Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2009, n. 2438
CASS
Sentenza 30 gennaio 2009

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Nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato nè per giusta causa, nè nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da "facta concludentia" univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all'esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2009, n. 2438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2438
    Data del deposito : 30 gennaio 2009

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