CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERA
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 34/2025 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Modena, Via dei Lovoleti n. 9, presso lo studio dell'avv. Umberto
L'Astorina, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO con sede legale a Torino, Via San Dalmazzo n. 15, in Controparte_1 persona dell'Avv. Matteo Catenacci, in qualità di , e Controparte_2 dell'Avv. Paolo Sanna, in qualità di Responsabile Legal, per procura speciale del 12 ottobre 2023 a rogito del Dott. Rep. n. 15209 – Racc. n. 7894, Parte_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Benedetta Musco Carbonaro del
Foro di Milano e Francesco Mocci del Foro di Nuoro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 13
APPELLATA
Oggetto: agenzia – giusta causa di recesso dell'agente
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 27.1.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata il 30.5.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Torino, ha chiamato in giudizio Controparte_1 [...]
chiedendo di accertare l'inesistenza della giusta causa di recesso dal Parte_1
1
rapporto di agenzia comunicato dal convenuto il 22.12.2015 e quindi di condannarlo a pagarle l'indennità sostitutiva del preavviso (pari a cinque mesi), quantificata in euro
191.906,67, pari alla differenza tra l'indennità dovuta dal convenuto, calcolata su cinque mensilità (euro 379.664,15) e quanto ancora a lui dovuto dalla preponente alla data di cessazione del rapporto a titolo di provvigioni non ancora corrisposte e FIRR
(euro 187.757,18); ha inoltre chiesto la condanna del convenuto a risarcirle il danno per violazione dell'art.
6.6 del contratto di agenzia.
Il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto sostenendo l'esistenza della giusta causa del proprio recesso;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. (nella misura di euro 944.356,10), o, in subordine, dell'indennità calcolata secondo l'AEC, per un importo non inferiore a euro 660.113,64; in subordine, ha chiesto il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto (615.536,53 euro) e dell'indennità meritocratica previste dall'AEC. Ha inoltre chiesto la condanna della ricorrente a pagargli l'indennità sostitutiva del preavviso quantificata in euro 666.831,55, del FIRR
e delle provvigioni maturate e ancora non riscosse (per un totale di euro 187.757,18).
Nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale ha Controparte_1
contestato la fondatezza delle domande proposte dalla controparte;
ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati dal convenuto e ha contestato l'esistenza dei presupposti delle indennità da questo rivendicate.
Istruita la causa con escussione di alcuni testi, con sentenza n. 3465/24 pubblicata il
19.12.2024, il Tribunale ha accertato l'insussistenza della giusta causa del recesso comunicato dal convenuto il 22.12.2015 e lo ha condannato a pagare alla banca ricorrente euro 191.906,97, oltre accessori, e ha respinto le altre domande attoree e le domande riconvenzionali del convenuto.
Propone appello;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza del 18.6.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha così argomentato la propria decisione:
- non sussiste la giusta causa di recesso indicata da nella lettera del Pt_1
22.12.2015, come integrata nella memoria di costituzione in giudizio;
- non è stato dedotto né è emerso all'esito dell'istruttoria alcun vero e proprio inadempimento contrattuale di nei confronti del convenuto e Controparte_1
2
neppure nei confronti dei clienti di questo che abbia leso l'immagine professionale dell'agente, e, in ogni caso, le circostanze indicate dal convenuto quali causa del recesso non possono, in ragione della loro collocazione temporale (le più risalenti risalgono addirittura al biennio 2006/2008), considerarsi idonee a giustificare un recesso senza preavviso, difettando la prova del nesso causale, anche per l'assenza di un rapporto di immediatezza con il recesso;
- il principio di diritto affermato nell'ordinanza della Cass. n. 10732/2019 - invocato dalla difesa di -, pur individuando la giusta causa di recesso dell'agente, oltre Pt_1
che negli inadempimenti della preponente alle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia, anche negli inadempimenti della preponente alle obbligazioni nascenti dai singoli contratti conclusi con i clienti dell'agente, che si riverberano negativamente sull'immagine di quest'ultimo, ravvisa in ogni caso la giusta causa di recesso dell'agente non in qualunque comportamento della preponente che possa arrecare disagio all'agente (in un settore notoriamente caratterizzato da fluttuazioni di mercato), ma in specifici inadempimenti di obbligazioni nascenti dai contratti in essere con i clienti procurati dall'agente;
- nel caso di specie, nessuno dei clienti che ha inviato al convenuto le lettere prodotte come docc. 12-15, allegate alla memoria difensiva di detta parte, ha indicato veri e propri inadempimenti contrattuali della nei loro confronti, né simili CP_1
inadempimenti sono stati evocati in sede di escussione testimoniale da parte dei sigg.ri
AU e (i quali non hanno abbandonato la ricorrente per Tes_1 CP_3 CP_1 comportamenti di quest'ultima, ma a causa della delusa aspettativa di acquisto della da parte di cordate di acquirenti ritenuti più solidi e quindi non a causa di CP_1
inadempimenti contrattuali della banca che abbiano pregiudicato effettivamente il patrimonio investito);
- inoltre, le circostanze dedotte dall'agente a supporto della giusta causa del proprio recesso hanno una collocazione temporale anteriore o successiva alla data del recesso, facendo così presumere – in mancanza di immediatezza – il difetto di relazione causale tra tali circostanze e il recesso senza preavviso;
- la contiguità temporale tra la data di dimissioni senza preavviso (22.12.2015) e l'inizio dell'attività del convenuto presso la nuova preponente (23.12.2015) Parte_3
costituisce ulteriore e decisivo indizio in ordine al difetto di relazione causale tra i fatti indicati nella lettera di recesso e il recesso stesso;
- il convenuto è quindi tenuto a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva del
3
preavviso, previa compensazione con le somme da questa ancora a lui dovute, pari a euro 191.906,67;
- è infondata la domanda attorea di risarcimento del danno ai sensi dell'art.
6.6 del contratto di agenzia;
- sono infondate le domande riconvenzionali del convenuto di condanna della ricorrente a pagargli l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previste dall'AEC e l'indennità sostitutiva del preavviso, difettando i presupposti per dette indennità.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione dell'art. 429 cpc primo comma e dell'art. 437 cpc e la conseguente nullità insanabile della sentenza per omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione, in quanto nel verbale di udienza del 19.12.2024 (tenutasi con modalità telematiche ex art. 127 bis cpc) non si dà atto della lettura del dispositivo e l'intestazione della sentenza (“sentenza contestuale ex art. 429 cpc”) è intrinsecamente contraddittoria ed è a sua volta contraddetta dal verbale di udienza, e il consenso dei procuratori delle parti all'omessa lettura del dispositivo è irrilevante trattandosi di nullità insanabile.
Il motivo è infondato.
Nel verbale dell'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127 bis cpc, è scritto: “al termine della discussione il giudice si ritira in camera di consiglio, interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e, con l'accordo dei procuratori delle parti, dà atto che il provvedimento verrà emesso all'esito della camera di consiglio direttamente mediante il suo deposito telematico, senza ripristino del collegamento”.
È vero che – come osservato dall'appellante - in detto verbale non si dà atto della lettura del dispositivo (e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 1° comma cpc), ma, tuttavia, nella “sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.”, è scritto: “Il Tribunale
… all'esito dell'udienza del 19/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ex art. 429 cpc”.
La sentenza contestuale ex art. 429 cpc, ancorché contenuta materialmente in un documento separato rispetto al verbale di udienza, è comunque una prosecuzione del verbale, come si ricava dall'art. 281-sexies, secondo comma, cpc (disposizione relativa al giudizio ordinario di cognizione, ma che esprime una disposizione generale di sistema, come tale applicabile alle controversie assoggettate al rito del lavoro), che, nel caso della discussione orale della causa con conseguente pronuncia della
4
sentenza (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui il giudice dà lettura) prevede che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
La “pronuncia” del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, di cui il
Tribunale ha dato atto, equivale alla sua lettura, cfr. Cass. 36727/2021: “… è lo stesso art. 429 cod. proc. civ. ad usare il verbo "pronunciare" ("Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), nel significato di "dire, proferire ... dire pubblicamente" così come inteso dai giudici di appello in relazione al contenuto del verbale d'udienza”
(v. anche sentenza n. 948/2014 della Corte d'Appello di Torino, confermata dalla citata sentenza della S.C.).
In ogni caso, la concomitanza temporale del verbale di udienza e della sentenza con motivazione contestuale, e la menzione, in essa, che la sentenza contestuale è stata
“pronunciata” (e quindi “letta”), è idonea a comprovare (salvo che venga proposta querela di falso nei confronti di detti atti pubblici) l'avvenuta lettura in udienza.
Né vi è contrasto con il verbale di udienza nella parte in cui si fa riferimento al deposito telematico del provvedimento (nel caso di specie sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.) trattandosi di un adempimento materiale successivo alla pronuncia della sentenza, peraltro obbligatorio ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto delle circostanze da lui dedotte e non specificamente contestate da , dalle quali emerge la negativa situazione della Controparte_1
stessa e del suo management e la disgregazione della rete commerciale, che traggono origine da fatti noti già nel 2015, mentre è irrilevante – a fronte della comprovata riduzione della clientela dell'appellante, diminuita dal 2012 al 2015 di 53 clienti – che l'andamento delle provvigioni non presentasse oscillazioni.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto delle risultanze delle prove testimoniali, essendosi limitato a fare un cenno, al punto 1.5.2 della sentenza, alle lettere di disinvestimento (docc. 12-
15 fasc. primo grado appellante); osserva che dalle deposizioni dei testi Tes_1 CP_3
e AU emerge che la decisione di cambiare banca intermediaria per gli investimenti di detti clienti era dovuta non a perdite nei propri investimenti, ma al venir meno della
5
fiducia nella banca, anche a causa della situazione problematica di che Parte_4
deteneva la BIM-Banca Intermobiliare (ora ), che emergeva dalle Controparte_1
notizie di stampa.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 2119, 1175 e 1749
c.c., dovendosi ritenere – a differenza di quanto statuito dal Tribunale – che il comportamento della Banca ha determinato la giusta causa del recesso invocato dall'appellante; chiede quindi l'accoglimento delle domande riconvenzionali.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto mancante l'immediatezza tra i fatti da lui descritti e la comunicazione del recesso, essendosi la perdita di fiducia progressivamente aggravata, come emerge dagli articoli di stampa prodotti dall'appellante, che ricostruiscono la situazione economico-patrimoniale della
Banca appellata e di (che la controllava) fin dal 2015. Parte_4
Deduce inoltre che il Tribunale abbia erroneamente interpretato ed applicato l'ordinanza della S.C. n. 10732/2019, secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali non esaurisce le giuste cause di recesso.
I motivi di appello secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Carattere preliminare ha la nozione di giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia
(in questo caso, il recesso dell'agente), dovendo le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (di cui al secondo e al terzo motivo di appello) essere esaminate necessariamente una volta chiarito in quali casi il recesso dal rapporto di agenzia può legittimamente avvenire senza preavviso.
Secondo l'appellante la giusta causa può prescindere da un inadempimento della controparte, mentre secondo l'appellata (e secondo la sentenza impugnata)
l'inadempimento della controparte contrattuale è sempre alla base della giusta causa di recesso.
Costante giurisprudenza di legittimità afferma che “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne
6
consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. …” (Cass.
11728/2014; v. anche Cass. 29290/2019).
La rilevanza, sotto il profilo della giusta causa di recesso, di fatti di minore consistenza rispetto a quelli che legittimano il recesso senza preavviso nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato – pur nel contesto dell'applicazione al rapporto di agenzia della nozione di recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato, e quindi, ai sensi dell'art. 2119 c.c., “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante non comporta che eventi non imputabili alla preponente possano legittimare un recesso senza preavviso, bensì che, in considerazione della diversa natura del rapporto (non subordinato), anche inadempimenti di minore rilevanza (che nel rapporto di lavoro subordinato non legittimano il recesso per giusta causa) possono essere tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e quindi costituire giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
Nelle sentenze di legittimità appena menzionate la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente “in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell'agente
e che quest'ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti” (Cass. 11728/2014) e
“in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti” (anche Cass. 29290/2019), e quindi, comunque, in presenza di comportamenti inadempienti della preponente.
L'appellante deduce che la S.C., nella citata ordinanza n. 10732/2019, relativa a un rapporto di agenzia avente ad oggetto – come quello per cui è causa – prodotti finanziari, abbia attribuito rilievo, sotto il profilo della giusta causa di recesso, anche a circostanze esterne al rapporto contrattuale intercorrente tra la banca preponente e l'agente, di talché il Tribunale, discostandosi da detta pronuncia, ha erroneamente escluso che gli elementi di fatto addotti dall'appellante - alcuni dimostrati in giudizio mediante testimoni e documenti e comunque tutti non contestati dalla controparte -, illustrati nei motivi di gravame secondo e terzo, integrino la giusta causa di recesso dell'agente.
7
La prospettazione dell'appellante non è condivisibile: l'ordinanza della S.C. n.
10732/2019 non afferma che qualsiasi evento esterno al rapporto di agenzia, in qualche modo afferente alla situazione della preponente, integri la giusta causa di recesso dell'agente, bensì che comportamenti della banca relativi al rapporto contrattuale esistente tra essa e i clienti procurati dall'agente possono rilevare sotto questo profilo.
Che si debba trattare comunque di inadempimenti, seppure non alle obbligazioni che scaturiscono direttamente dal contratto di agenzia, bensì alle obbligazioni afferenti al rapporto tra la banca e i clienti ad essa procurati dall'agente, emerge dalla corretta lettura della motivazione di detta pronuncia della S.C..
Invero, in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, con cui veniva lamentato che i giudici di merito non avessero considerato che anche una condotta della preponente, tesa a svilire il ruolo dell'agente-promotore finanziario nei confronti dei clienti, rilevasse come giusta causa di recesso di quest'ultimo, la S.C. ha evidenziato che tra gli obblighi che nascono dal contratto di agenzia, quelli in capo al preponente comprendono anche prestazioni accessorie, in virtù degli artt. 1175, 1749 c.c. e della normativa comunitaria (direttiva CEE 653/86). La S.C. sul punto argomenta che:
“L'obbligo ex lege, quindi, non solo integra la prestazione principale ma si articola, oltre che in obblighi strumentali accessori e funzionali alla soddisfazione dell'interesse del creditore, anche in obblighi autonomi e reciproci rivolti a proteggere la sfera giuridica della controparte.
Nella valutazione della giusta causa di recesso sopra richiamata, pertanto,
l'accertamento del giudice non può essere limitato alla verifica delle violazioni delle norme contrattuali regolanti il solo rapporto agenziale ma, in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 1749 cc, deve considerare ogni invasione comunque lesiva, che viola i principi di lealtà e di buona fede, degli interessi delle parti [sottolineature dell'estensore]”.
Detta pronuncia di legittimità evidenzia dunque che le obbligazioni che scaturiscono dal contratto di agenzia comprendono anche obbligazioni accessorie, che non riguardano in modo diretto il rapporto tra preponente e agente, ma che comunque riguardano indirettamente il rapporto di agenzia, incidendo sulla sua esecuzione;
e che pertanto rispetto a queste obbligazioni (accessorie e configurabili in capo alla preponente in quanto tenuta a comportarsi secondo buona fede) l'inadempimento della banca preponente può integrare la giusta causa di recesso dell'agente.
Nella citata pronuncia è infatti scritto: “In questa ottica, pertanto, assumono rilievo non
8
solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli [ossia i comportamenti della banca preponente,
n.d.e.] i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario, particolarmente pregnante per tale forma di contratto, recando pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive dei contraenti.
Nel caso in esame, quindi, non è condivisibile l'assunto della Corte territoriale, secondo cui, la violazione che incide sulla sussistenza della giusta causa di recesso riguarda solo gli obblighi contrattuali inerenti i rapporti tra agente e Istituto bancario e non anche quelli di quest'ultimo verso terzi [ossia, come correttamente rilevato dal Tribunale, anche gli obblighi contrattuali della banca nei confronti dei terzi, cioè i clienti], perché se le condotte "esterne" tenute dal preponente comunque arrecano disagio all'agente, esponendolo magari ad eventuali profili di responsabilità verso i medesimi terzi, o rendono più difficoltoso l'esercizio di attività lavorative o determinano una lesione dei diritti all'immagine e alla professionalità dell'agente medesimo nell'ambito della platea dei suoi clienti, ponendosi, pertanto, in contrasto con gli obblighi di buona fede e di lealtà, esse non possono essere estromesse dalla valutazione dell'incidenza della fiducia sul vincolo contrattuale e sulla possibilità di costituire giusta causa di recesso”
(sottolineature dell'estensore).
Le obbligazioni che sorgono dal contratto di agenzia sono dunque integrate, in applicazione del principio di buona fede contrattuale, anche da obbligazioni ulteriori, che in via diretta intercorrono con soggetti terzi (ossia con i clienti della banca procacciati dall'agente/consulente finanziario) ma che, indirettamente, rilevano anche nel rapporto di agenzia. Sono questi i comportamenti a cui l'ordinanza n. 10732/2019 della S.C. dà rilievo come possibile giusta causa di recesso dell'agente; quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, comunque comportamenti integranti inadempimenti contrattuali.
Va del resto rammentato che l'agente è un imprenditore, che si assume il rischio dell'attività svolta (v. Cass. 15661/2001, Cass. 12756/2003), e che nel rischio tipico dell'agente è compreso quello di perdere clienti;
e ciò tanto più nel contesto di un rapporto di agenzia quale quello in esame, che ha ad oggetto investimenti mobiliari, il cui valore notoriamente oscilla proprio per la fiducia degli investitori nella solidità ed affidabilità del soggetto emittente del titolo e/o delle banche intermediarie.
È pertanto infondata la prospettazione dell'appellante volta a spostare l'alea tipica del
9
rapporto di agenzia sulla preponente nei casi di diminuzione della clientela (o di rischio di diminuzione della stessa) a causa di aspettative deluse o di valutazioni di quest'ultima sul rendimento degli investimenti connesso alla situazione, più o meno solida, della banca intermediaria. Aspetti, questi, emersi dalle deposizioni dei testi e AU, che hanno riferito che i loro disinvestimenti erano dovuti non a Tes_1 CP_3
perdite registrate dai loro investimenti, bensì alla mancanza di fiducia nella banca, a causa della situazione della stessa che emergeva dalle notizie dell'epoca.
Poste le osservazioni in diritto di cui sopra, in fatto è agevole rilevare che le circostanze addotte dall'appellante come giusta causa del recesso non sono connesse ad alcun inadempimento della banca appellata rispetto ad obbligazioni da essa assunte, non soltanto in via diretta nei confronti dell'agente appellante, ma anche in via indiretta nei confronti dei propri clienti e che come tali potrebbero avere ripercussioni nei confronti dell'agente, nel senso specificato dalla S.C..
Le circostanze addotte dall'appellante sono infatti (come in via riassuntiva indicato a pag. 3 dell'appello) costituite principalmente dall'asserita perdita di reputazione della banca nei confronti del mercato e della clientela dovuta a: diminuzione del valore sul mercato della banca, a seguito dell'acquisizione da parte di (a sua volta Parte_4 in difficoltà economico-patrimoniale, tanto che Banca d'Italia le aveva ordinato di vendere BIM), e successiva mancata vendita di BIM alla Banca Svizzera Italiana, con conseguente crollo del prezzo del titolo;
chiusure in perdita dei bilanci della banca;
sanzioni dopo ispezioni della Banca Italia;
ispezioni CONSOB;
prima le dimissioni e poi l'arresto dell'amministratore delegato di;
la disgregazione della rete Parte_4
commerciale.
Si tratta quindi di varie vicissitudini societarie e pertanto di circostanze estranee sia alle obbligazioni assunte dalla preponente nei confronti dell'agente che a quelle che essa è tenuta ad adempiere nei confronti dei clienti procurati dall'agente e che come tali possono rilevare anche nel rapporto di agenzia.
Le circostanze invocate dall'appellante a supporto della giusta causa di recesso, dunque, non sono affatto assimilabili a quelle che la Corte d'Appello di Roma, nella sentenza n. 787/2022 (prodotta dall'appellante), pronunciata a seguito del rinvio disposto dalla S.C. con l'ordinanza n. 10732/2019, ha ritenuto integrare giusta causa di recesso dell'agente, trattandosi, in quel caso di: omesso pagamento all'agente di bonus provvigionale per le gestioni;
indebita applicazione a suo danno di storni per euro 44.446,57; comportamento tenuto dalla società preponente in occasione del
10
Contr trasferimento presso delle gestioni aventi ad oggetto gli asset del cliente istituzionale Enpam, di pertinenza dell'agente; errori contabili nei rendiconti inviati dalla società preponente alla clientela dal 31.12.2009 al 30.6.2010; errori od omissioni commessi dalla medesima società nell'esecuzione degli ordini disposti dalla clientela.
Come osservato dall'appellata, i primi due elementi costituiscono veri e propri inadempimenti alle obbligazioni assunte con il contratto di agenzia (come tali di per sé idonei ad integrare la giusta causa di recesso secondo i principi generali), mentre gli altri tre elementi costituiscono – a differenza di quanto allegato e provato nel presente giudizio dall'appellante - proprio inadempimenti di obbligazioni nascenti dai contratti in essere con i clienti procurati dall'agente, i quali dunque, in base all'orientamento di legittimità di cui all'ordinanza della S.C. n. 10732/2019, rilevano sotto il profilo della giusta causa di recesso dell'agente.
La pronuncia emessa dalla Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio non apporta pertanto argomentazioni a favore della tesi dell'appellante, ma, al contrario, conferma l'esclusiva rilevanza, ai fini della giusta causa di recesso dell'agente, di comportamenti della preponente costituenti inadempimenti ad obbligazioni contrattuali.
Quanto alla domanda dell'appellante di condanna dell'appellata a pagargli “le indennità richieste, le provvigioni non pagate e le quote di FIRR non versate” (v. pag. 21 appello), essa è in parte infondata per le ragioni già illustrate (insussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, con conseguente infondatezza delle domande relative all'indennità sostitutiva del preavviso nonché alle altre voci – provvigioni e FIRR – poste dall'appellata in compensazione con l'indennità sostitutiva del preavviso ad essa dovuta dall'appellante), e in parte inammissibili, non avendo l'appellante svolto alcuna critica nei confronti della sentenza nella parte in cui il rigetto di dette domande è stato motivato con la mancanza dei loro presupposti, ossia, per l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., l'allegazione e la prova – mancanti nel caso di specie – che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
e, per l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previste dall'AEC, recesso giustificato da circostanze attribuibili alla preponente, presupposto che il Tribunale ha considerato essere diverso dal concetto di giusta causa di recesso e che ha ritenuto non sussistente (v. pag. 17 sentenza: “Nel caso di specie, escluso che il recesso del dott. possa ricondursi causalmente Pt_1
a tutte le circostanze relative alla mala gestio del management aziendale riferite nella
11
lettera di recesso e nella memoria difensiva depositata nel presente giudizio, posto che, come si è sopra illustrato, non sono stati dedotti specifici inadempimenti da parte della preponente nei confronti dei clienti, il ricorrente risulta avere prestato per lungo tempo acquiescenza alle scelte gestionali del management, con profitto (doc. 40 di parte convenuta) e senza avere mai rivolto alla direzione alcuna lamentela sul punto, parimenti non può ritenersi “circostanza attribuibile alla preponente” la mancata acquisizione dell'allora BIM da parte di cordate di imprenditori più graditi ai clienti, trattandosi di fatto imputabile agli imprenditori dimostratisi poi disinteressati all'acquisto
e non dunque alla preponente”) con motivazione in alcun modo impugnata dall'appellante.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 9.991 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 18.6.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
12