Sentenza 30 gennaio 2009
Massime • 1
Nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato nè per giusta causa, nè nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da "facta concludentia" univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all'esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2009, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGORI CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL AN, MP IA, ST LI, AZ & C. S.N.C. ;
- intimati -
sul ricorso n. 12879 - 2004 proposto da:
EL AN, MP IA, ST LI, AZ & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso l'avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LL ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGORI CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 31/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 27/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. CULTRERA MARIA ROSARIA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LORENZONI F. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato PAOLETTI F. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI MAURIZIO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'agosto del 1997 GA OL, in proprio e quale amministratore della s.n.c. GA OL & C.; convenne innanzi al Tribunale di Trento i soci LI FA, DE NO e ES IV, lamentandone l'atteggiamento ostruzionistico, fonte di danno per se e per la società, e ne chiese l'esclusione dalla compagine sociale nonché la condanna al pagamento del pregiudizio subito in L. 300 milioni. Con altro atto di citazione del 22.10.97 adì il medesimo organo per chiedere l'annullamento dell'atto 9.10.97 con cui i predetti soci, premesso che egli, nonostante nel precedente mese di gennaio avesse esercitato il recesso da loro accettato, aveva nondimeno continuato ad amministrare la società compiendo innumerevoli irregolarità, per la sola ipotesi in cui fossero sorte contestazioni in ordine alla validità ed efficacia del recesso, ne avevano disposto l'esclusione. Smentì di aver esercitato il recesso, sostenendo che la lettera che asseritamente esprimeva tale volontà rientrava in una più ampia trattativa, che però non si era mai perfezionata. Chiese inoltre il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Costituitisi i convenuti e la stessa società, che aveva assunto intanto la denominazione s.n.c. ED ED, riunite le cause, il Tribunale di Trento con sentenza 681/02, dichiarò l'illegittimità del provvedimento d'esclusione; respinse invece l'altra domanda. Proposero gravame innanzi alla Corte d'appello di Trento sia il GA R. che i soci della società ED ED e la società stessa.
La sentenza venne censurata da questi ultimi assumendo che la delibera controversa esprimeva accettazione del recesso del GA R., comunicato con lettera inoltrata nel febbraio 2007 che il primo Giudice erroneamente aveva interpretato come semplice intenzione di recesso condizionato. Incorrendo in ulteriore errore, il tribunale aveva inoltre considerato immotivata la delibera d'esclusione, pur risultando accertate le molteplici irregolarità poste in essere dal GA R..
Quest'ultimo lamentò in via incidentale il mancato accoglimento della sua domanda di risarcimento danni per esser stato privato della carica di amministratore ed esser stato ingiustamente espulso. La Corte territoriale con la decisione in esame n. 31 depositata il 27 gennaio 2004, in. riforma della precedente pronuncia, ha respinto l'opposizione proposta dal GA R. alla Delib. 9 ottobre 1997 condannandolo alle spese nei confronti dei soci, che ha invece compensato nei confronti della società. Contro questa decisione GA OL ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a due motivi resistiti da tutti gli intimati con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, cui ha a sua volta resistito il GA R.. Questi ha infine depositato memoria difensiva a mente dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare i ricorsi devono essere riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c., in quanto sono stati indirizzati contro la stessa decisione.
Il ricorrente principale, denunciando errata applicazione dell'art.1362 c.c. e ss., in relazione all'art. 1324 c.c., deduce che il
Giudice del gravame ha interpretato in contrasto col suo tenore letterale l'inciso contenuto nella lettera 17.3.1997 da lui sottoscritta "sino a quel momento egli continuerà nella propria attività di amministratore diligente" nel senso che "la dichiarazione di volontà di continuare ad amministrare derivava necessariamente dal mantenimento della carica fino a quando non si fosse proceduto alla sostituzione". Il senso della frase si ricava dal testo e contesto del documento, in particolare dalla frase precedente da cui si desume che egli intendeva continuare ad amministrare la società fino alla definizione della trattativa con i soci, non potendo la sua qualità di socio essere disgiunta dalla carica rivestita.
La Corte di merito ha insomma arbitrariamente ritenuto che il suo recesso fosse incondizionato, omettendo di dar conto di tale sintesi ricostruttiva con adeguata motivazione e senza tener conto dello scambio di corrispondenza in cui s'inserì.
La motivazione è carente laddove si afferma che gli eventi successivi al marzo 1997 non possono essere interpretati o come revoca della proposta di recesso o quale diniego d'accettazione;
ignora che nella delibera controversa si diede atto che i soci avevano accettato il suo recesso con la lettera 18 marzo 1997, e che il perdurare della sua attività di gestione venne fatto valere quale causa d'esclusione. La coerenza di comportamento affermata dalla Corte territoriale non trova riscontro e risulta invece smentita. Il ricorrente denuncia inoltre col secondo motivo violazione dell'art. 2286 c.c., in relazione alla parte della sentenza in cui, solo per completezza, si esprime giudizio sulla sussistenza delle circostanze concretanti gravi scorrettezze che avrebbero legittimato la sua espulsione.
I resistenti deducono che l'esegesi della dichiarazione negoziale di recesso espressa dal GA R. offerta dalla Corte trentina è ineccepibile. Solo così si spiega il comportamento dell'attore, che ha continuato a gestire la società in attesa che il suo recesso venisse accettato. Il motivo è perciò infondato.
Chiedono di correggere la motivazione della sentenza affermando che il recesso è stato accettato sin dal marzo 1997 mediante la lettera inviata dal loro legale Avv. Marchionni che agì come loro rappresentante, avendone il potere.
Il primo motivo appare privo di fondamento.
Il ricorrente ascrive al giudice d'appello errata interpretazione del contenuto della lettera 24.2.97 trasmessa agli altri soci debitamente sottoscritta il successivo 27 marzo, di cui riproduce il testo, senza però precisare quali canoni ermeneutici la Corte territoriale avrebbe violato nel suo iter ricostruttivo della volontà ivi espressa. Richiamando l'obbligo del Giudice di merito di ricostruire il senso della richiamata corrispondenza, tenendo conto del suo contenuto globale la cui valutazione non poteva essere disgiunta dalla verifica sul comportamento conseguente tenuto sia da lui che dagli altri soci, in realtà confuta la ricostruzione in linea storica della vicenda fattuale, di cui pretende fornire interpretazione in tesi più corretta, aderente alla versione prospettata nella sua difesa. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha riepilogato i fatti nel senso che:
a.- con nota 24 gennaio 1997 il legale del GA R. aveva comunicato agli altri soci la decisione del suo assistito di recedere dalla società;
b.- il legale dei soci, con nota del successivo 11 marzo, aveva chiesto la formalizzazione del recesso;
c.- il 17 marzo era stata trasmessa a questi ultimi la precedente lettera, questa volta sottoscritta dal GA R., che rappresentava manifestazione incondizionata della volontà di recedere e non era pertanto qualificabile come mera proposta, come invece aveva erroneamente ritenuto il primo Giudice. Tenuto conto del fatto che, in quanto l'art. 5 dei patti sociali non prevedeva un diritto incondizionato al recesso per il singolo socio, che poteva dare disdetta solo in relazione ad ipotesi di scadenza del termine della società, fissata nell'atto costitutivo alla data del 31.12.2000, il diritto di recesso poteva essere esercitato solo per giusta causa ex art. 2285 c.c., o in alternativa con l'assenso degli altri soci.
La dichiarazione del GA R. che esprimeva la sua volontà incondizionata di recedere, cui non era seguita ne' la revoca ne' il diniego d'accettazione, non potendo interpretarsi in tal senso gli eventi successivi al marzo, aveva spiegato effetto solo a seguito dell'accettazione degli altri soci, che era stata espressa nella Delib. 9 ottobre 1997. La lettera inviata il 18 marzo dall'Avv. Melchionni in nome e per conto dei soci non poteva considerarsi produttiva di tale effetto, dovendo l'accettazione provenire dai soci personalmente;
d'altronde, l'accettazione immediata avrebbe portato alla revoca contestuale della carica di amministratore, siccome non disgiunta dalla veste di socio.
Tale conclusione poggia su percorso esegetico che, in aderenza canoni sanciti nell'art. 1362 c.c., norma peraltro, come già rilevato, solo rubricata, valorizza il tenore letterale delle espressioni usate nella corrispondenza intervenuta tra le parti congiuntamente al comportamento successivo, ritenuto, con apprezzamento in punto di fatto riservato al solo Giudice di merito, del tutto coerente rispetto alla ricostruzione prospettata. Assume infatti il Giudice d'appello che, poiché alla lettera del marzo non fece seguito la revoca della volontà di recesso ivi espressa, ne' prima dell'ottobre i soci avevano espresso a loro volta accettazione, è chiaro il GA R., ancora socio, continuò ad amministrare la società, nè poteva essere altrimenti.
Tale sintesi risulta sorretta da tessuto motivazionale chiaro, esaustivo ed immune da vizi logici o errori di diritto: richiama, come riferito, lo scambio di note intervenuto tra gli avvocati che assistevano le parti;
ne legge il contenuto, dando rilievo alla nota del 17 marzo sottoscritta dal GA R., che confermava la precedente lettera inoltrata ai soci dal suo legale con cui espresse la volontà di recedere anticipatamente, e nondimeno di voler proseguire nell'arbitrato, dichiarando la sua disponibilità ad accettare corrispettivo indicato, e sino a quel momento assicurando la continuità nell'amministrazione, qualificandola manifestazione della volontà di esercitare il recesso - senza condizioni;
interpreta come accettazione degli altri soci, la volontà espressa nella scrittura dell'ottobre 1997; assume infine la necessità di tale accettazione, del tutto correttamente.
È pacifico infatti che il recesso non era stato esercitato dal GA R. ne' per giusta causa ne' nei casi previsti dal contratto sociale in cui è previsto in via straordinaria;
parimenti è incontroverso, nonché accertato in sede di merito, che la società non è stata contratta a tempo indeterminato, ipotesi, del resto corrispondenti a quelle ammesse nel contratto di durata, in cui l'art. 2285 c.c., comma 1, applicabile alla società collettiva giusta il richiamo contenuto nell'art. 2293 c.c., attribuisce indiscriminatamente al socio suddetta facoltà di recesso ad nutum. In questi casi, che sono tassativi, il recesso rappresenta negozio giuridico unilaterale recettizio, e forma libera, che si perfeziona, e quindi spiega effetto, dal momento in cui perviene a conoscenza degli altri soci (cfr. Cass. n. 186/1955, n. 2/1962). Nel caso in esame la società ha una scadenza prefissata;
l'uscita di uno dei soci dalla compagine determina pertanto modifica del contratto sociale che necessita del consenso degli altri soci, dunque dell'accettazione del recesso, al pari del negozio cui si riferisce, a forma libera, perciò desumibile anche implicitamente da facta concludentia, purché giudicati univoci.
In tale contesto l'insistenza del ricorrente nel pretendere che la lettera esaminata venga interpretata come mera proposta di recesso appare priva di rilievo. Con la domanda di annullamento dell'atto 9.10.97 egli ha infatti contestato la legittimità della sua esclusione, ma non ha smentito che i soci avessero ivi espresso accettazione della sua asserita proposta di recesso. Se così è, suddetta delibera, in quanto esprime la convergenza della volontà degli altri soci sull'asserita "manifestazione di disponibilità condizionata", ha perfezionato la fattispecie negoziale, rendendo efficace il recesso. Il motivo deve pertanto essere respinto. Venendo al secondo motivo, occorre rilevare che la corte territoriale, dato atto che nella detta delibera era precisato che l'esclusione veniva decisa per la sola ipotesi in cui fossero sollevate contestazioni in ordine alla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso, essendosi il rapporto sociale sciolto a seguito della dichiarazione di recesso e della sua accettazione, ha ritenuto per ciò solo l'esclusione illegittima. I comportamenti legittimanti l'esclusione, esaminati per esigenze di completezza, ne dimostravano comunque la legittimità. Tale conclusione appare corretta in quanto in sostanza ha attribuito prevalenza al recesso, quale causa di scioglimento del rapporto sociale. Ha perciò facto buon governo dell'enunciato, che s'intende ribadire (Cass. n. 134/1987), secondo cui "nella società di persone, il principio, secondo il quale, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trovar applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione". Laddove perciò il socio abbia esercitato il diritto di recesso, ed esso si sia perfezionato, occorre darvi prevalenza rispetto alla pronuncia d'esclusione, che avendo "natura costitutiva, opererebbe perciò solo dal suo passaggio in giudicato. Nel caso in esame, in cui l'una e l'altra causa di scioglimento coincidono cronologicamente, la prevalenza del recesso, in quanto ha determinato lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, s'impone perciò per motivi di logica priorità, ed assorbe l'ulteriore deliberato. Il motivo deve pertanto essere rigettato. Deve essere infine respinta la richiesta di correzione della sentenza formulata dai resistenti, i quali chiedono di retrodatare la loro accettazione alla data della nota con cui il loro legale comunicò la loro accettazione al suo collega che assisteva il GA R..
È quanto meno singolare che i resistenti, il cui legale pretese, onde formalizzare il recesso, che il GA R. sottoscrivesse personalmente la dichiarazione di recesso ancorché fosse stata già comunicata negli stessi termini nel mese di gennaio con nota del suo avvocato, ritengano invece superfluo tale requisito per la loro accettazione che, in quanto speculare alla dichiarazione di recesso, elemento della stessa fattispecie progressiva, è ovviamente assistita dal medesimo regime formale.
Ad ogni buon conto, la decisione impugnata attribuisce alla risposta dell'Avv. Malchionni valore di mero preannuncio dell'accettazione, secondo apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede. L'affermazione della sussistenza del pieno potere rappresentativo conferita al detto legale, senz'altro necessario, non è peraltro suffragata da prova offerta in corso di causa, di cui i resistenti neppure lamentano omesso esame. La data in cui si è perfezionato il recesso, resta pertanto quella accertata in sede di merito. Il ricorso incidentale resta assorbito riguardando la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esclusione del GA R. dalla compagine sociale.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in ERuro 2.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2009