Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lunigiana 46;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Milano del 29/07/2022, con il quale la stessa disponeva il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. FR RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Milano in data 31/12/2020.Il giorno 23/09/2021 presentava istanza di rinnovo. Con provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 29/07/2022 si disponeva il rigetto della domanda per il seguente motivo: “a -OMISSIS- è stata contestata la condanna ad anni 1 (uno) mesi 10 (dieci) di reclusione ed Euro 800 di multa riportata dal Tribunale di -OMISSIS- in data 26/09/2019”; “il giudizio di primo grado è stato confermato dalla Corte d'Appello di -OMISSIS- il 10/11/2020 con sentenza n. -OMISSIS-, irrevocabile dal 26/03/2021”.
In particolare, il sig. -OMISSIS- veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 648, 81, 474 c.p. L’interessato impugna il provvedimento e afferma che esso si palesa illegittimo e viziato da eccesso di potere sotto plurimi profili, per i seguenti motivi: violazione di legge, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria.
La causa è stata trattata all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 ed è stata rimessa in decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato risulta del tutto carente sotto il profilo della motivazione in quanto la Questura si limita a riportare, senza alcuna autonoma valutazione o spiegazione, una sola sentenza di condanna, senza valutare positivamente nemmeno l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena. Contesta l’automatismo conseguente alla condanna definitiva del ricorrente per alcuni reati ex artt. 648, 81 e 474 c.p. (ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi).
Le censure, esaminate unitariamente, sono infondate.
Come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stato motivato sul presupposto della condanna per vendita e detenzione di prodotti industriali con marchi contraffatti – ipotesi ostativa all’ingresso e al soggiorno in Italia dei cittadini stranieri - confermata in grado di appello, che integra ex lege pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza del ricorrente in territorio italiano ove non si è integrato, nonostante viva da tempo nel nostro Paese.
La Questura riferisce in atti che in data 07.01.2024 il ricorrente è stato colpito da provvedimenti di espulsione (art. 13 Let. B T.U.I.) e ordine (art.14 T.U.I.), emessi rispettivamente dal Prefetto e dal Questore di Milano, n. -OMISSIS-.
Il Giudice di Pace di Milano, a seguito di impugnazione avanzata dal ricorrente, con Decreto RG n. -OMISSIS- datato 01.02.2024, ha rigettato il ricorso.
Ritiene quindi il Collegio che deve essere affermata la correttezza dell’operato della Questura di Milano.
Va richiamato il d.l.gs. 286 del 25 luglio 1998 –Testo unico immigrazione- che all’art. 4 c. 3 consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno; prevede altresì che non è ammesso in Italia lo straniero “…che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone... Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773…..”
La decisione in causa trova fondamento e conferma nella condanna penale citata, negli atti conseguenti e nella pronuncia del giudice di pace di Milano, circostanze che evidenziano l’assenza di redditi di lavoro continuativi, i precedenti penali e il mancato inserimento del ricorrente nel tessuto sociale italiano.
Le censure dedotte devono pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie, essere disattese, in quanto il provvedimento gravato si palesa coerente col quadro normativo vigente.
Le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE ST OZ, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
FR RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RG | TE ST OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.