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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1213/2024
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies e ss.
c.p.c. da nato in [...] in data [...] (C.F Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Monica Bassan;
C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
19.01.2024, il sig. a adito l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 opposizione avverso il provvedimento del Questore della Provincia di (Cat CP_1
A12/2023/Imm.454/MAdB) emesso in data 26.09.2023, e notificato in data 22.12.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'amministrazione non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Con decreto del 22.02.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con note scritte del 19.02.2025, depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 20.02.2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e con separata e contestuale istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;
la causa
è stata quindi riservata in decisione al Collegio.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ancora in premessa, è opportuno procedere ad un inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.
113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
n. 286/1998, ripristinando il riferimento al principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (che ha formalizzato l'istanza in sede amministrativa in data 01.09.2022) opera la disciplina prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Dagli atti di causa si evince che il sig. ha presentato Parte_1 domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Verona –
Sezione di Avverso tale provvedimento l'odierno ricorrente ha proposto impugnazione CP_1 avanti il Tribunale di Venezia, rigettata con decreto del 09.07.2021. Risulta altresì che il richiedente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 co 2 D.L.
34/2020, rigettata con provvedimento del questore del 12.02.2021.
Il ricorrente ha successivamente presentato presso la Questura di istanza di rilascio di un CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, cui seguiva il rigetto, oggetto dell'odierna impugnazione (doc. 3). Venendo quindi all'esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, dalla documentazione prodotta non può ritenersi offerta dal sig. Parte_1 la prova della sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano.
Per quanto concerne anzitutto il profilo lavorativo, dalle allegazioni documentali in atti si evince che il ricorrente, giunto in Italia nel gennaio 2018, ha svolto attività lavorativa presso la T.L.
[...]
nel periodo temporale dal mese di dicembre 2021 al mese di Controparte_2 novembre 2022 (doc. 7). Ha poi lavorato alle dipendenze della Exe 315 S.c.a.r.l. nel corso del
2023 per quattro mesi, dal 16.06.2023 al 31.07.2023 e dal 03.11.2023 -31.12.2023 (doc. 8 e 9).
Quanto all'arco temporale da gennaio 2024 sino alla data dell'udienza di discussione (20.02.2025) nulla è stato documentato dal ricorrente considerato, per un verso, che il contratto di assunzione per il periodo dal 16 gennaio al 31 marzo 2024 (sempre presso la Exe 315 S.c.a.r.l.) depositato in atti è privo della sottoscrizione della parte e non è corredato da alcun elemento atto a provare l'effettività del rapporto lavorativo (buste paga, CUD, estratto contributivo INPS) e, per altro verso, che non è stato dimostrato lo svolgimento di altre attività lavorative;
né il richiedente ha offerto prova di essersi positivamente e diligentemente adoperato per reperire una occupazione e rendersi autosufficiente economicamente.
Peraltro, lo stesso difensore nelle note del 19.02.2025 ha dato atto di aver perso ogni contatto con il ricorrente a far data dal mese di luglio 2024 e, per conseguenza, di non disporre di documentazione aggiornata in merito alla attuale situazione personale e lavorativa del sig.
Parte_1
Valutata complessivamente la documentazione presente in atti, il Collegio non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto e adeguato radicamento del ricorrente nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che il richiedente abbia prestato attività lavorativa a carattere continuativo nel corso del 2022. Né vi sono elementi per formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nella realtà socio-economico del territorio italiano.
Va inoltre evidenziato che sul piano del suo inserimento sociale e culturale in Italia il ricorrente si è limitato a dimettere in atti una dichiarazione, rilasciata da Unica Terra Odv nel gennaio 2022, attestante l'iscrizione ad un corso di lingua e cultura italiana di livello A1 (doc. 14) rispetto al quale, tuttavia, difetta ogni prova della positiva frequentazione dello stesso.
Non sono poi stati allegati dal richiedente legami familiari esistenti in territorio italiano valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, né è stato dedotto alcunché in merito alla disponibilità di un'autonoma sistemazione abitativa nel Paese di accoglienza, avendo solo prodotto unicamente una dichiarazione di ospitalità risalente nel tempo in quanto relativa al periodo 12.11.2021-12-04.2022 (doc. 13).
Tenuto quindi conto che alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio e significativo legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte del richiedente, né vi sono elementi per ritenere che egli abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023), e considerato che non ricorrono nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, nel descritto contesto, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine” (Cass. n. 9080/2023).
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
Si provvede con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1213/2024 R.G. così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- dichiara compensate integralmente le spese di lite. Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Poletti
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies e ss.
c.p.c. da nato in [...] in data [...] (C.F Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Monica Bassan;
C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
19.01.2024, il sig. a adito l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 opposizione avverso il provvedimento del Questore della Provincia di (Cat CP_1
A12/2023/Imm.454/MAdB) emesso in data 26.09.2023, e notificato in data 22.12.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'amministrazione non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Con decreto del 22.02.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con note scritte del 19.02.2025, depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 20.02.2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e con separata e contestuale istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;
la causa
è stata quindi riservata in decisione al Collegio.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ancora in premessa, è opportuno procedere ad un inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.
113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
n. 286/1998, ripristinando il riferimento al principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (che ha formalizzato l'istanza in sede amministrativa in data 01.09.2022) opera la disciplina prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Dagli atti di causa si evince che il sig. ha presentato Parte_1 domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Verona –
Sezione di Avverso tale provvedimento l'odierno ricorrente ha proposto impugnazione CP_1 avanti il Tribunale di Venezia, rigettata con decreto del 09.07.2021. Risulta altresì che il richiedente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 co 2 D.L.
34/2020, rigettata con provvedimento del questore del 12.02.2021.
Il ricorrente ha successivamente presentato presso la Questura di istanza di rilascio di un CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, cui seguiva il rigetto, oggetto dell'odierna impugnazione (doc. 3). Venendo quindi all'esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, dalla documentazione prodotta non può ritenersi offerta dal sig. Parte_1 la prova della sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano.
Per quanto concerne anzitutto il profilo lavorativo, dalle allegazioni documentali in atti si evince che il ricorrente, giunto in Italia nel gennaio 2018, ha svolto attività lavorativa presso la T.L.
[...]
nel periodo temporale dal mese di dicembre 2021 al mese di Controparte_2 novembre 2022 (doc. 7). Ha poi lavorato alle dipendenze della Exe 315 S.c.a.r.l. nel corso del
2023 per quattro mesi, dal 16.06.2023 al 31.07.2023 e dal 03.11.2023 -31.12.2023 (doc. 8 e 9).
Quanto all'arco temporale da gennaio 2024 sino alla data dell'udienza di discussione (20.02.2025) nulla è stato documentato dal ricorrente considerato, per un verso, che il contratto di assunzione per il periodo dal 16 gennaio al 31 marzo 2024 (sempre presso la Exe 315 S.c.a.r.l.) depositato in atti è privo della sottoscrizione della parte e non è corredato da alcun elemento atto a provare l'effettività del rapporto lavorativo (buste paga, CUD, estratto contributivo INPS) e, per altro verso, che non è stato dimostrato lo svolgimento di altre attività lavorative;
né il richiedente ha offerto prova di essersi positivamente e diligentemente adoperato per reperire una occupazione e rendersi autosufficiente economicamente.
Peraltro, lo stesso difensore nelle note del 19.02.2025 ha dato atto di aver perso ogni contatto con il ricorrente a far data dal mese di luglio 2024 e, per conseguenza, di non disporre di documentazione aggiornata in merito alla attuale situazione personale e lavorativa del sig.
Parte_1
Valutata complessivamente la documentazione presente in atti, il Collegio non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto e adeguato radicamento del ricorrente nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che il richiedente abbia prestato attività lavorativa a carattere continuativo nel corso del 2022. Né vi sono elementi per formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nella realtà socio-economico del territorio italiano.
Va inoltre evidenziato che sul piano del suo inserimento sociale e culturale in Italia il ricorrente si è limitato a dimettere in atti una dichiarazione, rilasciata da Unica Terra Odv nel gennaio 2022, attestante l'iscrizione ad un corso di lingua e cultura italiana di livello A1 (doc. 14) rispetto al quale, tuttavia, difetta ogni prova della positiva frequentazione dello stesso.
Non sono poi stati allegati dal richiedente legami familiari esistenti in territorio italiano valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, né è stato dedotto alcunché in merito alla disponibilità di un'autonoma sistemazione abitativa nel Paese di accoglienza, avendo solo prodotto unicamente una dichiarazione di ospitalità risalente nel tempo in quanto relativa al periodo 12.11.2021-12-04.2022 (doc. 13).
Tenuto quindi conto che alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio e significativo legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte del richiedente, né vi sono elementi per ritenere che egli abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023), e considerato che non ricorrono nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, nel descritto contesto, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine” (Cass. n. 9080/2023).
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
Si provvede con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1213/2024 R.G. così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- dichiara compensate integralmente le spese di lite. Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Poletti
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti