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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1151/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Francesco TA e IA ND ed Parte_1 liato presso il loro studio legale sito in Caserta alla Via G. Verdi n. 22, RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 timo D'Alessandro ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via F. Palasciano presso la Sede Legale dell'Ente. RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2021 il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere medico specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e di essere stato dipendente dell' di Caserta (AOC) presso la quale ha prestato Controparte_1 servizio dal 16 luglio 1992 al 30 giugno 2020 (data del pensionamento) con la qualifica di dirigente medico di primo livello, esponeva che : - con provvedimento del Direttore sanitario dell'AOC prot. gen. 20150003392 del 3.3.2015, visto che con delibera del Direttore generale n. 395 del 10.12.2014 era stato collocato in quiescenza il direttore dell'UOC di gastroenterologia ed endoscopia digestiva con decorrenza dal 1° marzo 2015, si affidavano a partire dalla stessa data le funzioni (di Direzione di II livello) di coordinamento delle attività dell'UOC- Unità Operativa Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, a titolo gratuito, al ricorrente Dirigente medico gastroenterologo di I livello;
- che, inoltre, con il medesimo provvedimento si disponeva di attivare la procedura selettiva in applicazione dell'art. 18 del CCNL per la dirigenza medica;
- che, tali attività di coordinamento dell'Unità Operativa
Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva in concreto svolte dal dr. ad Pt_1 espletamento dell'incarico ricevuto erano attestate dalla certificazione rilasciata, in data 1.2.2016, dal direttore del dipartimento di oncologia medica e chirurgica;
- che non veniva espletata alcuna selezione
1 ra ex DPR 484/97, selezione interna per l'attribuzione di incarico temporaneo di direttore della UOC di gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
- che, con provvedimento della Commissione straordinaria dell'AOC Prot. 0000169I del 04/01/2017 si deliberava di conferire al dr. , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 e s.m.i., l'incarico di responsabile p.t. della
[...]
, con decorrenza 4.1.2017 e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della Parte_2 procedura selettiva e, comunque, per un massimo di sei mesi;
che con deliberazione del DG n. 423 del
18.6.2018, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva pubblica, era indetta selezione interna per l'attribuzione di un incarico temporaneo di dirigente medico direttore della Parte_2 ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 - area dirigenza medica e veterinaria ed , all'esito di tale ultima procedura selettiva interna, con deliberazione del DG n. 627 del 23.7.2018, si approvava la graduatoria e si nominava vincitore della procedura selettiva interna il dr. , conferendo allo stesso Parte_1
Parte l'incarico di sostituzione del Direttore dell' gastroenterologia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del
CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria, a partire dalla data di adozione del provvedimento stesso e per sei mesi, eventualmente prorogabili fino a dodici mesi senza adozione di ulteriore atto deliberativo;
che, inoltre, con contratto individuale n. 190 del 5.12.2019 l Controparte_1 conferiva al dr. , con decorrenza dal 16.10.2019, l'incarico
[...] Controparte_1 Pt_1 triennale di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Parte_3 epatica con Servizio di Assistenza per i Trapiantati e Trapiandandi Epatici – S.A.T.T.E.; con tale contratto veniva regolamentato, altresì, il trattamento economico e previdenziale corrispondente all'incarico conferito;
- che, peraltro, a fronte dello svolgimento delle relative funzioni, va rilevato che non sono mai stati pagati all'odierno ricorrente gli emolumenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019
Asseriva il ricorrente di avere diritto al trattamento economico e previdenziale previsto per la qualifica di Dirigente medico di II livello (Direzione di Unità Operativa Complessa) per tutto il periodo in cui egli ha svolto le corrispondenti mansioni superiori di coordinamento di Unità Operativa Pt_4
Complessa per tutto il periodo dal
1.3.2015 al 17.10.2018, atteso le sono state corrisposte unicamente le indennità per il servizio sostitutivo ex art. 18 del CCNL per i seguenti periodi: dal 1° marzo al 3 luglio
2017 nonché settembre/ottobre 2018 ed alcunché per il periodo da maggio a dicembre 2015, da gennaio 2016 a febbraio 2017, da luglio 2017 ad agosto 2018.
Evidenziava, pertanto, di avere diritto alla percezione delle differenze retributive e previdenziali per le mansioni di Direzione di U.O.C. (II livello), ivi compresa l'indennità di specificità medico – veterinaria per i Dirigenti di II Livello e le eventuali ulteriori componenti fisse ed accessorie come da CCNL dell'8.6.2000, né gli emolumenti relativi allo svolgimento delle funzioni di direzione della
[...] per i mesi di novembre e dicembre 2019, come da contratto Parte_5
2 individuale;
che ancora aveva diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, pari a n. 53 giorni .
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa IA Capua Vetere al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo, accessorio e previdenziale per le mansioni svolte quale
Dirigente Medico di II livello (Direzione UOC) a far data dal 1.3.2015 al 17.10.2018, nonché gli emolumenti previsti dal contratto del 5.12.2019 di conferimento della funzione di Responsabile della per i mesi di novembre, dicembre e 13ma 2019, nonché Parte_5
l'indennità sostitutiva dei 53 giorni di ferie maturate e non godute;
e chiedeva, per l'effetto, di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 69165,21 di Controparte_2 cui 54470,93 per differenze retributive relative alla superiore mansione svolta di dirigente medico di II livello , euro 1114,74 per gli emolumenti non pagati relativi ai mesi di novembre, dicembre e 13ma
2019, quale responsabile della , euro 13579,54 per le ferie Parte_5 maturate e non godute oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto a soddisfo;
in via gradata chiedeva di il pagamento dell'indennità sostituiva ex art. 18 CCNL solo per i periodi dal 1° marzo al 3 luglio 2017 nonché settembre/ottobre 2018, riconoscere il diritto del ricorrente a percepire tale indennità pari a € 535,05 mensili per l'intero periodo dal 1.5.2015 al 17.10.2018 e, per l'effetto, condannare la resistente in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a pagare al ricorrente tale indennità anche per il periodo da maggio a dicembre 2015, da gennaio
2016 a febbraio 2017, da luglio 2017 ad agosto 2018 per un ammontare complessivo di € 19.261,18 (€
535,05x36 mesi) nonché, previo riconoscimento del diritto del ricorrente, consequenzialmente condannare l' in persona del l.r.p.t. a pagare, la somma di € Controparte_3
1.114,74, per gli emolumenti non pagati relativi ai mesi di novembre, dicembre e 13ma 2019, quale
Responsabile della , nonché la somma di € 13.579,54, per le ferie Parte_5 maturate e non godute. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto a soddisfo.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per mancato rispetto dei termini a comparire;
[...] nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo.
Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande atteso che: - non esiste alcun provvedimento di assegnazione del ricorrente quale Direttore della senza indicare Parte_6 all'esito della necessaria procedura concorsuale, visto che detto incarico era stato affidato in via provvisoria temporaneamente nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico di II livello di U.O.C. ; - che non sussisteva alcun diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie, sulla base delle disposizioni normative e contrattuali richiamate in memoria difensiva e che, inoltre, detta richiesta appariva estremamente generica.
3 Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Eccezioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.
In verità l'eccezione appare destituita di fondamento atteso che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (Cfr. Cass., 1.3.2000, n., n.
4296; Cass., sez. Lav. Sent. del 24 luglio 2001 n. 10048; Cass. sez. lav. n. 3126 del 2011).
In sostanza, la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art. 414 c.p.c.), può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa.
Venendo al caso di specie, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, a titolo di indennità di posizione ed a titolo di ferie non godute;
è, altresì, individuato il livello di inquadramento e la qualifica della ricorrente atteso che sono state allegate le buste paga relative al rapporto di lavoro oggetto della presente controversia oltre ad essere stati esposti, analiticamente, i periodi di espletamento della prestazione lavorativa ovvero le mansioni disimpegnate dal ricorrente.
Quanto sopra appare sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attrice - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Analogamente è infondata l'eccezione di nullità per mancato rispetto dei termini a difesa in quanto vi è stato il raggiungimento dello scopo dell'atto visto che l' si è costituita ed ha Parte_7 compiutamente esercitato le proprie difese.
Differenze retributive (trattamento economico previdenziale) per le mansioni superiori espletate di Direttore Unità Operativa Complessa 4 Il ricorrente chiede preliminarmente la condanna della convenuta Controparte_1
al pagamento differenze retributive connesse allo svolgimento de facto delle
[...] mansioni di responsabile dell' unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, per tutto il periodo dal
1.3.2015 al 17.10.2018
E' documentato: che con decorrenza dal 1° marzo 2015, si affidavano, a partire dalla stessa data, le funzioni (di Direzione di II livello) di coordinamento delle attività dell'UOC- Unità Operativa
Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, a titolo gratuito, al ricorrente Dirigente medico gastroenterologo di I livello in attesa dell'espletamento della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 del CCNL per la dirigenza medica;
che, con provvedimento della Commissione straordinaria dell'AOC Prot. 0000169I del 04/01/2017, “premesso che con deliberazione n. 620 del 01.12.2016, e successive rettifiche ed integrazioni, adottate con n. 65712016 e n. 61012016, si stabiliva di attivare una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di sostituzione, ex art. 18 CCNL 08.06.2000, e s.m.i., presso le Unità Operative aziendali scoperte e/o rette da personale con incarico scaduto”, si deliberava di conferire al dr. , ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 l'incarico di responsabile p.t. della Pt_8 [...]
, con decorrenza 4.1.2017 e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della Parte_2 procedura selettiva e, comunque, per un massimo di sei mesi;
che con deliberazione del Direttore
Generale (DG) n. 107 del 22.2.2018, a seguito, dell'approvazione del nuovo atto aziendale che prevedeva la era indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico Parte_2 quinquennale di direttore della struttura complessa di gastroenterologia;
che, con deliberazione del DG
n. 423 del 18.6.2018, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva pubblica, era indetta selezione interna per l'attribuzione di un incarico temporaneo di dirigente medico direttore della
[...]
, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 - area dirigenza medica e veterinaria e che, Parte_2 all'esito di tale ultima procedura selettiva interna, con deliberazione del DG n. 627 del 23.7.2018, si approvava la graduatoria e si nominava vincitore della procedura selettiva interna il dr. , Parte_1 conferendo allo stesso l'incarico di sostituzione del Direttore dell' ai sensi Parte_2 dell'art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria, a partire dalla data di adozione del provvedimento stesso e per sei mesi, eventualmente prorogabili fino a dodici mesi senza adozione di ulteriore atto deliberativo;
che, con la stessa delibera n. 627/2018 si stabiliva che l'incarico sarebbe giunto a termine prima del detto periodo, qualora fosse intervenuta la copertura del posto di direttore di UOC a seguito dell'espletamento della procedura pubblica prevista per il conferimento del relativo incarico quinquennale;
ciò che avveniva con deliberazione del DG n. 899 del 17.10.2018, con la quale, ad esito della procedura selettiva pubblica, si conferiva l'incarico quinquennale di direttore della al vincitore del concorso, dr. (Cfr. allegati produzione parte Parte_2 Persona_1 ricorrente )
5 Tanto premesso Invero in casi del tutto sovrapponibili a quelli che vengono offerti alla cognizione del decidente, condivisa giurisprudenza di legittimità ha rilevato che nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992; ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cc, che non si applica ai dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (cfr. Cass. 24373/08).
In altri termini, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del ccnl dirigenza medica e veterinaria dell' 8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cc e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Corte di Cassazione 16299/15).
In particolare, il giudice di legittimità ha precisato che, nei casi di specie, non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle disposizioni del D.Lgs. n.
502 del 1992. Trova, invece, applicazione, ex art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto attiene al trattamento economico, ivi compreso quello accessorio reclamato dal medico, - la contrattazione collettiva della Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.. In essa, l'art. 18 comma 4 prevede espressamente che “nel caso che l'assenza [del dirigente di struttura complessa] sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 e al D.P.R. n. 484 del
1997 ovvero del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 17 bis.
In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”; inoltre, il comma 7 del medesimo articolo sancisce che “le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo
6 dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione…”.
Dall'esame della riportata previsione contrattuale si evince la conferma che, anche con specifico riferimento al caso di sostituzione, non trova applicazione l'art. 2013 cc perché dette sostituzioni non possono essere configurate come mansioni superiori, in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Emerge, poi, dalla previsione in esame, che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, e cioè del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, bensì un'indennità detta appunto sostitutiva, che le parti sociali hanno ritenuto essere onnicomprensiva per il sostituto.
Né può essere condivisa la tesi secondo cui dal superamento del periodo di cui al comma 4 possa spettare il diritto alle differenze retributive, atteso che tale previsione non è stata contemplata dalla normativa pattizia, la quale, invece, ha ritenuto di retribuire maggiormente l'incarico con la sola indennità in esame.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalla suprema Corte con Sentenza n. 21565 del
03/09/2018 con la quale ha precisato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno
2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva
e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost” (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - Sentenza n. 21565 del
03/09/2018).
Tornando alla fattispecie in oggetto, sulla base dei principi di diritto sopra riportati, il ricorrente, non può, vantare alcun altra differenza retributiva stipendiale, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e art. 52 del D.lgs.
165 del 2001 ed, art. 36 Cost.; né, dunque, il trattamento economico complessivo ed accessorio del sostituito Direttore, per l'incarico espletato, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Appare infatti evidente, come può evincersi dagli atti sopra richiamati, che il ricorrente ha espletato le funzioni di Direttore di Unita Operativa Complessa quale sostituto ex art. 18 e non quale Direttore titolare atteso che egli non è mai risultato vincitore della procedura selettiva pubblica prevista dalla legge per rivestire detto incarico.
Nella specie, essendo dimostrato che ha svolto tali attività Direttive, nella qualità di sostituto, per il periodo dedotto, sussiste esclusivamente il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di sostituzione.
Indennità di sostituzione
7 Sul punto la parte ricorrente ha dedotto, nelle conclusioni del ricorso, che l ha Controparte_1 riconosciuto tale indennità sostituiva ex art. 18 CCNL solo per i periodi dal 1° marzo al 3 luglio 2017 nonché in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2018, senza riconoscere il diritto al ricorrente a percepire tale indennità pari a € 535,05 mensili per il restante periodo da maggio a dicembre 2015, da gennaio 2016 a febbraio 2017, da luglio 2017 ad agosto 2018 per un ammontare complessivo di €
19.261,18.
L'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di direttore sostituto della Unità Operativa complessa risulta, per il periodo in contestazione, comprovata oltre che dalle deliberazioni sopra richiamate, anche dalla attestazione rilasciata in data 1.2.2016 dal direttore del dipartimento di oncologia medica e chirurgica nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi ( cfr. e Testimone_1 [...]
). Tes_2
Ne consegue che sussiste il diritto del ricorrente alla percezione della somma di euro 19.261,18, oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio dal precedente Magistrato titolare del ruolo.
Trattamento economico per lo svolgimento delle funzioni di direzione della
[...] per i mesi di novembre e dicembre 2019. Parte_5
Con contratto individuale triennale n. 190 del 5.12.2019, con decorrenza dal 16 ottobre 2019, al ricorrente veniva conferito dall' l'incarico di CP_1 Controparte_1
Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di epatica con Parte_5
Servizio di Assistenza per i Trapiantati e Trapiantandi Epatici – S.A.T.T.E.(Cfr. allegato produzione parte ricorrente). Tale contratto prevedeva, tra l'altro, all'art 7 che per l'incarico conferito si applicavano gli istituti normativi in ordine al trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsti dalle norme contrattuali del personale dell'Area della Dirigenza Medica, compresi i trattamenti accessori.
Sussiste pertanto, in assenza di prova del relativo pagamento, il diritto del ricorrente al pagamento al pagamento dell'importo di euro € 1.114, 74 (€ 387,61 x 3 mesi), come si evince dalle allegate buste paga ove risulta per il mese di gennaio 2020 erogata l'indennità Un. Dirigente I livello pari ad € 759,19 rispetto a quella di € 371,58 erogata per i mesi di novembre, dicembre e 13ma 2019.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Indennità sostitutiva ferie non godute
L'art. 21 del ccnl di categoria rubricato “Ferie e festività” prevede che “
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4….. (…)…8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni
8 continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre…..(…).11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.”.
Ancora l'art. 5, comma 8 del D.L.
6.07.2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La nuova disciplina, sottoposta al vaglio di costituzionalità, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 95 del 6.05.2016, ha giudicato non fondata la questione sollevata dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 5.05.2015. Il Giudice delle leggi con la sentenza emessa ha evidenziato che l'intento del Legislatore è stato quello di vietare “di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. La Corte costituzionale ha, quindi, chiarito che vanno escluse “dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro”, così riconoscendo, in sostanza, che il divieto di monetizzazione non opera quando il lavoratore “non
9 abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile” pena la violazione di un diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto come inderogabile sia dalla giurisprudenza domestica (C.
Cost. n. 297/90 e n. 616/1987) sia da quella comunitaria (C. Giust., sentenza 26 giugno 2001, in causa
C-173/99; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10).
Ciò posto l'istante sostiene di avere diritto all'indennità sostitutiva per 53 giorni di ferie non fruite.
Nel periodo antecedente al pensionamento il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Direttore dell'Unità
Operativa Complessa di gastroenterologia ed endoscopia, successivamente denominata
[...]
, quale sostituto ex art. 18 del CCNL di categoria, e successivamente , con contratto Parte_2 individuale n. 190 del 5.12.2019 l con Controparte_1 decorrenza dal 16.10.2019, gli conferiva l'incarico triennale di Dirigente Responsabile dell'Unità
Operativa Semplice Parte_9
[...]
Ancora la cessazione del rapporto di lavoro non è avvenuta per ragioni improvvise, ma per un evento non eludibile quale il sopraggiungere dei limiti di età.
Nel caso di specie, il ricorrente, dunque, ha ricoperto presso la resistente incarichi di CP_2 sostituzione di direzione di struttura complessa ovvero di struttura semplice svolgendo, oltre alle funzioni afferenti le competenze professionali specifiche, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, anche mediante atti di organizzazione del personale necessari per il corretto espletamento del servizio.. Nell'espletamento di detti incarichi ha goduto dell'autonomia gestionale e funzionale propria del Direttore di Struttura, autodeterminandosi in ordine alla fruizione delle giornate di congedo ordinario.
Secondo la Suprema Corte i dirigenti c.d. apicali o comunque i dirigenti che per la indiscutibile posizione ricoperta si trovano nella condizione di non dover rendere conto dettagliatamente delle loro decisioni personali in tema di ferie, non hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva qualora non ne abbiano goduto in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non provino la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione (Cfr. Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017).
Sul punto la Suprema Corte, da ultimo, ha precisato che : «Il mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante la irrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE
(causa C-619/16 del 6.11.2018), l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta” Cass Sez. L, Ordinanza n. 6262 del 24/02/2022
10 Quanto sopra evidenziato porta questo decidente a concludere anche per il rigetto della domanda in quanto il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che il mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente sia dipeso da una scelta aziendale o da un impedimento dovuto alla indispensabilità di assicurare il servizio pubblico. Difatti la teste ha dichiarato genericamente “non so dire Testimone_1 precisamente quanti giorni di ferie nel periodo dal 2015 al 2018 siano stati sfruttati dal dott. posso, tuttavia, Pt_1 precisare che, essendo l'organico ridotto all'osso, il dott. sicuramente ha usufruito di una quantità ridotta di ferie in Pt_1 quanto per consentire agli altri medici di usufruire delle ferie restava in servizio” ed ancora la teste
[...]
ha riferito “ non so dire se e in che termini il dott. abbia usufruito di ferie, sicuramente so che il Tes_2 Pt_1 reparto cui era addetto era in sofferenza di organico e pertanto i medici addetti non riuscivamo a godere delle ferie maturate, dovendo i cinque medici assegnati garantire un servizio h 24.”
Ebbene la teste non sa dire quanto ferie abbia utilizzato il ricorrente;
la teste riferisce, Tes_2 Tes_1 genericamente, che il ricorrente ha usufruito di un numero ridotto di ferie a causa della carenza di organico. Tuttavia la genericità di tali deposizioni non appaiono sufficienti a dimostrare che il mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente sia dipeso da un impedimento dovuto alla indispensabilità di assicurare il servizio pubblico.
A ciò va aggiunto che la domanda in questione appare estremamente generica atteso che l'istante non nemmeno ha indicato, specificamente, nell'atto introduttivo i periodi di tempo ai quali andrebbero imputati detti giorni, non ha chiarito in relazione ad ogni anno i motivi del mancato godimento e, infine, non ha offerto i dovuti riscontri documentali a sostegno del mancato godimento delle stesse.
In conclusione la domanda in parte qua va rigettata.
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa., così provvede:
1) accoglie, parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 Parte_10 dell'importo di euro di euro 19.261,18 a titolo di indennità di sostituzione nonché l'importo di euro
1.114, 74 ( importi oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.) a titolo di differenze retributive, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo
2) rigetta nel resto la domanda
3) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che liquida in euro
2.964,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Francesco
TA e IA ND, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
11 Si comunichi
Così deciso in Santa IA Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1151/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Francesco TA e IA ND ed Parte_1 liato presso il loro studio legale sito in Caserta alla Via G. Verdi n. 22, RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 timo D'Alessandro ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via F. Palasciano presso la Sede Legale dell'Ente. RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2021 il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere medico specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e di essere stato dipendente dell' di Caserta (AOC) presso la quale ha prestato Controparte_1 servizio dal 16 luglio 1992 al 30 giugno 2020 (data del pensionamento) con la qualifica di dirigente medico di primo livello, esponeva che : - con provvedimento del Direttore sanitario dell'AOC prot. gen. 20150003392 del 3.3.2015, visto che con delibera del Direttore generale n. 395 del 10.12.2014 era stato collocato in quiescenza il direttore dell'UOC di gastroenterologia ed endoscopia digestiva con decorrenza dal 1° marzo 2015, si affidavano a partire dalla stessa data le funzioni (di Direzione di II livello) di coordinamento delle attività dell'UOC- Unità Operativa Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, a titolo gratuito, al ricorrente Dirigente medico gastroenterologo di I livello;
- che, inoltre, con il medesimo provvedimento si disponeva di attivare la procedura selettiva in applicazione dell'art. 18 del CCNL per la dirigenza medica;
- che, tali attività di coordinamento dell'Unità Operativa
Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva in concreto svolte dal dr. ad Pt_1 espletamento dell'incarico ricevuto erano attestate dalla certificazione rilasciata, in data 1.2.2016, dal direttore del dipartimento di oncologia medica e chirurgica;
- che non veniva espletata alcuna selezione
1 ra ex DPR 484/97, selezione interna per l'attribuzione di incarico temporaneo di direttore della UOC di gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
- che, con provvedimento della Commissione straordinaria dell'AOC Prot. 0000169I del 04/01/2017 si deliberava di conferire al dr. , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 e s.m.i., l'incarico di responsabile p.t. della
[...]
, con decorrenza 4.1.2017 e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della Parte_2 procedura selettiva e, comunque, per un massimo di sei mesi;
che con deliberazione del DG n. 423 del
18.6.2018, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva pubblica, era indetta selezione interna per l'attribuzione di un incarico temporaneo di dirigente medico direttore della Parte_2 ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 - area dirigenza medica e veterinaria ed , all'esito di tale ultima procedura selettiva interna, con deliberazione del DG n. 627 del 23.7.2018, si approvava la graduatoria e si nominava vincitore della procedura selettiva interna il dr. , conferendo allo stesso Parte_1
Parte l'incarico di sostituzione del Direttore dell' gastroenterologia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del
CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria, a partire dalla data di adozione del provvedimento stesso e per sei mesi, eventualmente prorogabili fino a dodici mesi senza adozione di ulteriore atto deliberativo;
che, inoltre, con contratto individuale n. 190 del 5.12.2019 l Controparte_1 conferiva al dr. , con decorrenza dal 16.10.2019, l'incarico
[...] Controparte_1 Pt_1 triennale di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Parte_3 epatica con Servizio di Assistenza per i Trapiantati e Trapiandandi Epatici – S.A.T.T.E.; con tale contratto veniva regolamentato, altresì, il trattamento economico e previdenziale corrispondente all'incarico conferito;
- che, peraltro, a fronte dello svolgimento delle relative funzioni, va rilevato che non sono mai stati pagati all'odierno ricorrente gli emolumenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019
Asseriva il ricorrente di avere diritto al trattamento economico e previdenziale previsto per la qualifica di Dirigente medico di II livello (Direzione di Unità Operativa Complessa) per tutto il periodo in cui egli ha svolto le corrispondenti mansioni superiori di coordinamento di Unità Operativa Pt_4
Complessa per tutto il periodo dal
1.3.2015 al 17.10.2018, atteso le sono state corrisposte unicamente le indennità per il servizio sostitutivo ex art. 18 del CCNL per i seguenti periodi: dal 1° marzo al 3 luglio
2017 nonché settembre/ottobre 2018 ed alcunché per il periodo da maggio a dicembre 2015, da gennaio 2016 a febbraio 2017, da luglio 2017 ad agosto 2018.
Evidenziava, pertanto, di avere diritto alla percezione delle differenze retributive e previdenziali per le mansioni di Direzione di U.O.C. (II livello), ivi compresa l'indennità di specificità medico – veterinaria per i Dirigenti di II Livello e le eventuali ulteriori componenti fisse ed accessorie come da CCNL dell'8.6.2000, né gli emolumenti relativi allo svolgimento delle funzioni di direzione della
[...] per i mesi di novembre e dicembre 2019, come da contratto Parte_5
2 individuale;
che ancora aveva diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, pari a n. 53 giorni .
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa IA Capua Vetere al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo, accessorio e previdenziale per le mansioni svolte quale
Dirigente Medico di II livello (Direzione UOC) a far data dal 1.3.2015 al 17.10.2018, nonché gli emolumenti previsti dal contratto del 5.12.2019 di conferimento della funzione di Responsabile della per i mesi di novembre, dicembre e 13ma 2019, nonché Parte_5
l'indennità sostitutiva dei 53 giorni di ferie maturate e non godute;
e chiedeva, per l'effetto, di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 69165,21 di Controparte_2 cui 54470,93 per differenze retributive relative alla superiore mansione svolta di dirigente medico di II livello , euro 1114,74 per gli emolumenti non pagati relativi ai mesi di novembre, dicembre e 13ma
2019, quale responsabile della , euro 13579,54 per le ferie Parte_5 maturate e non godute oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto a soddisfo;
in via gradata chiedeva di il pagamento dell'indennità sostituiva ex art. 18 CCNL solo per i periodi dal 1° marzo al 3 luglio 2017 nonché settembre/ottobre 2018, riconoscere il diritto del ricorrente a percepire tale indennità pari a € 535,05 mensili per l'intero periodo dal 1.5.2015 al 17.10.2018 e, per l'effetto, condannare la resistente in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a pagare al ricorrente tale indennità anche per il periodo da maggio a dicembre 2015, da gennaio
2016 a febbraio 2017, da luglio 2017 ad agosto 2018 per un ammontare complessivo di € 19.261,18 (€
535,05x36 mesi) nonché, previo riconoscimento del diritto del ricorrente, consequenzialmente condannare l' in persona del l.r.p.t. a pagare, la somma di € Controparte_3
1.114,74, per gli emolumenti non pagati relativi ai mesi di novembre, dicembre e 13ma 2019, quale
Responsabile della , nonché la somma di € 13.579,54, per le ferie Parte_5 maturate e non godute. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto a soddisfo.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per mancato rispetto dei termini a comparire;
[...] nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo.
Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande atteso che: - non esiste alcun provvedimento di assegnazione del ricorrente quale Direttore della senza indicare Parte_6 all'esito della necessaria procedura concorsuale, visto che detto incarico era stato affidato in via provvisoria temporaneamente nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico di II livello di U.O.C. ; - che non sussisteva alcun diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie, sulla base delle disposizioni normative e contrattuali richiamate in memoria difensiva e che, inoltre, detta richiesta appariva estremamente generica.
3 Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Eccezioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.
In verità l'eccezione appare destituita di fondamento atteso che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (Cfr. Cass., 1.3.2000, n., n.
4296; Cass., sez. Lav. Sent. del 24 luglio 2001 n. 10048; Cass. sez. lav. n. 3126 del 2011).
In sostanza, la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art. 414 c.p.c.), può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa.
Venendo al caso di specie, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, a titolo di indennità di posizione ed a titolo di ferie non godute;
è, altresì, individuato il livello di inquadramento e la qualifica della ricorrente atteso che sono state allegate le buste paga relative al rapporto di lavoro oggetto della presente controversia oltre ad essere stati esposti, analiticamente, i periodi di espletamento della prestazione lavorativa ovvero le mansioni disimpegnate dal ricorrente.
Quanto sopra appare sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attrice - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Analogamente è infondata l'eccezione di nullità per mancato rispetto dei termini a difesa in quanto vi è stato il raggiungimento dello scopo dell'atto visto che l' si è costituita ed ha Parte_7 compiutamente esercitato le proprie difese.
Differenze retributive (trattamento economico previdenziale) per le mansioni superiori espletate di Direttore Unità Operativa Complessa 4 Il ricorrente chiede preliminarmente la condanna della convenuta Controparte_1
al pagamento differenze retributive connesse allo svolgimento de facto delle
[...] mansioni di responsabile dell' unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, per tutto il periodo dal
1.3.2015 al 17.10.2018
E' documentato: che con decorrenza dal 1° marzo 2015, si affidavano, a partire dalla stessa data, le funzioni (di Direzione di II livello) di coordinamento delle attività dell'UOC- Unità Operativa
Complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, a titolo gratuito, al ricorrente Dirigente medico gastroenterologo di I livello in attesa dell'espletamento della procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 del CCNL per la dirigenza medica;
che, con provvedimento della Commissione straordinaria dell'AOC Prot. 0000169I del 04/01/2017, “premesso che con deliberazione n. 620 del 01.12.2016, e successive rettifiche ed integrazioni, adottate con n. 65712016 e n. 61012016, si stabiliva di attivare una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di sostituzione, ex art. 18 CCNL 08.06.2000, e s.m.i., presso le Unità Operative aziendali scoperte e/o rette da personale con incarico scaduto”, si deliberava di conferire al dr. , ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 l'incarico di responsabile p.t. della Pt_8 [...]
, con decorrenza 4.1.2017 e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della Parte_2 procedura selettiva e, comunque, per un massimo di sei mesi;
che con deliberazione del Direttore
Generale (DG) n. 107 del 22.2.2018, a seguito, dell'approvazione del nuovo atto aziendale che prevedeva la era indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico Parte_2 quinquennale di direttore della struttura complessa di gastroenterologia;
che, con deliberazione del DG
n. 423 del 18.6.2018, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva pubblica, era indetta selezione interna per l'attribuzione di un incarico temporaneo di dirigente medico direttore della
[...]
, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 - area dirigenza medica e veterinaria e che, Parte_2 all'esito di tale ultima procedura selettiva interna, con deliberazione del DG n. 627 del 23.7.2018, si approvava la graduatoria e si nominava vincitore della procedura selettiva interna il dr. , Parte_1 conferendo allo stesso l'incarico di sostituzione del Direttore dell' ai sensi Parte_2 dell'art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria, a partire dalla data di adozione del provvedimento stesso e per sei mesi, eventualmente prorogabili fino a dodici mesi senza adozione di ulteriore atto deliberativo;
che, con la stessa delibera n. 627/2018 si stabiliva che l'incarico sarebbe giunto a termine prima del detto periodo, qualora fosse intervenuta la copertura del posto di direttore di UOC a seguito dell'espletamento della procedura pubblica prevista per il conferimento del relativo incarico quinquennale;
ciò che avveniva con deliberazione del DG n. 899 del 17.10.2018, con la quale, ad esito della procedura selettiva pubblica, si conferiva l'incarico quinquennale di direttore della al vincitore del concorso, dr. (Cfr. allegati produzione parte Parte_2 Persona_1 ricorrente )
5 Tanto premesso Invero in casi del tutto sovrapponibili a quelli che vengono offerti alla cognizione del decidente, condivisa giurisprudenza di legittimità ha rilevato che nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992; ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cc, che non si applica ai dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (cfr. Cass. 24373/08).
In altri termini, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del ccnl dirigenza medica e veterinaria dell' 8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cc e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Corte di Cassazione 16299/15).
In particolare, il giudice di legittimità ha precisato che, nei casi di specie, non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle disposizioni del D.Lgs. n.
502 del 1992. Trova, invece, applicazione, ex art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto attiene al trattamento economico, ivi compreso quello accessorio reclamato dal medico, - la contrattazione collettiva della Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.. In essa, l'art. 18 comma 4 prevede espressamente che “nel caso che l'assenza [del dirigente di struttura complessa] sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 e al D.P.R. n. 484 del
1997 ovvero del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 17 bis.
In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”; inoltre, il comma 7 del medesimo articolo sancisce che “le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo
6 dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione…”.
Dall'esame della riportata previsione contrattuale si evince la conferma che, anche con specifico riferimento al caso di sostituzione, non trova applicazione l'art. 2013 cc perché dette sostituzioni non possono essere configurate come mansioni superiori, in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Emerge, poi, dalla previsione in esame, che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, e cioè del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, bensì un'indennità detta appunto sostitutiva, che le parti sociali hanno ritenuto essere onnicomprensiva per il sostituto.
Né può essere condivisa la tesi secondo cui dal superamento del periodo di cui al comma 4 possa spettare il diritto alle differenze retributive, atteso che tale previsione non è stata contemplata dalla normativa pattizia, la quale, invece, ha ritenuto di retribuire maggiormente l'incarico con la sola indennità in esame.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalla suprema Corte con Sentenza n. 21565 del
03/09/2018 con la quale ha precisato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno
2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva
e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost” (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - Sentenza n. 21565 del
03/09/2018).
Tornando alla fattispecie in oggetto, sulla base dei principi di diritto sopra riportati, il ricorrente, non può, vantare alcun altra differenza retributiva stipendiale, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e art. 52 del D.lgs.
165 del 2001 ed, art. 36 Cost.; né, dunque, il trattamento economico complessivo ed accessorio del sostituito Direttore, per l'incarico espletato, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Appare infatti evidente, come può evincersi dagli atti sopra richiamati, che il ricorrente ha espletato le funzioni di Direttore di Unita Operativa Complessa quale sostituto ex art. 18 e non quale Direttore titolare atteso che egli non è mai risultato vincitore della procedura selettiva pubblica prevista dalla legge per rivestire detto incarico.
Nella specie, essendo dimostrato che ha svolto tali attività Direttive, nella qualità di sostituto, per il periodo dedotto, sussiste esclusivamente il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di sostituzione.
Indennità di sostituzione
7 Sul punto la parte ricorrente ha dedotto, nelle conclusioni del ricorso, che l ha Controparte_1 riconosciuto tale indennità sostituiva ex art. 18 CCNL solo per i periodi dal 1° marzo al 3 luglio 2017 nonché in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2018, senza riconoscere il diritto al ricorrente a percepire tale indennità pari a € 535,05 mensili per il restante periodo da maggio a dicembre 2015, da gennaio 2016 a febbraio 2017, da luglio 2017 ad agosto 2018 per un ammontare complessivo di €
19.261,18.
L'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di direttore sostituto della Unità Operativa complessa risulta, per il periodo in contestazione, comprovata oltre che dalle deliberazioni sopra richiamate, anche dalla attestazione rilasciata in data 1.2.2016 dal direttore del dipartimento di oncologia medica e chirurgica nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi ( cfr. e Testimone_1 [...]
). Tes_2
Ne consegue che sussiste il diritto del ricorrente alla percezione della somma di euro 19.261,18, oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio dal precedente Magistrato titolare del ruolo.
Trattamento economico per lo svolgimento delle funzioni di direzione della
[...] per i mesi di novembre e dicembre 2019. Parte_5
Con contratto individuale triennale n. 190 del 5.12.2019, con decorrenza dal 16 ottobre 2019, al ricorrente veniva conferito dall' l'incarico di CP_1 Controparte_1
Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di epatica con Parte_5
Servizio di Assistenza per i Trapiantati e Trapiantandi Epatici – S.A.T.T.E.(Cfr. allegato produzione parte ricorrente). Tale contratto prevedeva, tra l'altro, all'art 7 che per l'incarico conferito si applicavano gli istituti normativi in ordine al trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsti dalle norme contrattuali del personale dell'Area della Dirigenza Medica, compresi i trattamenti accessori.
Sussiste pertanto, in assenza di prova del relativo pagamento, il diritto del ricorrente al pagamento al pagamento dell'importo di euro € 1.114, 74 (€ 387,61 x 3 mesi), come si evince dalle allegate buste paga ove risulta per il mese di gennaio 2020 erogata l'indennità Un. Dirigente I livello pari ad € 759,19 rispetto a quella di € 371,58 erogata per i mesi di novembre, dicembre e 13ma 2019.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Indennità sostitutiva ferie non godute
L'art. 21 del ccnl di categoria rubricato “Ferie e festività” prevede che “
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4….. (…)…8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni
8 continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre…..(…).11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.”.
Ancora l'art. 5, comma 8 del D.L.
6.07.2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La nuova disciplina, sottoposta al vaglio di costituzionalità, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 95 del 6.05.2016, ha giudicato non fondata la questione sollevata dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 5.05.2015. Il Giudice delle leggi con la sentenza emessa ha evidenziato che l'intento del Legislatore è stato quello di vietare “di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. La Corte costituzionale ha, quindi, chiarito che vanno escluse “dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro”, così riconoscendo, in sostanza, che il divieto di monetizzazione non opera quando il lavoratore “non
9 abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile” pena la violazione di un diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto come inderogabile sia dalla giurisprudenza domestica (C.
Cost. n. 297/90 e n. 616/1987) sia da quella comunitaria (C. Giust., sentenza 26 giugno 2001, in causa
C-173/99; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10).
Ciò posto l'istante sostiene di avere diritto all'indennità sostitutiva per 53 giorni di ferie non fruite.
Nel periodo antecedente al pensionamento il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Direttore dell'Unità
Operativa Complessa di gastroenterologia ed endoscopia, successivamente denominata
[...]
, quale sostituto ex art. 18 del CCNL di categoria, e successivamente , con contratto Parte_2 individuale n. 190 del 5.12.2019 l con Controparte_1 decorrenza dal 16.10.2019, gli conferiva l'incarico triennale di Dirigente Responsabile dell'Unità
Operativa Semplice Parte_9
[...]
Ancora la cessazione del rapporto di lavoro non è avvenuta per ragioni improvvise, ma per un evento non eludibile quale il sopraggiungere dei limiti di età.
Nel caso di specie, il ricorrente, dunque, ha ricoperto presso la resistente incarichi di CP_2 sostituzione di direzione di struttura complessa ovvero di struttura semplice svolgendo, oltre alle funzioni afferenti le competenze professionali specifiche, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, anche mediante atti di organizzazione del personale necessari per il corretto espletamento del servizio.. Nell'espletamento di detti incarichi ha goduto dell'autonomia gestionale e funzionale propria del Direttore di Struttura, autodeterminandosi in ordine alla fruizione delle giornate di congedo ordinario.
Secondo la Suprema Corte i dirigenti c.d. apicali o comunque i dirigenti che per la indiscutibile posizione ricoperta si trovano nella condizione di non dover rendere conto dettagliatamente delle loro decisioni personali in tema di ferie, non hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva qualora non ne abbiano goduto in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non provino la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione (Cfr. Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017).
Sul punto la Suprema Corte, da ultimo, ha precisato che : «Il mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante la irrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE
(causa C-619/16 del 6.11.2018), l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta” Cass Sez. L, Ordinanza n. 6262 del 24/02/2022
10 Quanto sopra evidenziato porta questo decidente a concludere anche per il rigetto della domanda in quanto il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che il mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente sia dipeso da una scelta aziendale o da un impedimento dovuto alla indispensabilità di assicurare il servizio pubblico. Difatti la teste ha dichiarato genericamente “non so dire Testimone_1 precisamente quanti giorni di ferie nel periodo dal 2015 al 2018 siano stati sfruttati dal dott. posso, tuttavia, Pt_1 precisare che, essendo l'organico ridotto all'osso, il dott. sicuramente ha usufruito di una quantità ridotta di ferie in Pt_1 quanto per consentire agli altri medici di usufruire delle ferie restava in servizio” ed ancora la teste
[...]
ha riferito “ non so dire se e in che termini il dott. abbia usufruito di ferie, sicuramente so che il Tes_2 Pt_1 reparto cui era addetto era in sofferenza di organico e pertanto i medici addetti non riuscivamo a godere delle ferie maturate, dovendo i cinque medici assegnati garantire un servizio h 24.”
Ebbene la teste non sa dire quanto ferie abbia utilizzato il ricorrente;
la teste riferisce, Tes_2 Tes_1 genericamente, che il ricorrente ha usufruito di un numero ridotto di ferie a causa della carenza di organico. Tuttavia la genericità di tali deposizioni non appaiono sufficienti a dimostrare che il mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente sia dipeso da un impedimento dovuto alla indispensabilità di assicurare il servizio pubblico.
A ciò va aggiunto che la domanda in questione appare estremamente generica atteso che l'istante non nemmeno ha indicato, specificamente, nell'atto introduttivo i periodi di tempo ai quali andrebbero imputati detti giorni, non ha chiarito in relazione ad ogni anno i motivi del mancato godimento e, infine, non ha offerto i dovuti riscontri documentali a sostegno del mancato godimento delle stesse.
In conclusione la domanda in parte qua va rigettata.
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa., così provvede:
1) accoglie, parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 Parte_10 dell'importo di euro di euro 19.261,18 a titolo di indennità di sostituzione nonché l'importo di euro
1.114, 74 ( importi oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.) a titolo di differenze retributive, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo
2) rigetta nel resto la domanda
3) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che liquida in euro
2.964,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Francesco
TA e IA ND, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
11 Si comunichi
Così deciso in Santa IA Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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