Articolo 133 della Costituzione
Articolo 132Articolo 134
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1 gennaio 1948
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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