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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Scarano e Pastore
- Ricorrente - contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Vinci
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.07.2023 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo a seguito delle menomazioni derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsole il 22.06.2022 - già riconosciuto tale dall' con CP_1
postumi quantificati nella complessiva misura del 5% - e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (al CP_1 netto di quanto già versato dall' per il predetto titolo), oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1
rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica, in esito alla quale, quindi, all'odierna udienza la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
1
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, infatti, il consulente ha concluso affermando l'esistenza di postumi pari al 6%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N°
17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha contestato: in ogni caso, basti rilevare che esso non può essere messo in CP_1 dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico- fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto ed anche al minimo indennizzabile (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91, al netto di quanto già versato dall' CP_1
per il predetto titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il costo dell'indagine peritale è posto in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6% con decorrenza dalla data di cessazione della inabilità temporanea conseguente all'infortunio per cui è causa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91 e al netto di quanto già versato dall'Istituto per il predetto titolo;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in € 1.300,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Scarano e Pastore
- Ricorrente - contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Vinci
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.07.2023 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo a seguito delle menomazioni derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsole il 22.06.2022 - già riconosciuto tale dall' con CP_1
postumi quantificati nella complessiva misura del 5% - e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (al CP_1 netto di quanto già versato dall' per il predetto titolo), oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1
rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica, in esito alla quale, quindi, all'odierna udienza la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, infatti, il consulente ha concluso affermando l'esistenza di postumi pari al 6%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N°
17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha contestato: in ogni caso, basti rilevare che esso non può essere messo in CP_1 dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico- fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto ed anche al minimo indennizzabile (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr.
Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91, al netto di quanto già versato dall' CP_1
per il predetto titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il costo dell'indagine peritale è posto in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 6% con decorrenza dalla data di cessazione della inabilità temporanea conseguente all'infortunio per cui è causa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91 e al netto di quanto già versato dall'Istituto per il predetto titolo;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in € 1.300,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
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