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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. TO LU IA TE all'udienza del 06.10.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
d'Orlando, Via Cordovena, n. 78, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara IA Gullotti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura e DS agricola.
All'udienza del 06.10.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 2738/2020 depositato in Cancelleria in data 01.09.2020 la ricorrente, bracciante agricola esponeva di, avere proposto regolare domanda per ricevere il trattamento di disoccupazione agricola relativo all'anno 2018, come per legge, per avere la medesima lavorato quale bracciante agricola a tempo determinato negli anni 2017 e 2018, per n. 102 giornate l'anno, dal mese di agosto al mese di dicembre, alle dipendenze della ditta Mari e Monti Srls. Di conseguenza, chiedeva la condanna dell' , in persona CP_2 del rappresentante legale pro tempore, previo riconoscimento del rapporto lavorativo prestato in agricoltura negli anni 2017 e 2018, al pagamento della suddetta indennità.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso eccependo CP_3 la decadenza ai sensi dell'art. 22 del Dl. n. 7/1970.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sulla base delle risultanze processuali risulta che l'eccezione preliminare sollevata dall' è fondata CP_3 come in atti dallo stesso sollevata.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 06.10.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. TO LU IA TE
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. TO LU IA TE all'udienza del 06.10.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
d'Orlando, Via Cordovena, n. 78, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara IA Gullotti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura e DS agricola.
All'udienza del 06.10.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 2738/2020 depositato in Cancelleria in data 01.09.2020 la ricorrente, bracciante agricola esponeva di, avere proposto regolare domanda per ricevere il trattamento di disoccupazione agricola relativo all'anno 2018, come per legge, per avere la medesima lavorato quale bracciante agricola a tempo determinato negli anni 2017 e 2018, per n. 102 giornate l'anno, dal mese di agosto al mese di dicembre, alle dipendenze della ditta Mari e Monti Srls. Di conseguenza, chiedeva la condanna dell' , in persona CP_2 del rappresentante legale pro tempore, previo riconoscimento del rapporto lavorativo prestato in agricoltura negli anni 2017 e 2018, al pagamento della suddetta indennità.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso eccependo CP_3 la decadenza ai sensi dell'art. 22 del Dl. n. 7/1970.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sulla base delle risultanze processuali risulta che l'eccezione preliminare sollevata dall' è fondata CP_3 come in atti dallo stesso sollevata.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 06.10.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. TO LU IA TE