Articolo 10 della Legge 25 maggio 1981, n. 307
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 luglio 1981
Art. 10.
Per ogni atto annotato nei repertori di cui all' articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per il quale e' disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.
Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1981