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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/09/2025, n. 16458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16458 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06763/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6763 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NE MM, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l’annullamento
riguardo al ricorso principale:
prova scritta del “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ”, sostenuta dalla ricorrente in data 24 marzo 2022, turno T4, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e ulteriori;
riguardo ai motivi aggiunti
della graduatoria di merito rettificata dei vincitori del concorso di cui al decreto del 12 luglio 2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale e motivi aggiunti l’esponente agisce per l’annullamento del degli atti con cui la p.a. ha disposto il suo mancato superamento della prova scritta sostenuta nell’ambito del concorso ordinario indetto con D.D.G. n. 499/2020 dal Ministero dell’Istruzione per il reclutamento di personale docente e successiva graduatoria.
A fronte del punteggio di 68/70, insufficiente ai fini del raggiungimento della soglia di sbarramento fissata a 70 punti dalla lex specialis , parte ricorrente lamenta l’erroneità del quesito n. 42, prospettando la violazione degli artt. 3, 4 D. Lgs. n. 206/2007, artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36, dell’art. 43 del TFUE.
2. Resiste il Ministero con memoria di stile.
3. Con ordinanza n. 7854/2022, confermata in appello, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris.
4. All’udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dagli assunti espressi in sede camerale.
La giurisprudenza ha più volte precisato che rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente ne deriva l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531).
In particolare, “ …sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
Nel caso di specie, non sussiste una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla commissione di concorso risulta come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 dicembre 2023, n. 18826).
L’amministrazione ha sul punto invero giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza del quesito e delle risposte formulate.
6. Il ricorso è pertanto infondato.
7. Le peculiarità della questione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO