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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 7110 /2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(NA) alla Via Casamattera, 4 ( C.F. , nato a C.F._1 Controparte_2
Napoli il 25/03/1983 ( C.F. ), residente in [...] alla C.F._2
Via Casamattera, 4, nata a [...] il [...] ( C.F. Controparte_3
), residente in [...], tutti rappresentati e C.F._3 difesi dall'Avv. Michele Toto ( ), del Foro di Benevento, giusta procura in C.F._4
calce al presente atto, rilasciata su foglio separato ex art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013, con esso elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via San Biagio dei Librai, 46 ovvero, presso il proprio “ domicilio digitale”, come previsto dall'art. 6 sexies del D.L. n. 170/2012, come modificato dal D.L. n.
90/2014, convertito in legge n. 115/2014, corrispondente all'indirizzo di posta certificata, pec
( ). Dichiara di voler ricevere le comunicazioni Email_1 relative al presente giudizio all'indirizzo di posta certificata, comunicata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, pec: e/o al Email_1
seguente numero di telefax 081 5541985
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo Presidente e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc.
PEC: , giusto CodiceFiscale_5 Email_2
mandato generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e Persona_1
presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_6
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il de cuius degli attuali ricorrenti conveniva in giudizio l esponendo che : CP_6
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che presentava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il CP_6
tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_6
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti anche sulla base della nuova certificazione medica prodotta e, sulla documentazione in atti, esaminate le note di trattazione scrutta, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare
2 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Egli specifica che l era ultrasessantacinquenne con difficoltà CP_2 Per_2
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88-L. 124/98) grave
100% a decorrere dall'inoltro della domanda amministrativa 11/10/2022.”
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_6
Napoli, 14/04/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 7110 /2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(NA) alla Via Casamattera, 4 ( C.F. , nato a C.F._1 Controparte_2
Napoli il 25/03/1983 ( C.F. ), residente in [...] alla C.F._2
Via Casamattera, 4, nata a [...] il [...] ( C.F. Controparte_3
), residente in [...], tutti rappresentati e C.F._3 difesi dall'Avv. Michele Toto ( ), del Foro di Benevento, giusta procura in C.F._4
calce al presente atto, rilasciata su foglio separato ex art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013, con esso elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via San Biagio dei Librai, 46 ovvero, presso il proprio “ domicilio digitale”, come previsto dall'art. 6 sexies del D.L. n. 170/2012, come modificato dal D.L. n.
90/2014, convertito in legge n. 115/2014, corrispondente all'indirizzo di posta certificata, pec
( ). Dichiara di voler ricevere le comunicazioni Email_1 relative al presente giudizio all'indirizzo di posta certificata, comunicata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, pec: e/o al Email_1
seguente numero di telefax 081 5541985
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo Presidente e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc.
PEC: , giusto CodiceFiscale_5 Email_2
mandato generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e Persona_1
presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_6
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il de cuius degli attuali ricorrenti conveniva in giudizio l esponendo che : CP_6
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che presentava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il CP_6
tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_6
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti anche sulla base della nuova certificazione medica prodotta e, sulla documentazione in atti, esaminate le note di trattazione scrutta, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare
2 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Egli specifica che l era ultrasessantacinquenne con difficoltà CP_2 Per_2
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88-L. 124/98) grave
100% a decorrere dall'inoltro della domanda amministrativa 11/10/2022.”
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_6
Napoli, 14/04/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
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