Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 04.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 11863/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Ischia Parte_1 C.F._1
(NA) alla traversa Campagnano n. 8, presso lo studio dell'avv. Paolo Nuzzo, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare il diritto ad ottenere la prestazione assistenziale Parte_1 denominata “reddito di cittadinanza”, per l'effetto annullare gli avvisi del 05.10.2023 e del
09.3.2023, con codice e , aventi ad oggetto la CodiceFiscale_2 Controparte_2 richiesta di restituzione di indebito per un totale di € 26.005,83; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2024, esponeva di aver Parte_1 CP_ ricevuto dall' due provvedimenti di indebito: il primo del 05.10.2023 con cui veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di € 10.174,47, a seguito della revoca del reddito di cittadinanza erogato nel periodo da novembre 2020 ad ottobre 2021; il secondo del 09.3.2023, con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 15.831,36 erogata a titolo di reddito di cittadinanza, non dovuto, per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020.
Specificava che la pretesa restitutoria dei suddetti provvedimenti era basata sulla mancata comunicazione della variazione del reddito percepito.
Rappresentava di essere sempre stata in possesso, nei periodi oggetto di richiesta restitutoria, del requisito reddituale previsto dalla legge e che, in particolare, non era mai stata a conoscenza della condotta illecita dell'ex compagno, sig. , e degli ulteriori redditi da lui Persona_1 percepiti.
Deduceva di non essere stata a conoscenza, come emerso nel procedimento penale iscritto al R.G. n. 13165/2021 del Tribunale di Napoli, nemmeno della circostanza che il suo ex compagno aveva associato una PostePay al proprio conto corrente.
Aggiungeva di non aver mai usufruito delle ingenti somme ottenute dal sig. in quanto Per_1 la loro relazione era terminata nell'anno 2018, ben prima della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza.
Rappresentava di aver presentato invano, in data 18.12.2023 e 21.12.2024 a mezzo del proprio difensore, istanze di riesame in autotutela alla sede competente. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento del suo diritto ad ottenere la prestazione assistenziale denominata “reddito di cittadinanza”, annullare gli avvisi del 05.10.2023 e del 09.3.2023, con codice e , aventi ad oggetto la richiesta di CodiceFiscale_2 Controparte_2 restituzione di indebito per un totale di € 26.005,83.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo la legittimità dei provvedimenti di indebito, in ragione della carenza del requisito reddituale.
Specificava, in particolare, che la prestazione era stata revocato sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza di Ischia, da cui era emersa l'omessa comunicazione di redditi derivanti da ingenti vincite al gioco.
Aggiungeva che le suddette vincite avevano determinato un incremento delle giacenze sul conto corrente postale intestato alla ricorrente, con conseguente variazione dell'ISEE del reddito familiare, per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Deduceva, in ogni caso, la legittimità degli avvisi anche in ragione dell'omessa indicazione, nella DSU trasmessa in sede di domanda amministrativa, dei membri del nucleo familiare, che non aveva consentito di effettuare verifiche sulla sua posizione reddituale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 04.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
2 La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, in contestazione è la legittimità o meno dei provvedimenti di indebito con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 26.005,83, generata dalla mancanza del requisito reddituale, nonché dall'omessa indicazione, nella DSU allegata alla domanda di ottenimento del
RDC, di alcuni componenti del nucleo familiare della ricorrente.
I provvedimenti oggetto del presente giudizio riportano le seguenti motivazioni: avviso del
09.3.2023 “Gentile Signora, in conseguenza della revoca/decadenza dal Reddito di cittadinanza
(domanda prot. INPS-RDC-2019-849062), comunicata mediante provvedimento in data
12/12/2021 per la seguente motivazione: Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo.
L'importo pari a euro 15.831,36 da lei ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020, non era dovuto
e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.”; avviso del 05.10.2023 “Gentile Signora, in conseguenza della revoca/decadenza dal Reddito di cittadinanza (domanda prot. INPS-RDC-2020-3079509), per la seguente motivazione:
Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo. L'importo pari a euro 10.174,47 da lei ricevuto dal mese novembre anno 2020 al mese ottobre anno 2021, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.”.
Dalla lettura dei provvedimenti emerge che le motivazioni poste a base della revoca della prestazione sono due: la mancanza del requisito reddituale per il periodo dall'aprile 2019 all'ottobre 2021; e la inesatta indicazione della composizione del nucleo familiare. CP_ In ordine al nucleo familiare, l' ha dedotto che la ricorrente, nella DSU allegata alla domanda amministrativa, non avrebbe fornito gli estremi del genitore della figlia minore Per_2 non consentendo di effettuare le verifiche sulla sua posizione reddituale.
Tanto premesso, occorre muovere dalla normativa istitutiva della prestazione assistenziale in oggetto, ossia dal d.l. n. 4/2019.
All'art. 2 del citato d.l., rubricato “Beneficiari, si prevede che: “1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,
3 accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi
e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171”.
Ciò premesso, il giudicante condivide la prospettazione attorea.
In ordine alla mancanza del requisito reddituale, viene in rilievo quanto accertato in sede penale e, in particolare, nella richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento iscritto al R.G. n. 13165/2021, che si riporta testualmente: “[…] Ritenuto: che a seguito di avviso di conclusione indagini e di interrogatorio richiesto dalla indagata (che ha sua volta querelato l'ex compagno per truffa e sostituzione di persona) è emerso un quadro Per_1 probatorio non più compatibile con la ipotesi accusatoria quanto alla sussistenza del dolo del reato a carico della , in ordine alla disponibilità e gestione da parte della stessa di un Parte_1 conto giochi non rappresentato in sede di domanda di reddito di cittadinanza;
la prospettazione difensiva effettuata anche in sede di querela nei confronti del indicato quale reale Per_1 utilizzatore del conto alla insaputa della , è stata ribadita a sit (in diverso Parte_1 procedimento per art. 570 a carico di ed in sede di interrogatorio;
tale prospettazione Per_1 appare particolarmente attendibile ove si faccia mente alla circostanza che nella sua memoria difensiva nel procedimento ex art. 570 c.p., il ammette in modo chiaro l'utilizzo massivo Per_1 di tale conto gioco, ed in modo confuso e scarsamente logico attribuisce alla una Parte_1 conoscenza di tale circostanza;
in modo più esplicito però ammette di aver, a partire 2017, associato una “propria postepay” al conto intestato alla compagna, e si tratta proprio delle annualità in contestazione (vedi capo di imputazione); ciò comporta la non sostenibilità a carico della della accusa, e peraltro occorre prendere atto che la stessa ha dichiarato ora di Parte_1 aver un lavoro formale e di non poter più richiedere reddito di cittadinanza;
[…]”.
Dalla lettura di quanto riportato si evince, dunque, che gli ulteriori redditi che avrebbero determinato la perdita del requisito reddituale per gli anni 2019-2020-2021, nonostante formalmente giacessero su una postepay associata al conto corrente della ricorrente, non erano nella sua disponibilità.
4 Vieppiù, emerge che la ricorrente non fosse neanche a conoscenza di tali redditi.
A tal proposito viene in rilievo quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di prestazioni assistenziali, secondo cui: “Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”, (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 6570/2010).
In altri termini, la ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti (cfr. dichiarazioni
ISEE, all. n. 9, ricorso), ha provato il possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge.
Ciò in conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale: “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. Cass. sez. unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
3. Con riferimento alla seconda motivazione riportata negli avvisi in contestazione, CP_ relativa alla inesatta indicazione del nucleo familiare, la contestazione ribadita dall' in memoria di costituzione è priva di pregio.
In virtù del generale principio di vicinanza dell'onere della prova, in effetti, sarebbe spettato alla convenuta provare l'eventuale mendace dichiarazione che la ricorrente avrebbe effettuato nella DSU allegata alla domanda amministrativa volta all'ottenimento del beneficio assistenziale. CP_ Tuttavia, al netto di quanto dedotto dall' in memoria di costituzione, l'ente non ha prodotto le domande amministrative e le DSU ivi allegate, non permettendo a questo giudicante di verificare la mendacità o meno delle dichiarazioni ivi riportate.
A ciò si aggiunga la circostanza che la ricorrente, in data 25.6.2021, ossia ben prima della ricezione dei provvedimenti di indebito oggi contestati, aveva denunciato il sig. per Per_1 presunti reati da lui commessi, tra cui il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
In particolare, ha denunciato la circostanza che già a partire dall'anno 2018, la convivenza con il sig. (con cui non ha mai contratto matrimonio) si era bruscamente interrotta, così Per_1 come si erano completamente interrotti ogni tipo di contatto e rapporto diretto.
Per mera completezza, occorre riportare quanto sancito dal comma 5 dell'art. 2, d.l. n. 4/2019, che dispone: “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo
5 familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato
e non ha figli”.
Ai sensi del comma 5 appena riportato, dunque, il nucleo familiare da dichiarare al momento della presentazione della domanda amministrativa è quello definito ai sensi dell'art. 3 del d.p.c.m.
n. 159 del 2013, in cui si legge: “1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando
è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o
è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. […]”.
Nel caso di specie, va detto in primo luogo che tra la ricorrente e il sig. non vi era un Per_1 rapporto di coniugio, ma eventualmente di una convivenza more uxorio.
A ciò si aggiunga che tale relazione, come emerso dalla documentazione in atti, si era interrotta ben prima della presentazione della domanda amministrativa nel 2019, venendo meno l'obbligo della ricorrente di indicare il sig. nel nucleo familiare ai sensi del comma 5 Per_1 dell'art. 2, d.l. n. 4/2019.
Quanto detto vale ad assorbire ogni ulteriore questione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso vanno annullati i CP_ provvedimenti di indebito dell' del 09.3.2023 e del 05.10.2023, per l'indebito generato dalla revoca del rdc per il periodo dall'aprile 2019 all'ottobre 2021 e va dichiarato non ripetibile
6 l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore della sig.ra di quanto pro tempore trattenuto a tale titolo. Parte_1
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima considerata l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Paolo
Nuzzo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto da l'importo di € Parte_1 CP_ 26.005,83 di cui ai provvedimenti del 09.3.2023 e del 05.10.2023; per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma eventualmente trattenuta a titolo di indebito;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10.3.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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