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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 883/2018 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) n.q. di eredi di ,
[...] C.F._2 Persona_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. , Parte_1
PEC: Email_1
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti SANGIORGI ANTONIO e MONASTERO MARCO
PEC: Email_2 Email_3
appellato
e nei confronti di
[...]
Controparte_2
[...]
appellati contumaci
1 Conclusioni per gli appellanti:
- Annullare con ogni statuizione la sentenza n.1551/17, pubblicata il 17/10/17, nella causa
R.G.n.50443/11, per i motivi sopra esposti;
- nel merito, in primis annullare parzialmente
l'atto in Notar del 15/07/04, Racc.n.61059, Rep.19879, tra i Sigg. Persona_2 [...]
e la soc. conformemente a quanto acclarato dall'atto Per_1 Controparte_2
ricognitivo del 05/02/09, Racc.C e Rep.C, anch'esso redatto dal Notar e tra le Persona_2 stesse parti, in particolare affermando, a) l'inesistenza nell'atto del 2004 di qualsivoglia passaggio di danaro dall'acquirente alla venditrice ovvero tra i protagonisti della permuta atipica;
b) la natura sostanziale di “permuta atipica” dell'atto suddetto;
c) il diritto alla valutazione a deconto (da fare valere nei confronti dell' ) della quota Controparte_2
parte delle aree dalla Sig.ra realizzate e sacrificate all'obbligata destinazione Persona_1 in opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) l'avvenuto trasferimento da parte della ditta costruttrice in favore della Sig.ra attraverso la realizzazione di una Persona_1 quota parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418 – 1325 – 1346 – 1429 c.c.; - indi a che ritenere e accertare l'efficacia, nonché la fedeltà “legale” dell'atto ricognitivo del 05/02/09,
Racc.C e Rep.C, riportato integralmente nell'originario atto di citazione;
- accertare e ritenere la legittimazione passiva della e di tutti gli altri legittimi Parte_3 contraddittori, oggi appellati, annullando il capo della sentenza riguardante la condanna alle spese in favore della;
- spese e compensi come per legge, ma Parte_3 nell'ipotesi di condanna con distrazione in favore del procuratore e difensore il quale se ne dichiara antistatario ex lege”
Conclusioni per l'appellato : Controparte_1
Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., o rigettarlo con qualunque statuizione. Condannare gli appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che la Corte vorrà determinare in via equitativa.
Con vittoria di spese”
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 20 settembre 2011,
[...]
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, Per_1 CP_3
, l' , la società
[...] Controparte_2 Controparte_2
e oggi , al fine di sentire accertare Controparte_4 Controparte_5
e dichiarare l'annullamento parziale dell'atto in notar , del 15.7.2014, racc. Controparte_3
61059, rep. 19879, tra e Persona_1 Controparte_2
conformemente a quanto acclarato nell'atto ricognitivo del 52.2009, racc. C, rep. C, redatto dal notaio tra le stesse parti, affermando: a) l'inesistenza nell'atto del 2004 di CP_1
qualsivoglia passaggio di denaro dall'acquirente alla venditrice;
b) la natura sostanziale di
"permuta atipica" dell'atto suddetto;
e) il diritto alla valutazione a deconto ad onere della
della quota parte delle aree destinata ad opere di urbanizzazione primaria e Per_1 secondaria;
d) l'avvenuto trasferimento da parte della ditta costruttrice alla attraverso Per_1 la realizzazione di una quota parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con il favore delle spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che:
- in data 15.7.2004 ed in data 14.9.2005, aveva stipulato con la convenuta
[...]
in notar , due contratti aventi ad oggetto il trasferimento, Controparte_2 Controparte_3
in favore della società, dei lotti di terreno siti in contraddistinti ai nn. 4, 5, 6 e 7 del CP_2 piano di lottizzazione convenzionato con il Comune di con riserva di alcune CP_2 proprietà (il 23 % dei realizzandi magazzini) del manufatto che la società si obbligava a realizzare sui lotti;
- nel contratto del 2004, “soltanto a fini fiscali”, i contraenti avevano inserito una clausola relativa al prezzo di compravendita, indicato in € 120.000,00, ma che alcun passaggio effettivo di denaro si era mai verificato, avendo le parti convenuto che l'acquirente
[...]
Per_ avrebbe provveduto a realizzare, per conto della , una quota parte delle Controparte_2 opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che la venditrice avrebbe poi ceduto gratuitamente al così portando in detrazione, dalla plusvalenza realizzata, il costo CP_6
degli oneri di urbanizzazione;
3 - in data 20.11.2008, l' , sede di in ragione della plusvalenza Controparte_2 CP_2
asseritamente conseguita con i contratti traslativi sopra menzionati, le aveva notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF per l'anno 2004, pari ad euro 43.896,00, oltre a interessi e sanzioni;
- con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, aveva opposto l'avviso Co di accertamento ma che, nel corso del giudizio, la ON HI IT s, , Agente della
Riscossione, le aveva notificato una cartella di pagamento avente ad oggetto la somma di
€25.117,99, pari a metà dell'importo dell'asserita plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF;
-che, in data 5 febbraio 2009, le parti contraenti, dinanzi al notaio , avevano CP_1 stipulato un atto ricognitivo, con il quale “ .. riconoscevano essere vera la cessione in favore della dei lotti di terreno di cui ai contratti del 2004 e del 2005 Controparte_2 sopra menzionati.... e che il prezzo di vendita indicato nell'atto del 15.7.2004, è stato solamente dichiarato ai fini fiscali ma nella realtà non è mai stato versato alcun prezzo da parte della società acquirente, in quanto il prezzo di vendita è stato regolarmente contabilizzato mediante l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria per la lottizzazione di cui ai terreni oggetto delle superiori convenzioni per un importo di euro 120.000,00... conseguentemente ritengono inefficace sotto qualsiasi aspetto (civilistico, giuridico e fiscale), il contenuto dell'atto del 14.9.2005...”. che, con sentenza del 20.9.2010, la Commissione Tributaria, aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento ritenendo la legittimità del metodo utilizzato dall CP_2
nella valutazione della plusvalenza e disconoscendo la valenza probatoria dell'atto
[...] pubblico ricognitivo del 2009 rispetto all'accertamento fiscale.
2.Con sentenza n. 1551/2017 del 17 ottobre 2017, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse ad agire le domande spiegate da Persona_1
e ha condannata l'attrice al pagamento delle spese del grado.
Il Tribunale, qualificata la domanda principale come un'azione di accertamento della simulazione relativa oggettiva parziale (effettuata con l'atto pubblico del 2004 e disvelata dall'atto pubblico del 2009 consacrante l'accordo simulatorio) ha ritenuto che detta simulazione, laddove accertata, avrebbe avuto effetto soltanto fra le parti contraenti e non anche nei confronti di terzi e creditori ai sensi degli artt. 1415 e 1416 c.c. e, in particolare,
4 sarebbe stata del tutto irrilevante rispetto all'accertamento tributario della plusvalenza non dichiarata dall'attrice.
Ha quindi concluso il Tribunale ritenendo le domande attoree inammissibili per carenza di interesse ad agire, attesa la mancata prospettazione di un risultato utile da conseguire all'esito dell'accoglimento della domanda principale di simulazione relativa parziale, avuto riguardo tanto alla inefficacia del contratto dissimulato nei confronti dei terzi e dei creditori (
[...]
e Agente della Riscossione), quanto al tenore letterale delle altre domande, che CP_2 presupponevano l'opponibilità ai terzi della simulazione.
3. Avverso la menzionata sentenza, hanno interposto gravame gli appellanti in epigrafe con atto notificato il 9 aprile 2018 e depositato il successivo 17 aprile 2018, nel quale hanno lamentato innanzi tutto, con il primo motivo di gravame, il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale qualificato la domanda principale come una domanda di accertamento della simulazione, pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso. Ha argomentato l'appellante che erroneamente il Tribunale avrebbe interpretato la domanda come di accertamento della simulazione e opposizione della stessa ai terzi creditori, quando l'attrice aveva chiesto esclusivamente un accertamento in merito al reale contenuto dell'atto del 15 luglio 2004, alla luce dell'atto ricognitivo del successivo 5 febbraio 2009, ossia l'accertamento del fatto che
“piuttosto che i presupposti di una simulazione, vi era stata soltanto la specificazione … a meri fini fiscali, di un prezzo mai versato dalle mani della dita e passato in quelle della sig.ra
: l'attrice aveva infatti “chiesto in modo chiaro e cristallino all' da Persona_1 CP_7 un lato di riconoscere, ora per allora, la reale natura di permuta atipica stipulata nell'atto del
15 luglio 2004 … ; ma ancora il diritto dell'appellante a ritenere a deconto, rectius in scorporo, la quota parte delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie realizzate dalla ditta costruttrice … al posto del pagamento diretto della somma ivi indicata, opere di seguito consegnate alla sig.ra e così trasferite al . Per_1 Controparte_8
L'attrice ha quindi lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., poiché mentre era stata sottoposta all'attenzione del
Tribunale “la tesi di mero accertamento positivo, ora per allora, corroborata da una interpretazione autentica … dell'atto principale e di quello ricognitivo, per come intercorsi tra le parti”, il Tribunale aveva interpretato la domanda come di accertamento della simulazione.
5 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto, ai sensi dell'art. 1415, c. 1, c.c, la simulazione non opponibile all' , nonostante l' non avesse “subito dalla stipula degli atti , Controparte_2 CP_2
principale e ricognitivo, alcun danno diretto”: l' avrebbe dovuto “per vero…. CP_2 solo…prenderne atto, sia della c.d. permuta atipica, lecita e legittima, accettando la legittimità della logica dello scomputo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (“
[...]
e … non potevano essere considerati alla stregua di terzi CP_2 Controparte_4 danneggiati, poiché i contraenti hanno stipulato atti leciti e chiaramente leggibili, conformemente alle leggi allora esistenti”.
Con il terzo e il quinto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di prime cure per aver ritenuto insussistente un interesse, giuridicamente apprezzabile, all'accertamento richiesto, che verteva appunto sul fatto che “il valore in denaro indicato nell'atto notarile …costituiva una mera traccia per consentire proprio all'
[...]
prima e di verificare poi il diritto allo scomputo della plusvalenza, solo in ipotesi CP_2 realizzata dalla venditrice ma in realtà abbattuta fiscalmente dalla cessione a titolo gratuito delle urbanizzazioni primarie e secondarie svolte a favore del , cosicchè Controparte_8 non poteva certo dubitarsi di un concreto interesse dell'appellante all'accertamento della reale operazioni giuridica perfezionatasi tra le parti attraverso il compimento dell'atto del luglio
2004 e del successivo del febbraio 2009.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la mancata valorizzazione da parte del Tribunale proprio di quest'ultimo atto, del febbraio 2009, che non era stato affatto considerato nel ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, nel quale le stesse parti dell'originario contratto del luglio 2004, avevano espressamente dichiarato e riconosciuto che
“il prezzo di vendita indicato nell'atto del 15.6.2004 ... è stato solamente dichiarato ai fini fiscali, ma nella realtà non è mai stato versato alcun prezzo dalla soc. Controparte_9 in quanto il prezzo è stato regolarmente contabilizzato mediante l'esecuzione di opere di
[...]
urbanizzazione primaria per la lottizzazione … per un importo approssimativo di circa €
120.000,00”.
Ancora, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto passivamente non legittimati , l' Controparte_1 Controparte_10
per averla condannata al pagamento delle spese di lite e per non aver ammesso
[...]
6 le prove testimoniali articolate e in particolare quelle con il l.r. della soc.
[...]
(“a) vero che in limite alla stipula dell'atto del 2004 con la sig.ra Controparte_2 [...] non vi è stata alcuna dazione di denaro…b) vero che l'atto di compravendita Per_1
sostanzialmente nascondeva nella realtà una permuta e in particolare in cambio dei lotti 4-5, la soc. avrebbe realizzato … le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la sig.ra CP_
si era impegnata con l' a compiere autonomamente”, etc.). Per_1
4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 9 novembre 2018 si è costituito . Gli Controparte_1
altri appellati sono invece rimasti contumaci.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 18 settembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti, n.q. di eredi di
[...]
, hanno lamentato il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale pronunciato Per_1
su una domanda (di accertamento della simulazione) in assenza di una specifica richiesta in tal senso, è infondato.
Gli appellanti hanno al riguardo lamentato che il Tribunale non avrebbe potuto qualificare la domanda di accertamento spiegata da come una domanda di Persona_1
accertamento della simulazione (relativa oggettiva parziale) in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte della stessa attrice. Così facendo, hanno proseguito gli appellanti, il Tribunale si sarebbe pronunciato al di là delle difese delle parti, comprese quelle svolte dalla e sarebbe perciò incorso nel vizio lamentato. Controparte_2
7. Giova innanzi tutto premettere che il giudice di merito incorre nel vizio di ultrapetizione quando, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto, attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso, senza che tale questione sia stata sollevata dal ricorrente (v. Cass. Civ. ord. n. 797/2025).
In forza del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice può assegnare una qualificazione giuridica diversa ai fatti dedotti in giudizio e porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli
7 erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti coincidenti siano stati oggetto di allegazione o contestazione nelle difese delle parti (v. Cass. Civ. ord. n. 19415/2024).
8. Nel caso di specie, il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non è incorso nel vizio di ultrapetizione, poiché non ha alterato petitum e causa petendi - essendo questi rimasti l'accertamento della natura sostanziale di permuta atipica dell'operazione effettuata con l'atto del 15 luglio 2004 e l'atto del 5 febbraio 2009 –, né si è pronunciato sull'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto e conteso, poiché la pronuncia ha riguardato l'inefficacia di quanto contenuto nell'atto del 15 luglio 2004 esattamente come richiesto da e l'esito di tale pronuncia, ovvero Persona_1
l'inammissibilità delle domande, è derivato dalla mancanza di una delle condizioni dell'azione: l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Il Tribunale, inoltre, ha fatto corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., poiché, lasciati immutati e intatti il petitum e la causa petendi della domanda attorea principale, ha dato alla stessa la corretta qualificazione giuridica di domanda di accertamento della simulazione relativa oggettiva, non essendo in ciò in alcun modo vincolato alla prospettazione offerta dalla originaria attrice.
E invero, al di là della qualificazione giuridica da quest'ultima offerta, Persona_1
e gli odierni appellanti (questi ultimi, peraltro, nelle conclusioni dell'atto di appello, reiterate sino alla comparsa conclusionale, e dunque dopo che la causa era già andata in decisione, hanno chiesto di affermare “la simulazione e comunque la natura sostanziale di “permuta atipica” dell'atto suddetto”) hanno dedotto che con l'atto del 15 luglio 2004 le parti avevano inteso realizzare una permuta atipica – caratterizzata dalla causa di scambio di cosa contro un facere – e non una compravendita – caratterizzata dallo causa di scambio di cosa contro prezzo
– e che il corrispettivo di € 120.000,00 euro, mai corrisposto a dalla Persona_1
era stato apposto soltanto a fini fiscali. Controparte_2
Emerge con chiarezza dalla lettura degli atti intercorsi tra le parti che le stesse hanno inteso realizzare una simulazione relativa oggettiva parziale, poiché hanno posto in essere una dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione avente ad oggetto le prestazioni dedotte in contratto: hanno dichiarato di volere realizzare una compravendita ed esposto un corrispettivo (mai versato) quando in realtà volevano realizzare una permuta atipica, realizzata mediante lo scambio dei terreni di proprietà di contro la Persona_1
8 realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte della
[...]
Controparte_2
Nell'atto del febbraio 2009, le parti hanno infatti espressamente chiarito che “il prezzo di vendita indicato nell'atto del 15.6.2004 ... è stato solamente dichiarato ai fini fiscali, ma nella realtà non è mai stato versato alcun prezzo dalla soc. in quanto Controparte_9
il prezzo è stato regolarmente contabilizzato mediante l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria per la lottizzazione … per un importo approssimativo di circa € 120.000,00”. Tale documento è stato testualmente richiamato anche dal Tribunale, che lo ha espressamente valorizzato ai fini dell'interpretazione del negozio giuridico, con conseguente infondatezza anche del quarto motivo di gravame.
9. Anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto, ai sensi dell'art. 1415, c. 1, c.c, la simulazione non opponibile all' , nonostante l'Agenzia non avesse “subito dalla Controparte_2 stipula degli atti , principale e ricognitivo, alcun danno diretto”, è infondato.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1414 “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”, mentre ai sensi dei successivi artt. 1415 e 1416, la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente.
È questo il caso (anche) del credito tributario vantato dall' , Controparte_2 legittimata, anzi, ove pregiudicata dall'apparenza creata dalla simulazione, a poterla fare valere, alle condizioni di cui ai menzionati articoli, nei confronti delle parti (cfr. Cass. Ord. n.
21312/2018; n. 17631/2021 e 20590/2021).
Da tanto discende che l'atto del 5 febbraio 2009, dalle parti denominato “atto ricognitivo” e che in realtà assurge a controdichiarazione, ossia l'atto che svela l'esistenza dell'accordo simulatorio al momento della stipula del primo atto del 15 luglio 2004 e dunque la natura di contratto simulato della compravendita e quella di contratto dissimulato della permuta atipica, come già correttamente rilevato dal Tribunale, non può produrre alcun effetto se non tra le stesse parti, nel senso di rendere tra loro inefficace il contratto simulato ai sensi dell'art. 1414
c.c..
9 10. Sono infine infondati anche il terzo e il quinto motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di prime cure per aver ritenuto insussistente un interesse, giuridicamente apprezzabile, all'accertamento richiesto, che verteva appunto sul fatto che “il valore in denaro indicato nell'atto notarile …costituiva una mera traccia per consentire proprio all' prima e di verificare poi il diritto allo scomputo Controparte_2
della plusvalenza, solo in ipotesi realizzata dalla venditrice ma in realtà abbattuta fiscalmente dalla cessione a titolo gratuito delle urbanizzazioni primarie e secondarie svolte a favore del
, cosicchè non poteva certo dubitarsi di un concreto interesse Controparte_8
dell'appellante all'accertamento della reale operazioni giuridica perfezionatasi tra le parti attraverso il compimento dell'atto del luglio 2004 e del successivo del febbraio 2009.
Giova preliminarmente ricordare che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009 L. 18/06/2009, n. 69), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.
La sussistenza dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione è una questione di esclusiva rilevanza processuale che, come tale, sfugge all'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 102 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli odierni appellanti non potrebbero in ogni caso conseguire alcuna utilità giuridica dall'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione relativa parziale poiché questa, spiegando effetti esclusivamente tra le parti del contratto simulato nel senso sopra specificato, lascia indenne il rapporto tributario contestato da e, oggi, dai suoi eredi, odierni appellanti. Persona_1
Le domande formulate in primo grado sono state quindi correttamente dichiarate inammissibili dal Tribunale in quanto non sostenute da un interesse giuridicamente apprezzabile ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
11. Assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, l'appello deve essere respinto.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere integralmente poste a carico degli appellanti e si liquidano come indicato in parte dispositiva, nella quale si dà atto della
10 sussistenza in capo agli stessi dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n. Controparte_2 Controparte_2
1551/2017, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 17 ottobre 2017; condanna e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in € 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA. dà atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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