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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL IS Presidente dott.ssa NA SS Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2016 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), quale successore a titolo Parte_2 C.F._2 particolare nel diritto controverso, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Soggia ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Barberia n. 13, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
IR CA ed elettivamente domiciliato in Venezia, via Pacinotti n. 4 presso lo studio dell'avv. Camilla Cenci;
parte convenuta in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_2 C.F._4
pagina 1 di 25 EL De AZ e dall'avv. prof. TO Pucella ed elettivamente domiciliata in Padova, via E. Filiberto n. 3, presso lo studio dei difensori;
parte convenuta in riassunzione contro
(P.IVA ), in persona del Presidente Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide
VA e TO Bondì ed elettivamente domiciliata in Venezia, Via S. Croce n.
663, presso lo studio di quest'ultimo; parte convenuta in riassunzione contro
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del curatore pro tempore; parte convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 24061/2024, pubblicata in data 6 settembre 2024
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa, anche in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova
2449/2012, così pronunciare:
- accertata e dichiarata la responsabilità degli avvocati e CP_1 CP_2
, condannarli in solido, o in ragione delle rispettive responsabilità, al
[...] risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal signor
nella somma precisata in corso di causa o ritenuta di giustizia Parte_1 anche da liquidarsi in via equitativa;
il tutto maggiorato di rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto (che si indica nel giorno
1.10.2002) al saldo;
pagina 2 di 25 - condannare e in solido tra loro alla restituzione CP_1 CP_2 delle somme ricevute a seguito della sentenza di primo grado e di appello, pari ad euro 147.236,49 maggiorata di interessi dal pagamento al saldo;
- disporre che tutti i pagamenti oggetto delle condanne che precedono siano eseguiti direttamente in favore del cessionario del credito litigioso
[...]
intervenuto nel presente giudizio;
Parte_2
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettersi le prove orali capitolate nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 2 depositata in data
18.5.2009 dalla difesa di parte attrice nel giudizio di primo grado, ad eccezione dei capitoli 16, 17, 24 e 25 già ammessi (cfr. la sentenza di primo grado, pag.
23), con l'istanza, che si ribadisce, che sia sentito come teste di riferimento su tutti i capitoli ex art. 257 c.p.c. il signor , indicato dal teste Testimone_1
all'udienza del 18/5/2010, quale direttore di filiale di Rubano Testimone_2 dell' . CP_4
Sempre in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinarsi l'esibizione e disporsi la C.T.U. come richiesto in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. pagine 36
e 37 prodotta in questo giudizio sub doc. 10.
Con vittoria di spese e compensi per i sei gradi di giudizio, oltre spese generali,
CPA e IVA
Per CP_1 in via principale: siano respinte tutte le domande dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero, in tutto o in parte, ritenute fondate le domande eventualmente riproposte dal Controparte_3 nel presente giudizio, che fin d'ora si contestano, sia
[...] condannata la società ai Parte_4 sensi dell'art. 1917 cod. civ., a tenere indenne l'avv. di quanto CP_1 questi fosse tenuto a versare;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle pagina 3 di 25 istanze istruttorie dei sig.ri , siano ammesse le istanze istruttorie a Parte_1 prova contraria, diretta e indiretta, capitolate nella memoria ex art. 183 n. 3 cod. proc. civ. 25 giugno 2009 del giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi al procedimento avanti la Corte di Cassazione.
Per CP_2
In via principale: voglia la Corte di appello di Venezia rigettare ogni domanda promossa nei confronti dell'avv. con l'atto di citazione in riassunzione e, per CP_2
l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità professionale può esserle ascritta.
In via subordinata, nei confronti della terza chiamata: nella denegata ipotesi in cui fossero, in tutto od in parte, ritenute fondate le domande formulate nei confronti dell'avv. , sia condannata la società CP_2
ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., a tenere indenne la Parte_3 convenuta-assicurata di quanto ella fosse tenuta a versare a qualsivoglia titolo, provvedendo, per tale non creduta ipotesi, al pagamento diretto del risarcimento che fosse dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 2°, c.c..
In via istruttoria: siano integralmente respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore in riassunzione;
per la non creduta ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, siano ammesse le istanze istruttorie capitolate nella memoria ex art. 183, comma
6°, n. 3 c.p.c. del 29 giugno 2009, qui da intendersi esplicitamente richiamate.
In ogni caso:
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, anche del giudizio di legittimità.
Per Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, nel merito, rigettare ogni pretesa attorea nei confronti dell'Avv. e CP_1 dell'Avv. perché infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di CP_2 quantum, per i motivi esposti;
pagina 4 di 25 in ogni caso, dichiarare che sull'infondatezza della pretesa risarcitoria di CP_3 si è formato il giudicato o comunque dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. CP_1
e dell'Avv. rispetto alle domande della prima, ovvero la prescrizione CP_2 dei diritti vantati dalla medesima società; qualora la Corte ritenga fondata la domanda del Sig. , si chiede che, in Parte_1 difformità dal decisum del Tribunale di Padova: in via pregiudiziale, riconosciuta la necessità di chiamare in causa i Signori
[...]
e , ai quali è comune la causa e ai fini di accertare la CP_5 CP_6 graduazione delle colpe, rimetta le parti davanti al primo Giudice ex art. 354
c.p.c., affinchè questi disponga la integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., onde sentire costoro condannati al risarcimento dei danni, in via esclusiva o concorrente con gli attuali appellati, qualora sia accolta la domanda dell'appellante;
In caso di accoglimento dell'appello verso l'Avv. : CP_1 respingere la eventuale domanda di manleva rivolta da quest'ultimo alla perché rinunciata e/o prescritta per i motivi indicati;
Parte_3
Sempre in caso di accoglimento della domanda dell'appellante: in via principale accertare la graduazione delle colpe dei soggetti coinvolti nella vicenda presupposta anche ai fini dell'art. 18 dei contratti assicurativi e dell'esercizio del diritto di rivalsa/regresso, ridimensionando la quantificazione del danno, tenendosi conto che l'Avv. e l'Avv. potranno CP_1 CP_2 rispondere del solo danno differenziale da tardiva cancellazione, e tenendosi conto della provvisionale disposta nel processo penale;
in subordine, accertare che l'obbligo di indennizzo di è Parte_3 conformato ai limiti di polizza e pertanto vincolato al massimale di euro
1.500.000,00 per l'Avv. e di Euro 516.400,00 per l'Avv. CP_1 CP_2
, nonché parametrato alla sola quota di responsabilità diretta
[...] eventualmente accertata in capo all'Avv. ed all'Avv. , CP_1 CP_2
pagina 5 di 25 dedotte le rispettive franchigie, pari ad Euro 500,00 per l'Avv. mentre pari CP_1 ad 1/10 dell'importo di ogni sinistro per l'Avv. ; CP_2 con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
in via istruttoria ci opponiamo all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso richiesti per i motivi esposti in atti.
Svolgimento del processo Contr 1. Con atto di citazione, datato 16 aprile 2008, e Parte_1
[...]
società di cui il primo era legale rappresentante, convenivano Parte_5 in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova (procedimento n. 4442/2008 R.G.) gli avvocati e per far valere la loro responsabilità CP_1 CP_2 professionale e ottenere il risarcimento del danno -quantificato in euro Cont 500.000,00 per il e in euro 3.000.000,00 per per Parte_1 Parte_5 aver omesso per due anni di porre in essere l'attività professionale necessaria a eliminare la illegittima annotazione del nominativo del nel registro dei Parte_1 protesti presso la C.C.I.A.A. di Padova. Esponevano gli attori che:
− il 27.5.2002 il era stato informato dal direttore della Parte_1 [...]
della propria iscrizione nel registro dei protesti Controparte_8 presso la C.C.I.A.A. di Padova per la messa all'incasso di tre cambiali protestate rispettivamente il 4.3.2002, il 4.4.2002 e il 6.5.2002 per l'importo complessivo di lire 80.000,00;
− il , non avendo sottoscritto le cambiali e preoccupato per le Parte_1 ripercussioni che l'iscrizione nel registro dei protesti avrebbe avuto sui suoi rapporti con le Banche e sulla possibilità di rispettare gli impegni contrattuali presi per la realizzazione di vari progetti immobiliari, aveva immediatamente contattato l'avv. , suo legale di fiducia. Quest'ultimo gli aveva CP_1 consigliato di sporgere denuncia, gli aveva fissato un appuntamento per il
29.5.2002, appuntamento durante il quale gli aveva riferito l'impossibilità di ottenere la cancellazione dei protesti prima dell'esito del procedimento penale, pagina 6 di 25 e gli aveva presentato la collega di studio avv. che avrebbe CP_2 seguito la pratica dal punto di vista penalistico;
− dopo la revoca dei finanziamenti in favore del da parte di Parte_1 [...]
e di altre banche, il e l'avv. Lorenza Controparte_8 Parte_1
AM, collaboratrice di studio dell'avv. si erano recati a un incontro CP_1 con un alto dirigente di , senza che tuttavia Controparte_8 venissero ripristinate le linee di credito;
− nel frattempo, il aveva abbandonato vari progetti immobiliari salvo Parte_1 quello denominato “La Fornace” per il quale, tuttavia, aveva rinunciato a una parte rilevante di ricavi;
− nel giugno 2002, ottenuta a mezzo dell'avv. copia delle cambiali CP_2 protestate, si era riusciti a risalire al nominativo delle persone che le avevano poste all'incasso, tali e;
Controparte_5 CP_6
− nell'ottobre del 2004 il , informato da un amico dell'esistenza di un Parte_1 procedimento esperibile presso la Camera di Commercio per ottenere la cancellazione dell'illegittima iscrizione dei protesti, lo aveva comunicato all'avv. chiedendogli di attivarsi in tal senso, ma quest'ultimo gli aveva risposto CP_1 che era necessario attendere l'esito del processo penale. A fronte di tale riscontro, il 6.10.2004 il aveva revocato il mandato agli avvocati Parte_1
e e aveva incaricato un altro legale, il quale, avuta copia della CP_1 CP_2 perizia grafologica depositata nel procedimento penale, in circa venti giorni aveva ottenuto la cancellazione del nome del dal registro dei Parte_1 protesti con il procedimento ex art. 4, II comma, legge n. 77/1955.
1.1. Si costituivano in giudizio separatamente e CP_1 CP_2 chiedendo la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa
[...]
Parte_3
In particolare, il contestava la ricostruzione fattuale operata dagli attori, CP_1 asserendo di aver assistito il in alcune pratiche tra il 2000 e il 2004 ma Parte_1 negando di aver mai ricevuto alcun incarico per la cancellazione dei protesti, pagina 7 di 25 negando di avere incontrato il il 29.5.2002 e di aver delegato altro Parte_1 soggetto a partecipare a incontri con la banca. Secondo il la rottura del CP_1 rapporto fiduciario con il era avvenuta a seguito dell'incontro del Parte_1
12.12.2004 in cui quest'ultimo gli aveva manifestato la propria indisponibilità a saldare i compensi dovutigli per altri incarichi svolti. A tale incontro era seguita la raccomandata del 13.12.2004 con cui il aveva informato il della CP_1 Parte_1 rinuncia al mandato per tutte le controversie allegando alcuni preavvisi di parcella;
tale raccomandata era stata ricevuta dal il 17.12.2004, lo Parte_1 stesso giorno in cui il a sua volta aveva ricevuto la raccomandata datata CP_1
12.12.2004 con cui il per la prima volta aveva sollevato la questione Parte_1 della cancellazione dei protesti. Solo dopo che il aveva agito in giudizio per CP_1 ottenere i compensi richiesti, il , oltre ad opporre i tre decreti ingiuntivi, Parte_1 aveva promosso l'azione di responsabilità professionale.
Anche la contestava quanto asserito dagli attori nell'atto di citazione: ella CP_2 era stata incaricata di seguire unicamente gli aspetti penali della vicenda e non di ottenere la cancellazione dei protesti. Inoltre, denunciava il difetto di Contr legittimazione passiva rispetto alle domande proposte da nei Parte_5 suoi confronti, nonché il difetto di legittimazione attiva della predetta società in quanto secondo la stessa prospettazione attorea era stato solo il a Parte_1 incaricare la . CP_2
Entrambi i convenuti chiedevano inoltre il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti degli attori.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si Parte_3 costituiva in giudizio chiedendo, fra altro, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e , richiesta che il Tribunale respingeva alla Controparte_5 CP_6 prima udienza del 15.1.2009.
1.2 Riuniti al procedimento tre giudizi di opposizione a tre decreti ingiuntivi per crediti professionali ottenuti dal nei confronti del (nn. 4439/2008, CP_1 Parte_1
4440/2008 e 4441/2008 R.G.), la causa veniva istruita con la documentazione pagina 8 di 25 depositata dalle parti e le prove orali. In particolare, alla base della decisione del
Tribunale venivano posti, oltre alla documentazione in atti, le testimonianze dell'avv. Lorenza AM, del funzionario della Parte_6
e delle impiegate dell'avvocato CL MA e Ornella
[...] CP_1
VO.
Con ordinanza del 30.7.2010, il Tribunale rigettava l'istanza di rimessione in termini proposta dagli attori in relazione alla comunicazione del 30.7.2002 inviata dall'avv. Lorenza AM a , in quanto riteneva che gli attori Parte_6 non avessero dimostrato di esseri attivati tempestivamente per reperirla prima dello scadere dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ratione temporis applicabile.
2. Con sentenza n. 2449/2012, il Tribunale, per quanto di interesse in questa Contr sede, rigettava le domande risarcitorie proposte da e da Parte_1
[...]
condannava quest'ultima società al pagamento ex art. 96, Parte_5 comma I, c.p.c. della somma di euro 30.000,00 in favore di e CP_2 condannava gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di tutti i convenuti nonché dell'Assicurazione. Il Tribunale giungeva a tale decisione ritenendo:
− che la problematica non riguardasse la responsabilità dello “studio legale CP_1 ma solo dei singoli professionisti che avevano intrattenuto rapporti contrattuali con il in quanto non era stato allegato che lo studio costituisse una Parte_1 società tra professionisti, né che i professionisti che vi operavano agissero in qualità di sostituti o ausiliari del titolare dello studio;
− quanto ai rapporti tra il e l'avv. che non fosse provato il Parte_1 CP_1 conferimento di un incarico professionale a quest'ultimo in quanto: la teste avv. Lorenza AM aveva riferito di aver avuto lei il primo contatto con il in relazione alla vicenda oggetto di causa e di averlo indirizzato Parte_1 verso l'avvocato penalista;
nelle agende dello studio legale del CP_2 CP_1 non era segnato l'appuntamento del 29 maggio 2002 con il;
con la Parte_1
pagina 9 di 25 lettera 6.10.2004 il aveva revocato il mandato alla sola avv. Parte_1 CP_2
e non anche al il 15.10.2004, e dunque dopo il momento al quale il CP_1
aveva fatto risalire la rottura dei rapporti con l'avv. Parte_1 CP_1 quest'ultimo aveva depositato una comparsa di costituzione e risposta per il
, circostanza poco compatibile con l'asserito contrasto riferito dal Parte_1 cliente;
non vi era prova che, prima o dopo che l'avv. AM aveva indirizzato il cliente verso l'avv. , fosse stato conferito un incarico CP_2 all'avv. CP_1
− che l'avv. Lorenza AM non avesse agito quale sostituta ex art. 2232 c.c. del CP_1
− quanto ai rapporti tra il e l'avv. , che dalla documentazione in Parte_1 CP_2 atti e dalle affermazioni dello stesso emergesse che quest'ultima Parte_1
Contr fosse stata incaricata dal solo (e non anche dalla Parte_1
[...]
) di seguire unicamente i profili penalistici della vicenda. Parte_5
L'esclusione della prova di un conferimento dell'incarico al non poteva far CP_1 concludere nel senso di ritenere l'avv. l'unica legale incaricata per ogni CP_2 aspetto -civilistico e penalistico- dal . Alla non poteva Parte_1 CP_2 addebitarsi di non essersi attivata sul piano civilistico in quanto, oltre a non essere stato provato che il avesse rappresentato alla professionista Parte_1
l'urgenza che il proprio nome venisse cancellato dal registro dei protesti, non poteva ritenersi che una simile attività rientrasse nello standard di diligenza richiesto ad un avvocato penalista;
Contr
− che la domanda della di condanna della per lite CP_2 Parte_5 temeraria fosse fondata, in quanto la non si era impegnata a prestare CP_2 la propria attività nei confronti della società ma del solo persona Parte_1 fisica, sicché la società non avrebbe potuto reclamare alcun diritto al risarcimento del danno nascente da un rapporto contrattuale e neppure aveva mai richiesto un simile risarcimento a titolo aquiliano.
3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano impugnazione dinanzi alla pagina 10 di 25 Corte di appello di Venezia (procedimento n. 2726/2012 R.G.) il e la Parte_1
Contr
, i quali sostenevano, per quanto qui di interesse: 1) che lo Parte_5 studio fosse gestito sotto lo stretto controllo del suo titolare;
che il primo CP_1
Giudice avesse erroneamente attribuito rilievo alla testimonianza della collaboratrice del avv. AM, e dei dipendenti dello studio nonché
CP_1 CP_1 alla circostanza che il avesse revocato il mandato al solo avv. e Parte_1 CP_2 al deposito, da parte dell'avv. di una comparsa di risposta dopo l'asserita
CP_1 revoca dell'incarico da parte del cliente;
2) che l'incarico all'avv. fosse stato
CP_1 provato dagli attori, che per i colloqui tra l'avvocato e il cliente il Tribunale avrebbe potuto fare ricorso alla prova presuntiva e che il doveva ritenersi
CP_1 responsabile anche per essersi avvalso di professionisti non all'altezza dell'incarico; 3) che l'avv. dovesse ritenersi responsabile quantomeno per CP_2 non aver informato il e non essersi coordinata con quest'ultimo e con l'avv.
CP_1
AM in ordine alle problematiche civilistiche della vicenda;
4) che il Tribunale avesse erroneamente inquadrato il ruolo dell'avv. AM, non essendo credibile che la stessa, in quanto collaboratrice del avesse potuto avere un margine CP_1 di autonomia così ampio rispetto a una questione di tale importanza: la sua attività doveva ricondursi anche al e alla , come dimostrato dalla CP_1 CP_2 lettera 30.7.2004 con cui la AM si riferiva con il “noi” all'attività svolta;
5)
l'erronea mancata acquisizione del telefax del 30.7.2002 per il quale era stata formulata istanza di rimessione in termini.
3.1. Nelle more del giudizio, il 24.10.2016, interveniva la declaratoria di Contr fallimento della , la cui Curatela non procedeva poi alla Parte_5 costituzione in giudizio.
4. Con sentenza n. 1726/2017, la Corte di appello di Venezia, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che:
− non fosse provato che i legali che lavoravano nello studio facessero capo CP_1
a lui, risultando invece che gli stessi prestassero la propria attività non come sottoposti ma come liberi professionisti, sicché non poteva ritenersi la pagina 11 di 25 responsabilità del per essersi avvalso di collaboratori inadeguati;
CP_1
− la testimonianza di CL MA, secondo la quale l'appuntamento del
29.5.2002 del con il non era segnato nelle agende dello CP_1 Parte_1 studio, non dovesse ritenersi inattendibile per il solo fatto di essere stata resa da una dipendente del convenuto, dal momento che la dichiarazione, letta unitamente agli altri elementi probatori, era verosimile;
− mancassero elementi indiziari che supportassero il criterio presuntivo invocato dal in relazione ai colloqui asseritamente avvenuti tra quest'ultimo e Parte_1 il CP_1
− dalla circostanza che il avesse seguito il in altre pratiche non si CP_1 Parte_1 potesse desumere che lo avesse seguito in tutte;
− la non fosse responsabile per non aver informato il dei risvolti CP_2 CP_1 civilistici della pratica in quanto non vi era rapporto di collaborazione tra i due legali ed ella era stata incaricata solo della questione penalistica;
− anche a voler ritenere l'avv. AM una collaboratrice del tale CP_1 circostanza non avrebbe provato nulla quanto al rapporto intercorrente tra il e gli altri legali dello studio e, in ogni caso, non era ravvisabile “alcuna CP_1 responsabilità della AM sotto il profilo della negligente indicazione di una collega, posta la correttezza della condotta di quest'ultima”;
− fosse corretto il rigetto della richiesta di rimessione in termini in relazione al telefax del 30.7.2004 in quanto il non aveva offerto di provare di Parte_1 aver chiesto tempestivamente alla banca tutta la documentazione necessaria in ordine ai rapporti con il . Parte_1
5. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione il Parte_1
(procedimento n. 26285/2017 R.G.) affidandosi a quattro motivi con cui censurava la sentenza del Giudice di appello nella parte in cui: 1) aveva ritenuto la insussistenza di elementi indiziari a supporto del fatto che al fosse stato CP_1 conferito incarico in relazione ai protesti;
2) aveva rigettato il primo e il secondo motivo d'appello; 3) non aveva rimesso in termini il in relazione alla Parte_1
pagina 12 di 25 lettera del 30.7.2002; 4) non aveva ritenuto sussistente la responsabilità della per la mancata segnalazione al la necessità di richiedere la CP_2 Parte_1 cancellazione del protesto.
5.1 Resistevano con separati controricorsi il la e CP_1 CP_2 Parte_3
, mentre il rimaneva intimato.
[...] CP_9 Parte_5
5.2 Con ordinanza n. 19520/2019 la Corte di cassazione accoglieva il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi. In particolare, la
Suprema Corte riteneva che:
− la motivazione addotta dalla Corte di appello nel confermare la decisione del
Tribunale di rigetto della richiesta di rimessione in termini in relazione alla lettera 30.7.2002 fosse viziata perché aveva posto in capo al “un Parte_1 onere probatorio non adeguatamente calibrato, espandendo in modo illogico ed esorbitante il principio di eventualità” in quanto il documento, pur risalente al 2002, era stato comunicato dalla al solo nel maggio del CP_8 Parte_1
2010 a seguito di un'indagine nei propri archivi effettuata dopo aver ricevuto la citazione quale testimoni in giudizio di alcuni suoi ex dipendenti;
− la motivazione della Corte di appello fosse altresì incoerente perché “da un lato essa afferma che all'avvocato era stata affidata la sola difesa in ambito CP_2 penale, dall'altro riconosce che vi era stato un mandato professionale pieno”.
Inoltre, posto che “la materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare”, era singolare che l'avvocato non avesse consigliato nulla al in ordine alla CP_2 Parte_1 necessità di richiedere la cancellazione dei protesti ai sensi della legge 77/1955
e di intraprendere altre iniziative civili, e comunque di rivolgersi a un avvocato civilista ove lei non si fosse reputata idonea a svolgere quel compito.
6. Il riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Venezia Parte_1
(procedimento n. 2861/2019 R.G.), in cui si costituivano il la ed CP_1 CP_2
, mentre il rimaneva Parte_3 CP_9 Parte_5
pagina 13 di 25 contumace.
6.1 La Corte di appello, con sentenza n. 2071/2021, riteneva:
− quanto alla posizione del che la lettera 30.7.2002 dell'avv. AM a CP_1
quale la prima qualificava il come proprio Controparte_10 Parte_1 assistito- non dimostrasse che il aveva conferito l'incarico all'avv. Parte_1
Inoltre, il posto che al momento in cui il affermava di CP_1 CP_1 Parte_1 avergli affidato la pratica dei protesti non aveva a sua disposizione la perizia grafologica del procedimento penale, non avrebbe potuto dimostrare, come richiesto dall'art. 4, II comma, legge 77/1055, che i protesti fossero conseguenza della commissione di un reato;
− quanto alla , che ella non fosse responsabile per non aver consigliato CP_2 alcunché al in ordine alla cancellazione dei protesti in quanto dalla Parte_1 lettera di contestazione del 12.12.2004 del era stato lui stesso ad Parte_1 affermare di aver conferito un incarico per le questioni civilistiche al e per CP_1 le questioni penalistiche alla e dunque “non vi era alcuna ragione che CP_2
l'avvocato penalista mandasse il cliente da un avvocato civilista, CP_2 perché ce l'aveva ed era – a dire del – l'avv. dello stesso Parte_1 CP_1 studio”.
7. Il ricorreva per cassazione (procedimento n. 28899/2021 R.G.) sulla Parte_1 scorta di quattro motivi:
1) “violazione degli artt. 384, 392 e 116 c.p.c. nonché 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.” per avere la Corte di appello letto la comunicazione del 30.7.2002 dell'avv. AM a al di Parte_6 fuori del contesto probatorio del giudizio di primo grado, così erroneamente escludendo l'esistenza di un mandato all'avv. CP_1
2) “violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.
– contraddittorietà e illogicità della motivazione” perché la lettera di contestazione del 12.12.2004 del , in cui quest'ultimo affermava che Parte_1 la era stata incaricata esclusivamente di seguire la vicenda dal punto di CP_2
pagina 14 di 25 vista penalistico mentre ogni aspetto civilistico sarebbe spettato al era CP_1 stata richiamata per negare la responsabilità della mentre non era CP_2 stata presa in considerazione per sostenere il conferimento dell'incarico al
CP_1
3) “violazione e falsa applicazione degli artt. 4 cpv L. 77/1955, 1176, co. 2, c.c. e
2236 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 384 cpv c.p.c.
(principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio) in relazione all'art. 360 n.
4 c.p.c.” in quanto il Giudice del rinvio aveva erroneamente ritenuto che per attivarsi per ottenere la cancellazione dei protesti sarebbe stato necessario attendere l'accertamento del reato;
4) “violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4) (motivazione apparente) ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.” per avere la Corte di appello erroneamente affermato che la dovesse andare esente da responsabilità per non aver CP_2 consigliato al di chiedere la cancellazione dei protesti informandolo Parte_1 sulle possibili iniziative civili o di rivolgersi a un avvocato civilista, sul presupposto che vi fosse già un avvocato civilista che si occupasse della questione, pur avendo affermato l'insussistenza di prova dell'incarico conferito al CP_1
Resistevano con controricorso il la e , mentre CP_1 CP_2 Parte_3 il rimaneva intimato. CP_9 Parte_5
7.1. Con ordinanza n. 24061/2024, la Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. In particolare, ha ritenuto che la Corte di appello avesse violato il vincolo del giudizio di rinvio e il regime normativo del procedimento di cancellazione dei protesti in quanto:
- pur affermando la mancanza di prova dell'incarico al aveva poi fondato CP_1
l'esclusione della responsabilità della per non essersi occupata dei CP_2 profili civilistici della vicenda sulla base dell'esistenza di un mandato professionale al riguardante quei profili;
CP_1
- aveva disatteso l'affermazione contenuta nell'ordinanza di cassazione n. pagina 15 di 25 19520/2019 secondo cui, poiché in materia di cancellazione dei protesti non è sufficiente l'esercizio della diligenza particolare propria degli appartenenti a un determinato ambito specialistico, il legale -nella specie la avrebbe CP_2 dovuto all'assistito anche i profili civilistici della vicenda, se del caso CP_11 indirizzandolo verso un collega civilista;
- aveva erroneamente affermato l'impossibilità di attivarsi per ottenere la cancellazione del protesto in attesa del deposito della perizia nel procedimento penale, munendosi di elementi di prova da spendere in sede civile.
8. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1
, quest'ultimo in qualità di successore a titolo particolare nel Parte_2 diritto controverso come da scrittura privata autenticata del 26.11.2024 (doc. 9 allegato all'atto di citazione in riassunzione), hanno riassunto il giudizio avanti a questa Corte chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del e della CP_1
nonché di condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali patiti da e alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello. In via istruttoria, hanno chiesto l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi non ammesse in primo grado, nonché l'ordine di esibizione e la CTU richieste nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c.
8.1. Si sono costituiti in giudizio il la e , CP_1 CP_2 Parte_3 rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_9 Parte_5 la contumacia.
8.2 All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
9. La causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi affermati dalla
Cassazione nelle ordinanze n. 19520/2019 e n. 24061/2024, le quali comportano pagina 16 di 25 la necessità di riesaminare l'intera vicenda oggetto del presente giudizio alla luce di tutti i documenti acquisiti in corso di causa, compresa la lettera 30.7.2002, acquisita a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 19520/2019, e delle prove orali. In particolare, devono affrontarsi le seguenti questioni:
1) la responsabilità del da valutarsi alla luce di tutta la documentazione CP_1 acquisita in corso di causa, in particolare il telefax del 30.7.2002, posto che tale responsabilità era stata esclusa dal Tribunale con decisione che non teneva conto di tale ultimo elemento di prova, la cui produzione è stata ammessa solo a seguito della ordinanza n. 19520/2019 della Cassazione;
2) la responsabilità della alla luce del contenuto dell'ordinanza n. CP_2
19520/2019 della Cassazione (in parte richiamato nell'ordinanza 24061/2024), secondo cui:
- “la materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora questo fosse ritenuto esistente” l'avvocato è tenuto, come affermato da Cass.
14597/2004 e 24544/2009, ad “assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari
o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”;
- il Giudice di appello, nella sentenza n. 1726/2017, non aveva offerto una
“plausibile spiegazione alternativa” in ordine al fatto che la , cui era CP_2 stata affidata la parte penalistica della pratica, non avesse consigliato né segnalato al la necessità di richiedere la cancellazione dei Parte_1
pagina 17 di 25 protesti o di intraprendere comunque iniziative civilistiche e in ogni caso non gli avesse consigliato di rivolgersi a un avvocato civilista che affrontasse la questione.
Tali questioni vanno valutate tenuto conto del fatto che la Cassazione, nell'ordinanza n. 24061/2024, ha ravvisato una contraddizione nel fatto che la
Corte di appello abbia ritenuto che “non vi era prova dell'incarico all'avvocato
affermando però, come visto, che propria tale commessa professionale, al CP_1 suddetto avvocato (…) legittimava l'esclusione della responsabilità di per CP_2 non aver consigliato nulla, quanto ai profili civilistici, a ” e che “è Parte_1 incomprensibile da quale insussistente elemento normativo dovesse desumersi
l'impossibilità procedere, come opportuno e anzi necessario a evitare pregiudizi, munendosi autonomamente di elementi di prova analogamente spendibili nel procedimento civile in questione”.
9.1. La prima questione, relativa alla responsabilità del impone anzitutto di CP_1 accertare se lo abbia o meno incaricato quale legale in ordine Parte_1 alla vicenda dei protesti e, se del caso, di verificare se sussista la denunciata responsabilità del legale per la cattiva gestione della pratica, in proprio o quale titolare dello studio legale.
Secondo le parti riassumenti, la prova dell'incarico si desumerebbe dalla sussistenza di consolidati rapporti professionali tra il e , CP_1 Parte_1 dalla lettera 30.7.2002 inviata dall'avv. AM a con la Parte_6 carta intestata dello studio legale nonché dall'organizzazione verticistica CP_1 dello studio RO da cui discenderebbe la responsabilità di quest'ultimo per l'operato dei suoi collaboratori.
D'altro canto, il ha contestato la ricostruzione operata da CP_1 Parte_1 nel corso del processo e riproposta nella presente sede dalle parti riassumenti, richiamando in proposito la documentazione dimessa in atti e le prove orali (in particolare le testimonianze della sig.ra CL MA e dell'avv. Lorenza
pagina 18 di 25 AM) che confermerebbero l'assenza di un incarico al in ordine alla CP_1 vicenda dei protesti.
9.2. Come anticipato, la risoluzione di tale questione impone di esaminare l'intero compendio probatorio in atti, in particolare i documenti dimessi dalle parti - comprensivi la lettera 30.7.2002 - e le testimonianze rese in primo grado.
Orbene, il Collegio ritiene che le prove acquisite corroborino una ricostruzione dei fatti di causa differente da quella prospettata dalle parti riassumenti e, in ogni caso, non dimostrino che il abbia conferito un incarico professionale al Parte_1 in ordine alla pratica dei protesti. CP_1
In primo luogo, non trova riscontro probatorio l'affermazione delle parti riassumenti secondo cui il 29.5.2002 si sarebbe tenuto un appuntamento tra e il durante il quale quest'ultimo -oltre a rappresentare al Parte_1 CP_1 cliente l'impossibilità di ottenere la cancellazione dei protesti prima dell'esito del procedimento penale- avrebbe presentato al l'avv. . Parte_1 CP_2
Il verificarsi di tale incontro è stato smentito da CL MA, dipendente dello studio la quale, sentita come teste in primo grado, ha affermato che CP_1 da un controllo dell'agenda dello studio non risultava alcun appuntamento del legale con il in quella giornata e che fosse “improbabile se non Parte_1 impossibile” che l'incontro potesse essere avvenuto senza essere stato annotato nell'agenda dello studio. Sempre CL MA ha dichiarato poi che, per quanto di sua conoscenza, l'avv. non aveva mai presentato l'avv. al CP_1 CP_2
. Anche Ornella VO, un'altra impiegata dello studio legale, sentita Parte_1 come teste in primo grado, ha dichiarato di non ricordare di aver mai visto l'avv. presentare l'avv. al . CP_1 CP_2 Parte_1
Dall'istruttoria orale è emerso, al contrario, che parlò Parte_1 telefonicamente della vicenda dei protesti all'avv. Lorenza AM e che fu quest'ultima a consigliare al cliente di rivolgersi a un avvocato penalista e ad indirizzarlo a tal fine verso l'avv. (cfr. deposizione testimoniale dell'avv. CP_2
AM all'udienza del 18.5.2010). pagina 19 di 25 È altresì emerso -e sono peraltro gli stessi ad affermarlo- che fu Parte_1 sempre l'avvocato AM a presenziare a un incontro con il funzionario della banca . CP_4
Fu ancora la AM, poi, a prospettare alla con la lettera del 30.7.2002, CP_8 le future azioni civilistiche che il avrebbe intrapreso a tutela dei suoi Parte_1 diritti.
Invero, proprio quest'ultima lettera è tra gli elementi valorizzati dalle parti riassumenti per sostenere la responsabilità del Poiché la lettera recava la CP_1 carta intestata dello studio e in essa la AM aveva affermato “stiamo raccogliendo ulteriori elementi utili al fine di richiedere la cancellazione dei protesti”, secondo i essa, letta unitamente alla dichiarazione della Parte_1
AM secondo cui quando ella ricevette la telefonata “il sig. chiede Parte_1 di parlare con l'avv. ma fu lei a parlare al telefono con il cliente “perché CP_1
l'avv. non era in studio”, dimostrerebbe la responsabilità del per CP_1 CP_1
l'attività della sua collaboratrice.
Tale assunto è, ad avviso del Collegio, infondato. Dall'esame della lettera
30.7.2002 non emergono elementi che possano far ritenere una qualche responsabilità del In primo luogo, nella lettera il è più volte CP_1 Parte_1 qualificato dalla AM come il proprio assistito;
inoltre, la lettera non contiene alcun riferimento all'avv. mentre viene menzionata unicamente l'avv. CP_1
con riferimento ai risvolti penali della pratica. CP_2
Va in ogni caso escluso che dell'operato dell'avv. AM possa rispondere il non ha mai provato che i professionisti che esercitavano CP_1 Parte_1 nello studio dell'avv. RO -che non era una società, né un'associazione tra professionisti- operassero quali ausiliari o sostituti di quest'ultimo. Anzi, tale ipotesi è stata smentita dalla AM -che, come detto, nella lettera 30.7.2002 ha qualificato il come il proprio assistito senza mai fare riferimento al Parte_1
e anche dalla teste CL MA, impiegata del che nella CP_1 CP_1 deposizione resa all'udienza del 18.5.2010 ha riferito che non tutti i clienti pagina 20 di 25 transitavano davanti all'avv. e che “era possibile che gli avvocati dello studio CP_1 potessero seguire direttamente delle pratiche senza che delle stesse fosse informato l'avv. , sicché in assenza di prova contraria (mai fornita da CP_1 [...]
) ben può darsi il caso che il non si sia mai interfacciato con Parte_1 Parte_1 il in relazione alla pratica di cui è causa. CP_1
Neppure è stato mai provato che il avesse incaricato la AM di seguire CP_1 la pratica civile del : la deposizione dell'avv. AM richiamata dalle Parte_1 parti riassumenti (in cui ella ha dichiarato: “il sig. chiese di parlare con Parte_1
l'avv. perché era suo cliente per 2-3 cause. Parlai io con il perché CP_1 Parte_1
l'avv. non era in studio”) nulla prova in proposito, perché non prova che il CP_1
, pur avendo inizialmente chiesto del non possa poi essersi Parte_1 CP_1 affidato per quella pratica esclusivamente all'avv. AM, come peraltro dimostra la lettera 30.7.2002 inviata da quest'ultima alla Banca.
Anche la circostanza che l'avv. avesse assistito in una CP_1 Parte_1 pluralità di altri procedimenti che nulla hanno a che fare con i protesti, richiamata dalle parti riassumenti a sostegno dell'affermazione del conferimento al legale dell'incarico in questione, invero, non dimostra alcunché in proposito.
Appare inoltre singolare il fatto che, nonostante l'affermazione del Parte_1
(riportata anche a pag. 2 dell'atto di citazione in riassunzione) secondo cui egli, in data 6.10.2004, avrebbe revocato l'incarico in relazione ai protesti sia al che CP_1 alla , l'unica revoca del mandato in atti sia quella indirizzata all'avv. CP_2
. Altrettanto singolare appare, poi, il fatto che, come correttamente CP_2 rilevato anche dal Giudice di primo grado, dopo il momento in cui Parte_1 ha fatto risalire rottura dei rapporti con il quest'ultimo abbia
[...] CP_1 continuato a difenderlo in altri giudizi, come testimoniato dalla comparsa di costituzione depositata dal nell'interesse del il 15.10.2004 nel CP_1 Parte_1 procedimento R.G. 7967/2004 dinanzi al Tribunale di Padova (doc. 4 del . CP_1
Né può essere sottaciuta la circostanza che ha iniziato il Parte_1 presente giudizio di responsabilità professionale nei confronti del e della CP_1
pagina 21 di 25 , ben quattro anni dopo l'interruzione dei rapporti professionali con questi CP_2 ultimi (dovuti -a dire del alla loro negligenza nel seguire la sua pratica Parte_1 relativa ai protesti) e dopo che il ottenne nei suoi confronti tre decreti CP_1 ingiuntivi per il pagamento di crediti professionali.
9.3. La seconda questione che si pone all'analisi di questa Corte riguarda la responsabilità dell'avvocato penalista per non aver consigliato o comunque CP_2 segnalato al la necessità di richiedere la cancellazione dei protesti, di Parte_1 assumere in ogni caso iniziative civilistiche o, se del caso, di rivolgersi a un avvocato civilista a tal fine.
Orbene, come si è detto, dall'istruttoria di causa è emerso che fu l'avv. AM
a indirizzare verso l'avvocato penalista , che operava Parte_1 CP_2 anch'essa quale libera professionista all'interno dello studio Dunque, è CP_1 evidente che la fosse ben consapevole del fatto che la AM seguisse CP_2
sotto l'aspetto civilistico. Ciò è confermato dal fatto che la Parte_1
, nella lettera dell'11.9.2002 che ella scrisse alla Banca, menzionò il telefax CP_2
30.7.2002 indirizzato dalla AM alla Banca.
Pertanto, non vi era alcun motivo per cui la avrebbe dovuto occuparsi CP_2 anche degli aspetti civilistici della questione -di cui già si stava occupando altro legale- o avrebbe dovuto consigliare a di rivolgersi a un Parte_1 avvocato civilista -che già c'era e si stava occupando della questione- per ottenere la cancellazione dei protesti.
È infatti certamente vero che, specie in una materia quale quella dei protesti che involge settori diversi del diritto, l'avvocato ha il dovere di assolvere agli obblighi di informazione e di indirizzo del cliente senza essere in ciò limitato alla propria branca professionale di appartenenza, sicché non può andare esente da responsabilità l'avvocato penalista che, occupandosi di una pratica che involga importanti aspetti civilistici, non se ne sia occupato se del caso anche indirizzando il cliente verso professionisti specializzati sulla questione. È, tuttavia, altrettanto vero che tali doveri non possono essere estesi al punto da imporre all'avvocato di pagina 22 di 25 occuparsi di problematiche che egli sappia essere già state affidate ad altro professionista.
In altre parole, una volta appurato che nella fattispecie vi era un avvocato civilista
-la AM- ad occuparsi della questione, affermare la responsabilità della penalista in ordine alle problematiche civilistiche porterebbe alla illogica CP_2 conseguenza di ritenere quest'ultima responsabile per un'attività che lo stesso cliente aveva affidato ad altro legale.
D'altronde -ed è questo l'assunto sotteso alla sentenza n. 2071/2021 della Corte di appello- lo stesso ha sempre affermato di essere stato Parte_1 assistito per gli aspetti civilistici della pratica dei protesti da un avvocato. Il fatto che tale avvocato fosse il (come affermato dal ) o la AM CP_1 Parte_1
(come ritenuto da questa Corte), è irrilevante. Invero, l'esclusione dell'esistenza di un incarico al non può far ritenere automaticamente responsabile la CP_1
per non essersi occupata degli aspetti civilistici della pratica dei protesti. CP_2
9.4. Escluso il conferimento di un qualche incarico al in relazione alla CP_1 vicenda delle cambiali protestate ed escluso altresì che la dovesse CP_2 occuparsi delle problematiche civilistiche, risulta superata la questione riguardante la possibilità di dimostrare, in ambito civile, l'illegittimità del protesto.
9.5. Vanno infine rigettate le istanze istruttorie di cui alle conclusioni delle parti riassumenti, in quanto irrilevanti ai fini della definizione del presente giudizio.
10. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza di e Parte_1
e vengono liquidate, per tutti i gradi di giudizio e in favore dei Parte_2 convenuti e della terza chiamata, come in dispositivo (valore della controversia indeterminabile -difficoltà alta-, secondo parametri medi e senza fase istruttoria per i giudizi di appello, di rinvio e di cassazione e nella misura già tassata dalla
Corte di appello con la sentenza n. 2071/2021 relativamente al primo giudizio di rinvio e al primo giudizio di cassazione).
Occorre precisare che a carico di , in solido con Parte_2 Parte_1
vengono poste soltanto le spese processuali relative al presente giudizio
[...]
pagina 23 di 25 atteso che , successore a titolo particolare nel diritto Parte_2 controverso, il quale ha partecipato soltanto al presente giudizio di rinvio ed è risultato soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese dei giudizi ai quali è rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali (Cass. n. 1633/2014; Cass. n.
12663/2020). Contr Nei confronti del fallimento invece, sussistono giusti Parte_5 motivi per disporre la compensazione delle spese di lite dal momento che il fallimento della società è intervenuto dopo la proposizione dell'appello e che la
Curatela non ha fatto proprie le domande originariamente proposte rimanendo contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, e liquidate: CP_1 CP_2 Parte_3 quanto al primo grado in euro 14.103,00 in favore dell'avv. in euro CP_1
14.103,00 in favore dell'avv. e in euro 10.000,00 in favore di CP_2
oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
quanto al secondo grado in euro 9.991,00 in favore dell'avv. in euro CP_1
9.991,00 in favore dell'avv. e in euro 8.000,00 in favore di CP_2
oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
quanto al primo giudizio di cassazione in euro 2.626,00 in favore dell'avv.
in euro 2.626,00 in favore dell'avv. e in euro 2.626,00 in favore CP_1 CP_2 di oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
pagina 24 di 25 quanto al primo giudizio di rinvio in euro 3.308,00, in favore dell'avv. in CP_1 euro 3.308,00 in favore dell'avv. e in euro 3.308,00 in favore di CP_2
oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
quanto al secondo giudizio di cassazione in euro 7.655,00, in favore dell'avv.
in euro 7.655,00 in favore dell'avv. e in euro 7.000,00 in favore CP_1 CP_2 di oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese processuali del presente giudizio di rinvio in favore di
, e liquidate in euro CP_1 CP_2 Parte_3
9.991,00 in favore dell'avv. in euro 9.991,00 in favore dell'avv. e CP_1 CP_2 in euro 7.500,00 in favore di oltre spese generali Parte_3
(15%) e oneri accessori come per legge;
- compensa le spese tra il e le altre parti CP_9 Parte_5 processuali.
Venezia, camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Presidente
CL IS
Il Consigliere estensore
NA SS
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL IS Presidente dott.ssa NA SS Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2016 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), quale successore a titolo Parte_2 C.F._2 particolare nel diritto controverso, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Soggia ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Barberia n. 13, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
IR CA ed elettivamente domiciliato in Venezia, via Pacinotti n. 4 presso lo studio dell'avv. Camilla Cenci;
parte convenuta in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_2 C.F._4
pagina 1 di 25 EL De AZ e dall'avv. prof. TO Pucella ed elettivamente domiciliata in Padova, via E. Filiberto n. 3, presso lo studio dei difensori;
parte convenuta in riassunzione contro
(P.IVA ), in persona del Presidente Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide
VA e TO Bondì ed elettivamente domiciliata in Venezia, Via S. Croce n.
663, presso lo studio di quest'ultimo; parte convenuta in riassunzione contro
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del curatore pro tempore; parte convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 24061/2024, pubblicata in data 6 settembre 2024
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa, anche in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova
2449/2012, così pronunciare:
- accertata e dichiarata la responsabilità degli avvocati e CP_1 CP_2
, condannarli in solido, o in ragione delle rispettive responsabilità, al
[...] risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal signor
nella somma precisata in corso di causa o ritenuta di giustizia Parte_1 anche da liquidarsi in via equitativa;
il tutto maggiorato di rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto (che si indica nel giorno
1.10.2002) al saldo;
pagina 2 di 25 - condannare e in solido tra loro alla restituzione CP_1 CP_2 delle somme ricevute a seguito della sentenza di primo grado e di appello, pari ad euro 147.236,49 maggiorata di interessi dal pagamento al saldo;
- disporre che tutti i pagamenti oggetto delle condanne che precedono siano eseguiti direttamente in favore del cessionario del credito litigioso
[...]
intervenuto nel presente giudizio;
Parte_2
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettersi le prove orali capitolate nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 2 depositata in data
18.5.2009 dalla difesa di parte attrice nel giudizio di primo grado, ad eccezione dei capitoli 16, 17, 24 e 25 già ammessi (cfr. la sentenza di primo grado, pag.
23), con l'istanza, che si ribadisce, che sia sentito come teste di riferimento su tutti i capitoli ex art. 257 c.p.c. il signor , indicato dal teste Testimone_1
all'udienza del 18/5/2010, quale direttore di filiale di Rubano Testimone_2 dell' . CP_4
Sempre in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinarsi l'esibizione e disporsi la C.T.U. come richiesto in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. pagine 36
e 37 prodotta in questo giudizio sub doc. 10.
Con vittoria di spese e compensi per i sei gradi di giudizio, oltre spese generali,
CPA e IVA
Per CP_1 in via principale: siano respinte tutte le domande dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero, in tutto o in parte, ritenute fondate le domande eventualmente riproposte dal Controparte_3 nel presente giudizio, che fin d'ora si contestano, sia
[...] condannata la società ai Parte_4 sensi dell'art. 1917 cod. civ., a tenere indenne l'avv. di quanto CP_1 questi fosse tenuto a versare;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle pagina 3 di 25 istanze istruttorie dei sig.ri , siano ammesse le istanze istruttorie a Parte_1 prova contraria, diretta e indiretta, capitolate nella memoria ex art. 183 n. 3 cod. proc. civ. 25 giugno 2009 del giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi al procedimento avanti la Corte di Cassazione.
Per CP_2
In via principale: voglia la Corte di appello di Venezia rigettare ogni domanda promossa nei confronti dell'avv. con l'atto di citazione in riassunzione e, per CP_2
l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità professionale può esserle ascritta.
In via subordinata, nei confronti della terza chiamata: nella denegata ipotesi in cui fossero, in tutto od in parte, ritenute fondate le domande formulate nei confronti dell'avv. , sia condannata la società CP_2
ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., a tenere indenne la Parte_3 convenuta-assicurata di quanto ella fosse tenuta a versare a qualsivoglia titolo, provvedendo, per tale non creduta ipotesi, al pagamento diretto del risarcimento che fosse dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 2°, c.c..
In via istruttoria: siano integralmente respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore in riassunzione;
per la non creduta ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, siano ammesse le istanze istruttorie capitolate nella memoria ex art. 183, comma
6°, n. 3 c.p.c. del 29 giugno 2009, qui da intendersi esplicitamente richiamate.
In ogni caso:
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, anche del giudizio di legittimità.
Per Parte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, nel merito, rigettare ogni pretesa attorea nei confronti dell'Avv. e CP_1 dell'Avv. perché infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di CP_2 quantum, per i motivi esposti;
pagina 4 di 25 in ogni caso, dichiarare che sull'infondatezza della pretesa risarcitoria di CP_3 si è formato il giudicato o comunque dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. CP_1
e dell'Avv. rispetto alle domande della prima, ovvero la prescrizione CP_2 dei diritti vantati dalla medesima società; qualora la Corte ritenga fondata la domanda del Sig. , si chiede che, in Parte_1 difformità dal decisum del Tribunale di Padova: in via pregiudiziale, riconosciuta la necessità di chiamare in causa i Signori
[...]
e , ai quali è comune la causa e ai fini di accertare la CP_5 CP_6 graduazione delle colpe, rimetta le parti davanti al primo Giudice ex art. 354
c.p.c., affinchè questi disponga la integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., onde sentire costoro condannati al risarcimento dei danni, in via esclusiva o concorrente con gli attuali appellati, qualora sia accolta la domanda dell'appellante;
In caso di accoglimento dell'appello verso l'Avv. : CP_1 respingere la eventuale domanda di manleva rivolta da quest'ultimo alla perché rinunciata e/o prescritta per i motivi indicati;
Parte_3
Sempre in caso di accoglimento della domanda dell'appellante: in via principale accertare la graduazione delle colpe dei soggetti coinvolti nella vicenda presupposta anche ai fini dell'art. 18 dei contratti assicurativi e dell'esercizio del diritto di rivalsa/regresso, ridimensionando la quantificazione del danno, tenendosi conto che l'Avv. e l'Avv. potranno CP_1 CP_2 rispondere del solo danno differenziale da tardiva cancellazione, e tenendosi conto della provvisionale disposta nel processo penale;
in subordine, accertare che l'obbligo di indennizzo di è Parte_3 conformato ai limiti di polizza e pertanto vincolato al massimale di euro
1.500.000,00 per l'Avv. e di Euro 516.400,00 per l'Avv. CP_1 CP_2
, nonché parametrato alla sola quota di responsabilità diretta
[...] eventualmente accertata in capo all'Avv. ed all'Avv. , CP_1 CP_2
pagina 5 di 25 dedotte le rispettive franchigie, pari ad Euro 500,00 per l'Avv. mentre pari CP_1 ad 1/10 dell'importo di ogni sinistro per l'Avv. ; CP_2 con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
in via istruttoria ci opponiamo all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso richiesti per i motivi esposti in atti.
Svolgimento del processo Contr 1. Con atto di citazione, datato 16 aprile 2008, e Parte_1
[...]
società di cui il primo era legale rappresentante, convenivano Parte_5 in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova (procedimento n. 4442/2008 R.G.) gli avvocati e per far valere la loro responsabilità CP_1 CP_2 professionale e ottenere il risarcimento del danno -quantificato in euro Cont 500.000,00 per il e in euro 3.000.000,00 per per Parte_1 Parte_5 aver omesso per due anni di porre in essere l'attività professionale necessaria a eliminare la illegittima annotazione del nominativo del nel registro dei Parte_1 protesti presso la C.C.I.A.A. di Padova. Esponevano gli attori che:
− il 27.5.2002 il era stato informato dal direttore della Parte_1 [...]
della propria iscrizione nel registro dei protesti Controparte_8 presso la C.C.I.A.A. di Padova per la messa all'incasso di tre cambiali protestate rispettivamente il 4.3.2002, il 4.4.2002 e il 6.5.2002 per l'importo complessivo di lire 80.000,00;
− il , non avendo sottoscritto le cambiali e preoccupato per le Parte_1 ripercussioni che l'iscrizione nel registro dei protesti avrebbe avuto sui suoi rapporti con le Banche e sulla possibilità di rispettare gli impegni contrattuali presi per la realizzazione di vari progetti immobiliari, aveva immediatamente contattato l'avv. , suo legale di fiducia. Quest'ultimo gli aveva CP_1 consigliato di sporgere denuncia, gli aveva fissato un appuntamento per il
29.5.2002, appuntamento durante il quale gli aveva riferito l'impossibilità di ottenere la cancellazione dei protesti prima dell'esito del procedimento penale, pagina 6 di 25 e gli aveva presentato la collega di studio avv. che avrebbe CP_2 seguito la pratica dal punto di vista penalistico;
− dopo la revoca dei finanziamenti in favore del da parte di Parte_1 [...]
e di altre banche, il e l'avv. Lorenza Controparte_8 Parte_1
AM, collaboratrice di studio dell'avv. si erano recati a un incontro CP_1 con un alto dirigente di , senza che tuttavia Controparte_8 venissero ripristinate le linee di credito;
− nel frattempo, il aveva abbandonato vari progetti immobiliari salvo Parte_1 quello denominato “La Fornace” per il quale, tuttavia, aveva rinunciato a una parte rilevante di ricavi;
− nel giugno 2002, ottenuta a mezzo dell'avv. copia delle cambiali CP_2 protestate, si era riusciti a risalire al nominativo delle persone che le avevano poste all'incasso, tali e;
Controparte_5 CP_6
− nell'ottobre del 2004 il , informato da un amico dell'esistenza di un Parte_1 procedimento esperibile presso la Camera di Commercio per ottenere la cancellazione dell'illegittima iscrizione dei protesti, lo aveva comunicato all'avv. chiedendogli di attivarsi in tal senso, ma quest'ultimo gli aveva risposto CP_1 che era necessario attendere l'esito del processo penale. A fronte di tale riscontro, il 6.10.2004 il aveva revocato il mandato agli avvocati Parte_1
e e aveva incaricato un altro legale, il quale, avuta copia della CP_1 CP_2 perizia grafologica depositata nel procedimento penale, in circa venti giorni aveva ottenuto la cancellazione del nome del dal registro dei Parte_1 protesti con il procedimento ex art. 4, II comma, legge n. 77/1955.
1.1. Si costituivano in giudizio separatamente e CP_1 CP_2 chiedendo la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa
[...]
Parte_3
In particolare, il contestava la ricostruzione fattuale operata dagli attori, CP_1 asserendo di aver assistito il in alcune pratiche tra il 2000 e il 2004 ma Parte_1 negando di aver mai ricevuto alcun incarico per la cancellazione dei protesti, pagina 7 di 25 negando di avere incontrato il il 29.5.2002 e di aver delegato altro Parte_1 soggetto a partecipare a incontri con la banca. Secondo il la rottura del CP_1 rapporto fiduciario con il era avvenuta a seguito dell'incontro del Parte_1
12.12.2004 in cui quest'ultimo gli aveva manifestato la propria indisponibilità a saldare i compensi dovutigli per altri incarichi svolti. A tale incontro era seguita la raccomandata del 13.12.2004 con cui il aveva informato il della CP_1 Parte_1 rinuncia al mandato per tutte le controversie allegando alcuni preavvisi di parcella;
tale raccomandata era stata ricevuta dal il 17.12.2004, lo Parte_1 stesso giorno in cui il a sua volta aveva ricevuto la raccomandata datata CP_1
12.12.2004 con cui il per la prima volta aveva sollevato la questione Parte_1 della cancellazione dei protesti. Solo dopo che il aveva agito in giudizio per CP_1 ottenere i compensi richiesti, il , oltre ad opporre i tre decreti ingiuntivi, Parte_1 aveva promosso l'azione di responsabilità professionale.
Anche la contestava quanto asserito dagli attori nell'atto di citazione: ella CP_2 era stata incaricata di seguire unicamente gli aspetti penali della vicenda e non di ottenere la cancellazione dei protesti. Inoltre, denunciava il difetto di Contr legittimazione passiva rispetto alle domande proposte da nei Parte_5 suoi confronti, nonché il difetto di legittimazione attiva della predetta società in quanto secondo la stessa prospettazione attorea era stato solo il a Parte_1 incaricare la . CP_2
Entrambi i convenuti chiedevano inoltre il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti degli attori.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si Parte_3 costituiva in giudizio chiedendo, fra altro, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e , richiesta che il Tribunale respingeva alla Controparte_5 CP_6 prima udienza del 15.1.2009.
1.2 Riuniti al procedimento tre giudizi di opposizione a tre decreti ingiuntivi per crediti professionali ottenuti dal nei confronti del (nn. 4439/2008, CP_1 Parte_1
4440/2008 e 4441/2008 R.G.), la causa veniva istruita con la documentazione pagina 8 di 25 depositata dalle parti e le prove orali. In particolare, alla base della decisione del
Tribunale venivano posti, oltre alla documentazione in atti, le testimonianze dell'avv. Lorenza AM, del funzionario della Parte_6
e delle impiegate dell'avvocato CL MA e Ornella
[...] CP_1
VO.
Con ordinanza del 30.7.2010, il Tribunale rigettava l'istanza di rimessione in termini proposta dagli attori in relazione alla comunicazione del 30.7.2002 inviata dall'avv. Lorenza AM a , in quanto riteneva che gli attori Parte_6 non avessero dimostrato di esseri attivati tempestivamente per reperirla prima dello scadere dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ratione temporis applicabile.
2. Con sentenza n. 2449/2012, il Tribunale, per quanto di interesse in questa Contr sede, rigettava le domande risarcitorie proposte da e da Parte_1
[...]
condannava quest'ultima società al pagamento ex art. 96, Parte_5 comma I, c.p.c. della somma di euro 30.000,00 in favore di e CP_2 condannava gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di tutti i convenuti nonché dell'Assicurazione. Il Tribunale giungeva a tale decisione ritenendo:
− che la problematica non riguardasse la responsabilità dello “studio legale CP_1 ma solo dei singoli professionisti che avevano intrattenuto rapporti contrattuali con il in quanto non era stato allegato che lo studio costituisse una Parte_1 società tra professionisti, né che i professionisti che vi operavano agissero in qualità di sostituti o ausiliari del titolare dello studio;
− quanto ai rapporti tra il e l'avv. che non fosse provato il Parte_1 CP_1 conferimento di un incarico professionale a quest'ultimo in quanto: la teste avv. Lorenza AM aveva riferito di aver avuto lei il primo contatto con il in relazione alla vicenda oggetto di causa e di averlo indirizzato Parte_1 verso l'avvocato penalista;
nelle agende dello studio legale del CP_2 CP_1 non era segnato l'appuntamento del 29 maggio 2002 con il;
con la Parte_1
pagina 9 di 25 lettera 6.10.2004 il aveva revocato il mandato alla sola avv. Parte_1 CP_2
e non anche al il 15.10.2004, e dunque dopo il momento al quale il CP_1
aveva fatto risalire la rottura dei rapporti con l'avv. Parte_1 CP_1 quest'ultimo aveva depositato una comparsa di costituzione e risposta per il
, circostanza poco compatibile con l'asserito contrasto riferito dal Parte_1 cliente;
non vi era prova che, prima o dopo che l'avv. AM aveva indirizzato il cliente verso l'avv. , fosse stato conferito un incarico CP_2 all'avv. CP_1
− che l'avv. Lorenza AM non avesse agito quale sostituta ex art. 2232 c.c. del CP_1
− quanto ai rapporti tra il e l'avv. , che dalla documentazione in Parte_1 CP_2 atti e dalle affermazioni dello stesso emergesse che quest'ultima Parte_1
Contr fosse stata incaricata dal solo (e non anche dalla Parte_1
[...]
) di seguire unicamente i profili penalistici della vicenda. Parte_5
L'esclusione della prova di un conferimento dell'incarico al non poteva far CP_1 concludere nel senso di ritenere l'avv. l'unica legale incaricata per ogni CP_2 aspetto -civilistico e penalistico- dal . Alla non poteva Parte_1 CP_2 addebitarsi di non essersi attivata sul piano civilistico in quanto, oltre a non essere stato provato che il avesse rappresentato alla professionista Parte_1
l'urgenza che il proprio nome venisse cancellato dal registro dei protesti, non poteva ritenersi che una simile attività rientrasse nello standard di diligenza richiesto ad un avvocato penalista;
Contr
− che la domanda della di condanna della per lite CP_2 Parte_5 temeraria fosse fondata, in quanto la non si era impegnata a prestare CP_2 la propria attività nei confronti della società ma del solo persona Parte_1 fisica, sicché la società non avrebbe potuto reclamare alcun diritto al risarcimento del danno nascente da un rapporto contrattuale e neppure aveva mai richiesto un simile risarcimento a titolo aquiliano.
3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano impugnazione dinanzi alla pagina 10 di 25 Corte di appello di Venezia (procedimento n. 2726/2012 R.G.) il e la Parte_1
Contr
, i quali sostenevano, per quanto qui di interesse: 1) che lo Parte_5 studio fosse gestito sotto lo stretto controllo del suo titolare;
che il primo CP_1
Giudice avesse erroneamente attribuito rilievo alla testimonianza della collaboratrice del avv. AM, e dei dipendenti dello studio nonché
CP_1 CP_1 alla circostanza che il avesse revocato il mandato al solo avv. e Parte_1 CP_2 al deposito, da parte dell'avv. di una comparsa di risposta dopo l'asserita
CP_1 revoca dell'incarico da parte del cliente;
2) che l'incarico all'avv. fosse stato
CP_1 provato dagli attori, che per i colloqui tra l'avvocato e il cliente il Tribunale avrebbe potuto fare ricorso alla prova presuntiva e che il doveva ritenersi
CP_1 responsabile anche per essersi avvalso di professionisti non all'altezza dell'incarico; 3) che l'avv. dovesse ritenersi responsabile quantomeno per CP_2 non aver informato il e non essersi coordinata con quest'ultimo e con l'avv.
CP_1
AM in ordine alle problematiche civilistiche della vicenda;
4) che il Tribunale avesse erroneamente inquadrato il ruolo dell'avv. AM, non essendo credibile che la stessa, in quanto collaboratrice del avesse potuto avere un margine CP_1 di autonomia così ampio rispetto a una questione di tale importanza: la sua attività doveva ricondursi anche al e alla , come dimostrato dalla CP_1 CP_2 lettera 30.7.2004 con cui la AM si riferiva con il “noi” all'attività svolta;
5)
l'erronea mancata acquisizione del telefax del 30.7.2002 per il quale era stata formulata istanza di rimessione in termini.
3.1. Nelle more del giudizio, il 24.10.2016, interveniva la declaratoria di Contr fallimento della , la cui Curatela non procedeva poi alla Parte_5 costituzione in giudizio.
4. Con sentenza n. 1726/2017, la Corte di appello di Venezia, per quanto di interesse in questa sede, riteneva che:
− non fosse provato che i legali che lavoravano nello studio facessero capo CP_1
a lui, risultando invece che gli stessi prestassero la propria attività non come sottoposti ma come liberi professionisti, sicché non poteva ritenersi la pagina 11 di 25 responsabilità del per essersi avvalso di collaboratori inadeguati;
CP_1
− la testimonianza di CL MA, secondo la quale l'appuntamento del
29.5.2002 del con il non era segnato nelle agende dello CP_1 Parte_1 studio, non dovesse ritenersi inattendibile per il solo fatto di essere stata resa da una dipendente del convenuto, dal momento che la dichiarazione, letta unitamente agli altri elementi probatori, era verosimile;
− mancassero elementi indiziari che supportassero il criterio presuntivo invocato dal in relazione ai colloqui asseritamente avvenuti tra quest'ultimo e Parte_1 il CP_1
− dalla circostanza che il avesse seguito il in altre pratiche non si CP_1 Parte_1 potesse desumere che lo avesse seguito in tutte;
− la non fosse responsabile per non aver informato il dei risvolti CP_2 CP_1 civilistici della pratica in quanto non vi era rapporto di collaborazione tra i due legali ed ella era stata incaricata solo della questione penalistica;
− anche a voler ritenere l'avv. AM una collaboratrice del tale CP_1 circostanza non avrebbe provato nulla quanto al rapporto intercorrente tra il e gli altri legali dello studio e, in ogni caso, non era ravvisabile “alcuna CP_1 responsabilità della AM sotto il profilo della negligente indicazione di una collega, posta la correttezza della condotta di quest'ultima”;
− fosse corretto il rigetto della richiesta di rimessione in termini in relazione al telefax del 30.7.2004 in quanto il non aveva offerto di provare di Parte_1 aver chiesto tempestivamente alla banca tutta la documentazione necessaria in ordine ai rapporti con il . Parte_1
5. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione il Parte_1
(procedimento n. 26285/2017 R.G.) affidandosi a quattro motivi con cui censurava la sentenza del Giudice di appello nella parte in cui: 1) aveva ritenuto la insussistenza di elementi indiziari a supporto del fatto che al fosse stato CP_1 conferito incarico in relazione ai protesti;
2) aveva rigettato il primo e il secondo motivo d'appello; 3) non aveva rimesso in termini il in relazione alla Parte_1
pagina 12 di 25 lettera del 30.7.2002; 4) non aveva ritenuto sussistente la responsabilità della per la mancata segnalazione al la necessità di richiedere la CP_2 Parte_1 cancellazione del protesto.
5.1 Resistevano con separati controricorsi il la e CP_1 CP_2 Parte_3
, mentre il rimaneva intimato.
[...] CP_9 Parte_5
5.2 Con ordinanza n. 19520/2019 la Corte di cassazione accoglieva il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi. In particolare, la
Suprema Corte riteneva che:
− la motivazione addotta dalla Corte di appello nel confermare la decisione del
Tribunale di rigetto della richiesta di rimessione in termini in relazione alla lettera 30.7.2002 fosse viziata perché aveva posto in capo al “un Parte_1 onere probatorio non adeguatamente calibrato, espandendo in modo illogico ed esorbitante il principio di eventualità” in quanto il documento, pur risalente al 2002, era stato comunicato dalla al solo nel maggio del CP_8 Parte_1
2010 a seguito di un'indagine nei propri archivi effettuata dopo aver ricevuto la citazione quale testimoni in giudizio di alcuni suoi ex dipendenti;
− la motivazione della Corte di appello fosse altresì incoerente perché “da un lato essa afferma che all'avvocato era stata affidata la sola difesa in ambito CP_2 penale, dall'altro riconosce che vi era stato un mandato professionale pieno”.
Inoltre, posto che “la materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare”, era singolare che l'avvocato non avesse consigliato nulla al in ordine alla CP_2 Parte_1 necessità di richiedere la cancellazione dei protesti ai sensi della legge 77/1955
e di intraprendere altre iniziative civili, e comunque di rivolgersi a un avvocato civilista ove lei non si fosse reputata idonea a svolgere quel compito.
6. Il riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Venezia Parte_1
(procedimento n. 2861/2019 R.G.), in cui si costituivano il la ed CP_1 CP_2
, mentre il rimaneva Parte_3 CP_9 Parte_5
pagina 13 di 25 contumace.
6.1 La Corte di appello, con sentenza n. 2071/2021, riteneva:
− quanto alla posizione del che la lettera 30.7.2002 dell'avv. AM a CP_1
quale la prima qualificava il come proprio Controparte_10 Parte_1 assistito- non dimostrasse che il aveva conferito l'incarico all'avv. Parte_1
Inoltre, il posto che al momento in cui il affermava di CP_1 CP_1 Parte_1 avergli affidato la pratica dei protesti non aveva a sua disposizione la perizia grafologica del procedimento penale, non avrebbe potuto dimostrare, come richiesto dall'art. 4, II comma, legge 77/1055, che i protesti fossero conseguenza della commissione di un reato;
− quanto alla , che ella non fosse responsabile per non aver consigliato CP_2 alcunché al in ordine alla cancellazione dei protesti in quanto dalla Parte_1 lettera di contestazione del 12.12.2004 del era stato lui stesso ad Parte_1 affermare di aver conferito un incarico per le questioni civilistiche al e per CP_1 le questioni penalistiche alla e dunque “non vi era alcuna ragione che CP_2
l'avvocato penalista mandasse il cliente da un avvocato civilista, CP_2 perché ce l'aveva ed era – a dire del – l'avv. dello stesso Parte_1 CP_1 studio”.
7. Il ricorreva per cassazione (procedimento n. 28899/2021 R.G.) sulla Parte_1 scorta di quattro motivi:
1) “violazione degli artt. 384, 392 e 116 c.p.c. nonché 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.” per avere la Corte di appello letto la comunicazione del 30.7.2002 dell'avv. AM a al di Parte_6 fuori del contesto probatorio del giudizio di primo grado, così erroneamente escludendo l'esistenza di un mandato all'avv. CP_1
2) “violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.
– contraddittorietà e illogicità della motivazione” perché la lettera di contestazione del 12.12.2004 del , in cui quest'ultimo affermava che Parte_1 la era stata incaricata esclusivamente di seguire la vicenda dal punto di CP_2
pagina 14 di 25 vista penalistico mentre ogni aspetto civilistico sarebbe spettato al era CP_1 stata richiamata per negare la responsabilità della mentre non era CP_2 stata presa in considerazione per sostenere il conferimento dell'incarico al
CP_1
3) “violazione e falsa applicazione degli artt. 4 cpv L. 77/1955, 1176, co. 2, c.c. e
2236 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 384 cpv c.p.c.
(principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio) in relazione all'art. 360 n.
4 c.p.c.” in quanto il Giudice del rinvio aveva erroneamente ritenuto che per attivarsi per ottenere la cancellazione dei protesti sarebbe stato necessario attendere l'accertamento del reato;
4) “violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4) (motivazione apparente) ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.” per avere la Corte di appello erroneamente affermato che la dovesse andare esente da responsabilità per non aver CP_2 consigliato al di chiedere la cancellazione dei protesti informandolo Parte_1 sulle possibili iniziative civili o di rivolgersi a un avvocato civilista, sul presupposto che vi fosse già un avvocato civilista che si occupasse della questione, pur avendo affermato l'insussistenza di prova dell'incarico conferito al CP_1
Resistevano con controricorso il la e , mentre CP_1 CP_2 Parte_3 il rimaneva intimato. CP_9 Parte_5
7.1. Con ordinanza n. 24061/2024, la Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. In particolare, ha ritenuto che la Corte di appello avesse violato il vincolo del giudizio di rinvio e il regime normativo del procedimento di cancellazione dei protesti in quanto:
- pur affermando la mancanza di prova dell'incarico al aveva poi fondato CP_1
l'esclusione della responsabilità della per non essersi occupata dei CP_2 profili civilistici della vicenda sulla base dell'esistenza di un mandato professionale al riguardante quei profili;
CP_1
- aveva disatteso l'affermazione contenuta nell'ordinanza di cassazione n. pagina 15 di 25 19520/2019 secondo cui, poiché in materia di cancellazione dei protesti non è sufficiente l'esercizio della diligenza particolare propria degli appartenenti a un determinato ambito specialistico, il legale -nella specie la avrebbe CP_2 dovuto all'assistito anche i profili civilistici della vicenda, se del caso CP_11 indirizzandolo verso un collega civilista;
- aveva erroneamente affermato l'impossibilità di attivarsi per ottenere la cancellazione del protesto in attesa del deposito della perizia nel procedimento penale, munendosi di elementi di prova da spendere in sede civile.
8. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1
, quest'ultimo in qualità di successore a titolo particolare nel Parte_2 diritto controverso come da scrittura privata autenticata del 26.11.2024 (doc. 9 allegato all'atto di citazione in riassunzione), hanno riassunto il giudizio avanti a questa Corte chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del e della CP_1
nonché di condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali patiti da e alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello. In via istruttoria, hanno chiesto l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi non ammesse in primo grado, nonché l'ordine di esibizione e la CTU richieste nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c.
8.1. Si sono costituiti in giudizio il la e , CP_1 CP_2 Parte_3 rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_9 Parte_5 la contumacia.
8.2 All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
9. La causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi affermati dalla
Cassazione nelle ordinanze n. 19520/2019 e n. 24061/2024, le quali comportano pagina 16 di 25 la necessità di riesaminare l'intera vicenda oggetto del presente giudizio alla luce di tutti i documenti acquisiti in corso di causa, compresa la lettera 30.7.2002, acquisita a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 19520/2019, e delle prove orali. In particolare, devono affrontarsi le seguenti questioni:
1) la responsabilità del da valutarsi alla luce di tutta la documentazione CP_1 acquisita in corso di causa, in particolare il telefax del 30.7.2002, posto che tale responsabilità era stata esclusa dal Tribunale con decisione che non teneva conto di tale ultimo elemento di prova, la cui produzione è stata ammessa solo a seguito della ordinanza n. 19520/2019 della Cassazione;
2) la responsabilità della alla luce del contenuto dell'ordinanza n. CP_2
19520/2019 della Cassazione (in parte richiamato nell'ordinanza 24061/2024), secondo cui:
- “la materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora questo fosse ritenuto esistente” l'avvocato è tenuto, come affermato da Cass.
14597/2004 e 24544/2009, ad “assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari
o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”;
- il Giudice di appello, nella sentenza n. 1726/2017, non aveva offerto una
“plausibile spiegazione alternativa” in ordine al fatto che la , cui era CP_2 stata affidata la parte penalistica della pratica, non avesse consigliato né segnalato al la necessità di richiedere la cancellazione dei Parte_1
pagina 17 di 25 protesti o di intraprendere comunque iniziative civilistiche e in ogni caso non gli avesse consigliato di rivolgersi a un avvocato civilista che affrontasse la questione.
Tali questioni vanno valutate tenuto conto del fatto che la Cassazione, nell'ordinanza n. 24061/2024, ha ravvisato una contraddizione nel fatto che la
Corte di appello abbia ritenuto che “non vi era prova dell'incarico all'avvocato
affermando però, come visto, che propria tale commessa professionale, al CP_1 suddetto avvocato (…) legittimava l'esclusione della responsabilità di per CP_2 non aver consigliato nulla, quanto ai profili civilistici, a ” e che “è Parte_1 incomprensibile da quale insussistente elemento normativo dovesse desumersi
l'impossibilità procedere, come opportuno e anzi necessario a evitare pregiudizi, munendosi autonomamente di elementi di prova analogamente spendibili nel procedimento civile in questione”.
9.1. La prima questione, relativa alla responsabilità del impone anzitutto di CP_1 accertare se lo abbia o meno incaricato quale legale in ordine Parte_1 alla vicenda dei protesti e, se del caso, di verificare se sussista la denunciata responsabilità del legale per la cattiva gestione della pratica, in proprio o quale titolare dello studio legale.
Secondo le parti riassumenti, la prova dell'incarico si desumerebbe dalla sussistenza di consolidati rapporti professionali tra il e , CP_1 Parte_1 dalla lettera 30.7.2002 inviata dall'avv. AM a con la Parte_6 carta intestata dello studio legale nonché dall'organizzazione verticistica CP_1 dello studio RO da cui discenderebbe la responsabilità di quest'ultimo per l'operato dei suoi collaboratori.
D'altro canto, il ha contestato la ricostruzione operata da CP_1 Parte_1 nel corso del processo e riproposta nella presente sede dalle parti riassumenti, richiamando in proposito la documentazione dimessa in atti e le prove orali (in particolare le testimonianze della sig.ra CL MA e dell'avv. Lorenza
pagina 18 di 25 AM) che confermerebbero l'assenza di un incarico al in ordine alla CP_1 vicenda dei protesti.
9.2. Come anticipato, la risoluzione di tale questione impone di esaminare l'intero compendio probatorio in atti, in particolare i documenti dimessi dalle parti - comprensivi la lettera 30.7.2002 - e le testimonianze rese in primo grado.
Orbene, il Collegio ritiene che le prove acquisite corroborino una ricostruzione dei fatti di causa differente da quella prospettata dalle parti riassumenti e, in ogni caso, non dimostrino che il abbia conferito un incarico professionale al Parte_1 in ordine alla pratica dei protesti. CP_1
In primo luogo, non trova riscontro probatorio l'affermazione delle parti riassumenti secondo cui il 29.5.2002 si sarebbe tenuto un appuntamento tra e il durante il quale quest'ultimo -oltre a rappresentare al Parte_1 CP_1 cliente l'impossibilità di ottenere la cancellazione dei protesti prima dell'esito del procedimento penale- avrebbe presentato al l'avv. . Parte_1 CP_2
Il verificarsi di tale incontro è stato smentito da CL MA, dipendente dello studio la quale, sentita come teste in primo grado, ha affermato che CP_1 da un controllo dell'agenda dello studio non risultava alcun appuntamento del legale con il in quella giornata e che fosse “improbabile se non Parte_1 impossibile” che l'incontro potesse essere avvenuto senza essere stato annotato nell'agenda dello studio. Sempre CL MA ha dichiarato poi che, per quanto di sua conoscenza, l'avv. non aveva mai presentato l'avv. al CP_1 CP_2
. Anche Ornella VO, un'altra impiegata dello studio legale, sentita Parte_1 come teste in primo grado, ha dichiarato di non ricordare di aver mai visto l'avv. presentare l'avv. al . CP_1 CP_2 Parte_1
Dall'istruttoria orale è emerso, al contrario, che parlò Parte_1 telefonicamente della vicenda dei protesti all'avv. Lorenza AM e che fu quest'ultima a consigliare al cliente di rivolgersi a un avvocato penalista e ad indirizzarlo a tal fine verso l'avv. (cfr. deposizione testimoniale dell'avv. CP_2
AM all'udienza del 18.5.2010). pagina 19 di 25 È altresì emerso -e sono peraltro gli stessi ad affermarlo- che fu Parte_1 sempre l'avvocato AM a presenziare a un incontro con il funzionario della banca . CP_4
Fu ancora la AM, poi, a prospettare alla con la lettera del 30.7.2002, CP_8 le future azioni civilistiche che il avrebbe intrapreso a tutela dei suoi Parte_1 diritti.
Invero, proprio quest'ultima lettera è tra gli elementi valorizzati dalle parti riassumenti per sostenere la responsabilità del Poiché la lettera recava la CP_1 carta intestata dello studio e in essa la AM aveva affermato “stiamo raccogliendo ulteriori elementi utili al fine di richiedere la cancellazione dei protesti”, secondo i essa, letta unitamente alla dichiarazione della Parte_1
AM secondo cui quando ella ricevette la telefonata “il sig. chiede Parte_1 di parlare con l'avv. ma fu lei a parlare al telefono con il cliente “perché CP_1
l'avv. non era in studio”, dimostrerebbe la responsabilità del per CP_1 CP_1
l'attività della sua collaboratrice.
Tale assunto è, ad avviso del Collegio, infondato. Dall'esame della lettera
30.7.2002 non emergono elementi che possano far ritenere una qualche responsabilità del In primo luogo, nella lettera il è più volte CP_1 Parte_1 qualificato dalla AM come il proprio assistito;
inoltre, la lettera non contiene alcun riferimento all'avv. mentre viene menzionata unicamente l'avv. CP_1
con riferimento ai risvolti penali della pratica. CP_2
Va in ogni caso escluso che dell'operato dell'avv. AM possa rispondere il non ha mai provato che i professionisti che esercitavano CP_1 Parte_1 nello studio dell'avv. RO -che non era una società, né un'associazione tra professionisti- operassero quali ausiliari o sostituti di quest'ultimo. Anzi, tale ipotesi è stata smentita dalla AM -che, come detto, nella lettera 30.7.2002 ha qualificato il come il proprio assistito senza mai fare riferimento al Parte_1
e anche dalla teste CL MA, impiegata del che nella CP_1 CP_1 deposizione resa all'udienza del 18.5.2010 ha riferito che non tutti i clienti pagina 20 di 25 transitavano davanti all'avv. e che “era possibile che gli avvocati dello studio CP_1 potessero seguire direttamente delle pratiche senza che delle stesse fosse informato l'avv. , sicché in assenza di prova contraria (mai fornita da CP_1 [...]
) ben può darsi il caso che il non si sia mai interfacciato con Parte_1 Parte_1 il in relazione alla pratica di cui è causa. CP_1
Neppure è stato mai provato che il avesse incaricato la AM di seguire CP_1 la pratica civile del : la deposizione dell'avv. AM richiamata dalle Parte_1 parti riassumenti (in cui ella ha dichiarato: “il sig. chiese di parlare con Parte_1
l'avv. perché era suo cliente per 2-3 cause. Parlai io con il perché CP_1 Parte_1
l'avv. non era in studio”) nulla prova in proposito, perché non prova che il CP_1
, pur avendo inizialmente chiesto del non possa poi essersi Parte_1 CP_1 affidato per quella pratica esclusivamente all'avv. AM, come peraltro dimostra la lettera 30.7.2002 inviata da quest'ultima alla Banca.
Anche la circostanza che l'avv. avesse assistito in una CP_1 Parte_1 pluralità di altri procedimenti che nulla hanno a che fare con i protesti, richiamata dalle parti riassumenti a sostegno dell'affermazione del conferimento al legale dell'incarico in questione, invero, non dimostra alcunché in proposito.
Appare inoltre singolare il fatto che, nonostante l'affermazione del Parte_1
(riportata anche a pag. 2 dell'atto di citazione in riassunzione) secondo cui egli, in data 6.10.2004, avrebbe revocato l'incarico in relazione ai protesti sia al che CP_1 alla , l'unica revoca del mandato in atti sia quella indirizzata all'avv. CP_2
. Altrettanto singolare appare, poi, il fatto che, come correttamente CP_2 rilevato anche dal Giudice di primo grado, dopo il momento in cui Parte_1 ha fatto risalire rottura dei rapporti con il quest'ultimo abbia
[...] CP_1 continuato a difenderlo in altri giudizi, come testimoniato dalla comparsa di costituzione depositata dal nell'interesse del il 15.10.2004 nel CP_1 Parte_1 procedimento R.G. 7967/2004 dinanzi al Tribunale di Padova (doc. 4 del . CP_1
Né può essere sottaciuta la circostanza che ha iniziato il Parte_1 presente giudizio di responsabilità professionale nei confronti del e della CP_1
pagina 21 di 25 , ben quattro anni dopo l'interruzione dei rapporti professionali con questi CP_2 ultimi (dovuti -a dire del alla loro negligenza nel seguire la sua pratica Parte_1 relativa ai protesti) e dopo che il ottenne nei suoi confronti tre decreti CP_1 ingiuntivi per il pagamento di crediti professionali.
9.3. La seconda questione che si pone all'analisi di questa Corte riguarda la responsabilità dell'avvocato penalista per non aver consigliato o comunque CP_2 segnalato al la necessità di richiedere la cancellazione dei protesti, di Parte_1 assumere in ogni caso iniziative civilistiche o, se del caso, di rivolgersi a un avvocato civilista a tal fine.
Orbene, come si è detto, dall'istruttoria di causa è emerso che fu l'avv. AM
a indirizzare verso l'avvocato penalista , che operava Parte_1 CP_2 anch'essa quale libera professionista all'interno dello studio Dunque, è CP_1 evidente che la fosse ben consapevole del fatto che la AM seguisse CP_2
sotto l'aspetto civilistico. Ciò è confermato dal fatto che la Parte_1
, nella lettera dell'11.9.2002 che ella scrisse alla Banca, menzionò il telefax CP_2
30.7.2002 indirizzato dalla AM alla Banca.
Pertanto, non vi era alcun motivo per cui la avrebbe dovuto occuparsi CP_2 anche degli aspetti civilistici della questione -di cui già si stava occupando altro legale- o avrebbe dovuto consigliare a di rivolgersi a un Parte_1 avvocato civilista -che già c'era e si stava occupando della questione- per ottenere la cancellazione dei protesti.
È infatti certamente vero che, specie in una materia quale quella dei protesti che involge settori diversi del diritto, l'avvocato ha il dovere di assolvere agli obblighi di informazione e di indirizzo del cliente senza essere in ciò limitato alla propria branca professionale di appartenenza, sicché non può andare esente da responsabilità l'avvocato penalista che, occupandosi di una pratica che involga importanti aspetti civilistici, non se ne sia occupato se del caso anche indirizzando il cliente verso professionisti specializzati sulla questione. È, tuttavia, altrettanto vero che tali doveri non possono essere estesi al punto da imporre all'avvocato di pagina 22 di 25 occuparsi di problematiche che egli sappia essere già state affidate ad altro professionista.
In altre parole, una volta appurato che nella fattispecie vi era un avvocato civilista
-la AM- ad occuparsi della questione, affermare la responsabilità della penalista in ordine alle problematiche civilistiche porterebbe alla illogica CP_2 conseguenza di ritenere quest'ultima responsabile per un'attività che lo stesso cliente aveva affidato ad altro legale.
D'altronde -ed è questo l'assunto sotteso alla sentenza n. 2071/2021 della Corte di appello- lo stesso ha sempre affermato di essere stato Parte_1 assistito per gli aspetti civilistici della pratica dei protesti da un avvocato. Il fatto che tale avvocato fosse il (come affermato dal ) o la AM CP_1 Parte_1
(come ritenuto da questa Corte), è irrilevante. Invero, l'esclusione dell'esistenza di un incarico al non può far ritenere automaticamente responsabile la CP_1
per non essersi occupata degli aspetti civilistici della pratica dei protesti. CP_2
9.4. Escluso il conferimento di un qualche incarico al in relazione alla CP_1 vicenda delle cambiali protestate ed escluso altresì che la dovesse CP_2 occuparsi delle problematiche civilistiche, risulta superata la questione riguardante la possibilità di dimostrare, in ambito civile, l'illegittimità del protesto.
9.5. Vanno infine rigettate le istanze istruttorie di cui alle conclusioni delle parti riassumenti, in quanto irrilevanti ai fini della definizione del presente giudizio.
10. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza di e Parte_1
e vengono liquidate, per tutti i gradi di giudizio e in favore dei Parte_2 convenuti e della terza chiamata, come in dispositivo (valore della controversia indeterminabile -difficoltà alta-, secondo parametri medi e senza fase istruttoria per i giudizi di appello, di rinvio e di cassazione e nella misura già tassata dalla
Corte di appello con la sentenza n. 2071/2021 relativamente al primo giudizio di rinvio e al primo giudizio di cassazione).
Occorre precisare che a carico di , in solido con Parte_2 Parte_1
vengono poste soltanto le spese processuali relative al presente giudizio
[...]
pagina 23 di 25 atteso che , successore a titolo particolare nel diritto Parte_2 controverso, il quale ha partecipato soltanto al presente giudizio di rinvio ed è risultato soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese dei giudizi ai quali è rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali (Cass. n. 1633/2014; Cass. n.
12663/2020). Contr Nei confronti del fallimento invece, sussistono giusti Parte_5 motivi per disporre la compensazione delle spese di lite dal momento che il fallimento della società è intervenuto dopo la proposizione dell'appello e che la
Curatela non ha fatto proprie le domande originariamente proposte rimanendo contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, e liquidate: CP_1 CP_2 Parte_3 quanto al primo grado in euro 14.103,00 in favore dell'avv. in euro CP_1
14.103,00 in favore dell'avv. e in euro 10.000,00 in favore di CP_2
oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
quanto al secondo grado in euro 9.991,00 in favore dell'avv. in euro CP_1
9.991,00 in favore dell'avv. e in euro 8.000,00 in favore di CP_2
oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
quanto al primo giudizio di cassazione in euro 2.626,00 in favore dell'avv.
in euro 2.626,00 in favore dell'avv. e in euro 2.626,00 in favore CP_1 CP_2 di oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
pagina 24 di 25 quanto al primo giudizio di rinvio in euro 3.308,00, in favore dell'avv. in CP_1 euro 3.308,00 in favore dell'avv. e in euro 3.308,00 in favore di CP_2
oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
quanto al secondo giudizio di cassazione in euro 7.655,00, in favore dell'avv.
in euro 7.655,00 in favore dell'avv. e in euro 7.000,00 in favore CP_1 CP_2 di oltre spese generali (15%) e oneri accessori Parte_3 come per legge;
- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese processuali del presente giudizio di rinvio in favore di
, e liquidate in euro CP_1 CP_2 Parte_3
9.991,00 in favore dell'avv. in euro 9.991,00 in favore dell'avv. e CP_1 CP_2 in euro 7.500,00 in favore di oltre spese generali Parte_3
(15%) e oneri accessori come per legge;
- compensa le spese tra il e le altre parti CP_9 Parte_5 processuali.
Venezia, camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Presidente
CL IS
Il Consigliere estensore
NA SS
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