Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/06/2025, n. 11078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11078 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3480 del 2025, proposto da AR OM De IU & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., Municipia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
del silenzio diniego formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti depositata dalla ricorrente in data 16.01.2025, nonché per la condanna di parte resistente all’ostensione degli atti ivi enucleati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato e depositato in data 15 marzo 2025, AR OM De IU & C. S.a.s. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Napoli Obiettivo Valore S.r.l., di Municipia S.p.A., nonché del Comune di Napoli, al fine di sentir annullare il silenzio diniego formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti depositata dalla ricorrente in data 16.01.2025, nonché per la condanna di parte resistente all’ostensione degli atti ivi enucleati.
L’interesse della ricorrente, in relazione all’istanza di accesso agli atti che in questa sede ci occupa, si preciserebbe nell’esigenza di conoscere gli atti posti, dalla resistente, a fondamento della pretesa tributaria, sub specie di TARI per gli anni 2023-2024.
D’altra parte, l’ostensione in parola sarebbe diretta a soddisfare l’esigenza della ricorrente di poter concludere con il Comune di Napoli il contratto di locazione - relativamente al cespite sito in Via Comunale Ottaviano, annotato nell’inventario del patrimonio immobiliare al B.U. 10L102000T01 e individuato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sezione SGO, Foglio 1, Particella 408, Subalterno 6 Categoria C/1 – il cui perfezionamento è subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del privato contraente.
Benchè ritualmente intimato, Napoli Obiettivo Valore S.r.l. non si è costituito in giudizio.
Con memoria del 16.5.2025, la ricorrente ha sollecitato il Collegio a dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto parte resistente, a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha osteso gli atti richiesti. La ricorrente ha altresì richiesto la condanna di parte resistente alla rifusione in proprio favore delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Tribunale, dato atto di quanto sopra, ritiene che, a fronte dell’intervenuta ostensione degli atti oggetto dell’istanza per cui è causa, possa essere adottata la declaratoria di cessata la materia del contendere tra le parti.
In chiave di soccombenza virtuale, la condotta di parte resistente - che, seppure nelle more del giudizio, ha provveduto a riscontrare l’istanza di accesso de qua - nonché l’assenza dello svolgimento di qualsivoglia attività difensiva, costituiscono circostanze apprezzabili favorevolmente ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 88 c.p.c., cosicchè ritiene il Collegio di poter dichiarare irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Dichiara l’irripetibilità delle spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO