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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4494/2022 R.G. TRA
rapp.to e difeso dall'Avvocato Veruska Vitale ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Caserta Corso Trieste 33
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della CP_1
., rappresentato e difeso dall'avv. G. Tellone, come in atti, elettivamente domiciliato CP_2 in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to E.
[...]
Razzino, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90027147 40/000 emessa da , in Controparte_4 virtù di un presunto debito complessivo di €. 7.169,23 inerente anche i seguenti atti esecutivi relativi a crediti anno 2015 e 2016: CP_1
- Avviso di addebito 32820160000728485000 asseritamente notificato il 12/05/2016
- Avviso di addebito 32820160004477504000 asseritamente notificato il 15/11/2016
- Avviso di addebito 32820170001292334000 asseritamente notificato il 26/09/2017. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione ex art. 615 c.p.c. dei crediti portati negli AVA impugnati. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della
1 trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare, va rilevato che parte ricorrente ha impugnato nella presente sede l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90027147 40/000 notificata in data 6.6.2022 a mani di persona di famiglia, come risulta dalla documentazione depositata da (cfr. prod. ADER) CP_5
Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
2 Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene anche all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 30.6.2022 è tardivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 6.6.2022 ma tempestivo ex d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia
3 di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per le cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_6 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Va invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in considerazione CP_2 dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1
Tanto premesso, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_7
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' ha dato prova di aver notificato CP_1 regolarmente gli AVA n. 32820160000728485000 il 12/05/2016; n. 32820160004477504000 notificato il 15/11/2016; n. 32820170001292334000 il 26/09/2017, cui ha poi fatto seguito l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata notificata il 6.6.2022. Ebbene, deve tenersi conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali come eccepito dall' e in ogni caso rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei CP_1
4 crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché - tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizioni di cui si è dato atto e considerato pertanto che al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei predetti AVA, vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione - il termine di prescrizione, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento il 6.6.2022, era ancora decorso solo per l'AVA n. 32820160000728485000 il 12/05/2016. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto solo in parte qua. Per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028 2022 90027147 40/000 nella parte in cui si fonda sul predetto AVA. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento, esse sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nell'AVA n. 32820160000728485000 per intervenuta prescrizione;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 28.5.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
5
rapp.to e difeso dall'Avvocato Veruska Vitale ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Caserta Corso Trieste 33
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della CP_1
., rappresentato e difeso dall'avv. G. Tellone, come in atti, elettivamente domiciliato CP_2 in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to E.
[...]
Razzino, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90027147 40/000 emessa da , in Controparte_4 virtù di un presunto debito complessivo di €. 7.169,23 inerente anche i seguenti atti esecutivi relativi a crediti anno 2015 e 2016: CP_1
- Avviso di addebito 32820160000728485000 asseritamente notificato il 12/05/2016
- Avviso di addebito 32820160004477504000 asseritamente notificato il 15/11/2016
- Avviso di addebito 32820170001292334000 asseritamente notificato il 26/09/2017. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione ex art. 615 c.p.c. dei crediti portati negli AVA impugnati. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della
1 trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare, va rilevato che parte ricorrente ha impugnato nella presente sede l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90027147 40/000 notificata in data 6.6.2022 a mani di persona di famiglia, come risulta dalla documentazione depositata da (cfr. prod. ADER) CP_5
Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
2 Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene anche all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 30.6.2022 è tardivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 6.6.2022 ma tempestivo ex d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia
3 di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per le cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_6 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Va invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in considerazione CP_2 dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1
Tanto premesso, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_7
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' ha dato prova di aver notificato CP_1 regolarmente gli AVA n. 32820160000728485000 il 12/05/2016; n. 32820160004477504000 notificato il 15/11/2016; n. 32820170001292334000 il 26/09/2017, cui ha poi fatto seguito l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata notificata il 6.6.2022. Ebbene, deve tenersi conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali come eccepito dall' e in ogni caso rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei CP_1
4 crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché - tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizioni di cui si è dato atto e considerato pertanto che al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei predetti AVA, vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione - il termine di prescrizione, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento il 6.6.2022, era ancora decorso solo per l'AVA n. 32820160000728485000 il 12/05/2016. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto solo in parte qua. Per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028 2022 90027147 40/000 nella parte in cui si fonda sul predetto AVA. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento, esse sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nell'AVA n. 32820160000728485000 per intervenuta prescrizione;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 28.5.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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