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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5277/22 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Barone
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.22 e notificato ritualmente a controparte, il ricorrente esponeva che:
- È avvocato iscritto all'Albo del Foro di Nola dal 1991 ed iscritto altresì alla CP_1
- in data 5.2.2017 veniva a mancare la propria moglie a seguito di patologia oncologica;
- rimaneva, perciò, solo con due figli maggiorenni disoccupati;
- a seguito di tale evento, straordinario, involontario ed imprevedibile, aveva sviluppato una profonda depressione che aveva generato un calo progressivo della clientela, aggravatosi poi con l'avvento della pandemia da Covid-19;
- era venuto a trovarsi, pertanto, in stato di bisogno economico non potendo più far fronte alle spese di locazione dell'immobile utilizzato come studio e quelle ordinarie della casa di abitazione dovendo far ricorso a prestiti e finanziamenti;
- che, dunque, ricorrendone i presupposti, presentava in data 18.2.22 domanda alla CP_1
convenuta per la corresponsione del contributo economico assistenziale di cui all'art 17 l.
141/92 e art. 2 co. 1 let. a) del Regolamento dell'assistenza; - La Cassa convenuta rigettava l'istanza ritenendo insussistenti i presupposti prescritti per l'erogazione del beneficio;
- avverso il provvedimento l'Istante proponeva reclamo, anch'esso respinto.
Su tali premesse, concludeva affinchè venisse accertata la sussistenza dei requisiti prescritti per accedere al beneficio invocato, ovvero la situazione di grave difficoltà economica conseguita all'evento luttuoso subito, e per l'effetto fosse condannata la convenuta al pagamento del CP_1
detto beneficio assistenziale.
Radicatosi il contraddittorio, la Cassa convenuta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** ***
La domanda é infondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente, apparendo CP_1
agevolmente rintracciabili in ricorso il petitum e la causa petendi. Dunque, il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità.
Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414 c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e causa pretendi.
Nel caso di specie, diversamente, è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, tuttavia l'allegazione dei fatti storici rilevanti, abbisognevoli di prova, risulta generica.
Giova brevemente rammentare la normativa di riferimento.
Orbene, l'art. 2 co. 1 lett. a) del regolamento per l'erogazione dell'assistenza (cfr. in atti) individua
“l'erogazione in caso di bisogno individuale” tra le prestazioni riconosciute dalla cassa forense per il caso di bisogno dell'iscritto.
I presupposti per l'erogazione della prestazione sono indicati all'art. 3, del medesimo regolamento, che così dispone: “sono beneficiari del trattamento previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)
(erogazioni in caso di bisogno individuale) gli avvocati iscritti all'Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità erogata dalla […], che, a causa di eventi straordinari, CP_1 involontari e non prevedibili, vengono a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica”.
E' evidente, dunque, che l'erogazione del beneficio di legge possa essere erogato unicamente in presenza dei requisiti così come specificati nel regolamento citato che prescrive, per l'appunto, un nesso eziologico diretto fra l'evento imprevedibile e involontario occorso al richiedente avvocato e lo stato di bisogno in cui questi versi.
Nel caso di specie, l'evento luttuoso che ha colpito il ricorrente, e riguardato il coniuge, è senz'altro evento involontario, imprevedibile e straordinario ma di per sé non ostativo all'espletamento dell'attività professionale. Ciò che ha, infatti, generato lo stato di grave difficoltà economica, alla luce delle deduzioni attoree, è invero la patologia depressiva che sarebbe derivata da quell'evento.
Ebbene, è sufficiente al riguardo evidenziare che tale stato patologico risulta solo genericamente dedotto in ricorso e giammai documentato a mezzo di certificazione specialistica. Parte istante invoca, invero, in ricorso la nomina di un ctu medico-legale. E' tuttavia evidente che, in difetto di documentazione medica che attesti lo stato patologico, l'eventuale ctu avrebbe natura meramente esplorativa e perciò inammissibile.
Nemmeno risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento depressivo e lo stato di grave difficoltà economica (si consideri altresì che l'evento luttuoso che avrebbe generato lo stato depressivo risale al febbraio 2017, laddove la domanda di assistenza alla è stata presentata CP_1
solo a febbraio 2022).
Parte istante si limita a documentare la propria situazione reddituale solo successiva all'evento luttuoso che avrebbe generato lo stato depressivo e giammai quella antecedente, essenziale al fine di verificare la eventuale effettiva riconducibilità eziologica del calo di fatturato (e dunque lo stato di bisogno generatosi) all'evento doloroso occorso.
In assenza di dati reddituali antecedenti, infatti, non può escludersi che già prima del dedotto evento luttuoso il ricorrente versasse in situazione finanziaria analoga sicchè il calo di clientela e di fatturato potrebbe ascriversi a cause diverse e non eziologicamente riconducibili al suddetto evento.
In altri termini, quand'anche si volesse ritenere che lo stato depressivo, giammai provato, possa qualificarsi in termini di evento straordinario, involontario e non prevedibile, difetta la prova
(incombente sull'istante) del nesso eziologico tra il dedotto evento e lo stato di bisogno economico nel quale versa l'istante, non essendovi evidenza della sua situazione economica antecedente al dedotto evento.
Per tali ragioni, la domanda va respinta.
Le spese di lite si compensano integralmente attesa la controvertibilità e la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 15.4.25 Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5277/22 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Barone
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.22 e notificato ritualmente a controparte, il ricorrente esponeva che:
- È avvocato iscritto all'Albo del Foro di Nola dal 1991 ed iscritto altresì alla CP_1
- in data 5.2.2017 veniva a mancare la propria moglie a seguito di patologia oncologica;
- rimaneva, perciò, solo con due figli maggiorenni disoccupati;
- a seguito di tale evento, straordinario, involontario ed imprevedibile, aveva sviluppato una profonda depressione che aveva generato un calo progressivo della clientela, aggravatosi poi con l'avvento della pandemia da Covid-19;
- era venuto a trovarsi, pertanto, in stato di bisogno economico non potendo più far fronte alle spese di locazione dell'immobile utilizzato come studio e quelle ordinarie della casa di abitazione dovendo far ricorso a prestiti e finanziamenti;
- che, dunque, ricorrendone i presupposti, presentava in data 18.2.22 domanda alla CP_1
convenuta per la corresponsione del contributo economico assistenziale di cui all'art 17 l.
141/92 e art. 2 co. 1 let. a) del Regolamento dell'assistenza; - La Cassa convenuta rigettava l'istanza ritenendo insussistenti i presupposti prescritti per l'erogazione del beneficio;
- avverso il provvedimento l'Istante proponeva reclamo, anch'esso respinto.
Su tali premesse, concludeva affinchè venisse accertata la sussistenza dei requisiti prescritti per accedere al beneficio invocato, ovvero la situazione di grave difficoltà economica conseguita all'evento luttuoso subito, e per l'effetto fosse condannata la convenuta al pagamento del CP_1
detto beneficio assistenziale.
Radicatosi il contraddittorio, la Cassa convenuta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** ***
La domanda é infondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente, apparendo CP_1
agevolmente rintracciabili in ricorso il petitum e la causa petendi. Dunque, il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità.
Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414 c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e causa pretendi.
Nel caso di specie, diversamente, è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, tuttavia l'allegazione dei fatti storici rilevanti, abbisognevoli di prova, risulta generica.
Giova brevemente rammentare la normativa di riferimento.
Orbene, l'art. 2 co. 1 lett. a) del regolamento per l'erogazione dell'assistenza (cfr. in atti) individua
“l'erogazione in caso di bisogno individuale” tra le prestazioni riconosciute dalla cassa forense per il caso di bisogno dell'iscritto.
I presupposti per l'erogazione della prestazione sono indicati all'art. 3, del medesimo regolamento, che così dispone: “sono beneficiari del trattamento previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)
(erogazioni in caso di bisogno individuale) gli avvocati iscritti all'Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità erogata dalla […], che, a causa di eventi straordinari, CP_1 involontari e non prevedibili, vengono a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica”.
E' evidente, dunque, che l'erogazione del beneficio di legge possa essere erogato unicamente in presenza dei requisiti così come specificati nel regolamento citato che prescrive, per l'appunto, un nesso eziologico diretto fra l'evento imprevedibile e involontario occorso al richiedente avvocato e lo stato di bisogno in cui questi versi.
Nel caso di specie, l'evento luttuoso che ha colpito il ricorrente, e riguardato il coniuge, è senz'altro evento involontario, imprevedibile e straordinario ma di per sé non ostativo all'espletamento dell'attività professionale. Ciò che ha, infatti, generato lo stato di grave difficoltà economica, alla luce delle deduzioni attoree, è invero la patologia depressiva che sarebbe derivata da quell'evento.
Ebbene, è sufficiente al riguardo evidenziare che tale stato patologico risulta solo genericamente dedotto in ricorso e giammai documentato a mezzo di certificazione specialistica. Parte istante invoca, invero, in ricorso la nomina di un ctu medico-legale. E' tuttavia evidente che, in difetto di documentazione medica che attesti lo stato patologico, l'eventuale ctu avrebbe natura meramente esplorativa e perciò inammissibile.
Nemmeno risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento depressivo e lo stato di grave difficoltà economica (si consideri altresì che l'evento luttuoso che avrebbe generato lo stato depressivo risale al febbraio 2017, laddove la domanda di assistenza alla è stata presentata CP_1
solo a febbraio 2022).
Parte istante si limita a documentare la propria situazione reddituale solo successiva all'evento luttuoso che avrebbe generato lo stato depressivo e giammai quella antecedente, essenziale al fine di verificare la eventuale effettiva riconducibilità eziologica del calo di fatturato (e dunque lo stato di bisogno generatosi) all'evento doloroso occorso.
In assenza di dati reddituali antecedenti, infatti, non può escludersi che già prima del dedotto evento luttuoso il ricorrente versasse in situazione finanziaria analoga sicchè il calo di clientela e di fatturato potrebbe ascriversi a cause diverse e non eziologicamente riconducibili al suddetto evento.
In altri termini, quand'anche si volesse ritenere che lo stato depressivo, giammai provato, possa qualificarsi in termini di evento straordinario, involontario e non prevedibile, difetta la prova
(incombente sull'istante) del nesso eziologico tra il dedotto evento e lo stato di bisogno economico nel quale versa l'istante, non essendovi evidenza della sua situazione economica antecedente al dedotto evento.
Per tali ragioni, la domanda va respinta.
Le spese di lite si compensano integralmente attesa la controvertibilità e la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 15.4.25 Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma