Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte di trattazione depositate dalla parte opponente ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5589/2022
TRA
(24-12-1963), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Esposito Alaia, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Opponente
E
, in Controparte_1
pers. del l. r. p. t. – non costituito
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5-11-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
174/2022 del 26-9-2022, notificato in data 29-9-2022. Con tale decreto veniva ingiunto al di pagare in favore dell' la somma di euro 132.703,04, oltre interessi Pt_1 CP_1
e spese della procedura monitoria. Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito e dichiarava di aver sempre provveduto al pagamento dei contributi, ma che negli ultimi
4/5 anni non era riuscito ad adempiere per difficoltà economiche e di salute.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione della causa al 14-2-2024.
Con verbale del 12-6-2024 il Giudice rilevava la mancata prova della notifica del ricorso alla parte opposta, e rinviava la causa all'udienza del 22-1-2025, onerando parte opponente al deposito del ricorso notificato alla controparte fino a 10 gg prima.
All'udienza del 22-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rilevava che la documentazione depositata dalla parte opponente non era idonea a
16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione “la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo
3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo
l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file
DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e”; … secondo l'art. 12 co. 1 lett. c) del Provvedimento 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, co. 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, “l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare tele-maticamente all'ufficio giudiziario è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la scansione di immagini”.
Di conseguenza, il Giudice rilevava “… che la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione vanno depositate in formato msg o eml” e che “i documenti depositati dal difensore non corrispondono a quelli richiesti ex lege”.
Rinviava alla udienza del 16.4.2025 invitando il difensore di parte istante a depositare la busta telematica contenente quanto previsto dall'art. 19bis delle Specifiche tecniche almeno cinque giorni prima dell'udienza, riservando all'esito ogni altra valutazione.
A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente, che ne disponeva il rinvio all'udienza del 12-6-
2025, da tenersi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
In tale data, lette le note scritte di trattazione depositate dalla parte opponente, il Giudice si riservava la decisione della causa.
Nelle note scritte depositate dal difensore di , depositata in data 11-6- Parte_1
2025, può leggersi: “l'istante in data odierna, per non incorrere nuovamente in dimenticanza, si era accinto a provvedere al deposito del ricorso notificato ma nel visionarlo si è accorto che, per mero errore, il ricorso è stato notificato ad altro avvocato (Vitale Francesco che era già presente nei contatti pec) anziché all'avvocato di controparte ( ) come si evince da ricorso notificato a mezzo pec”. Controparte_2
Di conseguenza, non solo il ricorso non è stato notificato nella forma prevista dalla legge, ma è stato anche notificato ad un destinatario sbagliato. Le predette circostanze, ormai non più sanabili, perché tardivamente esposte, ben oltre la prima udienza di discussione della causa, ed anche molto dopo il termine perentorio assegnato dal Giudice, che scadeva
5 giorni prima dell'udienza del 16-4-2025, comportano la mancata instaurazione del contraddittorio e determinano l'improcedibilità del giudizio.
Nulla per le spese del presente procedimento di opposizione data la mancata costituzione della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara improcedibile il ricorso in opposizione e di conseguenza conferma il decreto ingiuntivo n. 174/2022;
b) Nulla per le spese del presente procedimento di opposizione.
Nola, 12 giugno 2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza