Sentenza 18 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2003, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SE0 6 2 8 7 /0 LA CORTE SUPREM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N.9638/00 Consigliere Dott. Ernesto LUPO SABATINI Cons. Rel. Cron.13785 Dott. Francesco Consigliere Rep. 1666 Dott. Michele VARRONE Ud. 08.01.03Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente S EN TENZA ogseti. sul ricorso proposto da prescrizism, ricuoscimento del VE RI e SO GH ' elettivamente SI & rinuut- } via Achille Papa n. 21 , presso domiciliati in Roma fuscrit all- l'avv. Giorgio Luceri che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Guido Sorbara , giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CASTIGLIONE s.r.l. in liquidazione in f persona del liquidatore geom. Zago IAno elettivamente domiciliata in Roma F via Pacuvio n. 34 , presso l'avv. che la rappresenta e difende anche Guido Romanelli ' Giovanni Maria Barcati disgiuntamente all'avv. 5 2003 giusta delega in atti;
controricorrente nonché VE LUCIA intimata avversO la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 372 del 23 marzo 1999 ( r.g. n. 1291/95 ) Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. Luceri per i ricorrenti e l'avv. Barcati i per la controricorrente ' i quali hanno rispettivamente chiesto 1'accoglimento ed il rigetto del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ' Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 gennaio 1995 corretta con il Tribunaleordinanza del 29 giugno successivo di Treviso in parziale accoglimento della domanda F avanzata dal sig. OM CA condannò la convenuta società Castiglione a pagare all'attore la provvigione di lire 72.000.000 per la mediazione 2 da lui prestata nella vendita di un immobile . In riforma di tale decisione impugnata dalla ' società rimasta soccombente , con la pronuncia ora gravata la Corte di Appello ha respinto la domanda Per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto prescrizione annuale fondata l'eccezione di ai sensi dell'art. 2950 avanzata dall'appellante ' osservando che il termine relativo era C.C. iniziato a decorrere il 27 ottobre 1982 , data di conclusione dell'affare mentre la costituzione in I mora era avvenuta solo il 6 febbraio 1984 , dopo , quindi , la scadenza del termine;
non comportavano rinuncia alla prescrizione né la lettera del 1 giacché con essa si 21.2.1984 della debitrice comunicava che si sarebbero prese informazioni in merito alla richiesta di pagamento né le promesse di pagamento fatte dal sig. BI in nome della società e riferite dal teste CA , poiché non risultava se esse fossero intervenute prima о dopo il maturare della prescrizione . Per la cassazione di tale decisione RI CA e IT SO quali eredi dell'attore F come tali costituiti già nel giudizio di appello unitamente a IA CA hanno proposto 3 ricorso affidato a due motivi notificato 1'8.5.2000 ed illustrato con memoria La società • intimata resiste con controricorso notificato il 5.1.2001 Con ordinanza del 23 novembre 2001 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta IA CA : adempimento che è stato tempestivamente eseguito dai ricorrenti con atto notificato il 30 gennaio 2002 . MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorso è stato notificato ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 370 c.p.c. pertanto inammissibile e tuttavia la relativa procura ha abilitato il difensore a partecipare alla discussione orale Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 2950 c.c. in relazione all'art. 2937 C.C. e/o erronea individuazione della norma applicabile e sostengono che il diritto alla provvigione non poteva essere fatto valere giacché vi erano state promesse ed assicurazioni di pagamento nonché solleciti all'emissione di fatture da parte della società debitrice per il tramite del sig. BI . Con il secondo motivo i ricorrenti allegano vizi 4 di motivazione su punti decisivi , erronea applicazione dell'art. 2937 C.C. e/o erronea individuazione delle norme applicabili e sostengono : diversamente da quanto affermato in sentenza la lettera del 21.2.1984 non metteva in alcun modo in discussione la circostanza che la provvigione fosse dovuta ma solo che forse anche altri soggetti erano tenuti a contribuire al pagamento di essa;
dato credito allaingiustamente non si era giacché la promessa dideposizione CA riferita dal teste ' equivaleva apagamento rinuncia alla prescrizione ovvero a riconoscimento del debito i secondo che fosse rispettivamente intervenuta successivamente od anteriormente al maturare di essa ed in ogni caso era quindi produttiva di effetti sul decorso della prescrizione I due motivi sono strettamente connessi e possono 曇 pertanto essere esaminati congiuntamente Osserva la Corte che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa essa è compiuta ( art. 2937 secondo comma C.C. ) e che l'interruzione della prescrizione si verifica - oltre che nei casi previsti dall'art. 2943 C.C. altresì ove intervenga riconoscimento del diritto da parte 5 di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere ( art. 2944 C.C. ; per effetto della interruzione s' inizia un nuovo i periodo di prescrizione ( art. 2945 primo comma C.C. ) in una fattispecie nella quale doveva Orbene I trovare applicazione com' è incontestato - la prescrizione breve di un anno di cui all'art. 2950 C.C. eccepita in appello dalla società 袁 come incensurabilmente si è accertato decorrente 1 la sentenza impugnata si s dal 27 ottobre 1982 è fatta carico di esaminare le deduzioni svolte in senso contrario dagli appellati in comparsa conclusionale ( punto della decisione che , in rito ' non forma oggetto di censure da parte della società rimasta vittoriosa che non ha presentato come avrebbe dovuto ricorso ' incidentale ÷ vedansi da ultimo Cass. nn. 8537/01 e 2796/00 1 ed ha ritenuto che la lettera del 21.2.1984 , scritta dalla società dopo il maturare della prescrizione non ' comportasse rinuncia ad essa E' questa una valutazione di fatto avverso inammissibili perché in parte dirette ad un diverso le la quale i ricorrenti svolgono doglianze 6 apprezzamento ed in parte involgenti un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. che , come tale avrebbe dovuto essere fatto valere nella diversa e competente sede : viene infatti sostanzialmente denunciato un travisamento il f attenendo ad un fatto che sarebbe stato quale affermato in contrasto con la prova acquisita costituisce appunto motivo di revocazione ( Cass. nn. 10475/01 e 7965/02 ) Sono invece fondate le censure che investono la testimonianza CA che era stata invocata dagli appellati come si desume dalle T argomentazioni da loro svolte , agli effetti tanto dell'art. 2937 quanto dell'art. 2944 C.C. sopra richiamati : con la conseguenza che il mancato accertamento della data della promessa non esimeva la Corte territoriale dal verificare il che ha configurasse omesso di fare se essa riconoscimento del debito rinuncia alla prescrizione Sul punto si impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale riesaminerà detta testimonianza ed accerterà con piena libertà di giudizio se essa involga riconoscimento di debito 7 o rinuncia alla prescrizione con gli effetti , in caso affermativo indicati dalle norme sopra richiamate , ed all'esito regolerà anche le spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa , in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche ' per le spese del giudizio di cassazione , ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte 1'8 gennaio 2003 . F Garten Frideccion Il Consigliere est. Il Presidente Fr se 6-fic вели ма IL CANCELLIERE C1 Innocent Rattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR. 2003 Oggi ILL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13-9-2003 serie 4 al n. 31390 versate € 149.77 apposta calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE AN Roberto Ries Roberto Ricerce 8