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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 331/2020 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(AV), alla via Trucillo 78, (C.F.: , in nome proprio e nella C.F._1 qualità di legale rapp.te p.t. della con sede in Montoro Superiore CP_1
(AV), alla via Trucillo 44 (P. IVA , elett.te dom.to presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Izzo Paolo (C.F.: ) dal quale è rapp.to e difeso, giusta C.F._2 mandato alle liti allegato nelle forme del pct [dichiarando i seguenti dati per le comunicazioni di rito fax 0825/502842 – p.e.c. Email_1
Appellante
CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del Direttore pro tempore -
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domiciliano P.IVA_4
e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellati
OGGETTO : appello avverso la sentenza n° . 1273 del 25.06.2019 pubblicata in pari data, non notificata, resa inter partes con la quale il Controparte_5 rigettava l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dall'
[...]
nr. 93/A/16 e 93/B/16. CP_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 22 della Legge nr. 689/1981 nonché dell'art. 6 del D. Lgs. nr. 150/2011, l'appellante, nella duplice qualità, proponeva opposizione avverso le ordinanze richiamate in epigrafe, notificate sia a titolo di obbligato principale che solidale, per un importo di €. 50.030,90 a titolo di sanzione amministrativa per assunte violazioni in materia di lavoro.
In particolare con le stesse veniva contestato: l'omesso invio, il giorno antecedente, alla data di assunzione, al competente centro provinciale per l'impiego, dei dati contenenti le comunicazioni dei costituiti rapporti di lavoro in riferimento ai rapporti di lavoro dettagliatamente indicati al punto I dell'atto impugnato (pag. 2 e ss.); l'omessa consegna ai lavoratori sopra richiamati di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro punto II atto citato (pag. 3 e ss.); l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro relativamente ai rapporti sopra richiamati per le giornate dettagliatamente descritte per ciascuno di essi al punto I del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.9.2013 (punto III pag. 3 atto citato); l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro relativamente ai rapporti sopra richiamati per le giornate dettagliatamente descritte per ciascuno di essi sempre al punto I del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.9.2013 (punto IV pag. 3 atto citato); l'impiego dei lavoratori subordinati indicati al punto 5 dell'atto impugnato (pag. 4) in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e di adempimenti per il giorno 15.12.2012 ed uno per il giorno 1.12.2012; l'omessa consegna di una copia della insaturazione del rapporto di lavoro sempre in riferimento all'elenco dei lavoratori indicati al punto 5 che precede (punto 6 pag. 4 atto impugnato.
Quanto sopra scaturiva da una verifica ispettiva conclusasi il 25.9.2013 con il verbale unico di accertamento e notificazione n. AV89001/2013-260-01 del 25/09/2013, con i quali si affermava di aver concluso gli accertamenti iniziati con accesso in data 08.03.2012.
L'originaria parte opponente censurava gli atti impugnati sotto il profilo della: 1) Violazione dell'art. 14 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. per essere l'illecito amministrativo notificato oltre i 90 gg. di cui al citato articolo 14 con conseguente intervenuta decadenza ed estinzione dell'illecito amministrativo;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. in quanto non adeguatamente motivata, con particolare riferimento alla circostanza che si era in presenza di una motivazione per relationem ad altri atti, mai portati a conoscenza dei ricorrenti;
3) Infondatezza della contestazione – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base degli illeciti contestati e delle sanzioni irrogate,risultando perfettamente regolari le prestazioni accessorie attivate con i cd. “voucher” per i lavoratori oggetto di contestazione, ed in ogni caso, per invocare l'applicazione del principio del cd. “favor rei” in presenza di successiva norma abrogatice dei limiti soggettivi per accedere all'utilizzo dei buoni lavoro, che aveva comportano l'adozione delle sanzioni amministrative, mentre si contestava la ricorrenza di lavoratori assunti in nero, in presenza di assunzioni derivanti da causa di forza maggiore, rientranti nell'ambito della categoria dei cd “avventizi”, che consentiva in questi casi di poter comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro nei 5 giorni successivi.
4) Eccessività della quantificazione della sanzione, tenuto conto del contesto sia oggettivo che soggettivo, nonché del confuso quadro normativo di riferimento, che, pertanto, doveva essere parametrato nella misura minima prevista dalla legge.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ed 8 bis della Legge nr. 689/1981,atteso che per le sanzioni irrogate che non risultava essere stato applicato il cd. cumulo sia giuridico che materiale, il quale imponeva di calcolare la sanzione prendendo a base quella più alta aumentata fino ad terzo.
Ritualmente costituitasi, la resistente Amministrazione con plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione con condanna dei ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite .
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato in data 27.1.2020 deducendo la :
1) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 14 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. – Manifesta contradditorietà ed illogicità – Intervenuta decadenza – Estinzione dell'illecito amministrativo per aver il Tribunale erroneamente ritenuto ragionevoli i tempi impiegati per l'accertamento, laddove i dati probatori acquisiti al processo, ove correttamente valutati , avrebbero consentito di verificare come vi era stata una colpevole inerzia dell'ufficio, con conseguente insussistenza della congruità del termine utilizzato per l'accertamento e la notifica dell'illecito e conseguente intervenuta decadenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 e ss. D. Lgs. nr. 276/2003 , e succ. mod. ed integr. in relazione all'art. 1 comma 32-33 della Legge nr. 92/2012 – Violazione dei principi generali in tema di favor rei –In particolare ha dedotto l'appellante che il tribunale di Avellino, in un ottica di interpretazione conforme dell'art 1 della Legge nr. 689/1981 avrebbe dovuto ritenere sussistente l'applicazione retroattiva delle modifiche in mitius delle sanzioni amministrative punitive come nel caso e conseguente annullare le sanzioni inflitte di cui ai punti 1,2,3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione impugnata afferente alla contestazione di utilizzo di lavoratori difformemente dalla previsione normativa di cui all'art. 70 D. Lgs. nr. 267/2003 a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33. Diversamente opinando sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. in relazione all'intervenuta modifica di cui all'art. 70 D. Lgs. nr. 267/2003 a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative a carattere punitivo.
Chiedeva , pertanto , in via principale accogliersi il motivo di opposizione afferente alla violazione dell'art. 14 della Legge nr. 689/1981 circa la intervenuta decadenza dal termine di notifica del verbale di illecito amministrativo con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte;
- in via subordinata accogliersi il motivo di opposizione afferente alla violazione del principio del facov rei e, per l'effetto, annullarsi le sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate di cui ai punti 1,2,3 4, afferente la violazione delle previsioni normative in ordine all'utilizzo dei lavoratori mediante i cd. voucher;
- con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto , con vittoria delle spese del grado
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione scritta , all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Com'è noto, il termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione entro il quale deve avvenire la contestazione, in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha natura perentoria, atteso che l'art. 14 del D.Lgs 689/81 stabilisce espressamente che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Nondimeno, rispetto alla determinazione del momento iniziale della decorrenza, l'art. 14 correla il dies a quo all'accertamento della violazione. Tuttavia, secondo la medesima richiamata giurisprudenza, l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma piuttosto con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso (cfr per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 e 2024/24401).
Detto termine non decorre, dunque, dal momento in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della violazione, bensì dal momento in cui la stessa verifichi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Spetta al giudice di merito, competente a giudicare dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il compito di sindacare il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione procedente, valutando nel loro insieme gli accertamenti compiuti e la congruità del tempo impiegato in base alla complessità di tali accertamenti e secondo la maggiore o minore difficoltà della fattispecie concreta, determinando così in relazione al singolo caso il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla conoscenza dell'illecito.
Nel caso in esame, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato la complessità degli accertamenti secondo il principio di ragionevolezza, sì da ritenere congruo e ragionevole il tempo impiegato , ampiamente argomentando in proposito .
Il Tribunale ha infatti ben evidenziato che i novanta giorni per la notifica del verbale non potevano non decorrere dal 04.09.2013, , data in cui l'organo di vigilanza aveva acquisito l'attestato rilasciato dalla scuola alberghiera frequentata dal lavoratore . Con argomentazione immune da censure il giudice Parte_2 di prime cure ha osservato che la necessità di conferma della frequenza della scuola alberghiera da parte del era giustificata dalle risultanze Pt_2 contrastanti delle comunicazioni obbligatorie di assunzione per gli anni 2011, 2012 e 2013 ; infatti in alcune di queste il era indicato come mero titolare di Pt_2 licenza media mentre in altre era qualificato come titolare di diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui , già alla data dell'08.03.2012 (data in cui è stato redatto il verbale di primo accesso ispettivo), l'ufficio ispettivo aveva a disposizione tutti gli elementi per valutare la posizione lavorativa del , atteso che il rapporto di lavoro era terminato il 30.04.2011. Pt_2
Invero alla data del 08.03.2012 non era dato sapere con certezza se nel periodo dal 06.11.2010 al 30.04.2011 (anni in cui il è stato impiegato con i voucher) Pt_2 lo stesso fosse iscritto ad un ciclo di studi, requisito che ne permetteva l'utilizzo attraverso i buoni lavoro. Pertanto la necessità del completamento dell'istruttoria ,a mezzo richiesta di integrazione documentale ed audizione del predetto lavoratore espletati nell'agosto -settembre 2013, erano volti ad accertare proprio se nel periodo dal novembre 2010 all'aprile 2011 il fosse iscritto ad un Pt_2 ciclo di scuola superiore o università che ne consentisse l'utilizzo attraverso i c.d.voucher.
Anche per il lavoratore , si era reso necessario valutare la Persona_1 sussistenza dei requisiti che ne permettevano l'utilizzazione attraverso i voucher, ma nel periodo antecedente al 15.12.2012 , a nulla, quindi , rilevando quanto eccepito dall'appellante in ordine al fatto che il predetto lavoratore era stato trovato a lavorare a “nero “ già il 15.12.2012 (cfr. allegati nn. 19, 39 e 62.5).
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice neppure può sostenersi che gli accertamenti si erano chiusi a marzo 2013, perché come agevolmente risultava già dalla lettura del foliario della produzione di parte resistente (e dalla consultazione anche dei relativi documenti) pure altre due lavoratori oltre al risultano essere sentiti dopo tale data, nella persona di Pt_2 Testimone_1 sentita in data 20.5.2013 (c. doc. contrassegnato dal nr. 53 nel foliario della produzione di parte resistente) e del lavoratore sentito in data Parte_1
20.5.2013 (c. doc. contrassegnato dal nr. 54 nel foliario della produzione di parte resistente).
Il è stato poi sentito in data 30.8.2013 (v. doc contrassegnato dal nr. 55 Pt_2 nel foliario della produzione di parte resistente) o meglio alla data del 30.08.2013 è stato escusso il padre dello stesso– – evidentemente stante il Parte_3 perdurante impedimento dello stesso a essere sentito.
Non sono condivisibili i rilievi di parte appellante che , nel tentativo di dimostrare la colpevole inerzia dei funzionari, afferma la superfluità della dichiarazione resa in data 20.05.2013 dalla lavoratrice nonché dal datore di lavoro Testimone_2
Parte_1
Ebbene la dichiarazione della non è mera conferma di quanto dalla stessa Tes_2 già dichiarato all'atto dell'accesso ispettivo, essendo stati raccolti elementi volti a confermare quanto dichiarato da altri lavoratori al fine di acquisire dichiarazioni incrociate utili a stabilire per quali e quante giornate i lavoratori in questione fossero stati impiegati attraverso i voucher.
Né può ritenersi superflua la dichiarazione resa in data 20.05.2013 dal datore di lavoro Invero dalle dichiarazioni del del 20.05.2013 è Parte_1 Parte_1 stato possibile avere conferma che i lavoratori in accertamento non avevano svolto le attività di cui al primo comma dell'art. 70 ma mansioni di commis di sala, camerieri, aiuto cuoco e lavapiatti.
Inoltre attraverso detta dichiarazione è stato possibile stabilire ovvero confermare in quali mansioni e per quante ore al giorno sono stati impiegati i lavoratori in questione, ciò anche al fine di procedere alla quantificazione del recupero contributivo.
Va ricordato che il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 42 del 14.12.2010 aveva chiarito che per tutte quelle attività attinenti ai settori terziario, distribuzione e servizi, non espressamente elencate dal primo comma dell'art. 70 (diverse quindi da lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, dalle attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli etc), potevano essere utilizzati esclusivamente alcune categorie di soggetti per prestazioni di natura occasionale accessoria, ossia: giovani dai 16 ai 25 anni;
pensionati, soggetti percettori di misure a sostegno del reddito;
lavoratori part-time.
Stando così le cose, è evidente che se si considerano le pluralità delle sospette posizioni lavorative/contributive da verificare in relazione al numero dei dipendenti irregolari nel corso dell'ispezione ( ben 25 lavoratori ) ; il fatto che tali verifiche furono particolarmente accurate, con il coinvolgimento di più enti e uffici;
la necessità di un chiarimento interpretativo alla Direzione Regionale del Lavoro a causa delle sopravvenute modifiche normative che hanno riguardato l'art 70 del D.Lgs 276 /2003, la necessità dell'acquisizione dell'ultimo documento relativo alla posizione del lavoratore , acquisito in data 4.9.2013 , il Parte_2 rilevato ritardo si rivela solo apparente e l'asserito prolungamento dei tempi assolutamente ragionevole e giustificato.
Ed invero, se compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), è evidente che spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria, la cui durata non è certamente predeterminabile ma risente della complessità delle indagini. Ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Il Tribunale ha dunque ben compreso la complessità dell'accertamento ispettivo in questione che ha richiesto laboriosi incroci di dichiarazioni al fine di comprendere per quali e quante giornate i numerosi lavoratori fossero stati impiegati con l'ausilio dei voucher senza che vi fossero i presupposti richiesti dalla normativa vigente al tempo dei fatti. In conclusione, il completamento dell'accertamento è stata un'attività complessa che ha incluso anche la valutazione degli atti istruttori, il che in alcuni casi ha portato ad ulteriori accertamenti e a richieste di integrazione documentale . A ciò deve aggiungersi ,in conformità al costante orientamento di legittimità, che tra le complesse attività finalizzate all'accertamento dell'illecito rientrano non soltanto gli atti di indagine e le richieste di integrazione documentale ma deve essere garantito pure alla PA procedente” il tempo necessario …per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene la Corte che le contestazioni degli illeciti risultano notificate entro i termini di legge e che , pertanto , alcuna violazione dell'art. 14 del D.Lgs 689/81 si è concretizzata.
Da qui il rigetto del primo motivo di gravame.
Vanno altresì respinte le censure dedotte nel secondo motivo di appello alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che "in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore, in tal modo confermando la differenza di trattamento esistente tra sanzione penale e sanzione amministrativa” (v. ex plurimis Cass. n. 29411 del 28/12/2011; Cass. n. 14959 del 25/06/2009; Cass. n. 5210 del 04/03/2009).
Tali principi sono stati ribaditi di recente dalla S. C che ,con l'ordinanza n. 27443 del 23.10.2024, ha rilevato che, in tema di sanzioni amministrative, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
.Secondo i Giudici di legittimità, il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); pertanto il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" ( Cass. n. 24375/2023);
Per la sentenza citata , dunque, tale principio generale trova una deroga soltanto laddove la sanzione, seppur irrogata in ambito amministrativo, abbia natura sostanzialmente penale. Ebbene le sanzioni per cui è causa non sono assolutamente connotate da quel necessario carattere di punitività ( peraltro neppure specificate dall'appellante) e a cui fa cenno la sentenza . 63/2019 della Corte Costituzionale pure richiamata dall'appellante a giustificazione dell'estensione del principio di favor rei, principio che, invece, rimane circoscritto solo ad alcuni settori specifici dell'ordinamento.
Conclusivamente va confermato, come correttamente ritenuto dal tribunale, che la somma dovuta per la violazione amministrativa dev'essere calcolata non in relazione alla sanzione, anche se più favorevole, in vigore al momento della contestazione, ma in base a quella applicabile al tempo della condotta, in quanto in tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 l. 689/1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato (tempus regit actum), con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole (favor rei), senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore.
Nel caso in discussione, dunque, non risulta possibile ritenere estinti gli illeciti contestati, in quanto, al tempo del verificarsi della violazione sussistevano i citati limiti soggettivi per l'utilizzo dei voucher, (ossia dei soggetti che potevano prestare attività lavorativa mediante l'uso dei buoni lavoro) , limiti abrogati, , soltanto a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33.
Per completezza motivazionale , si osserva che la questione sollevata in via subordinata di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. in relazione all'intervenuta modifica di cui all'art. 70 D. Lgs. nr. 267/2003 a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative a carattere punitivo ,si appalesa del tutto inammissibile sia perché genericamente motivata sia perché non reiterata nelle conclusioni dell'appello.
Per tutto quanto sin qui esposte l'impugnazione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello; -condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 25 settembre 2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 25.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 331/2020 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(AV), alla via Trucillo 78, (C.F.: , in nome proprio e nella C.F._1 qualità di legale rapp.te p.t. della con sede in Montoro Superiore CP_1
(AV), alla via Trucillo 44 (P. IVA , elett.te dom.to presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Izzo Paolo (C.F.: ) dal quale è rapp.to e difeso, giusta C.F._2 mandato alle liti allegato nelle forme del pct [dichiarando i seguenti dati per le comunicazioni di rito fax 0825/502842 – p.e.c. Email_1
Appellante
CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del Direttore pro tempore -
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domiciliano P.IVA_4
e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellati
OGGETTO : appello avverso la sentenza n° . 1273 del 25.06.2019 pubblicata in pari data, non notificata, resa inter partes con la quale il Controparte_5 rigettava l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dall'
[...]
nr. 93/A/16 e 93/B/16. CP_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 22 della Legge nr. 689/1981 nonché dell'art. 6 del D. Lgs. nr. 150/2011, l'appellante, nella duplice qualità, proponeva opposizione avverso le ordinanze richiamate in epigrafe, notificate sia a titolo di obbligato principale che solidale, per un importo di €. 50.030,90 a titolo di sanzione amministrativa per assunte violazioni in materia di lavoro.
In particolare con le stesse veniva contestato: l'omesso invio, il giorno antecedente, alla data di assunzione, al competente centro provinciale per l'impiego, dei dati contenenti le comunicazioni dei costituiti rapporti di lavoro in riferimento ai rapporti di lavoro dettagliatamente indicati al punto I dell'atto impugnato (pag. 2 e ss.); l'omessa consegna ai lavoratori sopra richiamati di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro punto II atto citato (pag. 3 e ss.); l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro relativamente ai rapporti sopra richiamati per le giornate dettagliatamente descritte per ciascuno di essi al punto I del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.9.2013 (punto III pag. 3 atto citato); l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro relativamente ai rapporti sopra richiamati per le giornate dettagliatamente descritte per ciascuno di essi sempre al punto I del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.9.2013 (punto IV pag. 3 atto citato); l'impiego dei lavoratori subordinati indicati al punto 5 dell'atto impugnato (pag. 4) in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e di adempimenti per il giorno 15.12.2012 ed uno per il giorno 1.12.2012; l'omessa consegna di una copia della insaturazione del rapporto di lavoro sempre in riferimento all'elenco dei lavoratori indicati al punto 5 che precede (punto 6 pag. 4 atto impugnato.
Quanto sopra scaturiva da una verifica ispettiva conclusasi il 25.9.2013 con il verbale unico di accertamento e notificazione n. AV89001/2013-260-01 del 25/09/2013, con i quali si affermava di aver concluso gli accertamenti iniziati con accesso in data 08.03.2012.
L'originaria parte opponente censurava gli atti impugnati sotto il profilo della: 1) Violazione dell'art. 14 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. per essere l'illecito amministrativo notificato oltre i 90 gg. di cui al citato articolo 14 con conseguente intervenuta decadenza ed estinzione dell'illecito amministrativo;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. in quanto non adeguatamente motivata, con particolare riferimento alla circostanza che si era in presenza di una motivazione per relationem ad altri atti, mai portati a conoscenza dei ricorrenti;
3) Infondatezza della contestazione – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base degli illeciti contestati e delle sanzioni irrogate,risultando perfettamente regolari le prestazioni accessorie attivate con i cd. “voucher” per i lavoratori oggetto di contestazione, ed in ogni caso, per invocare l'applicazione del principio del cd. “favor rei” in presenza di successiva norma abrogatice dei limiti soggettivi per accedere all'utilizzo dei buoni lavoro, che aveva comportano l'adozione delle sanzioni amministrative, mentre si contestava la ricorrenza di lavoratori assunti in nero, in presenza di assunzioni derivanti da causa di forza maggiore, rientranti nell'ambito della categoria dei cd “avventizi”, che consentiva in questi casi di poter comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro nei 5 giorni successivi.
4) Eccessività della quantificazione della sanzione, tenuto conto del contesto sia oggettivo che soggettivo, nonché del confuso quadro normativo di riferimento, che, pertanto, doveva essere parametrato nella misura minima prevista dalla legge.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ed 8 bis della Legge nr. 689/1981,atteso che per le sanzioni irrogate che non risultava essere stato applicato il cd. cumulo sia giuridico che materiale, il quale imponeva di calcolare la sanzione prendendo a base quella più alta aumentata fino ad terzo.
Ritualmente costituitasi, la resistente Amministrazione con plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione con condanna dei ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite .
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato in data 27.1.2020 deducendo la :
1) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 14 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. – Manifesta contradditorietà ed illogicità – Intervenuta decadenza – Estinzione dell'illecito amministrativo per aver il Tribunale erroneamente ritenuto ragionevoli i tempi impiegati per l'accertamento, laddove i dati probatori acquisiti al processo, ove correttamente valutati , avrebbero consentito di verificare come vi era stata una colpevole inerzia dell'ufficio, con conseguente insussistenza della congruità del termine utilizzato per l'accertamento e la notifica dell'illecito e conseguente intervenuta decadenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 e ss. D. Lgs. nr. 276/2003 , e succ. mod. ed integr. in relazione all'art. 1 comma 32-33 della Legge nr. 92/2012 – Violazione dei principi generali in tema di favor rei –In particolare ha dedotto l'appellante che il tribunale di Avellino, in un ottica di interpretazione conforme dell'art 1 della Legge nr. 689/1981 avrebbe dovuto ritenere sussistente l'applicazione retroattiva delle modifiche in mitius delle sanzioni amministrative punitive come nel caso e conseguente annullare le sanzioni inflitte di cui ai punti 1,2,3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione impugnata afferente alla contestazione di utilizzo di lavoratori difformemente dalla previsione normativa di cui all'art. 70 D. Lgs. nr. 267/2003 a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33. Diversamente opinando sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. in relazione all'intervenuta modifica di cui all'art. 70 D. Lgs. nr. 267/2003 a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative a carattere punitivo.
Chiedeva , pertanto , in via principale accogliersi il motivo di opposizione afferente alla violazione dell'art. 14 della Legge nr. 689/1981 circa la intervenuta decadenza dal termine di notifica del verbale di illecito amministrativo con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte;
- in via subordinata accogliersi il motivo di opposizione afferente alla violazione del principio del facov rei e, per l'effetto, annullarsi le sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate di cui ai punti 1,2,3 4, afferente la violazione delle previsioni normative in ordine all'utilizzo dei lavoratori mediante i cd. voucher;
- con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto , con vittoria delle spese del grado
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione scritta , all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Com'è noto, il termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione entro il quale deve avvenire la contestazione, in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha natura perentoria, atteso che l'art. 14 del D.Lgs 689/81 stabilisce espressamente che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Nondimeno, rispetto alla determinazione del momento iniziale della decorrenza, l'art. 14 correla il dies a quo all'accertamento della violazione. Tuttavia, secondo la medesima richiamata giurisprudenza, l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma piuttosto con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso (cfr per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 e 2024/24401).
Detto termine non decorre, dunque, dal momento in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della violazione, bensì dal momento in cui la stessa verifichi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Spetta al giudice di merito, competente a giudicare dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il compito di sindacare il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione procedente, valutando nel loro insieme gli accertamenti compiuti e la congruità del tempo impiegato in base alla complessità di tali accertamenti e secondo la maggiore o minore difficoltà della fattispecie concreta, determinando così in relazione al singolo caso il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla conoscenza dell'illecito.
Nel caso in esame, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato la complessità degli accertamenti secondo il principio di ragionevolezza, sì da ritenere congruo e ragionevole il tempo impiegato , ampiamente argomentando in proposito .
Il Tribunale ha infatti ben evidenziato che i novanta giorni per la notifica del verbale non potevano non decorrere dal 04.09.2013, , data in cui l'organo di vigilanza aveva acquisito l'attestato rilasciato dalla scuola alberghiera frequentata dal lavoratore . Con argomentazione immune da censure il giudice Parte_2 di prime cure ha osservato che la necessità di conferma della frequenza della scuola alberghiera da parte del era giustificata dalle risultanze Pt_2 contrastanti delle comunicazioni obbligatorie di assunzione per gli anni 2011, 2012 e 2013 ; infatti in alcune di queste il era indicato come mero titolare di Pt_2 licenza media mentre in altre era qualificato come titolare di diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui , già alla data dell'08.03.2012 (data in cui è stato redatto il verbale di primo accesso ispettivo), l'ufficio ispettivo aveva a disposizione tutti gli elementi per valutare la posizione lavorativa del , atteso che il rapporto di lavoro era terminato il 30.04.2011. Pt_2
Invero alla data del 08.03.2012 non era dato sapere con certezza se nel periodo dal 06.11.2010 al 30.04.2011 (anni in cui il è stato impiegato con i voucher) Pt_2 lo stesso fosse iscritto ad un ciclo di studi, requisito che ne permetteva l'utilizzo attraverso i buoni lavoro. Pertanto la necessità del completamento dell'istruttoria ,a mezzo richiesta di integrazione documentale ed audizione del predetto lavoratore espletati nell'agosto -settembre 2013, erano volti ad accertare proprio se nel periodo dal novembre 2010 all'aprile 2011 il fosse iscritto ad un Pt_2 ciclo di scuola superiore o università che ne consentisse l'utilizzo attraverso i c.d.voucher.
Anche per il lavoratore , si era reso necessario valutare la Persona_1 sussistenza dei requisiti che ne permettevano l'utilizzazione attraverso i voucher, ma nel periodo antecedente al 15.12.2012 , a nulla, quindi , rilevando quanto eccepito dall'appellante in ordine al fatto che il predetto lavoratore era stato trovato a lavorare a “nero “ già il 15.12.2012 (cfr. allegati nn. 19, 39 e 62.5).
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice neppure può sostenersi che gli accertamenti si erano chiusi a marzo 2013, perché come agevolmente risultava già dalla lettura del foliario della produzione di parte resistente (e dalla consultazione anche dei relativi documenti) pure altre due lavoratori oltre al risultano essere sentiti dopo tale data, nella persona di Pt_2 Testimone_1 sentita in data 20.5.2013 (c. doc. contrassegnato dal nr. 53 nel foliario della produzione di parte resistente) e del lavoratore sentito in data Parte_1
20.5.2013 (c. doc. contrassegnato dal nr. 54 nel foliario della produzione di parte resistente).
Il è stato poi sentito in data 30.8.2013 (v. doc contrassegnato dal nr. 55 Pt_2 nel foliario della produzione di parte resistente) o meglio alla data del 30.08.2013 è stato escusso il padre dello stesso– – evidentemente stante il Parte_3 perdurante impedimento dello stesso a essere sentito.
Non sono condivisibili i rilievi di parte appellante che , nel tentativo di dimostrare la colpevole inerzia dei funzionari, afferma la superfluità della dichiarazione resa in data 20.05.2013 dalla lavoratrice nonché dal datore di lavoro Testimone_2
Parte_1
Ebbene la dichiarazione della non è mera conferma di quanto dalla stessa Tes_2 già dichiarato all'atto dell'accesso ispettivo, essendo stati raccolti elementi volti a confermare quanto dichiarato da altri lavoratori al fine di acquisire dichiarazioni incrociate utili a stabilire per quali e quante giornate i lavoratori in questione fossero stati impiegati attraverso i voucher.
Né può ritenersi superflua la dichiarazione resa in data 20.05.2013 dal datore di lavoro Invero dalle dichiarazioni del del 20.05.2013 è Parte_1 Parte_1 stato possibile avere conferma che i lavoratori in accertamento non avevano svolto le attività di cui al primo comma dell'art. 70 ma mansioni di commis di sala, camerieri, aiuto cuoco e lavapiatti.
Inoltre attraverso detta dichiarazione è stato possibile stabilire ovvero confermare in quali mansioni e per quante ore al giorno sono stati impiegati i lavoratori in questione, ciò anche al fine di procedere alla quantificazione del recupero contributivo.
Va ricordato che il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 42 del 14.12.2010 aveva chiarito che per tutte quelle attività attinenti ai settori terziario, distribuzione e servizi, non espressamente elencate dal primo comma dell'art. 70 (diverse quindi da lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, dalle attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli etc), potevano essere utilizzati esclusivamente alcune categorie di soggetti per prestazioni di natura occasionale accessoria, ossia: giovani dai 16 ai 25 anni;
pensionati, soggetti percettori di misure a sostegno del reddito;
lavoratori part-time.
Stando così le cose, è evidente che se si considerano le pluralità delle sospette posizioni lavorative/contributive da verificare in relazione al numero dei dipendenti irregolari nel corso dell'ispezione ( ben 25 lavoratori ) ; il fatto che tali verifiche furono particolarmente accurate, con il coinvolgimento di più enti e uffici;
la necessità di un chiarimento interpretativo alla Direzione Regionale del Lavoro a causa delle sopravvenute modifiche normative che hanno riguardato l'art 70 del D.Lgs 276 /2003, la necessità dell'acquisizione dell'ultimo documento relativo alla posizione del lavoratore , acquisito in data 4.9.2013 , il Parte_2 rilevato ritardo si rivela solo apparente e l'asserito prolungamento dei tempi assolutamente ragionevole e giustificato.
Ed invero, se compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), è evidente che spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria, la cui durata non è certamente predeterminabile ma risente della complessità delle indagini. Ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Il Tribunale ha dunque ben compreso la complessità dell'accertamento ispettivo in questione che ha richiesto laboriosi incroci di dichiarazioni al fine di comprendere per quali e quante giornate i numerosi lavoratori fossero stati impiegati con l'ausilio dei voucher senza che vi fossero i presupposti richiesti dalla normativa vigente al tempo dei fatti. In conclusione, il completamento dell'accertamento è stata un'attività complessa che ha incluso anche la valutazione degli atti istruttori, il che in alcuni casi ha portato ad ulteriori accertamenti e a richieste di integrazione documentale . A ciò deve aggiungersi ,in conformità al costante orientamento di legittimità, che tra le complesse attività finalizzate all'accertamento dell'illecito rientrano non soltanto gli atti di indagine e le richieste di integrazione documentale ma deve essere garantito pure alla PA procedente” il tempo necessario …per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene la Corte che le contestazioni degli illeciti risultano notificate entro i termini di legge e che , pertanto , alcuna violazione dell'art. 14 del D.Lgs 689/81 si è concretizzata.
Da qui il rigetto del primo motivo di gravame.
Vanno altresì respinte le censure dedotte nel secondo motivo di appello alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che "in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore, in tal modo confermando la differenza di trattamento esistente tra sanzione penale e sanzione amministrativa” (v. ex plurimis Cass. n. 29411 del 28/12/2011; Cass. n. 14959 del 25/06/2009; Cass. n. 5210 del 04/03/2009).
Tali principi sono stati ribaditi di recente dalla S. C che ,con l'ordinanza n. 27443 del 23.10.2024, ha rilevato che, in tema di sanzioni amministrative, vigono i principi di legalità e di irretroattività di una legge sfavorevole, ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
.Secondo i Giudici di legittimità, il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); pertanto il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" ( Cass. n. 24375/2023);
Per la sentenza citata , dunque, tale principio generale trova una deroga soltanto laddove la sanzione, seppur irrogata in ambito amministrativo, abbia natura sostanzialmente penale. Ebbene le sanzioni per cui è causa non sono assolutamente connotate da quel necessario carattere di punitività ( peraltro neppure specificate dall'appellante) e a cui fa cenno la sentenza . 63/2019 della Corte Costituzionale pure richiamata dall'appellante a giustificazione dell'estensione del principio di favor rei, principio che, invece, rimane circoscritto solo ad alcuni settori specifici dell'ordinamento.
Conclusivamente va confermato, come correttamente ritenuto dal tribunale, che la somma dovuta per la violazione amministrativa dev'essere calcolata non in relazione alla sanzione, anche se più favorevole, in vigore al momento della contestazione, ma in base a quella applicabile al tempo della condotta, in quanto in tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 l. 689/1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato (tempus regit actum), con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole (favor rei), senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore.
Nel caso in discussione, dunque, non risulta possibile ritenere estinti gli illeciti contestati, in quanto, al tempo del verificarsi della violazione sussistevano i citati limiti soggettivi per l'utilizzo dei voucher, (ossia dei soggetti che potevano prestare attività lavorativa mediante l'uso dei buoni lavoro) , limiti abrogati, , soltanto a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33.
Per completezza motivazionale , si osserva che la questione sollevata in via subordinata di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge nr. 689/1981 e succ. mod. ed integr. in relazione all'intervenuta modifica di cui all'art. 70 D. Lgs. nr. 267/2003 a seguito della modifica intervenuta con la legge nr. 92/2012 art. 1 commi 32-33, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative a carattere punitivo ,si appalesa del tutto inammissibile sia perché genericamente motivata sia perché non reiterata nelle conclusioni dell'appello.
Per tutto quanto sin qui esposte l'impugnazione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello; -condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 25 settembre 2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche