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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3519/2024 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. SANSONETTI ANTONIO C.F. e C.F._3
dall'avv. GIANNUZZI DANIELE FRANCESCO ); C.F._4
contro
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, C.F. , quale P.IVA_1
mandataria della difesa Parte_3
dall'avv. CHIARELLI GIANFRANCO C.F. . C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 5/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 e citavano in giudizio RV Credit Parte_1 Parte_2
Management s.p.a., mandataria di proponendo opposizione al Parte_3
precetto da questa notificato nei loro confronti con richiesta di pagamento della somma di euro 139.033,17, sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26/6/2006 dagli odierni opponenti con
[...]
originaria titolare del credito. Controparte_1
In particolare, gli opponenti lamentavano: 1) la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
2) la nullità della clausola di pattuizione dell'interesse nel contratto di mutuo in quanto determinato con rinvio all'Euribor, oggetto di manipolazione anticoncorrenziale e, più in generale,
l'illegittimità delle pattuizioni economiche;
3) la necessità di un controllo giudiziale sulle clausole abusive;
4) il difetto di titolarità attiva del credito in capo ad Parte_3
In conclusione, gli opponenti chiedevano di dichiarare non dovute le somme richieste dall'opposta, con declaratoria di nullità del precetto.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto all'asserita nullità del precetto per mancata notificazione del titolo, è sufficiente richiamare l'inequivoco dettato della legge che, all'art. 41 T.U.B.,
applicabile al caso di specie vertendosi in materia di mutuo fondiario,
espressamente sancisce che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Nei medesimi termini anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 27848/2022).
2.
pagina 2 di 8 E' infondato altresì il secondo motivo di opposizione con cui si deduce la nullità della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo in quanto ancorata all'indice Euribor, oggetto di provvedimento della Commissione Europea che ha sanzionato una manipolazione dell'indice per il periodo compreso tra il 29
settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
In primo luogo, infatti, colgono nel segno le osservazioni della convenuta secondo cui tale provvedimento euro-unitario non può trovare applicazione al caso di specie per l'assorbente motivo per cui il contratto di cui è causa prevede l'applicazione di un tasso fisso fino alla ventiquattresima rata mensile, dunque fino ad epoca successiva al 30 maggio 2008 (essendo il contratto di cui discute stato sottoscritto in data 26/6/2006), con applicazione di un tasso variabile ancorato all'indice Euribor per il periodo successivo al 30 maggio 2008, in relazione a cui non vi è dunque alcuna evidenza di manipolazione dell'indice non essendovi alcun provvedimento che l'abbia accertata.
Va poi evidenziato un secondo profilo.
Le allegazioni degli attori sono del tutto generiche e prive di un riferimento preciso al caso concreto.
Ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust e dell'applicazione del tasso legale sostitutivo rispetto a quello previsto in contratto, in ragione della c.d.
manipolazione dei tassi Euribor, gli opponenti avrebbero dovuto fornire la prova:
i) dell'effettiva esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
ii) della sua illiceità; iii)
della partecipazione della banca convenuta a tale intesa;
iv) dei concreti effetti prodotti da tale intesa e dalla manipolazione dei tassi Euribor sul contratto sottoscritto (vedi sul punto Corte d'Appello di Milano, 29/3/2017).
Va infatti evidenziato che l'attività anticoncorrenziale posta in essere da alcuni istituti di credito europei ha operato sia al rialzo, sia al ribasso dei tassi di interesse, il che esclude la necessaria sussistenza di un automatico effettivo negativo per i contratti “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale.
pagina 3 di 8 Inoltre, nei casi in cui il contratto “a valle” preveda (come nel caso di specie) uno
“spread” sul tasso Euribor, l'allegazione dei concreti effetti prodotti dall'intesa anticoncorrenziale sul tasso di interesse effettivamente applicato deve necessariamente tenere conto di tale circostanza ed essere, pertanto, ancora più
dettagliata nell'individuazione dei pretesi danni.
Una volta offerta la prova dei predetti presupposti, il mutuatario può ottenere il solo risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta illecita della banca con la quale ha stipulato il contratto di finanziamento, a condizione che tale danno sia allegato e provato.
Nel caso di specie, tali necessarie allegazioni difettano integralmente.
Le argomentazioni degli opponenti sono infatti avulse da qualsiasi concreto riferimento al contratto oggetto di controversia;
difettano inoltre la prova e l'allegazione della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale – in quanto la stessa non appartiene all'insieme delle banche sanzionate nel predetto provvedimento – nonché degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla manipolazione sul contratto di mutuo “a valle”.
Dunque – messo da parte il rilievo della non conferenza del richiamo della disciplina della determinatezza dell'oggetto del contratto relativamente alla c.d.
manipolazione dei tassi Euribor – la contestazione è infondata.
*
È poi infondata ogni ulteriore contestazione relativa all'applicazione di condizioni economiche illegittime o difformi da quelle pubblicizzate.
Quanto alla divergenza tra TAEG indicato nel contratto e TAEG praticato, si evidenzia che tale contestazione può, al più, riguardare un mero profilo di scorrettezza nella condotta pre-contrattuale della mutuataria: sono dunque esclusi effetti riflessi sulla validità delle pattuizioni.
Fuori dalle ipotesi dei contratti di credito al consumo, ove alla erronea indicazione del TAEG/ISC conseguono effetti che per legge sono estesi alla rideterminazione pagina 4 di 8 del dovuto mediante applicazione di tassi di interesse sostitutivi di quelli pattuiti, in tutte le ulteriori ed ordinarie ipotesi di contratti di mutuo l'errata indicazione del TAEG/ISC può al più incidere sul diritto al risarcimento del danno del mutuatario, nella misura in cui questi lamenti di essere addivenuto alla stipula sulla base di informazioni errate, essendosi poi trovato a sostenere costi più alti di quelli preventivati.
Difatti, il TAEG/ISC non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, quanto un mero indice informativo, la cui erronea rappresentazione in contratto incide per l'appunto su profili di mera pubblicità/informazione.
Ne consegue che spetta al mutuatario che lamenti la lesione del proprio diritto all'informazione pre-contrattuale allegare specificamente l'esistenza del danno,
offrirne una quantificazione, dare prova del nesso causale con la condotta del danneggiante e dell'elemento soggettivo di questi, secondo i principi della responsabilità aquiliana cui è riconducibile ogni fattispecie di responsabilità pre-
contrattuale.
Ove tali necessarie allegazioni e dimostrazioni difettino, la domanda è infondata.
Applicando tali principi al caso di specie, va dunque evidenziata l'infondatezza della domanda di ricostruzione dei saldi dei rapporti con applicazione dei tassi sostitutivi.
Non vi è poi stata specifica allegazione dell'esistenza di un danno riconducibile alla pretesa errata individuazione del TAEG, né invero allegazione dei presupposti della fattispecie risarcitoria.
3.
È infondato altresì il motivo di opposizione relativo all'esistenza di clausole vessatorie o abusive nel contratto di cui discute.
In primo luogo, le allegazioni sul punto degli opponenti sono insuperabilmente generiche, nella misura in cui essi stessi non hanno chiarito esattamente quali siano le clausole di cui lamentano la vessatorietà, né le ragioni sottese a tale pagina 5 di 8 doglianza, limitandosi in sostanza a invocare l'esercizio di un potere d'ufficio sostitutivo dell'inerzia della parte e incompatibile con i principi fondamentali del giudizio civile, ossia la terzietà del giudice e il principio dispositivo.
Se è vero infatti che Cass. S.U. 9479/2023 ha previsto una serie di verifiche del giudice sui contratti conclusi con un consumatore, è altrettanto vero che: 1) i principi espressi dalla Suprema Corte si riferiscono in particolare alle ipotesi in cui il consumatore sia contumace o privo di difesa, cosa che nel caso di specie non può predicarsi, attesa la sua regolare costituzione per mezzo di un avvocato,
potendo dunque proporre la parte stessa, per mezzo dell'ausilio del difensore, le doglianze ritenute opportune;
2) tali principi trovano precipua applicazione in materia di decreti ingiuntivi, ove invece nel caso di specie si verte in materia di contratto di mutuo fondiario, dunque di titolo stragiudiziale cui è seguita opposizione a precetto che ha introdotto un ordinario giudizio di cognizione, in cui ogni parte è tenuta ai reciproci oneri di allegazione e prova.
Fatta questa premessa, va poi evidenziato che il contratto di cui è causa non presenta clausole abusive, compresa quella di pattuizione di una clausola c.d.
floor, ossia di determinazione di un tasso corrispettivo minimo, indicata apoditticamente dagli opponenti come vessatoria, senza allegazione alcuna circa l'effettivo tasso pattuito, la sua particolare onerosità o, ad esempio, la vicinanza del “floor” con il tasso soglia usurario.
Nessuna di tali allegazioni è stata proposta e va dunque evidenziato che, di per sé,
la clausola floor non può dirsi certo vessatoria, tenuto conto che con essa le parti si limitano a pattuire un tasso minimo dovuto al mutuante, senza che ad esso corrisponda necessariamente un ingiustificato sacrificio della posizione contrattuale del mutuatario.
Anche tale contestazione è infondata.
4.
pagina 6 di 8 È da ultimo infondata anche l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito di cui si discute.
di cui RV è mandataria incaricata della riscossione, è infatti Parte_3
divenuta titolare del credito di cui si discute in virtù di scissione parziale da
[...]
(originaria titolare del credito) avvenuta ex art. 2506 Controparte_1
c.c. in data 25/11/2020, mediante atto con cui sono stati ceduti all'odierna opposta, sotto forma di compendio scisso, tutti i crediti di MPS che, sulla base della contabilità al 31/12/2019, potevano essere classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
NPL") e crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008.
Nel caso di specie, ben può predicarsi l'inserimento del credito di cui si discute nel compendio scisso, sol che si tenga conto che vi è evidenza documentale della classificazione a sofferenza di tale credito (peraltro non contestata dagli opponenti, doc. 6 opposta) e che della scissione e dunque del trasferimento della titolarità del credito è stata data adeguata pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale (doc.
3 opposta).
L'opposizione è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
3519/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
pagina 7 di 8 1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 8 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3519/2024 R.G. promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. SANSONETTI ANTONIO C.F. e C.F._3
dall'avv. GIANNUZZI DANIELE FRANCESCO ); C.F._4
contro
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, C.F. , quale P.IVA_1
mandataria della difesa Parte_3
dall'avv. CHIARELLI GIANFRANCO C.F. . C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 5/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 e citavano in giudizio RV Credit Parte_1 Parte_2
Management s.p.a., mandataria di proponendo opposizione al Parte_3
precetto da questa notificato nei loro confronti con richiesta di pagamento della somma di euro 139.033,17, sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26/6/2006 dagli odierni opponenti con
[...]
originaria titolare del credito. Controparte_1
In particolare, gli opponenti lamentavano: 1) la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
2) la nullità della clausola di pattuizione dell'interesse nel contratto di mutuo in quanto determinato con rinvio all'Euribor, oggetto di manipolazione anticoncorrenziale e, più in generale,
l'illegittimità delle pattuizioni economiche;
3) la necessità di un controllo giudiziale sulle clausole abusive;
4) il difetto di titolarità attiva del credito in capo ad Parte_3
In conclusione, gli opponenti chiedevano di dichiarare non dovute le somme richieste dall'opposta, con declaratoria di nullità del precetto.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto all'asserita nullità del precetto per mancata notificazione del titolo, è sufficiente richiamare l'inequivoco dettato della legge che, all'art. 41 T.U.B.,
applicabile al caso di specie vertendosi in materia di mutuo fondiario,
espressamente sancisce che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Nei medesimi termini anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 27848/2022).
2.
pagina 2 di 8 E' infondato altresì il secondo motivo di opposizione con cui si deduce la nullità della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo in quanto ancorata all'indice Euribor, oggetto di provvedimento della Commissione Europea che ha sanzionato una manipolazione dell'indice per il periodo compreso tra il 29
settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
In primo luogo, infatti, colgono nel segno le osservazioni della convenuta secondo cui tale provvedimento euro-unitario non può trovare applicazione al caso di specie per l'assorbente motivo per cui il contratto di cui è causa prevede l'applicazione di un tasso fisso fino alla ventiquattresima rata mensile, dunque fino ad epoca successiva al 30 maggio 2008 (essendo il contratto di cui discute stato sottoscritto in data 26/6/2006), con applicazione di un tasso variabile ancorato all'indice Euribor per il periodo successivo al 30 maggio 2008, in relazione a cui non vi è dunque alcuna evidenza di manipolazione dell'indice non essendovi alcun provvedimento che l'abbia accertata.
Va poi evidenziato un secondo profilo.
Le allegazioni degli attori sono del tutto generiche e prive di un riferimento preciso al caso concreto.
Ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust e dell'applicazione del tasso legale sostitutivo rispetto a quello previsto in contratto, in ragione della c.d.
manipolazione dei tassi Euribor, gli opponenti avrebbero dovuto fornire la prova:
i) dell'effettiva esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
ii) della sua illiceità; iii)
della partecipazione della banca convenuta a tale intesa;
iv) dei concreti effetti prodotti da tale intesa e dalla manipolazione dei tassi Euribor sul contratto sottoscritto (vedi sul punto Corte d'Appello di Milano, 29/3/2017).
Va infatti evidenziato che l'attività anticoncorrenziale posta in essere da alcuni istituti di credito europei ha operato sia al rialzo, sia al ribasso dei tassi di interesse, il che esclude la necessaria sussistenza di un automatico effettivo negativo per i contratti “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale.
pagina 3 di 8 Inoltre, nei casi in cui il contratto “a valle” preveda (come nel caso di specie) uno
“spread” sul tasso Euribor, l'allegazione dei concreti effetti prodotti dall'intesa anticoncorrenziale sul tasso di interesse effettivamente applicato deve necessariamente tenere conto di tale circostanza ed essere, pertanto, ancora più
dettagliata nell'individuazione dei pretesi danni.
Una volta offerta la prova dei predetti presupposti, il mutuatario può ottenere il solo risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta illecita della banca con la quale ha stipulato il contratto di finanziamento, a condizione che tale danno sia allegato e provato.
Nel caso di specie, tali necessarie allegazioni difettano integralmente.
Le argomentazioni degli opponenti sono infatti avulse da qualsiasi concreto riferimento al contratto oggetto di controversia;
difettano inoltre la prova e l'allegazione della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale – in quanto la stessa non appartiene all'insieme delle banche sanzionate nel predetto provvedimento – nonché degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla manipolazione sul contratto di mutuo “a valle”.
Dunque – messo da parte il rilievo della non conferenza del richiamo della disciplina della determinatezza dell'oggetto del contratto relativamente alla c.d.
manipolazione dei tassi Euribor – la contestazione è infondata.
*
È poi infondata ogni ulteriore contestazione relativa all'applicazione di condizioni economiche illegittime o difformi da quelle pubblicizzate.
Quanto alla divergenza tra TAEG indicato nel contratto e TAEG praticato, si evidenzia che tale contestazione può, al più, riguardare un mero profilo di scorrettezza nella condotta pre-contrattuale della mutuataria: sono dunque esclusi effetti riflessi sulla validità delle pattuizioni.
Fuori dalle ipotesi dei contratti di credito al consumo, ove alla erronea indicazione del TAEG/ISC conseguono effetti che per legge sono estesi alla rideterminazione pagina 4 di 8 del dovuto mediante applicazione di tassi di interesse sostitutivi di quelli pattuiti, in tutte le ulteriori ed ordinarie ipotesi di contratti di mutuo l'errata indicazione del TAEG/ISC può al più incidere sul diritto al risarcimento del danno del mutuatario, nella misura in cui questi lamenti di essere addivenuto alla stipula sulla base di informazioni errate, essendosi poi trovato a sostenere costi più alti di quelli preventivati.
Difatti, il TAEG/ISC non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, quanto un mero indice informativo, la cui erronea rappresentazione in contratto incide per l'appunto su profili di mera pubblicità/informazione.
Ne consegue che spetta al mutuatario che lamenti la lesione del proprio diritto all'informazione pre-contrattuale allegare specificamente l'esistenza del danno,
offrirne una quantificazione, dare prova del nesso causale con la condotta del danneggiante e dell'elemento soggettivo di questi, secondo i principi della responsabilità aquiliana cui è riconducibile ogni fattispecie di responsabilità pre-
contrattuale.
Ove tali necessarie allegazioni e dimostrazioni difettino, la domanda è infondata.
Applicando tali principi al caso di specie, va dunque evidenziata l'infondatezza della domanda di ricostruzione dei saldi dei rapporti con applicazione dei tassi sostitutivi.
Non vi è poi stata specifica allegazione dell'esistenza di un danno riconducibile alla pretesa errata individuazione del TAEG, né invero allegazione dei presupposti della fattispecie risarcitoria.
3.
È infondato altresì il motivo di opposizione relativo all'esistenza di clausole vessatorie o abusive nel contratto di cui discute.
In primo luogo, le allegazioni sul punto degli opponenti sono insuperabilmente generiche, nella misura in cui essi stessi non hanno chiarito esattamente quali siano le clausole di cui lamentano la vessatorietà, né le ragioni sottese a tale pagina 5 di 8 doglianza, limitandosi in sostanza a invocare l'esercizio di un potere d'ufficio sostitutivo dell'inerzia della parte e incompatibile con i principi fondamentali del giudizio civile, ossia la terzietà del giudice e il principio dispositivo.
Se è vero infatti che Cass. S.U. 9479/2023 ha previsto una serie di verifiche del giudice sui contratti conclusi con un consumatore, è altrettanto vero che: 1) i principi espressi dalla Suprema Corte si riferiscono in particolare alle ipotesi in cui il consumatore sia contumace o privo di difesa, cosa che nel caso di specie non può predicarsi, attesa la sua regolare costituzione per mezzo di un avvocato,
potendo dunque proporre la parte stessa, per mezzo dell'ausilio del difensore, le doglianze ritenute opportune;
2) tali principi trovano precipua applicazione in materia di decreti ingiuntivi, ove invece nel caso di specie si verte in materia di contratto di mutuo fondiario, dunque di titolo stragiudiziale cui è seguita opposizione a precetto che ha introdotto un ordinario giudizio di cognizione, in cui ogni parte è tenuta ai reciproci oneri di allegazione e prova.
Fatta questa premessa, va poi evidenziato che il contratto di cui è causa non presenta clausole abusive, compresa quella di pattuizione di una clausola c.d.
floor, ossia di determinazione di un tasso corrispettivo minimo, indicata apoditticamente dagli opponenti come vessatoria, senza allegazione alcuna circa l'effettivo tasso pattuito, la sua particolare onerosità o, ad esempio, la vicinanza del “floor” con il tasso soglia usurario.
Nessuna di tali allegazioni è stata proposta e va dunque evidenziato che, di per sé,
la clausola floor non può dirsi certo vessatoria, tenuto conto che con essa le parti si limitano a pattuire un tasso minimo dovuto al mutuante, senza che ad esso corrisponda necessariamente un ingiustificato sacrificio della posizione contrattuale del mutuatario.
Anche tale contestazione è infondata.
4.
pagina 6 di 8 È da ultimo infondata anche l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito di cui si discute.
di cui RV è mandataria incaricata della riscossione, è infatti Parte_3
divenuta titolare del credito di cui si discute in virtù di scissione parziale da
[...]
(originaria titolare del credito) avvenuta ex art. 2506 Controparte_1
c.c. in data 25/11/2020, mediante atto con cui sono stati ceduti all'odierna opposta, sotto forma di compendio scisso, tutti i crediti di MPS che, sulla base della contabilità al 31/12/2019, potevano essere classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
NPL") e crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008.
Nel caso di specie, ben può predicarsi l'inserimento del credito di cui si discute nel compendio scisso, sol che si tenga conto che vi è evidenza documentale della classificazione a sofferenza di tale credito (peraltro non contestata dagli opponenti, doc. 6 opposta) e che della scissione e dunque del trasferimento della titolarità del credito è stata data adeguata pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale (doc.
3 opposta).
L'opposizione è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
3519/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
pagina 7 di 8 1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 8 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 8 di 8