Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, proposto da
Officine Italia s.r.l., già Logistica Moscato s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Parrella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Nuova Poggio Reale;
nei confronti
Edilizia Fasulo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento di conferma dell’esito della istruttoria prot. n. 42158 del 18.12.2024, involgente l’esclusione della ricorrente dal beneficio del finanziamento INAIL di cui all’Avviso pubblico ISI 2022, avente ad oggetto l’incentivazione per le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- del preavviso di diniego prot. n. 28464 del 9.8.2024, ove occorra;
- del riesame recante le conclusioni sull’istruttoria condotta sull’istanza del 14.10.2024 trasmessa dalla ricorrente avverso il preavviso di diniego, ove documentato;
- dell’avviso pubblico, se e in quanto pregiudizievole;
- delle disposizioni procedurali per il trattamento delle domande, nella misura in cui si dovesse interpretarle nel senso attribuito dall’Amministrazione;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’INAIL ha emesso l’avviso pubblico ISI 2022 relativo alla concessione di finanziamenti con l’obiettivo (enunciato all’art. 1 dell’avviso) di:
“ - di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ”.
I finanziamenti oggetto di tale avviso sono concessi ai sensi dell’art. 2 dello stesso:
“ - in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.2082 e successive modifiche e integrazioni ”.
La relativa procedura è una procedura valutativa a sportello ai sensi degli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 123/1998.
All’art. 19 dell’avviso pubblico dedicato alla “ Verifica tecnico amministrativa ” è stato previsto che per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento (che risultano confermate in seguito all’invio della documentazione prescritta entro i termini previsti dal bando suddetto) l’INAIL avrebbe provveduto alla verifica di quanto inviato dal soggetto richiedente e che una volta completata l’istruttoria la sede INAIL competente avrebbe dovuto comunicare (previo contraddittorio endoprocedimentale per le imprese che abbiano ricevuto un preavviso di rigetto) un “ provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, parziale ammissione o non ammissione ”.
La società ricorrente ha come attività principale il confezionamento e vendita al dettaglio di caffè confezionato. In particolare, l'attività principale dell'azienda consiste nel confezionamento del caffè in polvere attraverso l'utilizzo di apposite macchine per la realizzazione di cialde e capsule in alluminio o plastica compatibili con le più diffuse macchine da caffè. Una volta eseguito il confezionamento le cialde / capsule vengono impacchettate ed immagazzinate per essere successivamente vendute al dettaglio.
Tale società ha presentato domanda nell’ambito della suddetta procedura per un intervento volto alla riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine obsolete.
Nel modulo B.1. contenente la perizia asseverata il tecnico della ricorrente ha descritto come segue il macchinario da sostituire: “ La macchina da sostituire è una incapsulatrice elettrica manuale utilizzata per la produzioen di capsule in plastica o alluminio. Essa è prodotta da Henan Pushun Industry CO. Ltd., modello PS-MS9, con n. 6 alloggi per capsule, peso di 22 Kg ...
Principali caratteristiche e indicatori di prestazione: (es. potenza, dimensioni) N. 6 alloggi per le capsule, 220 V, peso di 22 Kg
…
Data di piena proprietà: 31/03/2020
Data di immissione sul mercato: 1992 ”.
In tale modulo è stata poi descritta come segue la macchina da acquistare: “ La nuova macchina da acquistare è una macchina incapsulatrice di caffè elettrica automatica, completa di unità di dosaggio, serbatoio del caffè, caricatore di involucri, unità di sigillatura e sistema di iniezione del gas. Essa è completa dei sistemi di sicurezza di ultima generazione.
…
Principali caratteristiche e indicatori di prestazione: (es. potenza, dimensioni)
Produzione fino a 90-70 capsule/min, dosatura caffè mediante coclea, innovativo sistema di cambio formato, dispositivo di gas inerte, schermatura di sicurezza completa. Si specifica che la nuova macchina risulta essere quella con la minore capacità produttiva presente sul mercato nazionale, nonchè la meno prestante prodotta dall'azienda TME S.p.a. ”.
Comunicato preavviso di rigetto da parte dell’INAIL e presentate osservazioni da parte della ricorrente, con l’impugnato provvedimento prot. n. 0042158 del 18.12.2024 l’INAIL ha comunicato il mancato superamento da parte della ricorrente della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico per i seguenti motivi:
“ Si comunica che a seguito delle osservazioni presentate da codesta Impresa con nota del 14/10/2024. si è proceduto al riesame della domanda in oggetto.
Le suddette osservazioni non sono accolte, pertanto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico per le sotto indicate motivazioni:
La ditta ha presentato un progetto di investimento in asse 1, Tipologia di intervento g) "Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti". Dal punto di vista tecnico il preavviso di diniego ha evidenziato che “Il progetto non è finanziabile in quanto non prevede la sostituzione di una incapsulatrice elettrica manuale dotata di 6 alloggi per le capsule con una macchina di analogo tipo, allestimento equivalente e prestazioni non superiori del 50% […].”. Le osservazioni presentate dalla ditta ribadiscono che la nuova linea, oltre alla sigillatura delle capsule, prevede l’esecuzione in automatico delle operazioni di dosaggio e caricazione delle capsule; inoltre, dalla perizia asseverata e dal preventivo ad essa allegato è evidente che la linea per il confezionamento di capsule, costituita da più moduli, prevede anche l’alimentazione delle capsule prefabbricate ed un sistema di movimentazione delle stesse, un gruppo estrazione capsule dal sistema di movimentazione, un nastro di alimentazione capsule alla confezionatrice, un dispositivo iniezione gas e un nastro uscita confezioni finite. Le argomentazioni fornite dalla ditta a sostegno di questa scelta sono descritte come segue: “[…] la vecchia macchina a funzionamento manuale esponeva il lavoratore addetto ad un rischio considerevole di movimentazione manuale di carichi ad alta frequenza […], aumentando il rischio dell’insorgenza di patologie legate all’apparato scheletrico. La nuova macchina oggetto di investimento prevede l’automatizzazione delle operazioni di caricamento degli involucri nonché il riempimento degli stessi con il caffè, che risultano essere proprio le due operazioni principali che generano il rischio di movimentazione di carichi ad alta frequenza che si vuole ridurre realizzando l’investimento.”.
Le argomentazioni relative al rischio derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza di cui alla norma ISO 11228-3 non sono coerenti con la tipologia di investimento scelta dalla ditta, descritta in domanda e argomentata in perizia asseverata (dal Modulo A – Domanda: “Descrizione del progetto: Sostituzione di vecchia macchina sigillatrice di capsule del caffè con nuova macchina automatizzata”; Modulo B1.1_g “Intervento g "Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti" e non rispondono alle motivazioni tecniche contenute nel preavviso di diniego del finanziamento. Infine, in merito alle osservazioni relative alle prestazioni della linea, si rileva che la dichiarazione del produttore (T.M.E. SpA) è relativa alla “linea capsulatrice”, attrezzatura che, per quanto su esposto, non ha il requisito di analogia di tipo con la macchina da sostituire così come espressamente richiesto dal Bando ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 17.2.2025 e depositato in data 21.2.2025) la ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 19 BANDO IN COMBINATO DISPOSTO CON IL PARAGRAFO 3 DELL’ALLEGATO 1.1 ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 5, E 2 COMMA 1 LETT. V) D.LGS. N. 81/2008 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI FUNZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA ANCHE IN RELAZIONE ALLE FAQ – INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 32 E 41 COST. ”;
II) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 19 BANDO E DELL’ART. 5 COMMA 4 D.LGS. N. 123/1998 - VIOLAZIONE DELL’ART. 12 L. 241/1990 - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 32, 41 E 97 COST. ”.
3. Si è costituito l’INAIL ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
4. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale dell’11.3.2025 la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta della ricorrente.
In data 5.11.2025 è stato poi depositato atto con la quale la Officine Italia s.r.l. ha evidenziato che la Logistica Moscato a r.l. ha cambiato ragione sociale in corso di causa ed è quindi diventata la Officine Italia s.r.l..
In vista dell’udienza per la trattazione del merito la sola ricorrente ha depositato memorie per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, va prima di tutto esclusa la necessità di procedere ad integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui si discute.
In effetti, dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 4 dell’avviso pubblico ISI 2022 risulta che dopo “ la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento degli elenchi cronologici o di redistribuzione delle risorse economiche ”.
Nel caso di specie la società ricorrente è stata indicata negli elenchi cronologici definitivi, ragion per cui sulla scorta di tale previsione non vi potrà essere scorrimento o redistribuzione delle risorse alla quale la stessa aspira, né tantomeno l’eventuale attribuzione alla stessa delle risorse a cui questa aspira all’esito del presente giudizio potrebbe pregiudicare la posizione di altri soggetti collocati negli elenchi cronologici definitivi.
Ciò posto, vanno scrutinati i motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, richiamato quanto disposto dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e dal par. 3 dell’allegato 1.1. all’avviso pubblico suddetto, ha sostenuto che il progetto di investimento presentato riguarderebbe la sostituzione di una macchina obsoleta con una nuova macchina simile per denominazione, funzioni e caratteristiche tecniche. Sarebbero stati quindi rispettati i requisiti dell’analogo tipo, dell’allestimento equivalente e delle prestazioni non superiori al 50% prescritti dal predetto allegato. In tal senso deporrebbero anche le risposte nn. 10 e 11 fornite dall’Istituto a quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento (contenute in tale allegato).
Ad avviso della ricorrente la nuova macchina da acquistare assolverebbe alle stesse funzioni della macchina obsoleta con il vantaggio di non esporre il lavoratore al rischio di infortuni.
La mera denominazione “linea” della macchina da acquistare non potrebbe portare a diverso esito interpretativo.
Come dichiarato dall’azienda produttrice della macchina da acquistare (la TMS S.p.A.) la macchina mod. “HTN1” multifunzione, composta da diversi moduli, sarebbe un unico prodotto/macchinario e non una linea ed avrebbe la più bassa capacità produttiva nominale esistente. In effetti, sull’intero mercato nazionale non esisterebbero più modelli di macchine equivalenti aventi capacità produttiva nominale più bassa della macchina “HTN1” offerta alla ricorrente. Tale macchina garantirebbe il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, svolgendo in maniera automatizzata tutte le fasi lavorative precedentemente espletate in maniera manuale dall’operatore; a quest’ultimo con l’utilizzo della macchina mod. “HTN1” multifunzione competerebbe solo un ruolo di supervisore.
Nel senso della correttezza della tesi della ricorrente deporrebbe altresì la risposta n. 38 fornita dall’Istituto a quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento con specifico riferimento all’ipotesi di macchina multifunzione.
Da quanto precede discenderebbe l’iniquità e la contraddittorietà del provvedimento gravato rispetto alle peculiarità della presente vicenda che l’Istituto avrebbe dovuto prendere in considerazione.
Inoltre, tale provvedimento avrebbe eluso gli obiettivi perseguiti per mezzo dell’avviso pubblico ISI 2022 e del D. Lgs. 81/2008.
Ancora, l’Istituto avrebbe dovuto applicare quanto indicato dallo stesso in ordine alla possibilità di derogare alle indicazioni tecniche di dettaglio in presenza di situazioni specifiche, oggettive ed adeguatamente motivate.
L’amministrazione avrebbe poi errato nel ritenere la tipologia di investimento di cui si discute riconducibile a quella rivolta esclusivamente a “progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi”, con conseguente violazione dell’art. 19 dell’avviso pubblico. Sul punto l’INAIL avrebbe valorizzato in modo scorretto un mero inciso contenuto nella perizia della ricorrente (relativo al rischio derivante dalla motivazione di carichi leggeri ad alta frequenza). Del resto, nella presente fattispecie comunque non verrebbe in rilievo l’ipotesi di cui all’asse 2 riguardante il caso di pesi ben maggiori rispetto a quelli coinvolti nell’attività della ricorrente. In definitiva, la ricorrente avrebbe correttamente selezionato tipologia relativa all’asse 1.
L’Istituto avrebbe poi violato gli artt. 2, 32 e 41 Cost. ed il D. Lgs. 81/2008 nella misura in cui tali disposizioni sono volte alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore e della sicurezza dei luoghi di lavoro e tenuto conto che il finanziamento richiesto consentirebbe alla ricorrente l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzate da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa il rischio infortunistico e migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha poi lamentato che l’amministrazione si sarebbe discostata dai criteri prefissati con l’avviso pubblico suddetto, frustrando la finalità perseguita dallo stesso di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
L’amministrazione avrebbe violato il diritto della ricorrente all’effettiva partecipazione al procedimento mediante la produzione di chiarimenti e documenti, poiché non avrebbe indicato tra le ragioni ostative contenute nel preavviso di rigetto anche la questione relativa alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
Così facendo l’INAIL non avrebbe messo la ricorrente in condizione di discostarsi da interpretazioni rigidamente formalistiche delle regole del bando.
Ancora, l’Istituto avrebbe violato le regole di condotta imposte dall’art. 97 Cost., avendo adottato il provvedimento finale soltanto in data 18.12.2024, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 11.10.2024 ed i solleciti tra cui quello del 28.11.2024.
6. Le doglianze contenute nei motivi di ricorso risultano in parte sovrapponibili, ragion per cui vanno analizzate come segue.
6.1. Iniziando da quelle relative alla violazione del diritto della ricorrente all’effettiva partecipazione al procedimento queste non colgono nel segno.
Prima di tutto dal raffronto tra il preavviso di rigetto, le osservazioni presentate dalla ricorrente ed il provvedimento finale non emerge una motivazione autenticamente nuova rispetto a quella contenuta nel preavviso di rigetto, bensì più semplicemente uno sviluppo della stessa proprio per tenere conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente ed argomentare per replicare alle stesse.
In effetti, nel provvedimento finale è prima di tutto ribadita la ritenuta assenza del requisito dell’analogia di tipo tra macchina da sostituire e macchina da acquistare. Si tratta di considerazioni già chiaramente esposte nel preavviso di rigetto.
L’ulteriore considerazione contenuta nel provvedimento finale relativa alla non pertinenza del riferimento operato dalla ricorrente alla questione del rischio da movimentazione con alta frequenza di carichi leggeri è stata volta soltanto a contestare quanto dedotto dalla ricorrente in sede di contraddittorio endoprocedimentale (v. pag. 2 delle controdeduzioni datate 2.9.2024).
Si appalesano poi generiche le doglianze relative alla violazione dell’art. 97 Cost. in ragione delle tempistiche di definizione del procedimento da parte dell’INAIL, non essendo stata specificamente dedotta la violazione di alcun termine perentorio normativamente imposto.
6.2. Passando alle altre censure le tesi della ricorrente sono suscettibili di condivisione nei sensi di seguito delineati.
Come si è detto sopra uno degli obiettivi perseguiti per mezzo di tali finanziamenti (enunciato all’art. 1 dell’avviso) è quello “ di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali ”.
L’allegato 1.1. all’avviso pubblico ISI 2022 al par. 5 dell’art. 3 (rubricato “ Tipologie di intervento ammissibili ”) stabilisce: “ Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
a) analogo tipo;
b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
Le condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti) ” (v. pag. 5 dell’allegato).
Inoltre, l’allegato 1.1. contiene poi una serie di risposte fornite dall’Istituto a quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento, nonché con riferimento alle singole tipologie di progetti.
In particolare, nel caso di specie rilevano le risposte ai quesiti 10, 11 e 36 (quest’ultimo specificamente relativo ai progetti relativi alla sostituzione di macchine obsolete):
10) “ Il punto 3 dell’Allegato prevede che “le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? … ”;
“ Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate) … ”;
11) “ Il punto 3 dell’Allegato prevede che “le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili”. Cosa si intende per allestimento equivalente? ”;
“ Ai fini dell’Avviso per “allestimento equivalente” delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che:
- le attrezzature intercambiabili (di cui alla direttiva 2006/42/CE art. 1, comma 1 lettera b e art. 2 lettera b, come ad es. benne a valve, martelli demolitori, trince, ecc.) abbinate alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle in dotazione alle rispettive macchine, già di proprietà dell’impresa, che si intende alienare;
- gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;
- l’allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, che non aggiungano nuove funzioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata.
Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell’Avviso Pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro ”.
36) “ È possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell’alienazione di più macchine? ”;
“ Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell’alienazione di più macchine; tuttavia, in questo caso, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, né far riferimento ad un’unica norma armonizzata, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire.
Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata in coerenza con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel paragrafo 3 dell’Allegato 1.1 (impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ad es. per l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti) e con la finalità dell’Avviso pubblico, di miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti (art. 1) ”.
Ciò posto, depongono in favore delle tesi della ricorrente e nel senso della sussistenza del requisito dell’analogia di tipo i seguenti argomenti:
- la ratio di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti è espressamente enunciata dall’avviso pubblico, connota l’intera procedura di cui si discute, costituisce diretta attuazione di quanto sancito dalla Costituzione in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e, quindi, deve guidare l’interprete nella comprensione della sfera di operatività delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico e nell’allegato 1.1. allo stesso;
- sussiste il requisito dell’analogia di tipo tra la macchina da sostituire e quella da acquistare alla stregua di quanto previsto dall’allegato 1.1. all’avviso pubblico ISI 2022 al par. 5 dell’art. 3, nonché della risposta al quesito n. 36 fornita dallo stesso Istituto e specificamente relativa ai progetti relativi alla sostituzione di macchine obsolete (vale a dire la tipologia di investimento per la quale la ricorrente ha richiesto il finanziamento);
- in particolare, quanto al disposto del par. 5 dell’art. 3 questo contiene la significativa precisazione per cui i requisiti previsti devono essere rispettati “ a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ”;
- la lex specialis non richiede in alcun modo l’identità tra le macchine da sostituire, limitandosi a richiedere l’analogia del tipo ed espressamente indicando che le macchine debbono essere semplicemente “simili” in ragione di “ denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche … ”;
- proprio l’assenza del requisito dell’identità di tipo e la previsione del più lato requisito dell’analogia di tipo esclude che si possano operare interpretazioni eccessivamente rigorose dell’avviso pubblico;
- ancora, la risposta al quesito n. 36 fornita dallo stesso Istituto ben può essere interpretata estensivamente in relazione alle macchine da sostituire monofunzionali in coerenza con la summenzionata ratio dell’avviso di cui si discute, in quanto per mezzo della stessa l’Istituto ha ammesso che la macchina da acquistare possa possedere “ ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire ”;
- del resto, anche l’evoluzione tecnologica e la sempre più crescente e pervasiva automazione dei processi produttivi portano a ritenere che non sarebbe stata possibile una completa e perfetta sovrapposizione tra la macchina da sostituire e quella da acquistare;
- l’Istituto non ha poi messo realmente in discussione che la sostituzione della macchina suddetta con quella da acquistare comporterebbe il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, miglioramento che risulta comprovato in modo sufficiente per mezzo della perizia asseverata prodotta in sede procedimentale e della dichiarazione del 14.1.2025 dell’impresa produttrice (v. all. 12 al ricorso);
- non si può poi ritenere, come fatto dall’Istituto nel provvedimento impugnato, che non siano pertinenti le argomentazioni spese dalla ricorrente circa il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti; in effetti, proprio tale miglioramento è stato valorizzato a più riprese dall’Istituto stesso nell’avviso pubblico e nelle risposte ai quesiti nn. 11 e 36 (quest’ultimo riferimento specificamente proprio alla tipologia di interventi di cui si discute relativi alla sostituzione di macchine obsolete).
6.3. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. U.INAIL.33100.18/12/2024.0042158 per le ragioni sopraesposte (non risultando invece di alcuna utilità analoga pronuncia di annullamento nei confronti del preavviso di rigetto, stante la pacifica natura non provvedimentale dello stesso).
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’amministrazione alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dall’INAIL alla società ricorrente, con distrazione in favore dell’avv. Rossella Matarazzo per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
CE EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE EN | GI SO |
IL SEGRETARIO