Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3423/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonso Romanello;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Giudice del Lavoro di Castrovillari, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura nel 2006, ha dedotto di avere ricevuto da , in data 21 febbraio 2018, richiesta di restituzione di quanto percepito CP_2
a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007. Proposto ricorso amministrativo avverso la richiesta di ripetizione, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione e l'accertamento negativo dell'indebito.
Si è costituito l' contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il CP_2
rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale;
già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Il ricorso deve essere rigettato sulla base delle seguenti motivazioni.
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui è stata comunicata dall' a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei CP_2 requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza nel corso del 2006.
1
Ciò posto, quanto alla dedotta prescrizione, questa non è maturata.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989
(conv. in l. 389/1989).
Si tratta, come noto, di prestazione erogata l'anno successivo in riferimento alla disoccupazione registrata a consuntivo nell'anno precedente e commisurata non alle giornate di disoccupazione, ma alle giornate di occupazione.
La domanda amministrativa è stata presentata da parte ricorrente il 7/2/2008 (per come risulta dalla documentazione in atti di ), e liquidata successivamente a tale data, nel termine di CP_2
120 giorni di cui l'Istituto dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di
Catanzaro sent. n. 761/2023).
Inoltre, dalle missive prodotte da si evince che la prima richiesta di ripetizione delle CP_2
somme indebite non è quella del 14 marzo 2018 a cui fa riferimento la ricorrente, ma precedente richiesta dell'8 giugno 2017, che risulta consegnata alla ricorrente in data 26 giugno 2017 (cfr. doc. ). Tale richiesta è, dunque, intervenuta entro il decennio, applicandosi alla prestazione CP_2 in questione l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata.
Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. 15991/2018: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. …”).
3. La disamina del merito della rivendicazione attorea si esaurisce nella constatazione che difetta l'allegazione, ancor prima della prova, di uno dei due elementi costitutivi del diritto di credito azionato.
2 Ed invero, nel settore agricolo la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro che è fonte del diritto alla provvidenza è sostituita dal possesso della qualità di lavoratrice attestata dalla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 29.4.1940, n. 1949 o dall'equivalente certificazione provvisoria.
L'iscrizione negli elenchi nominativi, secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 6688 del 11.11.1983), costituisce il presupposto per l'istituzione tra le parti – lavoratori agricoli e ente gestore delle assicurazioni sociali obbligatorie – del rapporto giuridico previdenziale, ed è necessario, sul piano sostanziale, per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative (Cass. 20.3.2001, n. 3975).
Ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. lgt.
9.4.1946 n. 212, infatti, il diritto ai benefici previdenziali sorge con l'iscrizione negli elenchi nominativi.
Più precisamente, secondo la costante indicazione della Suprema Corte, l'iscrizione negli elenchi:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007);
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
Nella specie, tuttavia, la ricorrente non solo non ha dimostrato di essere stata iscritta in questi elenchi per il periodo di riferimento (iscrizione per almeno un anno oltre che per quello per cui
è richiesta l'indennità, nonché un anno di contribuzione nel biennio), ma non l'ha nemmeno allegato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio si è infatti limitata a sostenere di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2006.
Sicché, mancando la prova dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli nel biennio ovvero della domanda da lei proposta per ottenere il certificato che attesti tale qualifica, non può ritenersi sussistente il rapporto previdenziale che gli consentirebbe di trattenere le prestazioni ritenute indebite.
4. Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Margherita Sitongia - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 5.3.2025
La Giudice del Lavoro
(dott.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa
Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
4