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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7175/2024 R.G.
Il Tribunale di Genova Sezione Specializzata Imprese
riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. Daniele Bianchi Giudice rel. Dott.ssa Francesca Lippi Giudice
ha emesso la seguente
Decreto nel procedimento ex art. 2409 c.c. introdotto da e Parte_1 Parte_2
(Avv.ti Villata e Trevissoi) Parte_3
- ricorrenti - contro
in persona del Curatore Speciale Avv. Controparte_1 [...]
CP_2
- resistente -
(Avv. Ardone) Controparte_3
- resistente -
Controparte_4
- resistente non costituito -
(Avv.ti Di Gravio e Filippo Auriti) e Controparte_5
(Avv. De Luca) TR
- intervenute -
Ritenuto:
− che e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 me , hanno avanzato CP_1 Controparte_1 ricorso ex art. 2409 c.c. chiedend ▪ la nomina di un curatore speciale per la società;
▪ la revoca di e dalla loro Controparte_3 Controparte_4 carica di li , con Controparte_1 conseguente nomina di anni uno;
− che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno allegato le seguenti irregolarità gestorie:
1) l'omessa predisposizione dei bilanci annuali di liquidazione 2022 e 2023 e la sostanziale inerzia dei liquidatori rispetto all'attuazione del piano di liquidazione;
2) la situazione di conflitto di interessi in cui verserebbe il liquidatore sia rispetto alla stessa liquidazione della società (essendo egli CP_3 te intenzionato a non alienare il patrimonio immobiliare sociale o comunque a ritardarne la liquidazione), sia riguardo ai suoi rapporti con altre società (a lui riconducibili) cui sarebbero stati commissionati lavori non necessari e/o rendicontati non analiticamente;
3) l'ostacolo frapposto dall'organo liquidatorio all'esercizio delle funzioni di vigilanza del collegio sindacale;
4) la carenza degli assetti contabili e amministrativi della società in liquidazione;
− che in persona del curatore speciale (nel frattempo nominato), e Controparte_1 la socia al 25% della si Controparte_5 Controparte_1 so all'impianto di pa fr. note 14.3.25 BMPS);
− che si è costituito in giudizio il liquidatore resistendo alle Controparte_3 domande di parte ricorrente;
− che, intervenendo in giudizio, anche la società TR
, socia al 75% della
[...] Controparte_1 te ricorrente;
− che nelle due udienze tenutesi davanti al Giudice delegato sono stati ascoltati i due liquidatori;
− che, successivamente, parte ricorrente ha allegato l'accadimento di ulteriori fatti pregiudizievoli per la società e in particolare: 5) l'approvazione, ad opera dell'assemblea dei soci del 14/01/2025, con il solo voto del socio - espressione di TR
che ne d l controllo1 - di CP_3 1 La compagine sociale di risulta frazionata tra Controparte_1 Controparte_5
e che detengono risp
[...] TR quote (doc. 1 ric.). risulta a sua volta partecipata da più società (doc. 2 ric.): TR
1) che detiene il 34 % delle quote, sulle quali è stato Controparte_7 co della società Parte_4
2) (oggi , al 33%); CP_8 Controparte_9
3) CP_10 delibere illegittime poiché in contrasto con disposizioni legislative e statutarie;
6) la proposizione di una domanda di apertura di liquidazione giudiziale presso il Tribunale della Spezia in danno di da parte di Controparte_1 terzi creditori;
− che, infine, ciascuna delle parti ha depositato note conclusive e ulteriori note integrative;
− che il ricorso va accolto;
− che preliminarmente, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario (cfr. Tribunale di Milano 22/03/2002 e Tribunale di Lecco 11/11/2003), va affermata la compatibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. con lo stato di liquidazione societaria;
− che nel merito il Collegio rileva la sussistenza delle gravi irregolarità denunciate, determinanti la mancata prosecuzione della procedura di liquidazione, dichiarata aperta dall'assemblea sin dal 2017 (doc. 4 ; CP_3
− che, relativamente all'omessa predisposizione dei bilanci annuali di liquidazione (sub 1), risulta come i due progetti di bilancio predisposti dai liquidatori non siano stati infine approvati dall'assemblea (docc. 73 e 75 ric. e doc. 52 fasc.
nonché doc. 109 ric.); CP_3
− che, con particolare riferimento al progetto di bilancio 2022, emerge per tabulas: a) sia l'ineliminabile disaccordo tra i liquidatori in merito alla valutazione dei cespiti e alle condotte da intraprendere ai fini di liquidazione;
b) sia l'impossibilità di portare a termine la liquidazione;
▪ che infatti già dal verbale di riunione dell'organo liquidatorio del 11.11.24 (doc. 75 ric.) si evince un evidente contrasto tra i liquidatori quanto alla gestione della procedura. Ciò risulta dalla posizione esplicitata da in quella sede, ove lo stesso CP_3 ha denunciato l'erroneità di alcune voci i o stesso progetto di bilancio in quanto “prive di correlazione con i documenti societari esistenti […] ma anche e soprattutto per il fatto che l'esposizione dei fatti non corrisponde alla veritiera realtà con conseguente omissione dei dati e delle informazioni necessarie così da indurre probabilmente in errore i soci”;
4) (al 16,5%). Controparte_11 ttuaria del 34 % delle quote di Parte_4 TR
è società riferibile a (doc. 3 ric. e p. 13 comparsa di costituzione
[...] CP_3 CP_3
[ tà riferibile alla famiglia del dott. ). Parte_4 CP_3 Il controllo esercitato da su Parte_4 TR emerge altresì dal doc. 53 anc di un accordo di partnership tra e SPM (su cui cfr. p. 18 del ricorso Parte_4 introduttivo). ▪ che quanto all'impossibilità di proseguire l'attività liquidatoria, essa è attestata dalle dichiarazioni congiunte e sottoscritte da entrambi i liquidatori, contenute nella “parte finale” alla nota integrativa allegata al progetto di bilancio 2022 (doc. 73 ric. pag. 18), in cui si legge:
▪ “E' di tutta evidenza che la gestione, dal 2022, è improntata non già al realizzo dei beni ma al loro mantenimento nonché alla ricostituzione del patrimonio immobiliare iniziale da operarsi attraverso iniziative giudiziarie volte a rientrare nel possesso dei beni alienati negli esercizi precedenti. Siffatto comportamento disattende le deliberazioni assunte nell'aprile 2017 e non consente la predisposizione di un concreto programma delle vendite secondo le direttive riferite in premessa ”;
▪ “Siete [i soci] pertanto chiamati a decidere se il processo di liquidazione debba e possa essere svolto dall'attuale organo da voi individuato o in alternativa trovare delle soluzioni extra societarie che possano dare puntuale esecuzione alle deliberazioni da voi assunte il 29 aprile 2017 [allorquando la società fu posta in liquidazione volontaria]”;
− che a conferma delle difficoltà di prosecuzione della liquidazione, la società di revisione Ernst & Young, con la propria relazione in data 08/01/2025 (doc. 76 ric.), si è detta impossibilitata a esprimere un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione 2022, affermando esplicitamente: “non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio di esercizio”, rilevando l'assenza di un piano di liquidazione aggiornato e la sostanziale interruzione del procedimento liquidatorio discendente da “contrasti insorti in seno all'organo liquidatorio che hanno di fatto paralizzato la procedura di liquidazione della società”;
− che a sostegno dell'affermata impossibilità di esprimere un giudizio, la società di revisione ha valorizzato i seguenti elementi:
▪ la parte finale della nota integrativa al bilancio sopra riportata;
▪ l'incarico attribuito dall'assemblea dei soci dell'11/09/2023 all'organo liquidatorio per la redazione di un nuovo piano di liquidazione, che, tuttavia, non avrebbe avuto alcun seguito;
▪ l'impossibilità, discendente anche dall'assenza di un piano di liquidazione aggiornato, di “acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul (i) valore delle rimanenze iscritte per Euro 21.745.081, e (ii) sulla ragionevolezza del fondo per oneri di liquidazione iscritto per Euro 2.133.270 e sul fondo interessi passivi iscritto per Euro 3.278.764. Inoltre […] sulla capacità della società di adempiere alle obbligazioni assunte e iscritte nel bilancio per Euro 13.742.582”;
▪ il parere negativo formalizzato da uno dei liquidatori già sopra citato;
− che anche il collegio sindacale, richiamando alcune delle considerazioni svolte dalla società di revisione, ha espresso parere negativo in ordine al progetto di bilancio 2022 (doc. 78 ric.);
− che il collegio sindacale ha inoltre valorizzato:
▪ le plurime e risalenti sollecitazioni rivolte all'organo liquidatorio affinché quest'ultimo procedesse alla redazione del progetto di bilancio;
▪ la relazione ex art. 2406 c.c. allegata all'assemblea dei soci del 12/03/2024
“in cui si riferiva in merito a circostanze gravi potenzialmente pregiudizievoli tra le quali vi era appunto la mancata approvazione del bilancio 2022” (la relazione ex art. 2406 è versata agli atti al doc. n. 32 di parte ricorrente, allegato A);
▪ le “anomale modalità di approvazione del progetto di bilancio”, riferendosi con tale espressione al già citato parere negativo espresso da uno dei liquidatori riguardo alcune poste di bilancio;
− che l'inconciliabilità del contrasto tra liquidatori emerge anche dalle stesse dichiarazioni del co-liquidatore rese all'udienza (“Rilevo una forte CP_4 conflittualità tra me e il e ciò causa l'impossibilità di determinare un piano di CP_3 liquidazione. C'era un pi 2022 ma dall'ingresso del quale liquidatore CP_3 non è più possibile mandarlo avanti”) nonché dalla corrisp epistolare tra i due liquidatori esibita dallo stesso all'udienza (docc. A e B verbale); CP_4
− che anche in ordine al progetto di bilancio 2023, la società di revisione si è detta impossibilitata a esprimere un giudizio e il collegio sindacale ha espresso parere negativo (docc. 77 e 79 ric.);
− che quanto al conflitto di interessi in cui verserebbe (sub 2), appare CP_3 rilevante la circostanza che vede l'attribuzione unilat te dello stesso a dell'incarico di svolgere lavori di recupero e Controparte_12 rietà della società in liquidazione, denominato
“ex latteria”2;
− che rilevanti perplessità vanno espresse in relazione all'attribuzione di detti incarichi dal momento che questi ultimi:
▪ sono contestati nella necessità e opportunità dall'altro liquidatore
CP_13
▪ non sono stati concordati con quest'ultimo; ▪ sono documentati in modo non sufficientemente analitico4;
− che inoltre, sempre in relazione al citato immobile “ex latteria”, la società I.M.S. S.r.l. (società totalmente partecipata – per fatto non contestato - dalla compagna more uxorio di cfr. visura doc. 29 ric.) - ha espresso il CP_3 Parte_5 concreto interesse a stipulare un contratto di locazione;
− che anzi risulta agli atti che fu il stesso a presentare l'offerta di CP_3 locazione relativamente all'immobile a” per conto di I.M.S. S.r.l. con mail inviata a in data 03/10/2024: CP_4
“Ciao [ , CP_4 CP_4 la soci ucibile quale operatore economico amministrato da mi ha Parte_5 manifestato l'interesse di prendere in locazione un immobile a per svolgere parte della propria CP_1 attività. Si rende disponibile ad offrire quanto segue:
- importo 500,00 oltre Iva mensile
- durata 12 mesi
- spese di adeguamento a carico di IMS
- pagamento anticipato annuale
Lascio a te ogni decisione in merito evidenziandoti che al momento abbiamo necessità di recuperare flussi di cassa in entrata […]” (mail inviata da a allegata al doc. 97 CP_3 CP_4 ric.);
− che anche a prescindere dalla mancata conclusione di detto contratto, la circostanza stessa che vede una proposta di assunzione in locazione avanzata dallo stesso (per conto di terzi) induce a concludere che non fosse CP_3 nelle priorit 'ultimo la facilitazione dell'alienazione del patrimonio sociale, in considerazione dell'opponibilità -al terzo eventuale acquirente- del proposto contratto locativo. Va evidenziato infatti che dalla proposta sopra formulata dal non CP_3 viene giustificato alcun utilizzo transitorio dell'immobile (adibito ente a scopi non abitativi), con conseguente rischio di nullità del previsto termine annuale e applicazione del termine minimo di durata (6 anni) di cui all'art. 27 L. 392/78 (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2019, n. 18942);
− che in aggiunta a ciò, rilevanti perplessità sull'operato di discendono CP_3 dal conferimento – da parte dello stesso - di incarichi lgimento di lavori all'ulteriore società impresa anch'essa riferibile alla CP_14 compagna more uxorio del pr o si riportano le dichiarazioni rese da al Giudice delegato all'udienza del 27/11/2024: “In relazione ai CP_4 rap ietà e la diversa società rilevo che la condotta del è in CP_14 CP_3 evidente conflitto di interessi per sua stessa ammissione. La società ha emesso nei CP_14 confronti della società una serie di fatture per circa 200.00 seritamente per CP_1 generici lavori, mentr lta conferito nessun incarico a detta società. Ho fatto delle verifiche e dalle visure camerali la società non deposita il bilancio dal 2020, ed è CP_14 partecipata dalla compagna more uxorio del Sempre dalla visura camerale la CP_3 società risulta avere un solo dipendente. ciò ho inviato una pec ad CP_14 CP_14 chieden rimenti sull'attività svolta e posta a fondamento delle fatture emesse. H documentazione anche fotografiche riproducente lo stato dei luoghi non so a che data” (p. 2 del verbale d'udienza del 27/11/2024);
− che relativamente all'ostacolo frapposto dall'organo liquidatorio all'esercizio delle funzioni di vigilanza del collegio sindacale (sub 3), valgono le dichiarazioni rese da al Giudice delegato in questa sede: “Sulle lagnanze avanzate dal CP_4 collegio sindacale in merito alla mancata risposta e mancata collaborazione degli organi liquidatori con detto collegio rilevo che i rapporti con quest'ultimo sono demandati e gestiti dal sig. […] Dissento integralmente con l'operato del mio co-liquidatore anche in CP_3 rela porto con il collegio sindacale. Rilevo ad esempio che i compensi deliberati per il collegio sindacale non sono stati pagati in quanto lui si è opposto e abbiamo i poteri congiunti” (pp. 1 e 2 del verbale d'udienza del 27/11/2024);
− che non ha alcun pregio l'eccezione avanzata da in relazione alla CP_3 pretesa eccessività dei costi richiesti dal collegio si r lo svolgimento delle proprie mansioni (doc. 38 ric.), attesa l'incidenza irrisoria di tale voce di spesa in rapporto ai conti della società (€ 200 per sindaco per ogni seduta - cfr. p. 14 del ricorso introduttivo e doc. 39 ric. - a fronte di attivi di cassa per € 180.259,00, come risulta dalla voce “Disponibilità liquide” nel progetto di bilancio 2023 di cui al doc. 52 fasc. ; CP_3
− che l'allegata carenza degli assetti contabili e amministrativi (sub 4) emerge:
▪ dalle dichiarazioni di (p. 2 del verbale d'udienza del CP_4
27/11/2024: “Rilevo c tabile alla data della mia nomina – 15 aprile 2024 - era in totale disordine in quanto si erano succeduti diversi professionisti contabili”);
▪ dai richiamati pareri del collegio sindacale e della società di revisione;
▪ dalla non contestazione di detta circostanza da parte di CP_3 il quale ha attribuito detta carenza alle preceden amministrative e liquidatorie (p. 23 della comparsa di costituzione in giudizio di . Tale argomento tuttavia, è privo di CP_3 pregio, conside icuo lasso di tempo trascorso rispetto all'insediamento del quale liquidatore della società CP_3
(precisamente a far da 9/2023, cfr. doc. 22 ric.); − che quanto al rilievo sub 5), l'assemblea dei soci del 14/01/2025, con il solo voto del socio (la cui volontà, come sopra TR ricordato, è espressa da che ne detiene la maggioranza relativa e il CP_3 controllo, cfr. nota 1), ha , tra l'altro, delibere aventi ad oggetto nuove linee guida per liquidazione e governance, prefiguranti poteri diretti dell'assemblea di gestione sociale e poteri disgiunti in capo ai liquidatori5;
− che va osservato che dette ultime delibere appaiono prima facie illegittime in quanto adottate in violazione della maggioranza dell'82% del capitale sociale richiesta dal combinato disposto dell'art. 2487 co. 1 lett. c) c.c. e dell'art. 16.5 dello statuto (doc. n. 6 di parte ricorrente, p. 13) - come attestato dal provvedimento di sospensione emesso nel procedimento ex art. 2378 co. 3 c.c. (R.G.N. 1636-1/2025, ordinanza del 03/03/2025, estensore dott.ssa Calcagno, doc. 110 ric.) -;
− che tale illegittimità concorre a delineare il già tratteggiato quadro di gravi irregolarità gestorie, considerato che ha ricoperto – in quella sede - CP_3 anche la carica di presidente dell'asse ci;
− che quanto alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale presentata da (sub 6), va osservato che i liquidatori non Controparte_12 trategia processuale con evidente rischio di soccombenza del procedimento preconcorsuale (doc. 76 contenente CP_3
l'andamento della riunione del collegio dei liquidatori del 10/02/2025, nel corso della quale non venne raggiunto l'accordo neppure sulla opportunità di nomina di un avvocato per la difesa in quel giudizio);
− che le irregolarità sopra accertate sono gravi e attuali in considerazione:
▪ dell'insanabile conflitto tra liquidatori e conseguente e reiterata mancata approvazione dei bilanci di liquidazione (sub 1);
▪ delle reiterate irregolarità imputabili al liquidatore e cioè: CP_3
▪ il dimostrato antagonismo alla prosecuzione della liquidazione della società e del conflitto di interessi, con l'assunzione di obbligazioni contraddistinte da opacità nei confronti di terzi fornitori (sub 2);
▪ l'ostacolo esercitato rispetto ai controlli sindacali (sub 3);
▪ la carenza degli assetti contabili (sub 4); ▪ la predisposizione e approvazione di delibere assembleari verosimilmente illegittime (sub 5);
▪ dalle carenze gestionali imputabili ai liquidatori come attestato dall'advisor indipendente CP_15
− che sulla base delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che il mantenimento in carica degli attuali liquidatori non consenta lo sblocco del procedimento liquidatorio, delineando quindi una situazione potenzialmente foriera di conseguenze dannose per l'interesse societario;
− che in particolare la risalente impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci (sede in cui dispone del 75% dei diritti di voto) conferma la CP_3 gravità delle cen larità ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto la risoluzione delle stesse non appare garantita dai rimedi di autotutela a disposizione dei soci;
− che conseguentemente l'interesse societario alla miglior liquidazione degli asset patrimoniali coincide con la revoca degli attuali liquidatori;
− che pertanto va nominato (per la durata di un anno, salvo proroghe) un nuovo organo liquidatorio collegiale conferendo a questo poteri congiunti anche di natura straordinaria - purché funzionali alla liquidazione sociale - scaturenti:
▪ dalla legge,
▪ dallo statuto,
▪ dalle delibere assembleari che hanno disposto e regolato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nonché
▪ dall'attuazione del piano di liquidazione;
− che le già accertate irregolarità rendono superflua l'attività ispettiva;
− che l'attualità di detta paralisi decisionale in cui versa l'assemblea è confermata dalla stessa società intervenuta (che ha Controparte_16 chiesto il rigetto del ricorso) co lusive e dal doc. 13 del relativo fascicolo di parte, che attesta il permanere del disaccordo tra e BMPS); CP_3
− che il socio di minoranza BMPS ha dato atto di ciò con memoria del 14.3.25;
− che detto stallo decisionale consiglia – visto l'art. 92 comma IV Disp. Att. cc - di assegnare ai liquidatori anche poteri congiunti di spettanza all'assemblea dei soci con specifico riferimento all'approvazione dei bilanci di liquidazione (in tal senso cfr. Tribunale Roma,21.5.1994 in Foro Pad. 1995, I, 129 e Tribunale Verona, 15.7.1996 in Società, 1997, 75);
− che detta misura appare l'unica idonea a consentire la ripresa della liquidazione, aperta nel 2017 (doc. 22 ric.) e ormai interrotta da oltre un triennio (cfr. dich. in ud.); CP_4
− che le spese processuali tra le parte ricorrenti e Controparte_5 da un lato, e e dall'altro, se Controparte_3 dispositivo (v , complessità media);
− che diversamente, la sostanziale adesione alle istanze di cui al ricorso da parte del liquidatore (rimasto contumace) e di in persona CP_4 Controparte_1 del Curatore speciale, comporta non ripetibilità e la compensazione delle spese del giudizio;
− che analogamente vanno compensate le spese tra l'intervenuta
[...]
e le restanti parti, non essendo imputabile alla prima l'i CP_17
p.q.m.
1. revoca e dall'incarico di liquidatori Controparte_4 Controparte_3 della so in Controparte_1
2. nomina am ziari di il Dott. Controparte_1 Persona_1
( ), il Dott. ( ) e l'Avv. C.F._1 Persona_2 C.F._2
3 proroga, C.F._3 conferendogli co a) tutti i poteri (anche di natura straordinaria - purché funzionali alla liquidazione) scaturenti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere assembleari che hanno disposto e regolato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nonché dall'attuazione del piano di liquidazione;
b) i poteri propri dell'assemblea dei soci di approvazione dei bilanci di liquidazione;
3. condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti delle Controparte_3 spese del nto, liquidate in Euro 4.200 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
4. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_3 [...] ese del presente procedi Controparte_5 ze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di;
Controparte_4
6. compensa le spese processuali di Controparte_18 Controparte_19 tra le stesse e nei confronti d
[...]
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025
Si comunichi alle parti e agli amministratori nominati.
Il Giudice Estensore
(Daniele Bianchi)
IL PRESIDENTE
(ENRICO SILVESTRO RAVERA) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 97 ric., contenente una mail inviata in data 30/01/2025 da al sindaco CP_4
, con vari destinatari in copia conoscenza, in cui si legge: “È quindi evidente che le direttive a Pt_3
quantomeno da settembre, possono essere state impartite esclusivamente dal dr. come CP_12 CP_3 noto sempre presente presso la sede”. 3 Cfr. doc. 97 ric. già citato, in cui scrive: “L'attività finalizzata al recupero dell'immobile ex CP_4 latteria per la sua messa in sicurezza e ripristino non presentava motivi di necessità né tanto meno di particolare urgenza”. 4 Ibidem: “Non nascondo che i “rapportini” fanno sorgere molte perplessità, anche in considerazione del fatto che le ore di lavoro per tutto il lasso temporale sono quasi sistematicamente indicate in n.ro di 8h giornaliere anche per l'espletamento di attività estremamente modeste (esempio: cambio lucchetto)”. 5 Doc. 95 ric.: “l'assemblea dei soci dovrà autorizzare l'organo gestorio o al compimento o non compimento di determinati atti quali: a) Atti in contrasto con quanto previsto dal nuovo piano di liquidazione approvato;
b)Atti conseguenti a situazioni di stallo decisionale di natura gestoria accertati preventivamente dall'organo di controllo” e
“Nel caso in cui venga accertata dall'organo di controllo una situazione di stallo decisionale di natura gestoria i liquidatori potranno procedere, anche disgiuntamente tra loro, a convocare l'assemblea dei soci”.