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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 9055/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PAPPALARDO GIOVANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5
e
(c.f. ), con l'avv. ARCAINI GLAUCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 13.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1. I figli minorenni e sono affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, che provvederanno alla loro cura ed educazione e avranno collocazione prevalente dalla madre, presso la quale manterranno anche la loro residenza anagrafica.
2. L'abitazione familiare sita in Moniga del Garda è tuttora assegnata con tutti gli arredi e corredi, alla signora affinché vi viva con i figli, fino al momento in cui sarà disponibile la Parte_1 nuova abitazione sita in Puegnago del Garda e saranno adempiute le condizioni di cui ai successivi punti sub 8, 9, 10 del presente ricorso.
3. Il padre avrà diritto/dovere di vedere i figli e stare con loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena e infrasettimanalmente uno o due giorni, da martedì dopo la scuola a giovedì mattina con accompagnamento a scuola o comunque due giorni consecutivi, festività e vacanze scolastiche come da prassi: una settimana a Natale alternando di anno in anno, la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio regolando il 24 e 25 dicembre (Vigilia con uno, Natale con l'altro genitore, alternati?), Carnevale e Pasqua a metà, in estate due settimane anche non continuative.
4. Il signor sarà tenuto a comunicare preventivamente alla signora gli impegni Parte_2 Pt_1 lavorativi che ne comporteranno l'indisponibilità in relazione ai tempi di cura come da punto precedente, inviandole il calendario stagionale ad inizio anno solare (primavera, estate) al fine di consentirle di organizzarsi. Qualora tale preavviso non fosse possibile, il padre dovrà comunicare entro il giorno 15 del mese precedente gli impegni lavorativi del mese successivo. In difetto, i costi per l'organizzazione (es. baby sitter) in relazione alle giornate di spettanza del padre ma da lui non
“coperte” saranno a carico di quest'ultimo.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, versando l'importo mensile di euro 800 (ottocento) per ciascuno e quindi euro 1600.- (milleseicento)mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale come per legge;
prima rivalutazione gennaio 2026 su base gennaio 2025.
6. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno: saranno pertanto da dividere le spese mediche per visite specialistiche non mutuabili, ticket sanitari, cure dentistiche ed oculistiche ivi compresi l'acquisto occhiali, lenti a contatto, apparecchio per i denti, fisioterapia, quelle scolastiche, compresa la scuola materna, tempo prolungato e dopo-scuola, lezioni di recupero consigliate dai docenti, l'acquisto cancelleria ad inizio anno, acquisto testi scolastici e dizionari, gite scolastiche della durata di più giorni, doposcuola, soggiorni studio, computer, patente automobilistica, e asilo estivo o campus estivi per ragazzi, baby sitter in caso di malattia dei figli. Saranno pure da dividere al 50% le spese straordinarie per attività sportive e/ o ricreative e relativi attrezzatura e abbigliamento, purché preventivamente concordate, ma con l'intesa che a ciascun figlio debba essere garantita la possibilità di praticare almeno un'attività sportiva/ricreativa durante l'intero anno.
Le spese adeguatamente documentate saranno inviate dal genitore che le ha sostenute all'altro, il quale dovrà rimborsare la sua quota entro 15 giorni a chi le ha anticipata. Per il resto, le parti si richiamano al protocollo del Tribunale di Brescia 200/2016 ed eventuali modifiche ed aggiornamenti, che deve intendersi qui allegato.
7.L'assegno unico, assegni familiari, erogazioni pubbliche o contributi per i figli spetteranno integralmente alla madre.
8. Ad esaustiva definizione di ogni rapporto e reciproche pretese, le parti stabiliscono quanto segue:
La signora si obbliga a rinunciare al diritto di usufrutto iscritto a suo favore sulla casa familiare Pt_1 sita in Moniga del Garda, previo contestuale riconoscimento di pari diritto di usufrutto a vita iscritto su altra abitazione che le parti hanno già individuato. La nuova abitazione dovrà essere libera da ogni onere ed aggravio, ad eccezione del costituendo diritto di usufrutto. Tutti i costi derivanti e consenguenti da tale operazione (rinuncia/revoca usufrutto e costituzione del nuovo usufrutto;
notaio, imposte e tasse ecc) saranno a carico in misura integrale del signor Parte_2
9. A fronte di quanto previsto sub (8), il signor si farà altresì carico degli interventi di Parte_2 manutenzione nella nuova abitazione fino all'importo di euro 10.000; inoltre autorizzerà la signora alla riscossione a marzo 2025 della polizza n. 802170 contratta con la Compagnia di Pt_1
Assicurazioni Axa /ovvero riscuoterà detta polizza con accredito a favore della signora Pt_1 dell'importo ivi maturato di ammontare non inferiore a euro 6500.
10. Una volta adempiute le condizioni sub 8 e 9, la signora si trasferirà con i figli, stabilendo Pt_1 la sua e loro residenza nella nuova sistemazione della quale risulterà usufruttuaria, entro il termine massimo di un mese dal momento in cui detto immobile sarà disponibile, lasciando al signor Parte_2 la casa familiare con gli arredi e corredi ad eccezione degli effetti personali e dei seguenti beni:
- Divano veliero in pelle panna - Tavolo legno soggiorno - Sedie rosa - Sgabelli bambini - 2 bauli vecchi - Armadio lavanderia ante battenti - Como bianco - Scrittoio antico con sedia - Tavolino antico
- Stoviglie e tutti i servizi porcellana varia. - Poltrone esterne blue Tavolino ferro esterno con sedie verde - Scaffalatura garage legno Lavatrice e asciugatrice Como 6 cassetti Amaca esterna
11. Con l'esatto adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e/o pendenza patrimoniale e non, così da non aver nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, in particolare con riguardo alla pregressa convivenza ed all'acquisto della casa familiare di Moniga del Garda e relative attribuzioni in proprietà /usufrutto.
13. I genitori prestano consenso/ autorizzazione reciproca al rilascio di documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio a fini turistici.
14. Le spese di lite sono compensate. Ciascun ricorrente pagherà il proprio legale con rinuncia di questo alla solidarietà professionale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 29.4.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di , nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio. All'udienza del 16.10.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente est.
NZ TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 9055/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PAPPALARDO GIOVANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 5
e
(c.f. ), con l'avv. ARCAINI GLAUCO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Solferino n. 26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 13.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1. I figli minorenni e sono affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, che provvederanno alla loro cura ed educazione e avranno collocazione prevalente dalla madre, presso la quale manterranno anche la loro residenza anagrafica.
2. L'abitazione familiare sita in Moniga del Garda è tuttora assegnata con tutti gli arredi e corredi, alla signora affinché vi viva con i figli, fino al momento in cui sarà disponibile la Parte_1 nuova abitazione sita in Puegnago del Garda e saranno adempiute le condizioni di cui ai successivi punti sub 8, 9, 10 del presente ricorso.
3. Il padre avrà diritto/dovere di vedere i figli e stare con loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena e infrasettimanalmente uno o due giorni, da martedì dopo la scuola a giovedì mattina con accompagnamento a scuola o comunque due giorni consecutivi, festività e vacanze scolastiche come da prassi: una settimana a Natale alternando di anno in anno, la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio regolando il 24 e 25 dicembre (Vigilia con uno, Natale con l'altro genitore, alternati?), Carnevale e Pasqua a metà, in estate due settimane anche non continuative.
4. Il signor sarà tenuto a comunicare preventivamente alla signora gli impegni Parte_2 Pt_1 lavorativi che ne comporteranno l'indisponibilità in relazione ai tempi di cura come da punto precedente, inviandole il calendario stagionale ad inizio anno solare (primavera, estate) al fine di consentirle di organizzarsi. Qualora tale preavviso non fosse possibile, il padre dovrà comunicare entro il giorno 15 del mese precedente gli impegni lavorativi del mese successivo. In difetto, i costi per l'organizzazione (es. baby sitter) in relazione alle giornate di spettanza del padre ma da lui non
“coperte” saranno a carico di quest'ultimo.
5. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, versando l'importo mensile di euro 800 (ottocento) per ciascuno e quindi euro 1600.- (milleseicento)mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale come per legge;
prima rivalutazione gennaio 2026 su base gennaio 2025.
6. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno: saranno pertanto da dividere le spese mediche per visite specialistiche non mutuabili, ticket sanitari, cure dentistiche ed oculistiche ivi compresi l'acquisto occhiali, lenti a contatto, apparecchio per i denti, fisioterapia, quelle scolastiche, compresa la scuola materna, tempo prolungato e dopo-scuola, lezioni di recupero consigliate dai docenti, l'acquisto cancelleria ad inizio anno, acquisto testi scolastici e dizionari, gite scolastiche della durata di più giorni, doposcuola, soggiorni studio, computer, patente automobilistica, e asilo estivo o campus estivi per ragazzi, baby sitter in caso di malattia dei figli. Saranno pure da dividere al 50% le spese straordinarie per attività sportive e/ o ricreative e relativi attrezzatura e abbigliamento, purché preventivamente concordate, ma con l'intesa che a ciascun figlio debba essere garantita la possibilità di praticare almeno un'attività sportiva/ricreativa durante l'intero anno.
Le spese adeguatamente documentate saranno inviate dal genitore che le ha sostenute all'altro, il quale dovrà rimborsare la sua quota entro 15 giorni a chi le ha anticipata. Per il resto, le parti si richiamano al protocollo del Tribunale di Brescia 200/2016 ed eventuali modifiche ed aggiornamenti, che deve intendersi qui allegato.
7.L'assegno unico, assegni familiari, erogazioni pubbliche o contributi per i figli spetteranno integralmente alla madre.
8. Ad esaustiva definizione di ogni rapporto e reciproche pretese, le parti stabiliscono quanto segue:
La signora si obbliga a rinunciare al diritto di usufrutto iscritto a suo favore sulla casa familiare Pt_1 sita in Moniga del Garda, previo contestuale riconoscimento di pari diritto di usufrutto a vita iscritto su altra abitazione che le parti hanno già individuato. La nuova abitazione dovrà essere libera da ogni onere ed aggravio, ad eccezione del costituendo diritto di usufrutto. Tutti i costi derivanti e consenguenti da tale operazione (rinuncia/revoca usufrutto e costituzione del nuovo usufrutto;
notaio, imposte e tasse ecc) saranno a carico in misura integrale del signor Parte_2
9. A fronte di quanto previsto sub (8), il signor si farà altresì carico degli interventi di Parte_2 manutenzione nella nuova abitazione fino all'importo di euro 10.000; inoltre autorizzerà la signora alla riscossione a marzo 2025 della polizza n. 802170 contratta con la Compagnia di Pt_1
Assicurazioni Axa /ovvero riscuoterà detta polizza con accredito a favore della signora Pt_1 dell'importo ivi maturato di ammontare non inferiore a euro 6500.
10. Una volta adempiute le condizioni sub 8 e 9, la signora si trasferirà con i figli, stabilendo Pt_1 la sua e loro residenza nella nuova sistemazione della quale risulterà usufruttuaria, entro il termine massimo di un mese dal momento in cui detto immobile sarà disponibile, lasciando al signor Parte_2 la casa familiare con gli arredi e corredi ad eccezione degli effetti personali e dei seguenti beni:
- Divano veliero in pelle panna - Tavolo legno soggiorno - Sedie rosa - Sgabelli bambini - 2 bauli vecchi - Armadio lavanderia ante battenti - Como bianco - Scrittoio antico con sedia - Tavolino antico
- Stoviglie e tutti i servizi porcellana varia. - Poltrone esterne blue Tavolino ferro esterno con sedie verde - Scaffalatura garage legno Lavatrice e asciugatrice Como 6 cassetti Amaca esterna
11. Con l'esatto adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e/o pendenza patrimoniale e non, così da non aver nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, in particolare con riguardo alla pregressa convivenza ed all'acquisto della casa familiare di Moniga del Garda e relative attribuzioni in proprietà /usufrutto.
13. I genitori prestano consenso/ autorizzazione reciproca al rilascio di documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio a fini turistici.
14. Le spese di lite sono compensate. Ciascun ricorrente pagherà il proprio legale con rinuncia di questo alla solidarietà professionale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 29.4.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di , nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio. All'udienza del 16.10.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente est.
NZ TE