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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6577 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 10611/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. Parte_1
LI AN
E
Avv. CP_1
IA PI TI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, ha Parte_1 agito ai sensi dell'art. 445bis comma VI, Cpc, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- in revisione della c.t.u. espletata nella fase di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., R.G. 33948/2024, dichiarare che la sig.ra ha diritto al Parte_1 riconoscimento di uno stato invalidante pari al 100% ai fini della pensione di invalidità ex art. 12 della L. 118/71, con i conseguenti benefici di legge, dalla data della domanda amministrativa del 29.07.2024, o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l a CP_1 corrispondere i ratei mensili maturati e maturandi del diritto di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento di uno stato invalidante in misura pari al 100% ed in assenza di emissione del decreto di omologa parziale nel procedimento di ATPO Rg. 33948/24, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.07.2024 al fine del riconoscimento di uno stato invalidante in misura pari al 80% ai fini della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 L. 388/2000 come dalle risultanze della CTU della Dott.ssa , Per_1 per l'effetto dichiarare che la sig.ra ha diritto al Parte_1 beneficio summenzionato. - Condannare l' o chi di ragione, al pagamento CP_1 degli onorari del presente procedimento e del procedimento di ATPO, spese generali al 15% e competenze di causa, da quantificarsi secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, maggiorate di 1/3 per l'utilizzazione di collegamenti ipertestuali e tenuto conto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33625 del 2021 dell'11/11/2021, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario - in caso di soccombenza compensare le spese processuali, si dichiara che il ricorrente risulta titolare di un reddito personale inferiore al limite previsto ex art. 152 disp. att. c.p.c..
In sede di ATP, infatti, era stato riconosciuto il requisito sanitario (80% di invalidità) al fine del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 80 L. 388/2000 ma non quello sotteso alla pensione di invalidità di cui all'art. 12 L. 118/71 con valutazione del CTU della prima fase oggi censurata, in quanto non correttamente eseguita, con sottovalutazione delle certificazioni in atti Ha rappresentato, in particolare, che non si comprendeva il motivo per cui il ctu della prima fase non avesse preso “…nella giusta considerazione le difficoltà oggettive manifestate durante le operazioni peritali e le valutazioni riportate nelle certificazioni mediche prodotte che attesta(va)no chiaramente lo stato di invalidità quantomeno pari al 100%.”; che la “reale condizione in cui si trova la signora invalida con una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa pari al 100%. Pertanto l'elaborato peritale del CTU dott.ssa Per_1
è viziato da un esame obiettivo incompleto, lacunoso e non approfondito nell'analisi della documentazione in atti come dell'inquadramento della patologia principale in diagnosi e contraddittorio sia nelle risposte alle note del CTP che nell'elaborato finale in particolare appare contestabile il criterio valutativo delle patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sotto il profilo funzionale e lavorativo”.
L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza il processo è quindi deciso, non rinvenendosi la necessità di rinnovo della CTU.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Va preliminarmente precisato che non può darsi luogo alla condanna alla erogazione del beneficio in considerazione della natura del procedimento che ci occupa (v sent. n. 9876/2019 “… il cui compendio di elementi costituitivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato per essere avulso dal thema decidendum…”). Nel merito poi, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione, a prescindere dalla loro esplicitazione in sede di note critiche nella prima fase, non risultano idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. Il CTU della prima fase, invero, riscontrando le patologie denunciate, tenute presenti le certificazioni rilevanti e l'esame obiettivo, ha effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento della completa inabilità. Ha infatti affermato: “Il quadro morboso in diagnosi, nella sua espressione sintomatologico-disfunzionale attuale, stabile rispetto a quella documentata all'epoca della domanda, non ha la rilevanza medico legale tale da rendere la donna in possesso dei requisiti sanitari previsti ex art. 12 della legge 118/71 per la concessione della pensione di inabilità. Le patologie in diagnosi, al contrario, hanno sin dall'epoca della domanda la rilevanza medico legale necessaria per ottenere la concessione del beneficio per cui è causa, ex legge 388/2000. Esse, considerate per analogia secondo le tabelle di legge, ed applicando la formula riduzionistica, nota anche come formula a scalare di Balthazard, prevista dal D.M. 05.02.1992, trattandosi di menomazioni plurime coesistenti, interessanti organi e apparati funzionali distinti, rendono la donna dall'epoca della domanda invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80% (ottanta per cento), e dunque la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari previsti per la contribuzione figurativa, ex art. 80 della legge 388/2000. Detto giudizio andrà sottoposto a revisione a distanza di diciotto mesi dalle operazioni peritali, ovvero nel giugno 2026, per verificare la permanenza degli attuali requisiti sanitari. L'esame obiettivo generale mostra un soggetto in discrete condizioni generali, dell'altezza di cm 169 e del peso di kg 64. L'esame obiettivo particolareggiato è negativo. Passaggi posturali e deambulazione autonomi e nella norma. Non dispnea né edemi né cianosi. Protesi arcata dentaria superiore e presenza di splint arcata dentaria inferiore. Visus ed udito utili. A carico del sistema neuropsichico si rileva orientamento spazio temporale e nel riconoscimento delle persone, capacità cognitiva, attentiva e mnesica nella norma. Funzioni superiori nei limiti. Tono dell'umore orientato verso polarità depressive, con note di ansia libera. Rachide con articolarità ridotta di circa un quarto, come ridotta è l'articolarità delle grandi articolazioni. Dita delle mani con iniziale deformazione artrosica interfalangea. Stante la chiarezza del quadro clinico, non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti” (la evidenzia è di chi scrive). L'esame obiettivo è stato compiutamente condotto ed ha mostrato le
“…discrete condizioni generali, dell'altezza di cm 169 e del peso di kg 64. L'esame obiettivo particolareggiato è negativo. Passaggi posturali e deambulazione autonomi e nella norma. Non dispnea né edemi né cianosi. Protesi arcata dentaria superiore e presenza di splint arcata dentaria inferiore. Visus ed udito utili. A carico del sistema neuropsichico si rileva orientamento spazio temporale e nel riconoscimento delle persone, capacità cognitiva, attentiva e mnesica nella norma. Funzioni superiori nei limiti. Tono dell'umore orientato verso polarità depressive, con note di ansia libera. Rachide con articolarità ridotta di circa un quarto, come ridotta è l'articolarità delle grandi articolazioni. Dita delle mani con iniziale deformazione artrosica interfalangea”. Appare dunque evidente come la relazione della prima fase non presti il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, le necessarie e puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004). Con riguardo al procedimento di appello ed alla necessità di rinnovo della CTU, argomentazioni che possono mutatis mutandis estendersi anche alla odierna fattispecie (attesa l'analogia della norma di cui all'art. 445bis rispetto a quella dell'art. 352 cpc), del resto, l'opposizione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati. La S. Corte infatti ha precisato che, al fine di superare il vaglio di ammissibilità, debbano dedursi in ricorso “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” mentre risulta inammissibile il ricorso in cui “con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito”, siano “effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato” nel giudizio di merito (Cass. ord. n. 18901/2017).
Al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, inoltre, devono venire in rilievo le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc, qualora si documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice,
o che si siano verificate successivamente al primo accertamento (Cass. Ord. n. 18265/2020). Rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921).
In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).
In definitiva quindi l'opposizione non può trovare accoglimento, dovendosi confermare l'accertamento di prima fase. Le spese vanno compensate integralmente attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattesa, dichiara la ricorrente portatrice di una invalidità dell'80%, ex art. 80 L. 388/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.07.2024; rigetta per il resto la domanda;
spese compensate.
Roma, lì 06/06/2025 Il Giudice