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Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Longhin, Federico Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulietta Magliona, Marialaura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dal concorso “Bando 184 - Concorso pubblico per titoli ed esami a numero 6 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di esperto amministrativo”, disposto dalla Commissione esaminatrice con la graduatoria – risultato prova preselettiva – approvata nella seduta del 18 giugno 2021, pubblicata il 28 successivo, che recita:
-ricorrente- con esito “prova non valutabile” -OMISSIS- con esito “prova non valutabile” -OMISSIS- con esito “prova non valutabile”;
delle “Modalità operative di partecipazione alle prove preselettive a distanza”;
del provvedimento di convocazione alla prova preselettiva attraverso la piattaforma Zoom, nella parte relativa alle dotazioni prescritte per ciascun candidato;
del “Verbale dello svolgimento della prova preselettiva online da remoto” del -OMISSIS- di interruzione della prova ed esclusione dal concorso del dott. -ricorrente-;
del “Verbale dello svolgimento della prova preselettiva online da remoto” del -OMISSIS- di interruzione della prova ed esclusione dal concorso della dott.ssa -ricorrente-;
del “Verbale dello svolgimento della prova preselettiva online da remoto” del -OMISSIS- di interruzione della prova ed esclusione dal concorso del dott. -ricorrente- a firma -OMISSIS-;
in quanto di ragione, dei verbali della Commissione di concorso: verbale n.-OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS-; verbale n. 4 del -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS-; verbale n. -OMISSIS-;
del verbale n. -OMISSIS- della Commissione di concorso, nella parte in cui dispone: “di espletare una prova pre-selettiva suppletiva, alla quale saranno ammessi i predetti candidati, che si svolgerà in presenza e che s'intenderà superata nel caso il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 25,05 punti, ferme restando le condizioni del bando 184 e cioè: questionario su materie d'esame, nell'articolazione identica alla prima prova preselettiva, 1 ora di durata, 45 domande, 4 risposte”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista la nota del 16.6.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 16.6.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO