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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/02/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Lorena Casiraghi Presidente relatore
- dott.ssa Annalisa Boido Giudice
- dott.ssa Gabriella Citro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2119 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 23.1.2024 a seguito di discussione orale tra
(C.F. ) rappresentato e difeso in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio n.
3/A
Ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Compensi professionali avvocato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Novara, chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento della complessiva somma di € 5.344,93 di cui € 438,74 per spese di domiciliazione ed € 4.906,19 comprensiva di spese generali, IVA e CPA a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore del convenuto nel procedimento rg. n.
1060/2016 instaurato davanti a questo Tribunale e conclusosi con ordinanza dichiarativa della pagina 1 di 4 litispendenza con il procedimento previamente introdotto dalla controparte davanti al
Tribunale di Palermo e rubricato al rg. n. 11527/2016 nonchè per l'attività difensiva prestata in favore dell'odierno convenuto nell'ambito di tale ultimo procedimento.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta agli atti e all'udienza del
23.1.2014 il Collegio, a seguito di discussione orale, si è riservato il deposito della sentenza nel termine di legge.
*****
L'avv. rivendica il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività Pt_1
professionale svolta in favore del sig. sia innanzi a questo Tribunale, sia Controparte_1
innanzi al Tribunale di Palermo.
La domanda attorea può trovare accoglimento limitatamente all'attività professionale prestata innanzi a questo Tribunale.
Con riferimento al compenso maturato in relazione al procedimento incardinato innanzi al
Tribunale di Palermo, va infatti dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale.
L'art. 14 del D.lgs. 150/2011 intitolato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” così recita “
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.
Alla luce della normativa sopra richiamata emerge trasparente l'incompetenza del
Tribunale adito. In relazione a tale domanda va affermata infatti la competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Palermo trattandosi dell'ufficio ove l'avv. ha prestato la Pt_1
propria opera.
Quanto invece all'attività professionale prestata dinnanzi a questo Tribunale, si osserva che il conferimento dell'incarico professionale all'avv. così come l'attività Parte_1
processuale da questi svolta in favore del convenuto risulta dalla documentazione prodotta e, in particolare, dal ricorso ex art. 337 ter c.c. e 737 c.p.c. (doc. 1) e dall'ordinanza collegiale pagina 2 di 4 resa in data 15.12.2016 che ha definito il procedimento dichiarando la litispendenza con la causa previamente incardinata innanzi al Tribunale di Palermo (doc. 2).
In particolare, risulta che l'avv. ha svolto in favore dell'odierno convenuto attività Pt_1
consistente nello studio e nella redazione del ricorso introduttivo nonché nella partecipazione alla prima udienza di comparizione all'esito della quale il Tribunale di Novara in composizione collegiale ha definito il giudizio con la declaratoria di litispendenza.
Facendo applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali, deve ritenersi provato il titolo su cui parte ricorrente fonda la propria domanda, mentre non risulta l'esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata in giudizio (l'onere della cui dimostrazione gravava sul convenuto).
Il convenuto, rimasto contumace, non ha infatti provato - come sarebbe stato suo preciso onere
- l'estinzione della pretesa azionata in giudizio.
In ordine al quantum si ritiene congruo l'importo di € 1.201,24 comprensivo di accessori di legge esposto dal ricorrente nella nota pro-forma in atti in quanto coerente con i parametri di cui al D.M. 55/2014.
In definitiva, va condannato al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di € 1.201,24 per compensi professionali già comprensiva di
[...]
IVA e CPA oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 127/2022 tenuto conto del valore della causa risultante all'esito del giudizio, della non particolare complessità dello stesso e dell'attività processuale effettivamente svolta che non ha visto attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Novara in favore del Tribunale di
Palermo per le prestazioni rese innanzi a tale ufficio giudiziario;
2) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore dell'avv. della somma di € 1.201,24 già comprensiva di IVA e Parte_1
CPA, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 3 di 4 3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in € 400,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso
[...]
forfettario oltre IVA e CPA.
Novara, 16.2.2024
Il Presidente del Collegio
Lorena Casiraghi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Lorena Casiraghi Presidente relatore
- dott.ssa Annalisa Boido Giudice
- dott.ssa Gabriella Citro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2119 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 23.1.2024 a seguito di discussione orale tra
(C.F. ) rappresentato e difeso in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio n.
3/A
Ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Compensi professionali avvocato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Novara, chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento della complessiva somma di € 5.344,93 di cui € 438,74 per spese di domiciliazione ed € 4.906,19 comprensiva di spese generali, IVA e CPA a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore del convenuto nel procedimento rg. n.
1060/2016 instaurato davanti a questo Tribunale e conclusosi con ordinanza dichiarativa della pagina 1 di 4 litispendenza con il procedimento previamente introdotto dalla controparte davanti al
Tribunale di Palermo e rubricato al rg. n. 11527/2016 nonchè per l'attività difensiva prestata in favore dell'odierno convenuto nell'ambito di tale ultimo procedimento.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta agli atti e all'udienza del
23.1.2014 il Collegio, a seguito di discussione orale, si è riservato il deposito della sentenza nel termine di legge.
*****
L'avv. rivendica il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività Pt_1
professionale svolta in favore del sig. sia innanzi a questo Tribunale, sia Controparte_1
innanzi al Tribunale di Palermo.
La domanda attorea può trovare accoglimento limitatamente all'attività professionale prestata innanzi a questo Tribunale.
Con riferimento al compenso maturato in relazione al procedimento incardinato innanzi al
Tribunale di Palermo, va infatti dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale.
L'art. 14 del D.lgs. 150/2011 intitolato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” così recita “
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.
Alla luce della normativa sopra richiamata emerge trasparente l'incompetenza del
Tribunale adito. In relazione a tale domanda va affermata infatti la competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Palermo trattandosi dell'ufficio ove l'avv. ha prestato la Pt_1
propria opera.
Quanto invece all'attività professionale prestata dinnanzi a questo Tribunale, si osserva che il conferimento dell'incarico professionale all'avv. così come l'attività Parte_1
processuale da questi svolta in favore del convenuto risulta dalla documentazione prodotta e, in particolare, dal ricorso ex art. 337 ter c.c. e 737 c.p.c. (doc. 1) e dall'ordinanza collegiale pagina 2 di 4 resa in data 15.12.2016 che ha definito il procedimento dichiarando la litispendenza con la causa previamente incardinata innanzi al Tribunale di Palermo (doc. 2).
In particolare, risulta che l'avv. ha svolto in favore dell'odierno convenuto attività Pt_1
consistente nello studio e nella redazione del ricorso introduttivo nonché nella partecipazione alla prima udienza di comparizione all'esito della quale il Tribunale di Novara in composizione collegiale ha definito il giudizio con la declaratoria di litispendenza.
Facendo applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali, deve ritenersi provato il titolo su cui parte ricorrente fonda la propria domanda, mentre non risulta l'esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata in giudizio (l'onere della cui dimostrazione gravava sul convenuto).
Il convenuto, rimasto contumace, non ha infatti provato - come sarebbe stato suo preciso onere
- l'estinzione della pretesa azionata in giudizio.
In ordine al quantum si ritiene congruo l'importo di € 1.201,24 comprensivo di accessori di legge esposto dal ricorrente nella nota pro-forma in atti in quanto coerente con i parametri di cui al D.M. 55/2014.
In definitiva, va condannato al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di € 1.201,24 per compensi professionali già comprensiva di
[...]
IVA e CPA oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 127/2022 tenuto conto del valore della causa risultante all'esito del giudizio, della non particolare complessità dello stesso e dell'attività processuale effettivamente svolta che non ha visto attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Novara in favore del Tribunale di
Palermo per le prestazioni rese innanzi a tale ufficio giudiziario;
2) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore dell'avv. della somma di € 1.201,24 già comprensiva di IVA e Parte_1
CPA, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 3 di 4 3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in € 400,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso
[...]
forfettario oltre IVA e CPA.
Novara, 16.2.2024
Il Presidente del Collegio
Lorena Casiraghi
pagina 4 di 4