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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 terdecies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 in data 11 luglio 2024 al numero 5487
avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv. ti Vincenzo Lamanna e Raffaele
Marciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 111;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE
E
; Controparte_2
RESISTENTE - CONTUMACE
1 All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies
c.p.c. il Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'11 luglio 2024
[...]
ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere la condanna Pt_1
dell'impresa di assicurazione al pagamento della Controparte_1
somma di euro 77.640,00 “o nella diversa somma minore e/o maggiore che
il Giudice dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione come per legge”, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 26 luglio 2022, alle ore 7,30 circa, nel comune di Salerno, lungo via delle Calabrie. In particolare, il ricorrente ha dedotto che: 1) durante le operazioni di attraversamento delle strisce pedonali disegnate in corrispondenza del fabbricato identificato col numero civico 1 di via delle
Calabrie, era stato investito dal conducente del ciclomotore appartenente al modello “Piaggio Liberty”, recante la targa CG45423, assicurato con la compagnia 24 h assistance in virtù della polizza 24461740905; 2) a seguito del sinistro, aveva riportato riportava un ematoma cerebrale con frattura temporo parietale destra e altre lesioni;
3) sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della polizia municipale di Salerno, i quali avevano stilato il rapporto d'intervento, nel corpo del quale era stata accertata la totale responsabilità del conducente del ciclomotore;
4) le accertate menomazioni psicofisiche avevano inciso in modo consistente sugli aspetti dinamico relazionali della propria vita, avendo sospeso l'attività lavorativa, unica fonte di reddito;
5) con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 19 dicembre 2022, aveva richiesto alla società assicurativa 24 h assistance, appartenente al gruppo
[...]
[..
[...] il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità civile Controparte_3
di , proprietario e conducente del ciclomotore assicurato;
6) Controparte_2
con lettera del 18 ottobre 2023 la società assicurativa aveva comunicato la sua intenzione di provvedere alla liquidazione dei danni, previo accertamento medico legale del proprio perito di fiducia e, pertanto, aveva incaricato il dott.
, il quale che, in data 18 dicembre 2023, lo aveva sottoposto Persona_1
a visita medico legale, riscontrando “esiti di esa con focolai LC multipli
cerebrali e vertigini secondarie, esiti di fratture metatarsali multiple piede
destro e malleolo tibiale a destra inabilità temporale biologica totale di 30
giorni, 30 al 75 %, 30 al 50 % e 30 al 25 %, riconoscendo invalidità
permanente biologica del 15 -16 % con incidenza su capacità di lavoro
specifica; 7) all'esito della consulenza, inspiegabilmente e inopinatamente,
nonostante gli innumerevoli solleciti, la compagnia assicurativa non aveva formulato nessuna offerta risarcitoria.
Instaurato il contraddittorio in data 17 luglio 2024, l'impresa di assicurazione non ha curato la propria costituzione in giudizio.
All'esito dell'udienza svolta in data 9 aprile 2025, il Tribunale ha onerato il ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
litisconsorte necessario, integrazione, poi, realizzata in data 5
[...]
maggio 2025.
Successivamente, nel corso dell'udienza del 17 dicembre 2025, il procuratore del ricorrente ha ribadito la carenza d'interesse alla coltivazione dell'instaurato giudizio in ragione dell'integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie del proprio assistito successivamente al deposito del ricorso.
3 Il Tribunale, invitata la parte alla discussione orale ai sensi degli artt. 281
terdecies e sexies c.p.c. e raccoltene le conclusioni, ha riservato la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3,
comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, depositando, infine, la sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1
, i quali, sebbene regolarmente evocati in giudizio, Controparte_2
rispettivamente, il 16 luglio 2024 e il 5 maggio 2025, non hanno accettato il contraddittorio.
Tanto puntualizzato, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo,
il ricorrente espressamente dedotto il proprio disinteresse alla coltivazione del giudizio in ragione dell'avvenuto soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Ora, in punto di diritto, giova rammentare che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio, in seno al processo tributario o a quello amministrativo),
ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. sez.
un. n. 92 del 1954 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante,
si confrontino Cass. n. 10478 del 2004; Cass. sez. lav. n. 9332 del 2001; Cass.
sez. un. n. 1048 del 2000; Cass. sez. lav. n. 2268 del 1999; Cass. sez. lav. n. I fatti che determinano la cessazione della materia del contendere sono eterogenei, ma possono essere ricondotti entro due generali categorie,
rappresentate dagli eventi di indole processuale e dagli eventi di natura sostanziale. I primi sono accomunati dalla situazione per la quale viene emanato in altro procedimento un provvedimento giudiziale che rende inutile la pronuncia richiesta. Differentemente, i secondi coincidono con ogni atto o attività delle parti che, incidendo sull'oggetto del processo, crea, attraverso la modificazione o estinzione della situazione sostanziale ivi originariamente dedotta, un nuovo assetto di interessi e, di conseguenza, rispettivamente,
l'inattualità o l'inutilità di una pronuncia giudiziale su di un rapporto non più
in atto perché estinto o modificato in forza di un atto dell'autonomia negoziale.
È stato osservato, poi, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è equiparabile a una fattispecie di estinzione del processo, per impossibilità di approdare, a motivo del venir meno dell'interesse delle parti,
alla sua naturale conclusione. In particolare, alla sentenza di cessazione della materia del contendere sono riconnessi due effetti tipici: (a) la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, se il fatto estintivo sopravviene nel corso del giudizio di impugnazione;
(b) l'assoluta inidoneità della pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi una tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa decisione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. n. 4167 del 2020; Cass. n. 18530 del
2016; Cass. n. 7185 del 2010; Cass. n. 12887 del 2009; Cass. n. 3122 del
5 2003, Cass. n. 13401 del 2001; Cass. n. 147 del 2001; Cass. sez. un, n. 1048
del 2000).
Affinché l'esito del processo venga a connotarsi nel modo sopra descritto, non pare esservi contrasto in giurisprudenza circa la ricorrenza dei seguenti presupposti: (i) anzitutto, il fatto sopravvenuto che comporta il venir meno della materia del contendere deve essere cronologicamente successivo alla proposizione della domanda giudiziale, diversamente comportandone l'improponibilità per carenza ab origine di interesse all'azione (Cass. n. 3455
del 1977); (ii) il fatto sopravvenuto, poi, deve sopprimere integralmente la materia della lite (fatto salvo l'eventuale contrasto sulle spese), senza che residuino profili di contrasto suscettibili di alimentare l'interesse alla decisione del giudice (Cass. n. 11962 del 2005; Cass. n. 12844 del 2003).
Ciò posto, questo Tribunale, pur consapevole di un contrario indirizzo esegetico espresso dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui il fatto sopravvenuto deve risultar pacifico tra le parti, le quali devono darsi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo conclusioni conformi in tal senso al giudice,
potendo residuare un contrasto soltanto sulle spese di lite (Cass. n. 2063 del
2014; Cass. n. 16150 del 2010; Cass. n. 11931 del 2006; Cass. n. 27460 del
2006; Trib. Torino II, 9 marzo 2006; App. Bari n. 899 del 2007) –, ritiene di dover fare proprio l'assetto interpretativo, pur presente nella giurisprudenza
(Cass. n. 8034 del 2020; Cass. n. 19568 del 2017; Cass. n. 12439 del 1997;
Cass. n. 4017 del 1994; Cass. n. 13740 del 1992; Cass. n. 3069 del 1988), per il quale è possibile dichiarare cessata la materia del contendere anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che,
indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
6 giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Nel caso in esame, il ricorrente – unico costituito in giudizio - ha dato atto di avere ottenuto, solo una volta introdotta la lite, l'integrale soddisfacimento del diritto di credito, documentando il pagamento da parte dell'impresa di assicurazione convenuta (si confronti il documento allegato l'8 aprile 2025,
il quale dà atto di un pagamento avvenuto in epoca prossima la 31 gennaio
2025, e le conclusioni rassegnate nel corso delle udienze celebrate il 9 aprile
2025 e il 17 dicembre 2025).
Evidentemente, il pagamento svolto nel corso del giudizio rientra nel novero di quei fatti sopravvenuti capaci di estinguere la situazione sostanziale originariamente dedotta nel processo, scilicet il diritto di credito al risarcimento del danno, determinando un nuovo assetto di interessi che rende inattuale e inutile l'adozione di una pronuncia giudiziale, come, del resto,
rappresentato anche dal ricorrente.
Tanto chiarito, deve rilevarsi, poi, che costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 1710 del
1971; Cass. n. 653 del 1982; Cass. n. 46 del 1990; Cass. n. 4278 del 1995;
Cass. n. 2332 del 1998; Cass. n. 7687 del 2000; Cass. n. 2719 del 2015; Cass.
n. 17312 del 2015). Più nel dettaglio, nella prospettiva della cd. soccombenza virtuale al giudice spetta, in definitiva, verificare se la domanda, qualora non si fosse verificata la riferita causa di cessazione della materia del contendere,
7 sarebbe stata o meno accolta, potendo, però, anche procedere, qualora ne ravvisi i presupposti, alla compensazione delle spese.
Ora, il ricorrente ha evidenziato la persistenza del contrasto sulle spese,
pretendendo la condanna dell'impresa di assicurazione – (unica) destinataria della pretesa risarcitoria veicolata col ricorso introduttivo del giudizio - alla rifusione degli oneri di lite (“tuttavia, rappresenta la presenza del contrasto
sugli oneri di lite e chiede che la propria domanda venga comunque valutata
ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale delle controparti;
rappresenta, infine, di aver integrato il contraddittorio come da ordine
giudiziale; il procuratore, infine, si dichiara antistatario”).
E così, nella prospettiva della cd. soccombenza virtuale, il Tribunale è
chiamato a valutare la fondatezza della domanda esperita da Parte_1
nei confronti di ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. Controparte_1
209 del 2005, domanda che avrebbe trovato, almeno in parte, accoglimento.
Invero, la ponderata lettura della documentazione depositata consente di affermare che, effettivamente, il ricorrente è stato investito durante le operazioni di attraversamento stradale lungo via delle Calabrie nel comune di
Salerno. Il convincimento raggiunto dal Tribunale trae alimento, in particolare, dalla lettura della relazione di servizio elaborata il 01 agosto 2022
dagli agenti di polizia, i quali, all'esito della visione delle immagini prodotte dal sistema di video sorveglianza della sacrestia della chiesa “Regina Pacis”
in località Fuorni - inquadrante anche l'area teatro del sinistro -, hanno dato atto dell'investimento del pedone sull'attraversamento pedonale di via delle
Calabrie da parte del conducente del motociclo , Controparte_2
evidenziando altresì la chiarezza delle immagini visionate.
8 Al riguardo, giova rilevare le sezioni unite della Corte di cassazione hanno precisato che costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative (Cass. sez. un. n. 215 del 1999). Nella
specie, la relazione di servizio redatta dagli agenti della polizia municipale non ha natura di atto pubblico, in quanto non costituisce espressione di una funzione pubblica certificativa, rappresentando, piuttosto, un semplice documento suscettibile di essere liberamente valutato dal giudice come elemento di prova. In particolare, tale atto fa fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze attestate come direttamente svolte dagli agenti di polizia (data di redazione dell'atto, nominativo degli ufficiali verbalizzanti, visione delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza), ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni;
queste circostanze fattuali, difatti, non costituiscono - come s'è già rilevato - oggetto di specifica attività
certificatoria riservata dalla legge alle forze dell'ordine (si confronti Cass. n.
18757 del 2017; Cass. n. 19032 del 2021).
Se così è, la descrizione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro compiuta dagli agenti della polizia municipale è liberamente apprezzabile dal
Tribunale. In tale prospettiva, questo giudice ritiene che siffatta descrizione,
precisa, chiara e univoca, svolta attraverso la rappresentazione degli esiti della visione delle immagini estratte dal sistema di video sorveglianza, ben possa integrare la piattaforma istruttoria, orientando - una volta raffrontata con le altre fonti di prova, quali i reperti fotografici in atti, la documentazione
9 sanitaria pure sottoposta al vaglio del medico legale incaricato dall'assicuratore oggi convenuto e, soprattutto, le dichiarazioni confessorie rese da agli agenti della polizia circa l'investimento del Controparte_2
ricorrente sulle strisce pedonali (si confronti il terzo allegato al ricorso)
liberamente apprezzabili dal giudice (Cass. n. 29231 del 2024) - verso l'affermazione della responsabilità del resistente – conducente e proprietario del motociclo - nella determinazione dell'evento lesivo, id est l'investimento di Parte_1
Accertati i profili dinamici del sinistro, questo giudice, nel procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, verificando quale spettro normativo è capace di accogliere gli elementi della fattispecie concreta sottoposti al suo esame, sebbene nella limitata prospettiva della cd.
soccombenza virtuale, ritiene che il fatto illecito prospettato dal ricorrente vada ricondotto all'interno dell'art. 2054, primo comma, c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In altri termini, la responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Ora, nell'ipotesi di investimento di un pedone, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. (solo) ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta
10 imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché
l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso si veda Cass. n. 20307 del 2014).
Detto altrimenti, ciò che rende immune il conducente (e il proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c.) da un giudizio di responsabilità
risarcitoria è l'accertamento dell'abnormità del contegno assunto dal pedone.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare si confrontino sul punto, Cass. pen. n. 44651 del 2005; Cass. pen. n. 40908 del
2005). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285 del 1992 (cd. codice della strada). Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le
11 eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (si veda Cass. n. 1207 del 1992).
Per costante orientamento giurisprudenziale, però, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla norma predetta non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pacificamente rilevabile ex officio (vedasi Cass. n. 2127 del 2006). In tale ottica, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, si vedano, ex plurimis, Cass. n. 24204 del
2014; Cass. n. 3966 del 2012; Cass. n. 14064 del 2010; Cass. n. 24689 del
2009).
Tirando le fila, può concludersi che: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art.1227 c.c., nella causazione del sinistro.
Ebbene, nel caso in esame, il dibattito processuale svolto sino alla discussione orale della causa non ha evidenziato alcuna violazione di regole cautelari da parte del pedone, del quale è stata rappresentata, da parte degli agenti che hanno visionato le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della
12 limitrofa chiesa, la condotta di attraversamento della strada in corrispondenza delle strisce pedonali, suggerendo, in tal guisa, che, al momento dell'investimento, il ricorrente avesse già occupato lo spazio dedicato al suo passaggio. Del resto – è appena il caso di osservare -, i suddetti agenti hanno dato atto di avere contestato la violazione dell'art. 191, comma primo, del codice della strada (solo) ad . Controparte_2
Va soggiunto, poi, che neppure dalle dichiarazioni del conducente alla polizia municipale è possibile ricavare elementi univocamente diretti a rappresentare la produzione di un contributo concausale da parte del pedone [a ben vedere,
fa riferimento a un attraversamento in atto (“che attraversava Controparte_2
da lato monte a lato mare”), elementi che, anche se offerti all'attenzione del
Tribunale, in ogni caso, non avrebbero potuto integrare la piattaforma istruttoria in quanto favorevoli alla parte processuale.
In definitiva, non può riconoscersi neppure una compartecipazione causale,
rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in capo a dovendosi Parte_1
affermare, piuttosto, l'esclusiva responsabilità del conducente e proprietario del motociclo (si veda, ancora una volta quanto scritto dagli agenti della polizia municipale in data 01 agosto 2022), assicurato per la responsabilità
civile con l'impresa di assicurazione oggi convenuta.
Pertanto, la domanda direttamente promossa ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209
del 2005 nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, qualora non si fosse verificata la causa determinane la cessazione della materia del contendere, avrebbe avuto sicuro accoglimento, dovendosi pure considerare che il ricorrente ha correttamente operato la quantificazione dei danni da invalidità permanente e temporanea sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal medico legale, dott. , incaricato dall'impresa di Persona_1
13 assicurazione (si confronti il primo allegato al ricorso introduttivo del giudizio,
in questa sede integralmente richiamato), circostanza che avrebbe certamente escluso, sul punto, un contrasto circa il quantum debeatur.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la richiamata relazione appare fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette (si veda la documentazione allegata e l'indicazione degli accertamenti svolti), e, pertanto, avrebbe certamente potuto orientare il giudizio di accertamento dei danni alla salute patiti da Parte_1
Detti danni, poi – come determinati in punto d'invalidità temporanea e permanente - avrebbero dovuto essere senz'altro liquidati, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n.
14402 del 2011), secondo i parametri offerti dalle “Tabelle per la liquidazione
del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"
predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024) -
utilizzati, peraltro, anche dal ricorrente nella costruzione della veicolata pretesa risarcitoria -, in quanto dette tabelle costituiscono un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là
dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
L'applicazione dei criteri liquidativi offerti dal Tribunale di Milano sarebbe stata obbligata dal fatto che tabella (normativa) introdotta col d.P.R. 13
gennaio 2025, n. 12 per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona prevista dall'art. 138 d.lgs. n. 209 del 2005 (“Regolamento recante la tabella unica del
valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e
14 cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età
del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209”) non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l'art. 5 recante le “disposizioni transitorie”, prevede, in modo espresso e univoco, che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri
verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
L'importo determinato dal ricorrente sulla scorta della corretta applicazione dei (condivisibili) criteri offerti dal Tribunale di Milano (considerando quanto espresso dal consulente dell'assicuratore, in quante sede integralmente richiamato, e valutata l'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi permanenti, id est 53 anni) – pari a euro 77.640,00 - avrebbe, però,
dovuto essere necessariamente ridotto.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
15 uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
16 improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
17 trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della
18 sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto dalla sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019, che,
riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-
relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n. Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere
20 diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato il patimento del morale inteso come
“pretium doloris” e il significativo grado d'invalidità permanente unitamente al lungo periodo di inabilità temporanea, riscontrati dal medico legale dell'assicuratore, avrebbero consentono di presumere il patimento della sofferenza soggettiva correlata a entrambi gli aspetti del danno alla salute,
sofferenza che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo,
sfugge, di regola, alle prove dirette.
Differentemente, il Tribunale non avrebbe potuto procedere alla (pure auspicata) personalizzazione del danno biologico per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi. Ed invero, sotto tale ultimo angolo prospettico, deve osservarsi che le allegazioni sviluppate da – Parte_1
che paiono evocare un danno non patrimoniale rilevante ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno biologico (si veda Cass. n. 16604
del 2025) – sono del tutto generiche, non avendo, il ricorrente, evocato quelle specifiche circostanze di fatto caratterizzate dalla irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale, sviluppando, piuttosto, asserzioni vaghe circa l'incidenza del danno sull'attività lavorativa, senza neppure indicare, nel corpo dello scritto difensivo, il lavoro svolto e i termini dell'incidenza della lesione alla salute sull'attività [è noto che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da
21 presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Esaurita la disamina del merito, seppure nella limitata ottica della cd.
soccombenza virtuale, giova ora procedere alla regolamentazione delle spese di lite, che, sebbene determinate per l'intero nel dispositivo che segue, vanno compensate per la metà tra il ricorrente e – unica Controparte_1
destinataria della pretesa di condanna ai sensi dell'art. 144 d.lgs. cit. -, in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n.
77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008). La liquidazione è, poi, svolta in considerazione del decisum che avrebbe potuto adottarsi [si veda supra circa la condivisione della quantificazione operata dall'attore - pienamente aderente agli esiti della consulenza tecnica medico legale svolta su incarico dell'impresa di assicurazione convenuta -in punto di liquidazione del danno da invalidità
permanente e temporanea, nonché del pregiudizio morale, considerando altresì
che il riconoscimento di un valore monetario corrispondente alla cd.
personalizzazione del danno biologico non avrebbe, in ogni caso, determinato,
ponendo anche mente all'applicazione degli interessi legali sulla somma via via rivalutata (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712 del
1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000), l'applicazione di un diverso scaglione ai fini della liquidazione delle spese (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00)],
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta [si confronti la lett. c) dell'art. 4
22 d.m. n. 55 del 2014 inerente alla fase di trattazione, di cui l'eventuale istruttoria costituisce una parte (Cass. n. 29925 del 2025; Cass. n. 28627 del 2023; Cass.
n. 8561 del 2023; Cass. n. 19467 del 2022; Cass. n. 20993 del 2020, secondo cui anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione compresi quelli da cui può desumersi la non necessità
di procedere all'istruzione stessa - come nel caso in esame - rileva ai fini della liquidazione della fase di trattazione del processo)], elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022).
Differentemente, appare equa la compensazione integrale degli oneri di lite tra il ricorrente e , evocato in giudizio ai fini dell'integrazione del Controparte_2
contraddittorio, nei confronti del quale, a ben vedere, nessuna statuizione di condanna è stata richiesta.
23
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) condanna alla rifusione della metà degli oneri Controparte_1
di lite sostenuti dal liquidati, per l'intero, in euro 36,46 per Parte_1
esborsi 7.200,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensando, tra le indicate parti, la residua metà;
d) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e . Controparte_2
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Fortunato
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2572 del 1998; Cass. n. 4283 del 1997).
4
25164 del 2020).
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