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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1482/2022
PROMOSSA DA
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo M. Di Bella giusta procura C.F._2 in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele n. 501;
APPELLANTI
CONTRO
(P.I.: in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo Controparte_2 CP_3 giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania al Corso Italia n. 244;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il caso al vaglio del presente giudizio trae linfa dal sinistro occorso a in Parte_1
data 04.06.2012 allorché quest'ultimo, mentre era alla guida del motociclo Honda Hornet - assicurato - targato CM85131 di proprietà della moglie Controparte_1 [...]
procedendo sulla via Cristoforo Colombo in Biancavilla, direzione est - ovest Parte_2
verso Adrano, veniva investito dal veicolo Peugeot 106 targato BG179VR - assicurato
[...]
- di proprietà di e condotto da il Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7
quale, ripartendo da una sosta sulla stessa Via Cristoforo Colombo, con direzione in senso contrario a quella di marcia del nel tentativo di immettersi sulla Via San Martino T_
posta dal lato opposto a quello in cui il suo veicolo era parcheggiato, attraversava longitudinalmente la via Cristoforo Colombo andando ad impattare con il motociclo condotto dal quest'ultimo, a seguito del sinistro, ha riportato lesioni fisiche consistenti in T_
“…pneumotorace destro post traumatico, enfisema sottocutaneo, contusione polmonare destra, fratture costali multiple, frattura della scapola destra…”, per come accertato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Biancavilla.
Giova subito mettere in evidenza come la dinamica del sinistro sia stata ricostruita in modo diametralmente opposto dalle parti avvinte dal sinistro sopra menzionato: il ha T_
affermato come , nel ripartire dalla sosta posta in essere in Via Controparte_7
Cristoforo Colombo con direzione di marcia in senso contrario alla propria, abbia letteralmente tagliato la strada ai malcapitati veicoli in transito sulle due corsie di marcia avendo omesso di dare la precedenza ad entrambe le direzioni di marcia, mentre secondo la ricostruzione della compagnia il , una volta Controparte_1 CP_4
raggiunta la linea di mezzeria per svoltare in Via San Martino posta dal lato opposto a quello in cui il suo veicolo era parcheggiato, si era fermato per dare la precedenza al motociclo del il quale, procedendo ad elevata velocità, non era stato in grado di arrestare per tempo T_
il mezzo andando a scivolare e scarrocciando per molti metri lungo l'asfalto prima di sbattere sulla vettura di proprietà del proprio assicurato.
pagina 2 di 11 e la moglie hanno citato in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
proprietario del veicolo Peugeot 106 targato BG179VR, la Compagnia di assicurazioni del predetto veicolo nonché la Compagnia di assicurazioni del Controparte_5
motociclo Honda Hornet targato CM85131 al fine di ottenere il Controparte_1
ristoro di tutti i danni subiti in occasione del suddetto sinistro quantificati in complessivi Euro
61.844,75 di cui Euro 1.000,00 per il danno materiale subito dal motociclo Honda Hornet,
Euro 22.795,00 quale danno patrimoniale subito a causa del mancato guadagno derivante dalla impresa familiare gestita dai coniugi, danno pari alla differenza tra il fatturato dell'anno precedente il sinistro, quello dell'anno di verificazione del sinistro e quello successivo, come da fatture versate in atti, ed il rimanente quale danno non patrimoniale alla persona subito dal in conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'urto con il veicolo del , T_ CP_4
danno quantificato nella misura di cui alla relazione di parte che aveva previsto un'invalidità permanente del 12 %: quanto alla voce di danno patrimoniale, il ha riferito di T_
collaborare con l'impresa di autotrasporti gestita dalla moglie in qualità di autotrasportatore e di non avere potuto svolgere le proprie mansioni a causa del sinistro subito con una rilevante perdita patrimoniale non coperta da alcuna assicurazione sociale.
Si è costituita in giudizio la sola di assicurazioni del motociclo Honda Hornet, CP_8
targato CM85131, mentre le altre parti convenute sono rimaste Controparte_1
contumaci: ha in via preliminare eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva - rectius il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio – per il fatto che il sedicente danneggiato aveva rivendicato una invalidità permanente superiore al 9 % che, in quanto esorbitante il limite delle cosiddette
“micropermanenti”, non consentiva l'indennizzo diretto, tanto più che sia il proprietario del veicolo sia la compagnia di assicurazioni di quest'ultimo erano stati ritualmente evocati in giudizio e, quanto al merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, per essere il sinistro addebitabile in via esclusiva al il quale mentre percorreva la Via Cristoforo Colombo T_
ad elevatissima velocità, non commisurata al limite imposto e non consona allo stato dei pagina 3 di 11 luoghi, perdeva autonomamente il controllo del mezzo e dopo una pattinata sull'asfalto di oltre 25 metri finiva la corsa contro la Peugeot del proprio assicurato ferma in prossimità della linea di mezzeria in attesa di svoltare a sinistra;
la compagnia assicurativa ha poi contestato le singole voci di danno ritenendole eccessive e dato atto di avere nelle more corrisposto la somma di Euro 1.266,00 per le lesioni fisiche riportate dal ed Euro T_
3.200,00 per il danno al motociclo Honda Hornet targato CM85131 di proprietà di
[...]
Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, è stato sentito un teste per parte ed è stata espletata, ai fini della quantificazione del danno alla persona subito dal c.t.u. medico legale la quale ha T_
accertato un danno biologico temporaneo pari a giorni 30 di inabilità assoluta, a giorni 30 di inabilità parziale al 50 % ed a giorni 30 di inabilità parziale al 25 %, nonché una invalidità
permanente pari al 7 %: indi la causa è stata decisa con la sentenza n. 1475 del 2022, pubblicata in data 31 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Catania, dopo avere ritenuto equivalenti le contrastanti ricostruzioni testimoniali asserite dai testi escussi in udienza ha, in applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., ritenuto un concorso di colpa in capo ai conducenti dei veicoli oggetto di collisione e riconosciuto un danno alla persona a detrimento di nella misura dimidiata di Euro 9.009,75, oltre che il rimborso di spese Parte_1
mediche sempre nella misura dimidiata di Euro 250,00; il Tribunale al contrario ha denegato sia il risarcimento del danno al motociclo Honda Hornet targato CM85131 di proprietà di in quanto non documentato né provato, avendo comunque la già Parte_2 Pt_2
ricevuto la somma di Euro 3.200,00 a tale titolo, sia il danno patrimoniale da perdita del reddito subito dai coniugi attori a causa del sinistro che aveva impedito al di svolgere T_
le mansioni di autotrasportatore, avendo a tal uopo affermato come “le fatture prodotte non sono assolutamente idonee alla sua prova;
l'attore, infatti, avrebbe dovuto provare la contrazione del reddito attraverso un documento di dichiarazione dei redditi con valenza
pubblica e non documenti di natura privatistica che ben potrebbero essere stati prodotti in forma parziale;
avrebbe dovuto provare e non solo labialmente affermare che l'attore
pagina 4 di 11 lavorava nell'impresa di famiglia e che nessun'altro aveva potuto lavorare al suo posto;
insomma avrebbe dovuto assolvere ad un onere probatorio cui non ha assolto”.
Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha condannato , proprietario Controparte_4
del veicolo Peugeot 106 targato BG179VR e la Compagnia di assicurazioni del predetto veicolo alla refusione delle spese di lite sostenute dai coniugi Controparte_5
e salvo imputare a questi ultimi l'onere delle spese Parte_1 Parte_2
sostenute dalla per il fatto, che avendo gli attori allegato un Controparte_1
danno non patrimoniale per invalidità permanente superiore al 9 %, l'azione diretta esercitata ex art. 149 del codice delle assicurazioni private avverso la Controparte_1
doveva ritenersi improponibile.
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania n. 1475 del 2022, pubblicata in data 31 marzo 2022, facendo leva su tre profili di doglianza: con il primo hanno censurato il mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot 106 targato BG179VR nella persona di , avendo il decidente in prime cure errato, a loro dire, per non Controparte_7
avere ritenuto inattendibile il teste di parte convenuta il quale aveva Testimone_1
proferito dichiarazioni errate financo con riferimento alla direzione di marcia del motoveicolo condotto dal con il secondo hanno lamentato il mancato riconoscimento del danno T_
patrimoniale da lucro cessante costituito dalla perdita del fatturato dell'azienda di autotrasporti presso la quale lo stesso svolgeva le mansioni di autotrasportatore, T_
sollecitando se del caso una c.t.u. contabile ai fini della verifica della perdita del fatturato del sodalizio gestito nelle forme dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., mentre con il terzo ed ultimo profilo di doglianza hanno stigmatizzato la subita condanna alla refusione delle spese in favore della in quanto l'opinabilità della valutazione del Controparte_1
danno non patrimoniale in termini di invalidità permanente, indicata nel 12 % ma prossima al limite massimo delle cosiddette “micropermanenti”, suggeriva la citazione contestuale delle due compagnie assicurative.
pagina 5 di 11 Si è costituita in giudizio la sola mentre le altre parti sono Controparte_1
rimaste contumaci: l'appellata ha da un lato chiesto il rigetto dei tre motivi di appello ex adverso prospettati salvo proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Catania n. 1475 del 2022 nella parte in cui il deciso aveva utilizzato, ai fini della quantificazione del danno da “micropermanenti” i parametri delle note tabelle milanesi piuttosto che quelli di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private la cui applicazione faceva decurtare il dovuto a titolo di danno non patrimoniale da Euro 9.009,75 ad Euro
6.314,32, somma quest'ultima a cui decurtare l'ulteriore importo di Euro 1.266,00 già liquidato in corso di giudizio di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, la Corte reputa meritevoli di accoglimento il terzo motivo di appello sollevato dai coniugi e Parte_1 Parte_2
nonché l'appello incidentale spiegato dalla il tutto per
[...] Controparte_1
i motivi di seguito evidenziati.
Come detto in precedenza, il presente giudizio ha ad oggetto le conseguenze nefaste del sinistro occorso a in data 04.06.2012 allorché quest'ultimo, mentre era alla Parte_1
guida del proprio motociclo, procedendo sulla via Cristoforo Colombo in Biancavilla verso
Adrano, veniva investito dal veicolo Peugeot 106 condotto da il quale, Controparte_7
ripartendo da una sosta sulla stessa Via Cristoforo Colombo, nel tentativo di immettersi sulla
Via San Martino posta dal lato opposto a quello in cui il suo veicolo era parcheggiato, attraversava longitudinalmente la via Cristoforo Colombo andando ad impattare con il motociclo condotto dal la dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo T_
diametralmente opposto dalle parti di causa, avendo i coniugi e affermato T_ Pt_2
che , nel ripartire dalla sosta posta in essere in Via Cristoforo Colombo Controparte_7
con direzione di marcia in senso contrario alla propria, avesse letteralmente tagliato la strada ai veicoli in transito sulle due corsie di marcia avendo omesso di dare la precedenza al pagina 6 di 11 motociclo in dotazione al ed avendo la Compagnia appellata sostenuto che il T_
, una volta raggiunta la linea di mezzeria per svoltare in Via San Martino posta CP_4
sul lato opposto a quello in cui il veicolo di quest'ultimo era parcheggiato, si fosse fermato per dare la precedenza al motociclo del il quale, procedendo ad elevata velocità, non T_
era stato in grado di arrestare per tempo il mezzo sì da scivolare per molti metri lungo l'asfalto prima di sbattere sulla vettura del proprio assicurato.
Entrambe le tesi, iniziando così a vagliare il primo motivo di impugnazione dedotto dai coniugi e sono state avvalorate dai testi escussi in corso di causa: il teste di T_ Pt_2
parte attrice ha sostenuto che “Ero in macchina, che stavo andando in Testimone_2
campagna, ero nel senso opposto di marcia rispetto al davanti a me c'era un auto T_
che ha frenato e si è fermata per fare passare una macchina bianca, che era quella del
dentista, che è ripartita da una sosta;
ha tagliato entrambe le corsie per prendere la via San
Martino, che era a destra rispetto al senso di marcia della moto. C'è stato uno scontro tra la moto e l'auto; l'urto è avvenuto tra il “davanti della moto e la parte anteriore destra della auto, tra parafango e portiera, dopo l'urto l'auto si è fermata;
la moto è rimasta a terra lì mentre il ha fatto un balzo in avanti, scavalcando l'auto e rimanendo a terra. Io mi T_
sono fermato e ho visto che si è alzato zoppicando e faceva fatica a respirare;
l'ho fatto sdraiare nel sedile posteriore e siccome l'ambulanza non arrivava l'ho portato io all'ospedale che era vicinissimo;
lui era molto dolorante(..) la moto aveva le forcelle davanti piegate e poi è arrivato suo padre ed io ho aiutato il padre a caricare la moto su un carello per portare a casa la moto su un carello per portare a casa la moto (..), penso che il limite di quella strada fosse 50km/h; il motociclo non andava veloce e non aveva nessuno davanti
a sé”, avendo in tal modo messo in evidenza il movimento dell'auto Peugeot 106 condotto da che tagliava la strada ai veicoli in transito sulla via Cristoforo Controparte_7
Colombo ed in particolare alla motocicletta condotta dal mentre il teste di parte T_
convenuta che sostava sullo stesso lato dell'andatura del motociclo davanti Testimone_1
il luogo in cui è avvenuto l'impatto, intento a suonare al citofono della madre ivi abitante, ha pagina 7 di 11 replicato che “il conducente della Peugeot … si è immesso nel flusso della strada e l'ha attraversata tutta fino alla mezzeria, aspettando di svoltare a sinistra in via San Martino;
la moto è scivolata da sola ed ha finito la sua corsa contro l'auto che in quel momento era ferma alla mezzeria”, precisando altresì che la motocicletta condotta dal andava ad T_
una velocità superiore a sessanta chilometri orari e che “l'auto non aveva ancora attraversato
l'altra corsia..”; con tali affermazioni il teste ha in sostanza riferito di come l'auto Tes_1
del abbia atteso di dare la precedenza al il quale ciononostante, a causa CP_4 T_
della forte velocità, aveva perduto il controllo del proprio ciclomotore rovinando a terra ed andando a sbattere sul veicolo condotto dal . CP_4
Queste le risultanze orali, la Corte condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale il quale, alla luce delle contrastanti asserzioni dei testi, ha fatti sapiente uso del disposto dell'art. 2054
c.c. essendo pervenuto al concorso di colpa nella stessa misura addossabile alle parti: non è in particolare credibile la tesi della non attendibilità del teste strenuamente Tes_1
sostenuta dalla difesa di parte appellante vuoi per il fatto che non si capisce né si evince il motivo tale per cui il teste avrebbe dovuto proferire dichiarazioni compiacenti ad Tes_1
una compagnia di assicurazioni on-line, vuoi avuto riguardo alla circostanza che il teste ha subito un accompagnamento coattivo, segno quest'ultimo di come il suddetto Tes_1
teste non avesse interesse alcuno a riferire circostanze non vere a detrimento della posizione sostanziale degli odierni appellanti.
In definitiva va ribadito il concorso di colpa dei conducenti i veicoli che si sono scontrati in pari misura come statuito dal Tribunale.
Del pari infondato si palesa il secondo motivo di impugnazione fatto valere dagli appellanti e che hanno richiesto la liquidazione del danno patrimoniale a loro dire subito T_ Pt_2
a seguito della contrazione del reddito dell'impresa familiare di autotrasporti da loro gestita, per non avere più potuto il espletare le mansioni di autotrasportatore al servizio della T_
comune azienda: a parte il fatto che la difesa degli appellanti ha versato in atti tutta una serie di fatture non numerate, per la cui totalità non emerge neanche l'avvenuto effettivo pagina 8 di 11 pagamento delle somme di volta in volta indicate, senza però avere prodotto copia dei bilanci di esercizio precedente, coevo e successivo la verificazione del sinistro sì da potere in concreto verificare la effettiva contrazione del reddito d'impresa, la fallacia del ragionamento rappresentato alla base della auspicata voce risarcitoria risiede nella confusione che è stata fatta tra fatturato e utile di impresa il cui ammontare, nella stragrande maggioranza dei casi di gran lunga inferiore al fatturato, non è stato minimamente indicato dagli appellanti ai fini di una prospettazione della perdita quanto più possibile confacente al vero;
la carenza probatoria della relativa domanda stigmatizzata dal Tribunale, che non può essere lenita dall'espletamento di una c.t.u. contabile che si palesa meramente esplorativa oltre che inutile in mancanza della produzione dei bilanci di esercizio, risalta in tutta la sua evidenza e non può che condurre al relativo rigetto della pretesa sostanziale azionata.
Al contrario meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello con il quale i coniugi e hanno censurato la loro condanna alle spese in favore della T_ Pt_2 [...]
per almeno tre ordini di ragione. Controparte_1
Innanzitutto si condivide l'assunto difensivo degli appellanti nella misura in cui hanno sostenuto che l'opinabilità della valutazione del danno non patrimoniale in termini di invalidità permanente, indicata nella propria perizia di parte nel 12 % in una percentuale prossima al limite massimo delle cosiddette lesioni “micropermanenti”, suggeriva la citazione contestuale delle due compagnie assicurative effettivamente evocate in giudizio.
Devesi poi considerare sia che la misura di danno biologico da invalidità permanente, riconosciuta dalla c.t.u. espletata in corso di causa nel 7 %, abilitava i coniugi e T_
alla richiesta di indennizzo diretto nei confronti della Pt_2 Controparte_1
che, tra l'altro, aveva già in parte provveduto a risarcire, sia pur in misura minima, il danno alla persona subito dal sia che con la citazione era stata richiesta anche la liquidazione T_
del danno al veicolo motociclo Honda Hornet targato CM85131 di proprietà di
[...]
circostanza quest'ultima che, ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni Parte_2
private, consentiva ai predetti appellanti di chiedere l'indennizzo diretto proprio nei confronti pagina 9 di 11 della anche per tale ultima voce di danno: tali considerazioni Controparte_1
stridono con la condanna degli appellanti e alla refusione delle spese nei T_ Pt_2
confronti della in mancanza di una effettiva soccombenza di Controparte_1
talché, in accoglimento del presente motivo di appello, la Corte stima equo disporre la integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le odierne parti di causa costituite.
Se si passa al vaglio dell'appello incidentale azionato dalla convenuta, esso va CP_8
accolto per il fatto che il Tribunale ha effettivamente errato per avere utilizzato, ai fini della quantificazione del danno da “micropermanenti”, i parametri delle tabelle milanesi piuttosto che quelli di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private: in applicazione di tale ultima norma il dovuto a titolo di danno non patrimoniale va decurtato dall'importo di Euro
9.009,75, già dimidiato a seguito dell'acclarato concorso di colpa, ad Euro 6.314,32, somma quest'ultima a cui vanno decurtati gli importi già liquidati dalla Compagnia di assicurazioni appellata nel corso dei due gradi di giudizio.
Quanto infine al regime delle spese di lite, la reciproca soccombenza tra le parti impone la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1482/2023 R.G., così
provvede:
1. Dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5
2. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1482/2022, pubblicata in data
[...]
31 marzo 2022 e, per l'effetto, dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio tra e e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
3. Accoglie l'appello incidentale promosso dalla e, per Controparte_1
l'effetto, riduce l'importo oggetto di indennizzo da Euro 9.009,75 ad Euro 6.314,32 secondo i criteri di cui in motivazione;
pagina 10 di 11 4. Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Parte_2
e la
[...] Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
19 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1482/2022
PROMOSSA DA
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo M. Di Bella giusta procura C.F._2 in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele n. 501;
APPELLANTI
CONTRO
(P.I.: in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo Controparte_2 CP_3 giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania al Corso Italia n. 244;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il caso al vaglio del presente giudizio trae linfa dal sinistro occorso a in Parte_1
data 04.06.2012 allorché quest'ultimo, mentre era alla guida del motociclo Honda Hornet - assicurato - targato CM85131 di proprietà della moglie Controparte_1 [...]
procedendo sulla via Cristoforo Colombo in Biancavilla, direzione est - ovest Parte_2
verso Adrano, veniva investito dal veicolo Peugeot 106 targato BG179VR - assicurato
[...]
- di proprietà di e condotto da il Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7
quale, ripartendo da una sosta sulla stessa Via Cristoforo Colombo, con direzione in senso contrario a quella di marcia del nel tentativo di immettersi sulla Via San Martino T_
posta dal lato opposto a quello in cui il suo veicolo era parcheggiato, attraversava longitudinalmente la via Cristoforo Colombo andando ad impattare con il motociclo condotto dal quest'ultimo, a seguito del sinistro, ha riportato lesioni fisiche consistenti in T_
“…pneumotorace destro post traumatico, enfisema sottocutaneo, contusione polmonare destra, fratture costali multiple, frattura della scapola destra…”, per come accertato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Biancavilla.
Giova subito mettere in evidenza come la dinamica del sinistro sia stata ricostruita in modo diametralmente opposto dalle parti avvinte dal sinistro sopra menzionato: il ha T_
affermato come , nel ripartire dalla sosta posta in essere in Via Controparte_7
Cristoforo Colombo con direzione di marcia in senso contrario alla propria, abbia letteralmente tagliato la strada ai malcapitati veicoli in transito sulle due corsie di marcia avendo omesso di dare la precedenza ad entrambe le direzioni di marcia, mentre secondo la ricostruzione della compagnia il , una volta Controparte_1 CP_4
raggiunta la linea di mezzeria per svoltare in Via San Martino posta dal lato opposto a quello in cui il suo veicolo era parcheggiato, si era fermato per dare la precedenza al motociclo del il quale, procedendo ad elevata velocità, non era stato in grado di arrestare per tempo T_
il mezzo andando a scivolare e scarrocciando per molti metri lungo l'asfalto prima di sbattere sulla vettura di proprietà del proprio assicurato.
pagina 2 di 11 e la moglie hanno citato in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
proprietario del veicolo Peugeot 106 targato BG179VR, la Compagnia di assicurazioni del predetto veicolo nonché la Compagnia di assicurazioni del Controparte_5
motociclo Honda Hornet targato CM85131 al fine di ottenere il Controparte_1
ristoro di tutti i danni subiti in occasione del suddetto sinistro quantificati in complessivi Euro
61.844,75 di cui Euro 1.000,00 per il danno materiale subito dal motociclo Honda Hornet,
Euro 22.795,00 quale danno patrimoniale subito a causa del mancato guadagno derivante dalla impresa familiare gestita dai coniugi, danno pari alla differenza tra il fatturato dell'anno precedente il sinistro, quello dell'anno di verificazione del sinistro e quello successivo, come da fatture versate in atti, ed il rimanente quale danno non patrimoniale alla persona subito dal in conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'urto con il veicolo del , T_ CP_4
danno quantificato nella misura di cui alla relazione di parte che aveva previsto un'invalidità permanente del 12 %: quanto alla voce di danno patrimoniale, il ha riferito di T_
collaborare con l'impresa di autotrasporti gestita dalla moglie in qualità di autotrasportatore e di non avere potuto svolgere le proprie mansioni a causa del sinistro subito con una rilevante perdita patrimoniale non coperta da alcuna assicurazione sociale.
Si è costituita in giudizio la sola di assicurazioni del motociclo Honda Hornet, CP_8
targato CM85131, mentre le altre parti convenute sono rimaste Controparte_1
contumaci: ha in via preliminare eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva - rectius il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio – per il fatto che il sedicente danneggiato aveva rivendicato una invalidità permanente superiore al 9 % che, in quanto esorbitante il limite delle cosiddette
“micropermanenti”, non consentiva l'indennizzo diretto, tanto più che sia il proprietario del veicolo sia la compagnia di assicurazioni di quest'ultimo erano stati ritualmente evocati in giudizio e, quanto al merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, per essere il sinistro addebitabile in via esclusiva al il quale mentre percorreva la Via Cristoforo Colombo T_
ad elevatissima velocità, non commisurata al limite imposto e non consona allo stato dei pagina 3 di 11 luoghi, perdeva autonomamente il controllo del mezzo e dopo una pattinata sull'asfalto di oltre 25 metri finiva la corsa contro la Peugeot del proprio assicurato ferma in prossimità della linea di mezzeria in attesa di svoltare a sinistra;
la compagnia assicurativa ha poi contestato le singole voci di danno ritenendole eccessive e dato atto di avere nelle more corrisposto la somma di Euro 1.266,00 per le lesioni fisiche riportate dal ed Euro T_
3.200,00 per il danno al motociclo Honda Hornet targato CM85131 di proprietà di
[...]
Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, è stato sentito un teste per parte ed è stata espletata, ai fini della quantificazione del danno alla persona subito dal c.t.u. medico legale la quale ha T_
accertato un danno biologico temporaneo pari a giorni 30 di inabilità assoluta, a giorni 30 di inabilità parziale al 50 % ed a giorni 30 di inabilità parziale al 25 %, nonché una invalidità
permanente pari al 7 %: indi la causa è stata decisa con la sentenza n. 1475 del 2022, pubblicata in data 31 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Catania, dopo avere ritenuto equivalenti le contrastanti ricostruzioni testimoniali asserite dai testi escussi in udienza ha, in applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., ritenuto un concorso di colpa in capo ai conducenti dei veicoli oggetto di collisione e riconosciuto un danno alla persona a detrimento di nella misura dimidiata di Euro 9.009,75, oltre che il rimborso di spese Parte_1
mediche sempre nella misura dimidiata di Euro 250,00; il Tribunale al contrario ha denegato sia il risarcimento del danno al motociclo Honda Hornet targato CM85131 di proprietà di in quanto non documentato né provato, avendo comunque la già Parte_2 Pt_2
ricevuto la somma di Euro 3.200,00 a tale titolo, sia il danno patrimoniale da perdita del reddito subito dai coniugi attori a causa del sinistro che aveva impedito al di svolgere T_
le mansioni di autotrasportatore, avendo a tal uopo affermato come “le fatture prodotte non sono assolutamente idonee alla sua prova;
l'attore, infatti, avrebbe dovuto provare la contrazione del reddito attraverso un documento di dichiarazione dei redditi con valenza
pubblica e non documenti di natura privatistica che ben potrebbero essere stati prodotti in forma parziale;
avrebbe dovuto provare e non solo labialmente affermare che l'attore
pagina 4 di 11 lavorava nell'impresa di famiglia e che nessun'altro aveva potuto lavorare al suo posto;
insomma avrebbe dovuto assolvere ad un onere probatorio cui non ha assolto”.
Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha condannato , proprietario Controparte_4
del veicolo Peugeot 106 targato BG179VR e la Compagnia di assicurazioni del predetto veicolo alla refusione delle spese di lite sostenute dai coniugi Controparte_5
e salvo imputare a questi ultimi l'onere delle spese Parte_1 Parte_2
sostenute dalla per il fatto, che avendo gli attori allegato un Controparte_1
danno non patrimoniale per invalidità permanente superiore al 9 %, l'azione diretta esercitata ex art. 149 del codice delle assicurazioni private avverso la Controparte_1
doveva ritenersi improponibile.
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania n. 1475 del 2022, pubblicata in data 31 marzo 2022, facendo leva su tre profili di doglianza: con il primo hanno censurato il mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot 106 targato BG179VR nella persona di , avendo il decidente in prime cure errato, a loro dire, per non Controparte_7
avere ritenuto inattendibile il teste di parte convenuta il quale aveva Testimone_1
proferito dichiarazioni errate financo con riferimento alla direzione di marcia del motoveicolo condotto dal con il secondo hanno lamentato il mancato riconoscimento del danno T_
patrimoniale da lucro cessante costituito dalla perdita del fatturato dell'azienda di autotrasporti presso la quale lo stesso svolgeva le mansioni di autotrasportatore, T_
sollecitando se del caso una c.t.u. contabile ai fini della verifica della perdita del fatturato del sodalizio gestito nelle forme dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., mentre con il terzo ed ultimo profilo di doglianza hanno stigmatizzato la subita condanna alla refusione delle spese in favore della in quanto l'opinabilità della valutazione del Controparte_1
danno non patrimoniale in termini di invalidità permanente, indicata nel 12 % ma prossima al limite massimo delle cosiddette “micropermanenti”, suggeriva la citazione contestuale delle due compagnie assicurative.
pagina 5 di 11 Si è costituita in giudizio la sola mentre le altre parti sono Controparte_1
rimaste contumaci: l'appellata ha da un lato chiesto il rigetto dei tre motivi di appello ex adverso prospettati salvo proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Catania n. 1475 del 2022 nella parte in cui il deciso aveva utilizzato, ai fini della quantificazione del danno da “micropermanenti” i parametri delle note tabelle milanesi piuttosto che quelli di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private la cui applicazione faceva decurtare il dovuto a titolo di danno non patrimoniale da Euro 9.009,75 ad Euro
6.314,32, somma quest'ultima a cui decurtare l'ulteriore importo di Euro 1.266,00 già liquidato in corso di giudizio di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, la Corte reputa meritevoli di accoglimento il terzo motivo di appello sollevato dai coniugi e Parte_1 Parte_2
nonché l'appello incidentale spiegato dalla il tutto per
[...] Controparte_1
i motivi di seguito evidenziati.
Come detto in precedenza, il presente giudizio ha ad oggetto le conseguenze nefaste del sinistro occorso a in data 04.06.2012 allorché quest'ultimo, mentre era alla Parte_1
guida del proprio motociclo, procedendo sulla via Cristoforo Colombo in Biancavilla verso
Adrano, veniva investito dal veicolo Peugeot 106 condotto da il quale, Controparte_7
ripartendo da una sosta sulla stessa Via Cristoforo Colombo, nel tentativo di immettersi sulla
Via San Martino posta dal lato opposto a quello in cui il suo veicolo era parcheggiato, attraversava longitudinalmente la via Cristoforo Colombo andando ad impattare con il motociclo condotto dal la dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo T_
diametralmente opposto dalle parti di causa, avendo i coniugi e affermato T_ Pt_2
che , nel ripartire dalla sosta posta in essere in Via Cristoforo Colombo Controparte_7
con direzione di marcia in senso contrario alla propria, avesse letteralmente tagliato la strada ai veicoli in transito sulle due corsie di marcia avendo omesso di dare la precedenza al pagina 6 di 11 motociclo in dotazione al ed avendo la Compagnia appellata sostenuto che il T_
, una volta raggiunta la linea di mezzeria per svoltare in Via San Martino posta CP_4
sul lato opposto a quello in cui il veicolo di quest'ultimo era parcheggiato, si fosse fermato per dare la precedenza al motociclo del il quale, procedendo ad elevata velocità, non T_
era stato in grado di arrestare per tempo il mezzo sì da scivolare per molti metri lungo l'asfalto prima di sbattere sulla vettura del proprio assicurato.
Entrambe le tesi, iniziando così a vagliare il primo motivo di impugnazione dedotto dai coniugi e sono state avvalorate dai testi escussi in corso di causa: il teste di T_ Pt_2
parte attrice ha sostenuto che “Ero in macchina, che stavo andando in Testimone_2
campagna, ero nel senso opposto di marcia rispetto al davanti a me c'era un auto T_
che ha frenato e si è fermata per fare passare una macchina bianca, che era quella del
dentista, che è ripartita da una sosta;
ha tagliato entrambe le corsie per prendere la via San
Martino, che era a destra rispetto al senso di marcia della moto. C'è stato uno scontro tra la moto e l'auto; l'urto è avvenuto tra il “davanti della moto e la parte anteriore destra della auto, tra parafango e portiera, dopo l'urto l'auto si è fermata;
la moto è rimasta a terra lì mentre il ha fatto un balzo in avanti, scavalcando l'auto e rimanendo a terra. Io mi T_
sono fermato e ho visto che si è alzato zoppicando e faceva fatica a respirare;
l'ho fatto sdraiare nel sedile posteriore e siccome l'ambulanza non arrivava l'ho portato io all'ospedale che era vicinissimo;
lui era molto dolorante(..) la moto aveva le forcelle davanti piegate e poi è arrivato suo padre ed io ho aiutato il padre a caricare la moto su un carello per portare a casa la moto su un carello per portare a casa la moto (..), penso che il limite di quella strada fosse 50km/h; il motociclo non andava veloce e non aveva nessuno davanti
a sé”, avendo in tal modo messo in evidenza il movimento dell'auto Peugeot 106 condotto da che tagliava la strada ai veicoli in transito sulla via Cristoforo Controparte_7
Colombo ed in particolare alla motocicletta condotta dal mentre il teste di parte T_
convenuta che sostava sullo stesso lato dell'andatura del motociclo davanti Testimone_1
il luogo in cui è avvenuto l'impatto, intento a suonare al citofono della madre ivi abitante, ha pagina 7 di 11 replicato che “il conducente della Peugeot … si è immesso nel flusso della strada e l'ha attraversata tutta fino alla mezzeria, aspettando di svoltare a sinistra in via San Martino;
la moto è scivolata da sola ed ha finito la sua corsa contro l'auto che in quel momento era ferma alla mezzeria”, precisando altresì che la motocicletta condotta dal andava ad T_
una velocità superiore a sessanta chilometri orari e che “l'auto non aveva ancora attraversato
l'altra corsia..”; con tali affermazioni il teste ha in sostanza riferito di come l'auto Tes_1
del abbia atteso di dare la precedenza al il quale ciononostante, a causa CP_4 T_
della forte velocità, aveva perduto il controllo del proprio ciclomotore rovinando a terra ed andando a sbattere sul veicolo condotto dal . CP_4
Queste le risultanze orali, la Corte condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale il quale, alla luce delle contrastanti asserzioni dei testi, ha fatti sapiente uso del disposto dell'art. 2054
c.c. essendo pervenuto al concorso di colpa nella stessa misura addossabile alle parti: non è in particolare credibile la tesi della non attendibilità del teste strenuamente Tes_1
sostenuta dalla difesa di parte appellante vuoi per il fatto che non si capisce né si evince il motivo tale per cui il teste avrebbe dovuto proferire dichiarazioni compiacenti ad Tes_1
una compagnia di assicurazioni on-line, vuoi avuto riguardo alla circostanza che il teste ha subito un accompagnamento coattivo, segno quest'ultimo di come il suddetto Tes_1
teste non avesse interesse alcuno a riferire circostanze non vere a detrimento della posizione sostanziale degli odierni appellanti.
In definitiva va ribadito il concorso di colpa dei conducenti i veicoli che si sono scontrati in pari misura come statuito dal Tribunale.
Del pari infondato si palesa il secondo motivo di impugnazione fatto valere dagli appellanti e che hanno richiesto la liquidazione del danno patrimoniale a loro dire subito T_ Pt_2
a seguito della contrazione del reddito dell'impresa familiare di autotrasporti da loro gestita, per non avere più potuto il espletare le mansioni di autotrasportatore al servizio della T_
comune azienda: a parte il fatto che la difesa degli appellanti ha versato in atti tutta una serie di fatture non numerate, per la cui totalità non emerge neanche l'avvenuto effettivo pagina 8 di 11 pagamento delle somme di volta in volta indicate, senza però avere prodotto copia dei bilanci di esercizio precedente, coevo e successivo la verificazione del sinistro sì da potere in concreto verificare la effettiva contrazione del reddito d'impresa, la fallacia del ragionamento rappresentato alla base della auspicata voce risarcitoria risiede nella confusione che è stata fatta tra fatturato e utile di impresa il cui ammontare, nella stragrande maggioranza dei casi di gran lunga inferiore al fatturato, non è stato minimamente indicato dagli appellanti ai fini di una prospettazione della perdita quanto più possibile confacente al vero;
la carenza probatoria della relativa domanda stigmatizzata dal Tribunale, che non può essere lenita dall'espletamento di una c.t.u. contabile che si palesa meramente esplorativa oltre che inutile in mancanza della produzione dei bilanci di esercizio, risalta in tutta la sua evidenza e non può che condurre al relativo rigetto della pretesa sostanziale azionata.
Al contrario meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello con il quale i coniugi e hanno censurato la loro condanna alle spese in favore della T_ Pt_2 [...]
per almeno tre ordini di ragione. Controparte_1
Innanzitutto si condivide l'assunto difensivo degli appellanti nella misura in cui hanno sostenuto che l'opinabilità della valutazione del danno non patrimoniale in termini di invalidità permanente, indicata nella propria perizia di parte nel 12 % in una percentuale prossima al limite massimo delle cosiddette lesioni “micropermanenti”, suggeriva la citazione contestuale delle due compagnie assicurative effettivamente evocate in giudizio.
Devesi poi considerare sia che la misura di danno biologico da invalidità permanente, riconosciuta dalla c.t.u. espletata in corso di causa nel 7 %, abilitava i coniugi e T_
alla richiesta di indennizzo diretto nei confronti della Pt_2 Controparte_1
che, tra l'altro, aveva già in parte provveduto a risarcire, sia pur in misura minima, il danno alla persona subito dal sia che con la citazione era stata richiesta anche la liquidazione T_
del danno al veicolo motociclo Honda Hornet targato CM85131 di proprietà di
[...]
circostanza quest'ultima che, ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni Parte_2
private, consentiva ai predetti appellanti di chiedere l'indennizzo diretto proprio nei confronti pagina 9 di 11 della anche per tale ultima voce di danno: tali considerazioni Controparte_1
stridono con la condanna degli appellanti e alla refusione delle spese nei T_ Pt_2
confronti della in mancanza di una effettiva soccombenza di Controparte_1
talché, in accoglimento del presente motivo di appello, la Corte stima equo disporre la integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra le odierne parti di causa costituite.
Se si passa al vaglio dell'appello incidentale azionato dalla convenuta, esso va CP_8
accolto per il fatto che il Tribunale ha effettivamente errato per avere utilizzato, ai fini della quantificazione del danno da “micropermanenti”, i parametri delle tabelle milanesi piuttosto che quelli di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private: in applicazione di tale ultima norma il dovuto a titolo di danno non patrimoniale va decurtato dall'importo di Euro
9.009,75, già dimidiato a seguito dell'acclarato concorso di colpa, ad Euro 6.314,32, somma quest'ultima a cui vanno decurtati gli importi già liquidati dalla Compagnia di assicurazioni appellata nel corso dei due gradi di giudizio.
Quanto infine al regime delle spese di lite, la reciproca soccombenza tra le parti impone la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1482/2023 R.G., così
provvede:
1. Dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5
2. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1482/2022, pubblicata in data
[...]
31 marzo 2022 e, per l'effetto, dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio tra e e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
3. Accoglie l'appello incidentale promosso dalla e, per Controparte_1
l'effetto, riduce l'importo oggetto di indennizzo da Euro 9.009,75 ad Euro 6.314,32 secondo i criteri di cui in motivazione;
pagina 10 di 11 4. Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Parte_2
e la
[...] Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
19 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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