CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465909 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio N 112401465909, notificato il 7.11.2024 relativo al presunto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per le annualità dal 2018 al 2023 per euro 3.251.00 inclusi interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepiva di aver pagato tutte le rate riferite agli anni in contestazione producendo copia delle relative ricevute.
Si costituiva tardivamente Roma Capitale.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed infatti risulta provato quanto affermato da parte ricorrente circa l'avvenuto regolare pagamento del tributo per gli anni in contestazione (dal 2018 al 2023).
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA ROMA CAPITALE ALLE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO
1000 OLTRE RIMBORSO CU , SPESE GENERALI AL 15% IVA E CPA .
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465909 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio N 112401465909, notificato il 7.11.2024 relativo al presunto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per le annualità dal 2018 al 2023 per euro 3.251.00 inclusi interessi e sanzioni.
Il ricorrente eccepiva di aver pagato tutte le rate riferite agli anni in contestazione producendo copia delle relative ricevute.
Si costituiva tardivamente Roma Capitale.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed infatti risulta provato quanto affermato da parte ricorrente circa l'avvenuto regolare pagamento del tributo per gli anni in contestazione (dal 2018 al 2023).
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA ROMA CAPITALE ALLE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO
1000 OLTRE RIMBORSO CU , SPESE GENERALI AL 15% IVA E CPA .