Sentenza 11 giugno 1987
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello, mentre si sostituisce immediatamente, già dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendone le statuizioni direttamente riformate e quelle da esse dipendenti e privandola, se immediatamente esecutiva ex lege o ope iudicis, della idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di procedura esecutiva, non interferisce, se non dal momento del suo passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa e sui singoli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, in particolare, l'esecuzione volontaria o coattiva dell'Obbligo del datore di lavoro, previsto (senza però funzione di sanzione permanente per l'inosservanza dell'ordine di reintegrazione) dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, di corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato la retribuzione per il periodo compreso fra la sentenza di reintegrazione resa dal giudice di primo grado e l'effettivo reinserimento del lavoratore produce, in caso di successiva dichiarazione di legittimità del licenziamento da parte del giudice di appello, effetti sostanziali (satisfattivi o di adempimento) limitati ai singoli Atti compiuti prima della riforma, restando escluso che il datore di lavoro inottemperante all'ordine di reintegrazione sia obbligato a corrispondere la retribuzione anche dopo la detta sentenza di secondo grado e fino al passaggio in giudicato della medesima. ( Conf 1328/87, mass n 450805; ( contra 3455/86, mass n 382217; ( contra 2872/82, mass n 420759).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1987, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1987 |
Testo completo
Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello, mentre si sostituisce immediatamente, già dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendone le statuizioni direttamente riformate e quelle da esse dipendenti e privandola, se immediatamente esecutiva ex lege o ope iudicis, della idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di procedura esecutiva, non interferisce, se non dal momento del suo passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa e sui singoli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, in particolare, l'esecuzione volontaria o coattiva dell'Obbligo del datore di lavoro, previsto (senza però funzione di sanzione permanente per l'inosservanza dell'ordine di reintegrazione) dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, di corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato la retribuzione per il periodo compreso fra la sentenza di reintegrazione resa dal giudice di primo grado e l'effettivo reinserimento del lavoratore produce, in caso di successiva dichiarazione di legittimità del licenziamento da parte del giudice di appello, effetti sostanziali (satisfattivi o di adempimento) limitati ai singoli Atti compiuti prima della riforma, restando escluso che il datore di lavoro inottemperante all'ordine di reintegrazione sia obbligato a corrispondere la retribuzione anche dopo la detta sentenza di secondo grado e fino al passaggio in giudicato della medesima. ( Conf 1328/87, mass n 450805; ( contra 3455/86, mass n 382217; ( contra 2872/82, mass n 420759).*