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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT RT, nella causa civile iscritta al n°
6369/2024 R.G.L., promossa
D A
[...]
, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege presso i suoi uffici sito in Palermo, in VIA ALCIDE DE GASPERI 81.
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli avv. ti Emanuele Amoroso e Controparte_1
AL AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Palermo, Via Cimarosa n. 3.
- convenuto -
All'udienza del 07/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l opponente alla rifusione della restante parte, che liquida in complessivi Parte_1
€ 600,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore degli avv.ti Emanuele Amoroso e AL AL.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/04/2024, L'Assessorato indicato in epigrafe, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2024, emesso dal Tribunale
GL di Palermo, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 1.155,81 a titolo di sussidio ex art. 68 della L.r. 9/2015, CP_1
che non gli era stato corrisposto parzialmente per il mese di luglio 2021 ed integralmente per il mese di agosto 2021.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha rilevato, preliminarmente, che era stato disposto il pagamento della suddetta provvidenza, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere ed ha contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, sulla richiesta del procuratore di parte opponente di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in suo favore della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell'Assessorato che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a suo carico la restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori del convenuto che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 07/11/2025
IL GIUDICE
NT RT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT RT, nella causa civile iscritta al n°
6369/2024 R.G.L., promossa
D A
[...]
, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege presso i suoi uffici sito in Palermo, in VIA ALCIDE DE GASPERI 81.
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli avv. ti Emanuele Amoroso e Controparte_1
AL AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Palermo, Via Cimarosa n. 3.
- convenuto -
All'udienza del 07/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l opponente alla rifusione della restante parte, che liquida in complessivi Parte_1
€ 600,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore degli avv.ti Emanuele Amoroso e AL AL.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/04/2024, L'Assessorato indicato in epigrafe, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2024, emesso dal Tribunale
GL di Palermo, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 1.155,81 a titolo di sussidio ex art. 68 della L.r. 9/2015, CP_1
che non gli era stato corrisposto parzialmente per il mese di luglio 2021 ed integralmente per il mese di agosto 2021.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha rilevato, preliminarmente, che era stato disposto il pagamento della suddetta provvidenza, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere ed ha contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, sulla richiesta del procuratore di parte opponente di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in suo favore della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell'Assessorato che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a suo carico la restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori del convenuto che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 07/11/2025
IL GIUDICE
NT RT