Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 00267/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2016, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vigano', domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;
contro
Comune di Martinsicuro in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n.26 del 27.05.2016 e la condanna alla rimozione della segnaletica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con l’odierno ricorso l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Martinsicuro n. 26 del 27.05.2016 istituiva del divieto di fermata alle autocaravan in piazza Marcora, Molo Nord, piazza Fregene e sull’area di sosta situata in corrispondenza della via Baracca con il lungomare Italia.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
1. “Incompetenza”;
2. “Violazione dell’art. 185 c.d.s.”;
3. “Violazione delle direttive ministeriali ex art. 5 e 35 c.d.s.”;
4. “Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, falsità dei presupposti, disparità di trattamento”;
5. “Difetto di istruttoria”.
L’Amministrazione comunale non si è costituita.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. L’Amministrazione intimata ha adottato l’ordinanza impugnata sostenendo che gli utenti in auto-caravan si dividerebbero tra turisti e nomadi. In relazione a questi ultimi, che utilizzano tali veicoli come dimora abituale, la sosta sarebbe propedeutica all’occupazione della sede stradale impedendo la fruizione ad altri utenti e creando problemi igienico-sanitari e di decoro dell’ambiente. Con il provvedimento impugnato il Comune di Martinsicuro vieta ai proprietari di auto-caravan la fermata ossia la temporanea sospensione della marcia del veicolo per consentire la salita o discesa di persone o per altre esigenze di brevissima durata in ogni caso con la presenza del conducente pronto a riprendere la marcia (art. 157 co. 1 lett. b) codice della strada).
Con espliciti riferimenti all’uso del veicolo come dimora abituale, all’abusiva occupazione della strada, all’attività di campeggio e alla presenza di campeggi attrezzati, lo scopo del provvedimento impugnato risulta chiaramente quello di evitare simili attività.
Alle criticità espresse nell’ordinanza, quindi, trova adeguata risposta un divieto di campeggio e/o di occupazione del suolo e non un divieto attinente alla circolazione stradale che impedisce la semplice fermata alle auto-caravan.
Sul punto si ravvisa la violazione dell’art. 185 c.d.s. ai sensi del quale le auto-caravan «ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo» .
La ratio della richiamata disposizione è quella di operare una netta distinzione tra sosta e campeggio e di affermare l’equiparazione tra auto-caravan agli altri veicoli ai fini della circolazione e delle limitazioni.
I concetti fermata e campeggio vanno tenuti distinti poiché la fermata è componente statica della circolazione ed è definita dal codice della strada come la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157 co. 1, lett. b, c.d.s.) mentre il campeggio è fenomeno che non attiene alla circolazione stradale.
L’ordinanza impugnata non ha tenuto conto di tale distinzione prevedendo il divieto di fermata alle auto-caravan anziché il divieto di campeggio a chiunque (essendo quest’ultima un’attività che, peraltro, prescinde dall’uso stesso di un veicolo).
Sul punto appare evidente l’eccesso di potere sotto forma di sviamento che inficia il provvedimento impugnato.
La direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, al paragrafo 5 “Impieghi non corretti della segnaletica stradale”, punto 5.1 . “Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti” così dispone : “(...) Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; (...). In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. É dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare”.
3.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata e conseguente rimozione della relativa segnaletica.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO