fonte
Treccani, una tempesta di mare o di lago è una specifica tipologia di tempesta, pur connotata dalla “Violenta perturbazione atmosferica, di varia estensione e durata, la cui caratteristica predominante è il vento intensissimo” comune alla tempesta, ma si ha la “ t. di mare o di lago se caratterizzata da violento moto ondoso”.
Non può escludersi certamente che un'alluvione possa provocare un violento moto ondoso lungo la costa, tuttavia, si deve partire dal significato delle parole.
Secondo le fonti giornalistiche allegate dallo stesso attore, si è trattato di una “tempesta sul lago di Iseo” con “onde anomale” che si sono abbattute sulla costa. Posto che la polizza oggetto di causa esclude da copertura i danni da mareggiata, da intendersi pertanto quali danni causati dal violento moto ondoso lungo la costa, se ne ricava che i danni allegati dall'attore non rientrano nella polizza essendovi ricompresi soltanto gli eventi meteorici includenti alluvione inondazione allagamento anche tempeste, bufere o temporali di eccezionale intensità.
Il chiaro tenore della clausola di esclusione dei danni causati dalla mareggiata non può che portare a ritenere esclusi i danni causati da un dal moto ondoso cd mareggiata, da qualificare quale rischio non compreso.
Tale clausola definisce il contenuto ed i limiti della garanzia, specificando il rischio garantito (sul punto cfr. Cass., sent. 07.04.2010 n. 8235: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma
- le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”), ed esclude la possibilità del ricorso alle clausole interpretative pagina 3 di 4 sussidiarie di cui agli artt.1367 (interpretazione secondo buona fede) e 1370 c.c. del codice civile
(Sent. Tribunale di Bari n. 2033/09).
La domanda va respinta stante l'inoperatività della polizza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3387,00 oltre accessori di legge, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tranne che per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e di quella decisionale (per la conseguente semplificazione).
P.Q.M
Il Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunziando, respinge la domanda proposta da Parte_1 condanna a rifondere alla convenuta come liquidate Parte_1 Controparte_2 in parte motiva
Così deciso in Brescia, il 22/07/2025.
Il giudice onorario Vincenza Tucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9088/2021 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Andrea Spaggiari Parte_1 C.F._1 ATTORE/I contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avv. Marcella Schiavi;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti come rassegnate in fogli di precisazione dele conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto, come sopra individuata e citata, a rimborsare all'esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 13.265,97.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Concisa esposizione in fatto e diritto ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna Parte_1 Controparte_2 della stessa al pagamento, a titolo indennitario, della somma di € 21.645,34 oltre alle spese di ctu.
A tal fine ha invocato l'operatività di garanzia assicurativa contro i danni subiti dalla propria abitazione sita in Clusane di Iseo, giusta polizza “Casa & Servizi” n. 1/85201/148/162236885” stipulata con la medesima compagnia assicurativa convenuta;
ha dedotto che nei giorni 5 e 11 maggio 2019 una forte burrasca aveva interessato il territorio costiero del lago d'Iseo e, nello pagina 1 di 4 specifico, il territorio dei paesi di Clusane ed Iseo a seguito del quale onde di rilevanti dimensioni allagavano il giardino allagandolo;
che l'acqua era penetrata dalle finestre nell'abitazione e aveva danneggiato il salotto che dava direttamente nel locale di fronte al lago;
che, il violento temporale del 11 maggio aveva determinato infiltrazioni e aggravato i danni già verificatisi il 05 maggio;
che il procedimento di ATP aveva stimato il danno in € 12.436,00 + € 90,00 per la voce demolizione e sgombero + € 1.130,60 per l'indennizzo netto dell'onorario periti, per un complessivo di € 15.436,00, a detrarre lo scoperto minimo contrattuale di € 3.000,00 e quantificando la domanda in € 21.645,34 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi che richiede nella misura legale dal fatto alla domanda e nella misura di cui all'art. 1284 IV comma cc , dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite
La convenuta regolarmente costituitasi, pur riconoscendo Controparte_2
l'eccezionalità dell'evento occorso, ha eccepito l'inoperatività della garanzia invocata da parte attrice in quanto danni rientranti nella definizione di mareggiata contestando, altresì, il quantum.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale e trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
È fuori contestazione sia la circostanza che un evento meteorico di notevole intensità abbia prodotto i danni indicati dall'attore, che la Polizza stipulata con la . Controparte_2
L'unico punto controverso attiene alla vigenza della stessa Polizza per i danni da moto ondoso rivendicati dall'attrice ma contestati dalla convenuta la quale ha ritenuto siano derivati da mareggiata, evento espressamente escluso dai termini contrattuali.
Invero, la copertura assicurativa per “Alluvione e Inondazione” all'art.
5.2.1. lett. A) pagg. 33 della polizza, (scoperto minimo contrattuale € 3.000,00) e pag. 36 “Condizioni Generali” prevede che “La società indennizza i danni materiali e diretti all'Abitazione ed al Contenuto anche se di proprietà di terzi causati da a) Alluvione ed inondazione;
b) allagamento” Secondo l'art.
5.2.1 lett. A, pag. 33 per Alluvione ed inondazione si intende “Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici”
All'art.
5.2.3 lett. a) a pag. 34 “Sono esclusi i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento del terreno.
Nel glossario a pag 12 di 20 è riportato Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici. pagina 2 di 4 Parte attrice ha ritenuto l'evento occorso rientrante nell'alluvione e inondazione poiché l'acqua del lago a seguito della tempesta è fuoriuscita dal suo letto ed ha allagato il giardino penetrando nella sua abitazione.
La domanda attorea non è fondata.
Il termine mareggiata, viene definito dal vocabolario Treccani quale: “Fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive. Secondo la medesima fonte
Treccani, una tempesta di mare o di lago è una specifica tipologia di tempesta, pur connotata dalla “Violenta perturbazione atmosferica, di varia estensione e durata, la cui caratteristica predominante è il vento intensissimo” comune alla tempesta, ma si ha la “ t. di mare o di lago se caratterizzata da violento moto ondoso”.
Non può escludersi certamente che un'alluvione possa provocare un violento moto ondoso lungo la costa, tuttavia, si deve partire dal significato delle parole.
Secondo le fonti giornalistiche allegate dallo stesso attore, si è trattato di una “tempesta sul lago di Iseo” con “onde anomale” che si sono abbattute sulla costa. Posto che la polizza oggetto di causa esclude da copertura i danni da mareggiata, da intendersi pertanto quali danni causati dal violento moto ondoso lungo la costa, se ne ricava che i danni allegati dall'attore non rientrano nella polizza essendovi ricompresi soltanto gli eventi meteorici includenti alluvione inondazione allagamento anche tempeste, bufere o temporali di eccezionale intensità.
Il chiaro tenore della clausola di esclusione dei danni causati dalla mareggiata non può che portare a ritenere esclusi i danni causati da un dal moto ondoso cd mareggiata, da qualificare quale rischio non compreso.
Tale clausola definisce il contenuto ed i limiti della garanzia, specificando il rischio garantito (sul punto cfr. Cass., sent. 07.04.2010 n. 8235: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma
- le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”), ed esclude la possibilità del ricorso alle clausole interpretative pagina 3 di 4 sussidiarie di cui agli artt.1367 (interpretazione secondo buona fede) e 1370 c.c. del codice civile
(Sent. Tribunale di Bari n. 2033/09).
La domanda va respinta stante l'inoperatività della polizza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3387,00 oltre accessori di legge, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tranne che per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e di quella decisionale (per la conseguente semplificazione).
P.Q.M
Il Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunziando, respinge la domanda proposta da Parte_1 condanna a rifondere alla convenuta come liquidate Parte_1 Controparte_2 in parte motiva
Così deciso in Brescia, il 22/07/2025.
Il giudice onorario Vincenza Tucci
pagina 4 di 4