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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa IU Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAINI PALESI Parte_1 C.F._1
GINETTA ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
predetto difensore, via Corridoni n. 48/B, Ponte a Egola (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNETTI Parte_2 C.F._2
VERUSCA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 28 luglio 1990, contraevano, in Santa Croce sull'Arno (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al n. 25, parte II, serie A, anno 1990;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, IU, il 5 dicembre 1995;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 19 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia IU, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale ritiene equa la corresponsione di una somma una tantum da parte del Pt_2 dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Croce sull'Arno (PI) il 28 luglio 1990 tra trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1990, n. 25, parte
II, serie A. Sull'accordo delle parti, il Tribunale
PONE a carico di a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia Parte_2
IU, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, l'onere di corrispondere, in via diretta, una somma mensile pari ad € 700,00 (settecento/00 euro) da versare/accreditare entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato a il cui IBAN è già in CP_1 possesso del padre, con rivalutazione annuale secondo ISTAT decorrente dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo (29.07.2024), oltre al 50 % delle spese straordinarie
(individuate secondo il Protocollo Famiglia CNF 2017).
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il IG. rinnova e conferma l'impegno a corrispondere alla IG.ra a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo divorzile una tantum, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che saranno corrisposti a mezzo assegno circolare intestato alla predetta già costituito in deposito Parte_1
presso il Notaio di Fucecchio, il quale lo consegnerà alla predetta entro Persona_1 Parte_1
tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza di divorzio;
- Lo stesso IG in qualità di unico socio e legale rappresentante della Immobiliare Parte_2
Luna SR (CF ) conferma la concessione a titolo di comodato d'uso alla figlia P.IVA_1 CP_1
della casa di Lido di Camaiore, via E. Zacconi n.3 rappresentata al Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Camaiore foglio 42 particella 410 sub 4 , cat A/3 rendita € 1.305,34 affinché ci possa stabilmente vivere ed abitare, a titolo di comodato d'uso gratuito annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto entro tre mesi dalla scadenza, restando inteso che le spese per utenze, tasse, imposte, manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno a carico dello stesso IG. e/o della Immobiliare Luna SR;
Parte_2
- Le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi difensori al vincolo della solidarietà ex art 13 LP.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 15 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa IU Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAINI PALESI Parte_1 C.F._1
GINETTA ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
predetto difensore, via Corridoni n. 48/B, Ponte a Egola (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNETTI Parte_2 C.F._2
VERUSCA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 28 luglio 1990, contraevano, in Santa Croce sull'Arno (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al n. 25, parte II, serie A, anno 1990;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, IU, il 5 dicembre 1995;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 19 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia IU, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale ritiene equa la corresponsione di una somma una tantum da parte del Pt_2 dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa Croce sull'Arno (PI) il 28 luglio 1990 tra trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1990, n. 25, parte
II, serie A. Sull'accordo delle parti, il Tribunale
PONE a carico di a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia Parte_2
IU, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, l'onere di corrispondere, in via diretta, una somma mensile pari ad € 700,00 (settecento/00 euro) da versare/accreditare entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato a il cui IBAN è già in CP_1 possesso del padre, con rivalutazione annuale secondo ISTAT decorrente dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo (29.07.2024), oltre al 50 % delle spese straordinarie
(individuate secondo il Protocollo Famiglia CNF 2017).
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il IG. rinnova e conferma l'impegno a corrispondere alla IG.ra a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo divorzile una tantum, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che saranno corrisposti a mezzo assegno circolare intestato alla predetta già costituito in deposito Parte_1
presso il Notaio di Fucecchio, il quale lo consegnerà alla predetta entro Persona_1 Parte_1
tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza di divorzio;
- Lo stesso IG in qualità di unico socio e legale rappresentante della Immobiliare Parte_2
Luna SR (CF ) conferma la concessione a titolo di comodato d'uso alla figlia P.IVA_1 CP_1
della casa di Lido di Camaiore, via E. Zacconi n.3 rappresentata al Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Camaiore foglio 42 particella 410 sub 4 , cat A/3 rendita € 1.305,34 affinché ci possa stabilmente vivere ed abitare, a titolo di comodato d'uso gratuito annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto entro tre mesi dalla scadenza, restando inteso che le spese per utenze, tasse, imposte, manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno a carico dello stesso IG. e/o della Immobiliare Luna SR;
Parte_2
- Le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi difensori al vincolo della solidarietà ex art 13 LP.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 15 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina