Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizio Maggi, Francesca Gatta, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.80 datata 12 marzo 2014 di demolizione delle opere realizzate abusivamente con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. CA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va accolto.
Non hanno pregio le censure condensate nel primo mezzo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione, a opera del Comune, dei diritti partecipativi previsti dagli artt. 7 e ss. della l.n. 241/1990.
Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui al procedimento per l’adozione dell’ordinanza di demolizione non trovano applicazione le garanzie procedimentali in discorso.
Difatti, è stato affermato che “l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati. In tale contesto deve parimenti escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l'ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l'amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale”. (ex multis cfr. Cons. St., II, n. 3971/2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 49/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, n. 92/2022).
Nello stesso senso, è stato aggiunto che “la natura vincolata delle determinazioni esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati. Tali provvedimenti, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non richiedono una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”. (T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 6197/2021; sull’applicazione ai procedimenti in discorso dell’art. 21-octies ex multis cfr. Cons. Stato, V, n. 6071/2012; id., VI, n. 2873/2013; id., n. 4075/2013; id., V, n. 3438/2014; id., III, n. 2411/2015; id., VI, n. 3620/2016; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 107/2015; id., IV, n. 685/2015; II, n. 1534/2015; id., Napoli, III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 24/2018; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2098/2015; id., n. 10829/2015; id., n. 10957/2015; id., n. 2588/2016; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1708/2016; id., n. 1552/2017).
D’altra parte, la disciplina dettata dall’art. 21-octies l. n. 241/1990 comporta che l’omissione delle garanzie partecipative non determinerebbe comunque conseguenze invalidanti sul provvedimento in concreto impugnato: il Collegio deve, infatti, rilevare che il ricorrente non ha addotto il benché minimo elemento volto a determinare un diverso esito (in ipotesi, per lui favorevole) dell’attività amministrativa di vigilanza edilizia sfociata nell’ordinanza di demolizione impugnata.
Parimenti infondato risulta il secondo mezzo, con cui il ricorrente ha censurato l’impugnata ordinanza in ragione del lasso di tempo intercorso tra l’accertamento e repressione del presunto abuso e la sua realizzazione. Tale elemento, secondo le prospettazioni ricorsuali, avrebbe dovuto indurre il Comune a corredare il provvedimento di una motivazione rafforzata, nel concreto invece assente.
Il Collegio non ravvisa ragioni ostative a seguire, nella fattispecie all’esame, l’orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017), che fa derivare dalla natura vincolata dell’ordine di demolizione la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente affermato che: i) “Considerando che il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l'illecito mediante l'adozione della relativa sanzione, deve escludersi che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, anche se adottata tardivamente, debba essere motivata in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata” (cfr. in termini Cons. St., V, n. 7322/2021); ii) “Il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento” (cfr. in tal senso Cons. St., I, n.1431/2023 e in senso analogo Cons. St., VII, n.659/2024 e T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 347/2024).
Tale orientamento è applicato alla generalità dei casi in cui l’ordinanza repressiva sia stata adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi (ex multis cfr. Cons. St., VI, n. 251/2022; id. VI, n. 3351/2018; T.A.R. Lazio, Latina, n. 337/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2049/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1196/2018), e pertanto anche nelle ipotesi in cui il titolare attuale del bene colpito dall’ordinanza di demolizione non sia responsabile materiale dell'abuso, e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’obbligo di ripristino. Ciò in piena coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria (cfr. Cons. St., V, n. 6233/2018; id., IV, 20 novembre n. 5355/2017; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 9074/2018; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1493/2018; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 4624/2016).
In via generale, è stato difatti puntualizzato che “Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un'illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato” (cfr. in termini, T.A.R. Basilicata, I, n. 712/2020).
Tuttavia il ricorso va accolto in ragione e in applicazione dell’art.64 cpa relativo alla non contestazione dell’assunto attoreo, mercè la mancata costituzione in giudizio del Comune, sicchè l’affermata natura di opere di modesta entità, ovvero la mancata esplorazione dell’ipotesi di sanzione pecuniaria sostitutiva, ovvero e infine la possibile sanabilità in parte qua non risultano puntualmente opposte, come pure non opposta è la asserita creazione di un volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale.
E nella fattispecie oggi all’esame, la possibile abusività del fabbricato si confronta con l’allegazione di elementi se non decisivi comunque valutabili a favore della tesi della pretesa sanabilità dell’abuso perpetrato o anche solo idonei ad infirmare la motivazione posta a base del provvedimento impugnato, con un possibile diverso contenuto del medesimo.
In definitiva, il ricorso va accolto in parte, per le ragioni in precedenza illustrate, con annullamento, allo stato, degli atti impugnati.
Spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del -OMISSIS-, comunque irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA SA, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.