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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 417/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Enna, Via Civiltà del Lavoro n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Patti, per procura in atti;
e da
, C.F: nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall' Avv. Angela Patelmo, per procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso il suo parere in data 6.10.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.7.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza, con le quali le parti hanno dato atto dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, producendo dichiarazione sottoscritta personalmente da questi ultimi con cui hanno dato atto di essersi riconciliati e di avere ripreso la convivenza
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.03.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Enna il 12.07.1972 e dal quale sono nati i figli Persona_1
(in data 11/6/1973) e (in data 31/10/1974), oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti.
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sostenendo che la separazione sia addebitabile al resistente, in considerazione del suo allontanamento spirituale, fisico e materiale rendendosi responsabile della violazione dei doveri coniugali in ragione della sua infedeltà.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha confermato la sussistenza dei presupposti per la separazione personale dei coniugi, da addebitare alla ricorrente, a causa esclusivamente ai comportamenti tenuti dalla stessa nei confronti del marito e assolutamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed integranti la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 143 c.c., mostrandosi non curante della malattia del marito, rifiutandosi di assisterlo durante la convalescenza e di supportarlo nelle cure, e disinteressandosi completamente delle necessità del coniuge.
Entrambi i coniugi hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale per i motivi dedotti in atti.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 29.10.2022i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
In corso di causa le parti, con note scritte depositate in data 14.01.2025 e il 16.06.2025, hanno dichiarato di essersi riconciliati essendo intervenuta la ricostruzione spirituale e materiale nonché la convivenza tra i coniugi.
Al riguardo, giova rilevare che la riconciliazione tra i coniugi, intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e che sono alla base del consorzio familiare, nonché atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - sotto il profilo degli effetti processuali comporta l' improseguibilità del giudizio di separazione in corso, in quanto è venuto meno l'interesse allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene pertanto che i coniugi, dopo aver sperimentato la convivenza, si siano effettivamente riconciliati, superando le ragioni che ne avevano reso a suo tempo intollerabile la prosecuzione, ricostituendo quindi una comunione di vita materiale e spirituale, connotata dalla coabitazione, dalla collaborazione nell'interesse della famiglia, dall'assistenza morale e materiale e dal reciproco affetto.
L'intervenuta riconciliazione dei coniugi rende improcedibile la domanda di separazione. In considerazione dell'esito del giudizio le spese processuali vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di separazione per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Enna, Via Civiltà del Lavoro n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Patti, per procura in atti;
e da
, C.F: nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall' Avv. Angela Patelmo, per procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso il suo parere in data 6.10.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.7.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza, con le quali le parti hanno dato atto dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, producendo dichiarazione sottoscritta personalmente da questi ultimi con cui hanno dato atto di essersi riconciliati e di avere ripreso la convivenza
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.03.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Enna il 12.07.1972 e dal quale sono nati i figli Persona_1
(in data 11/6/1973) e (in data 31/10/1974), oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti.
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sostenendo che la separazione sia addebitabile al resistente, in considerazione del suo allontanamento spirituale, fisico e materiale rendendosi responsabile della violazione dei doveri coniugali in ragione della sua infedeltà.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha confermato la sussistenza dei presupposti per la separazione personale dei coniugi, da addebitare alla ricorrente, a causa esclusivamente ai comportamenti tenuti dalla stessa nei confronti del marito e assolutamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed integranti la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 143 c.c., mostrandosi non curante della malattia del marito, rifiutandosi di assisterlo durante la convalescenza e di supportarlo nelle cure, e disinteressandosi completamente delle necessità del coniuge.
Entrambi i coniugi hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale per i motivi dedotti in atti.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 29.10.2022i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
In corso di causa le parti, con note scritte depositate in data 14.01.2025 e il 16.06.2025, hanno dichiarato di essersi riconciliati essendo intervenuta la ricostruzione spirituale e materiale nonché la convivenza tra i coniugi.
Al riguardo, giova rilevare che la riconciliazione tra i coniugi, intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e che sono alla base del consorzio familiare, nonché atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - sotto il profilo degli effetti processuali comporta l' improseguibilità del giudizio di separazione in corso, in quanto è venuto meno l'interesse allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene pertanto che i coniugi, dopo aver sperimentato la convivenza, si siano effettivamente riconciliati, superando le ragioni che ne avevano reso a suo tempo intollerabile la prosecuzione, ricostituendo quindi una comunione di vita materiale e spirituale, connotata dalla coabitazione, dalla collaborazione nell'interesse della famiglia, dall'assistenza morale e materiale e dal reciproco affetto.
L'intervenuta riconciliazione dei coniugi rende improcedibile la domanda di separazione. In considerazione dell'esito del giudizio le spese processuali vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di separazione per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta