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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1290/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 tra
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Lacerenza reclamante
e
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Belsito e Valerio Antonio Belsito reclamata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1, L. 92/2012, depositato in data 16.7.2020,
[...]
, dipendente della , con qualifica e mansioni di operatore socio CP_1 Parte_1 sanitario di cui al IV livello del C.C.N.L. UNEBA, in servizio presso la RSSA “Casa
Madonna della Rosa” di Molfetta, ha impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro di Trani il licenziamento per giusta causa intimatole dalla società datrice di lavoro in data 4.11.2019, chiedendo di essere reintegrata nel posto di lavoro, unitamente al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.1. Il licenziamento per giusta causa era scaturito dalla nota di addebito disciplinare del
25.10.2019, con cui la datrice di lavoro aveva contestato alla lavoratrice quanto segue: “A seguito di indagini difensive sul suo conto, necessitati da comportamenti da Lei tenuti sia in struttura che fuori in nostro danno, segnatamente sono stati notati ripetuti incontri tra Lei ed alcuni nostri ex soci, ex dipendenti e collaboratori, come meglio precisato oltre, in singolare coincidenza con denunce presentati ai danni di questa società. A tal uopo, e per nostra trasparenza, nonché per ossequiare il principio di specificità della contestazione disciplinare, le alleghiamo la relazione investigativa da noi commissionata a primaria società del settore, la Janus Investigazioni s.r.l., del 22.10.2019 che forma parte integrante e sostanziale della narrativa di questa contestazione dalla quale Le chiediamo di difendersi. Con la condotta contestataLe è venuta meno ai propri doveri di cui agli artt. 68 e 70 CCNL
UNEBA in punto ai doveri del personale ed al divieto di portare a conoscenza di terzi sia i dati sensibili degli ospiti che dati afferenti al numero degli stessi ospiti o il loro stato di salute, cosa che ovviamente comporta anche una eventuale responsabilità penale da parte di questa società. Dalle conversazioni intercettate, infatti, Lei avendo fornito dati anche sullo stato di salute e delle dimissioni di alcuni pazienti ospitati presso la nostra struttura, ha violato, tra gli altri, gli artt. 4 e 9 della normativa G.D.P.R. – Regolamento generale sulla protezione dei dati (…). L'attività di vero e proprio dossieraggio posto in essere in questo tempo, tale dovendosi qualificare la acquisizione dei dati aziendali al fine di trasmetterla a terze persone da Lei ben conosciute (!) e non più nostri dipendenti o collaboratori e soci, che Lei ben sa avere promosso azioni giudiziarie in danno della società, ancorchè penalmente rilevante, per la quale cosa si fa riserva di azione, è manifestamente contraria ai suoi doveri professionali di segretezza ed è foriera di danni economici a quantificarsi. Tanto premesso, e fatte salve le contestate superiori violazioni della normativa sulla privacy e sulla divulgazione dei dati aziendali, Le contestiamo, altresì, ai sensi degli artt. 68 e 70 CCNL ANPAS (doveri del personale), che ai sensi degli artt. 2104 e 2105 C.C., la violazione degli obblighi di diligenza, di obbedienza di lealtà e di fedeltà, oltre ad avere arrecato pregiudizio alla organizzazione e gestione dell'attività della società, stante il chiaro intento di danneggiare, anche economicamente, la immagine, il decoro e l'onore della società, dei Suoi colleghi e dei nostri ospiti”.
1.2. , nel ricorso giudiziario, premesso in punto di fatto che: CP_1
- gli investigatori avevano svolto la loro attività di osservazione in data 2.10.2019 in occasione di un suo incontro presso un bar sito in Giovinazzo con , CP_2
e rispettivamente ex dipendenti ed ex socio Controparte_3 Controparte_4 della;
Parte_1
- nella circostanza e le avevano chiesto di portare i loro saluti ad alcuni CP_2 CP_3 degenti della struttura conosciuti durante la loro pregressa esperienza lavorativa e la pag. 2/24 conversazione si era soffermata genericamente per qualche tempo sullo stato di salute e sulle eventuali dimissioni di pazienti della RSSA già noti agli ex colleghi;
ha dedotto:
1.2.1. l'infondatezza della contestazione relativa alla violazione della normativa di cui al
G.D.P.R., venendo in rilievo un trattamento di dati effettuato da persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale, esulante dal campo di applicazione della disciplina sulla tutela della privacy;
1.2.2. l'insussistenza della condotta di “dossieraggio”, attesa la genericità della contestazione, non emergendo dalla relazione investigativa alcun intento lesivo e/o comportamento contrario ai doveri di cui all'art. 2105 c.c.;
1.2.3. l'inutilizzabilità della relazione investigativa, posto che l'attività di osservazione era stata disposta abusivamente, in assenza di seri indizi sullo svolgimento di attività extralavorativa dannosa per la datrice di lavoro.
2. L'adito Tribunale, nel contraddittorio con la , espletata l'istruttoria orale Parte_1 mediante l'audizione di informatori, con ordinanza del 14.2.2022, ha dichiarato illegittimo l'impugnato licenziamento, ordinando la reintegrazione di nel posto di CP_1 lavoro e condannando la società datrice a corrispondere alla lavoratrice un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità di retribuzione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- la nozione di “fatto contestato” non è limitata al semplice accadimento storico-naturale ma comprende anche i profili di illiceità della condotta con la conseguenza della verifica circa l'imputabilità della condotta al lavoratore e la gravità della stessa;
- in particolare, in caso di licenziamento intimato per violazione del dovere di fedeltà, incombe sul datore di lavoro l'onere di riscontrare rigorosamente i comportamenti attraverso i quali si sarebbe realizzata l'infedeltà del dipendente e, di conseguenza, la gravità della condotta di inaffidabilità, tale da legittimare la sanzione espulsiva;
- è indubbio che nella vicenda pesino i rapporti complessi con l'ex socio CP
ma gli intenti di quest'ultimo, nonché la denuncia sporta nei suoi confronti dalla
[...]
con il procedimento penale che ne è scaturito, non rilevano nel presente Parte_1 giudizio;
- non appare decisivo il dato, enfatizzato da parte datoriale, che tra ex colleghi ci si incontri e si parli anche del contesto lavorativo del quale si è fatto parte;
- le eventuali riserve mentali o i secondi fini di uno dei partecipanti alla conversazione non implicano la corresponsabilità del lavoratore ancora alle dipendenze di quel medesimo datore di lavoro;
pag. 3/24 - le deposizioni dei testi di parte resistente provano solo circostanze soggettivamente ed oggettivamente innocue;
- in ogni caso, l'informatore è inattendibile, perché, sebbene abbia dichiarato di Tes_1 trovarsi “un tavolo immediatamente alle spalle della ricorrente, cioè quello più vicino”, come risulta dal rilievo fotografico prodotto dalla difesa della ricorrente, a quel tavolo non era in realtà presente l'investigatore;
- analogamente, l'informatrice , che non ha saputo ricordare dove si trovasse Tes_2 esattamente all'interno del bar, ha dichiarato di aver “effettuato la relazione sulla persona della ricorrente”, ma detta relazione risulta firmata solo dal collega Tes_1
- di contro, l'informatore ha riferito di aver partecipato all'incontro tenutosi in CP_3 data 2.10.2019, in compagnia di e e che la conversazione si era CP_2 CP sviluppata su fatti prettamente personali e solo marginalmente sui pazienti conosciuti nel periodo di lavoro alle dipendenze della;
Pt_1
- l'informatrice ha confermato che durante quell'incontro, organizzato per il suo CP_2 onomastico, si erano intrattenuti a parlare anche dell'esperienza lavorativa condivisa e che lei stessa si era informata delle condizioni di alcuni pazienti, ma non del numero degli stessi;
- in definitiva, non è ravvisabile alcuna condotta illegittima, né così grave da fondare il recesso datoriale, vieppiù in assenza di prova da un lato del danno o pericolo di danno per la società, dall'altro del dolo o della colpa della lavoratrice;
- infondati sono pure gli addebiti relativi alla violazione della privacy dei pazienti, in mancanza di prova circa la posizione dei singoli eventualmente lesi;
- non soccorrono i riferimenti al procedimento penale in corso a carico di CP
e ai dati delle cartelle cliniche fuoriuscite dalla struttura, in quanto non oggetto
[...] della contestazione disciplinare;
- l'insussistenza del fatto materiale giuridicamente rilevante comporta l'illegittimità del licenziamento, con applicazione dell'art. 18, co. 4, L. 300/1970.
3. La , con ricorso in data 15.3.2022, ha proposto opposizione ex art. 1, co. Parte_1
51, L. 92/2012, lamentando, in sintesi: 3.1. l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dagli informatori e , nonché Tes_1 Tes_2 della fotografia prodotta dalla lavoratrice per inficiarne l'attendibilità; 3.2. la scarsa credibilità delle dichiarazioni degli informatori e , smentiti dal contenuto CP_3 CP_2 della captazione ambientale effettuata dagli investigatori privati, contestualmente prodotta pag. 4/24 in giudizio;
3.3. l'omessa considerazione del contenuto di tale intercettazione, che, unitamente alla relazione investigativa, faceva ben intendere la natura e lo scopo del dialogo intrattenuto da , evidentemente volto a rivelare dettagli CP_1 sull'organizzazione del lavoro e dati personali afferenti la salute degli ospiti;
3.4. l'erronea sottovalutazione della circostanza relativa alla pendenza di procedimenti penali a carico di
, dal momento che la aveva denunziato proprio l'indebito Controparte_4 Parte_1
e distorto utilizzo, da parte dell'ex socio, di notizie riservate, acquisite per il tramite di soggetti intranei alla compagine aziendale;
3.5. la non decisività dell'elemento valorizzato dal giudicante dell'assenza di un danno conclamato e già interamente prodottosi.
4. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica sul contenuto della traccia audio prodotta in giudizio dalla società opponente, con sentenza definitiva in data 10.10.2023, ha respinto l'opposizione, richiamando il contenuto dell'ordinanza resa a definizione della fase sommaria ed evidenziando ulteriormente che:
- unico elemento di novità è il deposito della registrazione audio su supporto CD-ROM in relazione alla quale è stata disposta la CTU;
- il perito ha rilevato che la data di creazione e di ultima modifica dei files risulta il
1.01.1995, ore 01:00, per cui non vi è evidenza tecnica dell'acquisizione della registrazione in data 2.10.2019, epoca di esecuzione dell'indagine investigativa da parte della Janus s.r.l.;
- inoltre, il consulente ha dato atto dell'impossibilità di attestare il sesso di un soggetto parlante a partire dall'analisi statistica del contenuto fonico e, comunque, della non intellegibilità di una serie di parole in ragione della scarsa qualità della registrazione;
- i documenti degli investigatori privati sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di «scritti del terzo» e costituiscono, dunque, una prova atipica, utilizzabile nella misura in cui verta su fatti precisi, circostanziati e chiari appresi mediante diretta percezione;
- nel caso di specie, non solo le deposizioni testimoniali degli investigatori e Tes_1
si sono rivelate inattendibili, ma anche la registrazione analizzata appare Tes_2 inattendibile;
- la mera circostanza che, nel corso dell'incontro del 2.10.2019, , stimolata CP_1 da abbia riferito alcune informazioni, non consente di estendere alla lavoratrice CP alcuna finalità eventualmente scorretta o illecita di impiego delle informazioni medesime da parte di altri partecipanti al colloquio;
pag. 5/24 - i riferimenti al decesso del paziente e alla sua sostituzione con altra Persona_1 persona, commentata da terzo commensale con l'affermazione “dobbiamo morire”, non può essere intesa alla stregua di rivelazione di dati sensibili ma, piuttosto, di naturale conversazione tra ex colleghi di lavoro che avevano condiviso la conoscenza della persona deceduta;
- dalla lettura della trascrizione, letta secondo gli ordinari criteri di buon senso e in buona fede, non emerge alcuna delle violazioni contestate dalla società, dovendosi stimare irrilevanti i fatti ascritti alla lavoratrice e posti a fondamento del licenziamento;
- il clima di contrasto tra i fratelli non può costituire motivo di addebito nei CP confronti di una lavoratrice estranea al contenzioso tra i due fratelli, in assenza di elementi certi di preordinazione, da parte di , di un'attività di “dossieraggio”, volta a CP_1 ledere il datore di lavoro;
- dalla stessa trascrizione della registrazione, emerge che la dipendente fosse impreparata a riferire il numero dei pazienti di cui le veniva chiesto conto, il che è sufficiente a far escludere preordinazione e animus nocendi;
- neanche nella fase di opposizione la società ha dimostrato il danno, anche solo potenziale, derivante dal comportamento della lavoratrice, né tanto meno il dolo o la colpa in capo a quest'ultima;
- il fatto che , servendosi di dipendenti della struttura, abbia attinto Controparte_4 notizie di quanto avveniva al suo interno, tanto da essere sottoposto a procedimenti penali, non può giustificare il licenziamento di , difettando la preordinazione dolosa CP_1 della lavoratrice nel fornire alla controparte del suo datore di lavoro notizie concretamente lesive degli interessi aziendali, e, quindi, qualsivoglia portata lesiva degli stralci di informazioni emersi nel corso di un incontro all'aperto tra più persone.
5. Avverso tale sentenza, con ricorso del 6.11.2023, la s.r.l. AN ha proposto motivato reclamo.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita , con Controparte_1 apposita memoria, insistendo per il rigetto dell'avversa iniziativa processuale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado
(fase sommaria e di opposizione), tentata infruttuosamente la conciliazione, all'udienza del
4.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
pag. 6/24 6. La reclamante, ripercorso l'iter del procedimento disciplinare e della vicenda giudiziaria e richiamate le difese già articolate nel precedente grado di giudizio, affida il reclamo ad una serie di connesse censure.
6.1. Premette che l'indagine investigativa nei confronti di era scaturita CP_1 proprio dalle denunce anonime di cui era stata vittima la e risultate ascrivibili a Pt_1
, confezionate sulla base di informazioni su fatti e dati interni alla Controparte_4 struttura e non conoscibili all'esterno, sicchè aveva errato il primo giudice nel ritenere irrilevanti i procedimenti penali pendenti contro l'ex socio, che costituivano, in realtà, il riscontro della infedeltà della lavoratrice.
6.2. Sottolinea come, in realtà, la stessa , in sede di audizione nel corso del CP_1 procedimento disciplinare, aveva ammesso di aver partecipato all'incontro del 2.10.2019 e che la conversazione si era effettivamente svolta come riportato nella relazione investigativa, limitandosi a sostenere di essere in buona fede e di non intendere arrecare danno alla società datrice di lavoro.
6.3. Osserva che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, dal dialogo così come riferito dagli investigatori e cristallizzato nella registrazione audio, emergeva chiaramente la preordinazione da parte della lavoratrice e, dunque, la contestata attività di dossieraggio, dal momento che aveva risposto puntualmente a tutte le CP_1 domande di rivelando informazioni apprese nell'ambito lavorativo e collegate CP alle iniziative poste in essere contro la struttura.
6.4. Ribadisce l'irrilevanza, ai fini della violazione degli obblighi di fedeltà e segretezza di cui all'art. 2105 c.c., dell'assenza di un danno attuale per la datrice di lavoro, lamentando, sotto altro profilo, l'omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla contestazione datoriale relativa alla violazione degli artt. 4 e 9 del G.D.P.R..
6.5. Stigmatizza l'eccessiva ed impropria valorizzazione di un dato inconferente – quale la data del 1.1.1995 di creazione e modifica dei files audio sul CD-ROM – evidenziando che financo i partecipanti al colloquio del 2.10.2019, compresa la lavoratrice licenziata, avevano confermato di essersi trovati in quella data nel bar di Giovinazzo, e che, come riportato a verbale dallo stesso CTU, in occasione dell'apertura delle operazioni peritali in data 27.2.2023, le stesse parti presenti avevano confermato che, in entrambe le tracce audio, erano udibili le voci di , e . CP_1 Tes_3 CP_3 CP_2
6.6. Si duole, ancora, del malgoverno delle risultanze istruttorie, per aver il Tribunale valorizzato le dichiarazioni dei testi escussi ad iniziativa della lavoratrice, benchè
pag. 7/24 palesemente inattendibili, in ragione delle controversie pendenti con la , e, di Parte_1 contro, sottostimato le propalazioni dei testi della società, ossia gli investigatori privati, estranei alle parti della contesa, i quali si erano limitati ad eseguire un'attività di osservazione pure corroborata da riscontri obiettivi.
7. Il reclamo è fondato e va accolto.
8. Vero è che in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore (cfr. in termini Cass., nn. 6554/2023;
11206/2015; 4368/2009); tuttavia, è pur vero che a tal fine è ammissibile e rilevante anche la c.d. prova presuntiva.
In tale contesto, il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. e non può limitarsi a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio senza accertarne l'effettivo peso in una valutazione di sintesi (cfr.
Cass., n. 10973/2017, secondo cui “con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento di inferenza logica (…) non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità”; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza
(v. Cass. 22656/2011).
Cass., 18882/2018 ha affermato che “in tema di prova ex art. 2729 c.c., è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova. Non è, invece, consentita l'operazione contraria, vale a dire un apprezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio per volta. In altre parole, costituisce violazione di legge il negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche - in ipotesi - singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di reciproco completamento (vedi ex plurimis, Cass. 8/1/2015 n.63, Cass.
6/6/12 n. 9108; Cass. S.U. 11/1/08 n. 584). Se i requisiti della gravità e della precisione previsti dalla ricordata disposizione codicistica possono, invero, evocare una considerazione ex se di un elemento presuntivo, quello della concordanza postula un'operazione ermeneutica che non può prescindere, invece, da uno scrutinio sinottico della pluralità di dati presuntivi acquisiti”.
pag. 8/24 Nello stesso senso, da ultimo, anche Cass. 33769/2023, secondo cui “in tema di prova per presunzioni (…), il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità, nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.
Con particolare riferimento al tema del licenziamento disciplinare per giusta causa, la S.C. ha affermato la piena valenza della prova presuntiva, ribadendo che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”(cfr. Cass.
18433/2023).
9. Tanto premesso in via generale, occorre rammentare che il licenziamento trae origine dall'episodio descritto nella contestazione disciplinare del 25.10.2019 e confermato, nella sua dimensione storico naturalistica, dall'istruttoria svolta: è, infatti, acclarato che in data
2.10.2019 abbia incontrato alcuni ex colleghi di lavoro ed intrattenuto con CP_1 loro una conversazione ricaduta in parte su fatti inerenti la RSSA gestita dalla ed i Pt_1 suoi ospiti.
In particolare, la società datrice ha sostenuto che la dipendente avrebbe, nel corso del predetto colloquio: a) portato a conoscenza di soggetti esterni alla compagine aziendale ed aventi con la stessa contenziosi di varia natura dati personali e sensibili degli ospiti e dati pag. 9/24 relativi al numero e all'avvicendamento degli stessi in struttura;
b) svolto attività di
“dossieraggio” a beneficio di , il quale era solito utilizzare le Controparte_4 informazioni così arbitrariamente acquisite per avanzare continue, ripetute e strumentali denunce nei confronti della società; c) violato, in definitiva, oltre che la privacy dei pazienti, gli obblighi di diligenza e di fedeltà, ex art. 2105 c.c., ed arrecato pregiudizio alla organizzazione e gestione dell'attività, all'immagine, al decoro ed all'onore della . Pt_1
10. Ritiene questa Corte, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che la disamina integrata degli atti e delle testimonianze acquisite consenta di stimare sufficientemente provata la tesi della datrice di lavoro e, segnatamente, la sussistenza di una fattispecie di grave ed effettiva violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.
10.1. Innanzi tutto, non appare condivisibile la valutazione del Tribunale – espressa nell'ordinanza resa a conclusione della fase sommaria e riproposta nella gravata sentenza – di inattendibilità degli investigatori e , occupatisi direttamente Tes_1 Tes_2 dell'osservazione di nella giornata del 2.10.2019. CP_1
Essi hanno, invero, confermato in modo puntuale ed esaustivo il contenuto del report investigativo in atti, riferendo:
“confermo la circostanza sub m (ndr. “vero che lei ha eseguito per conto e su mandato professionale della società AN S.r.l. le investigazioni sul conto di CP_1 ascoltando di persona, trascrivendo i relativi dialoghi e scattando le foto di cui
[...] alla relazione del 22.10.2019…”) della memoria di costituzione. Confermo anche la circostanza sub n (ndr. “riconosce e conferma la relazione della Janus investigazioni s.r.l. del
22.10.2019…”) riconoscendo la relazione a mia firma e tutto quanto ivi riportato. (…) Io ero seduto in un tavolo immediatamente alle spalle della ricorrente cioè quello più vicino” (cfr. dichiarazioni informatore verbale ud. 16.2.2021 in fasc. uff. I grado - fase sommaria); Tes_1
“…confermo di aver effettuato la relazione sulla persona della ricorrente, ne prendo visione e la riconosco sia per il contenuto che per le foto, tale accertamento fu eseguito da me e dal collega Tes_4
(…) Io e il collega eravamo seduti all'interno del bar dove abbiamo assistito all'incontro della
[...] NO;
non ricordo esattamente dove fossimo dato il tempo trascorso, ma eravamo CP_1 vicini per ascoltare i dialoghi;
io non ho scattato le foto, penso che sia stato il collega che aveva con sé il cellulare. Riconosco delle foto contenenti la NO e ricordo l'episodio come descritto CP_1 nella relazione” (cfr. dichiarazioni informatrice , verbale ud. 23.11.2021 ibidem). Tes_2
I contributi dichiarativi appaiono sufficientemente chiari, precisi e circostanziati, tenuto conto del tempo trascorso al momento dell'audizione in giudizio, e si riscontrano pag. 10/24 reciprocamente nei passaggi fondamentali, non potendosi, peraltro, ravvisare un indice di scarsa attendibilità degli informatori alla stregua della fotografia prodotta dalla difesa della lavoratrice e valorizzata dal primo giudice.
A ben vedere, infatti, il fotogramma in atti, che riproduce i commensali seduti al tavolo del bar, non sconfessa la versione degli investigatori circa la loro presenza nelle immediate vicinanze, specie se analizzato in comparazione con altro fotogramma, già allegato al report investigativo, della cui autenticità non v'è motivo di dubitare.
Da un attento confronto tra le due immagini si evince, infatti, che gli scatti sono stati presi da due prospettive diverse, e, precisamente, opposte l'una all'altra, ma pur sempre all'interno del medesimo locale: infatti, il rilievo fotografico accluso al report investigativo, contraddistinto dalla data del 2.10.2019 e dall'orario 11:42, ritrae due soggetti di spalle ed altri due di tre quarti con il viso oscurato, oltre a raffigurare sullo sfondo la vetrata del locale;
viceversa, la fotografia prodotta dalla lavoratrice riproduce frontalmente – tutti voltati a favor di camera – i predetti soggetti, riconoscibili anche dall'abbigliamento indossato e seduti al tavolo nella medesima posizione, nonché un altro tavolo, situato dietro quello inquadrato in primo piano, occupato da un giovane.
Tanto è indicativo del fatto che gli investigatori, artefici del primo scatto, si trovassero effettivamente nel locale, come dichiarato, ma in una posizione diversa da quella visibile nel secondo scatto, verosimilmente ad un tavolo ugualmente vicino, ma situato sul lato opposto rispetto a quello immortalato nella fotografia prodotta dalla lavoratrice.
Non è apprezzabile, quindi, alcuna discrasia nelle propalazioni degli investigatori, affatto smentite dalla produzione di , posto che tale documentazione fotografica, CP_1 come appena visto, resta pienamente compatibile con la loro presenza nel bar in posizione ravvicinata e tale da consentire loro di cogliere il tenore ed il contenuto del colloquio tra i commensali.
Del resto, non va sottaciuto che tutti i presenti all'incontro del 2.10.2019 – tra cui e , anch'essi sentiti quali informatori in giudizio – hanno CP CP_3 CP_2 ammesso di essere stati presenti all'interno del bar insieme a e di aver CP_1 conversato con lei anche su argomenti relativi alla RSSA presso la quale avevano lavorato
– circostanza, questa, del tutto pacifica e sulla quale si tornerà infra -.
Infine, non consta che sia stato definitivamente condannato per il reato di falsa Tes_1 testimonianza in relazione alla deposizione resa in questo giudizio, atteso che il decreto penale di condanna n. 393/23 emesso in data 2.10.2023 dal G.I.P. di Trani risulta, allo pag. 11/24 stato, opposto in data 19.10.2023 con atto a firma del difensore di fiducia Avv. Michele
Laforgia.
10.2. Neppure è sostenibile, ad avviso di questa Corte, che nell'occasione sia avvenuta – come affermato dal Tribunale – una semplice e naturale conversazione tra ex colleghi di lavoro.
Sintomatiche si rivelano, per cominciare, le dichiarazioni rese dagli stessi partecipanti a quel colloquio, i quali, sentiti come informatori in giudizio, lungi dall'avvalorare realmente la natura casuale ed innocua della conversazione intercorsa, lasciano trapelare, anche attraverso contraddizioni, sbavature e parziali ammissioni, l'effettivo tenore e contenuto dello scambio informativo avvenuto in quella sede.
Essi, in sintesi, hanno riferito quanto segue:
“…ho due cause nei confronti della (…) io ero presente all'incontro al Bar del 02/10/2020 Pt_1
[2019, n.d.r.]. (…) confermo il tenore della conversazione tra di noi che riguardavano sia la vita privata che il lavoro. Confermo integralmente la circostanza sub f) così come che la CP_1 riferiva dei degenti dimessi, alla non venne chiesto se ci fossero state variazioni nel CP_1 numero di ospiti nella RSSA. La non fece un conto dei degenti, si parlò solo di portare i CP_1 saluti ad alcuni di loro. (…) Riconosco la foto scattata in occasione della circostanza (…) Io ho un procedimento penale promosso su denuncia dell'AN; anche io ho fatto denuncia ed ho subito una misura ristrettiva il 24/07/2020 poi revocata dal Gip cinque giorni dopo” ( Controparte_4 cfr. verbale ud. 16.2.2021 in fasc. uff. I grado - fase sommaria);
“…ero presente al bar con la NO in data 2.10.2020 e c'era anche CP_2 CP
. In quell'occasione parlammo delle nostre famiglie, di circostanze personali;
niente di che. E'
[...] vero che parlammo di pazienti che io avevo conosciuto durante la mia esperienza di lavoro ma non dicemmo di portare i saluti anche perché si trattava di pazienti psichiatrici. Chiedemmo soltanto se ci fossero state dimissioni;
fu quindi una conversazione generica;
parlammo di fatti nostri e solo degli aspetti di cui ho riferito posto che eravamo colleghi e ci eravamo conosciuti sul luogo di lavoro. Per quanto io ricordo fui io a chiedere se ci fossero state dimissioni così come io chiesi notizie sullo stato di salute di alcuni. Sono stato licenziato ed ho due controversie nei confronti della ( Pt_1 CP_3
cfr. verbale ud. 20.7.2021, ibidem);
[...]
“…Confermo che ci intrattenevamo a parlare oltre che delle nostre vite personali anche delle esperienze lavorative che avevamo condiviso. Preciso, per quanto mi riguarda, che io mi informai delle condizioni di alcuni pazienti che avevo conosciuto durante il lavoro;
ma ricordo che la ricorrente ci parlò delle dimissioni di alcuni pazienti. (…) si parlò del più e del meno chiedendo solo come stessero alcuni
pag. 12/24 pazienti ma non si parlò del numero degli stessi o delle variazioni del loro numero. Si parlava solo dei nostri ricordi lavorativi. (…) Io ho proposto causa nei confronti dell'AN, sono teste anche in altre cause proposte dai miei ex colleghi, ho già testimoniato infatti per il SInor Non ricordo se CP_3 sono stata indicata come teste in altra causa della NO , ma non penso perché sono CP_1 andata via prima di loro” ( , verbale ud. 23.11.2021, ibidem). CP_2
Dunque, sostiene che “alla non venne chiesto se ci fossero state variazioni CP CP_1 nel numero di ospiti nella RSSA (…) non fece un conto dei degenti, si parlò solo di portare i saluti”, ma lo smentisce, affermando che “non dicemmo di portare i saluti anche perché si CP_3 trattava di pazienti psichiatrici (…) chiedemmo soltanto se ci fossero state dimissioni”; a sconfessare la versione di secondo cui “… fui io a chiedere se ci fossero state dimissioni così come CP_3 io chiesi notizie sullo stato di salute di alcuni”, giunge, poi, la deposizione di , la quale, CP_2 in un primo momento, dichiara di essere stata lei personalmente ad informarsi “delle condizioni di alcuni pazienti che avevo conosciuto durante il lavoro” e a ricordare che “la ricorrente ci parlò delle dimissioni di alcuni pazienti”, salvo poi aggiungere, contraddicendo anche se stessa, che “non si parlò del numero degli stessi o delle variazioni del loro numero”.
Dalle dichiarazioni degli informatori scaturisce, dunque, la conferma circa l'attinenza del colloquio (anche) alla struttura gestita dalla ed agli ospiti ivi ricoverati, ma non è Pt_1 dato comprendere – e ciò è sintomatico – come, perché e su iniziativa di quale dei commensali il discorso sia scivolato su singolari dettagli poco consoni ad un parlare del più
e del meno, quali le dimissioni di specifici pazienti;
come pure significativo appare che, nell'atto di giustificare i precisi riferimenti individuali ad ospiti della struttura, CP abbia palesato l'intento di far recapitare loro un saluto da parte della , ancora CP_1 in servizio, laddove non solo ha negato tale circostanza, ma ne ha sottolineato CP_3
l'inverosimiglianza, trattandosi di pazienti psichiatrici, evidentemente, a suo dire, incapaci di comprendere l'attenzione affettuosa loro rivolta.
10.3. In tale contesto, il reale tenore e significato del colloquio sull'avvicendamento dei pazienti nella RSSA risulta, invece, logico e comprensibile soltanto nella prospettiva delineata dalla reclamante, sulla base della trascrizione della registrazione prodotta dalla società, diligentemente effettuata dal C.T.U. officiato nella fase di opposizione del giudizio di primo grado (cfr. consulenza in atti).
Occorre immediatamente rilevare che il contenuto della conversazione, ancora una volta, mal si concilia con una generica ed amichevole condivisione di esperienze lavorative comuni trascorse, ma, piuttosto, corrobora solidamente la tesi di parte datoriale circa la pag. 13/24 preordinata ed intenzionale diffusione, ad opera della lavoratrice, di informazioni aziendali a soggetti che non soltanto non avevano titolo per acquisirle, ma erano notoriamente promotori di una serie di iniziative giudiziarie contro la società : in particolare, Pt_1
, sottoposto a un procedimento penale in quanto autore di una serie di Controparte_4 denunce ed esposti anonimi in danno della struttura, che avevano coinvolto anche soci, dipendenti e clienti della stessa (come meglio e più diffusamente si dirà infra).
Quanto alla valenza probatoria delle tracce audio, non v'è alcun serio motivo di dubitare che esse riproducano fedelmente le conversazioni intercorse tra i commensali, sia perché, come poc'anzi già chiarito, corrispondenti al resoconto degli investigatori, che le hanno udite direttamente, sia perché gli stessi partecipanti hanno ammesso di aver intrattenuto un colloquio con nelle circostanze spazio-temporali oggetto di osservazione CP_1 investigativa.
A ciò si aggiunga che, come rimarcato dalla reclamante, nel verbale di apertura delle operazioni peritali del 27.2.2023, allegato alla relazione di consulenza tecnica a firma del
Dott. Ing. e redatto alla presenza dei consulenti tecnici di parte, si legge Persona_2 testualmente: “le parti concordano che le due registrazioni fanno riferimento alla mattina del giorno
02.10.2019 (…) Le parti concordano che nella “Traccia 2” sono udibili le seguenti voci: la SI.ra
, la SI.ra , il SI. , il SI. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP
, altra SI.ra non meglio identificata. Le parti concordano che nella “Traccia 2” è udibile il
[...]
SI. chiedere alla SI.ra se lei conoscesse il numero Controparte_4 Controparte_1 delle persone ricoverate all'interno della struttura. Le parti concordano che nella “Traccia 2” è udibile la SI.ra fornire il numero dei ricoverati affermando “…41 persone”… Le Controparte_1 parti concordano che nella “Traccia 2” è udibile la SI.ra fornire i cognomi Controparte_1 dei ricoverati, all'epoca dei fatti, nella struttura dell'AN, ripetendo alcuni cognomi…” (cfr. allegati all'elaborato peritale in fasc. ufficio di I grado); e ciò benchè, in un secondo momento, in contrasto pure con le parziali ammissioni fatte dagli informatori, la difesa della lavoratrice abbia contestato genericamente il contenuto della verbalizzazione.
Vi è poi che il contenuto dei dialoghi, come trascritti sulla base della captazione ambientale, corrisponde, come detto, in modo significativo alle conversazioni come ascoltate o ricordate da tutti gli informatori escussi, di talchè la trascrizione è chiamata a sostituire, bensì solo ad integrare la prova orale e documentale, con cui ben si armonizza: e che l'identificazione certa delle voci dei partecipanti al colloquio è agevolata, oltre che dalla documentazione fotografica, che riproduce con chiarezza i commensali seduti al tavolo del pag. 14/24 bar, anche dal fatto che il consulente ha distinto i timbri vocali in maschili (U1, U3) e femminili (U2, U4) e che gli stessi propalanti nel corso della conversazione si chiamano tra loro ripetutamente per nome (la trascrizione riporta più volte “ , “ [il CP_1 Per_3 diminutivo di n.d.r.].) CP_3
Il complesso degli elementi surrichiamati consente, per lo più, di attribuire le frasi in cui è articolata la trascrizione della traccia audio alla odierna reclamata e agli altri commensali senza margini di incertezza, specie avuto riguardo agli stralci di conversazione più rilevanti e significativi ai fini di causa.
In tale contesto, recessivo resta il dato, valorizzato dal Tribunale, della creazione dei files
Track 01 e 02 in data 01/01/1995, poiché lo stesso CTU, a tal proposito, si limita ad osservare che “non è presente alcuna evidenza tecnica che possa indicare che i file nel CD siano stati acquisiti proprio in data 02-10-2019”, il che non equivale certo ad escluderlo, laddove tutti i restanti elementi, come sin qui riepilogati, convergono nell'indicare che la registrazione afferisca proprio all'episodio dell'incontro al bar oggetto di addebito disciplinare nei confronti della lavoratrice.
D'altro canto, il consulente non ha riscontrato alcuna manipolazione dei files audio, eccezion fatta per l'estrazione dei dialoghi rilevanti dalla traccia 1 trasfusi nella traccia 2
(“…dall'analisi delle evidenze tecniche … la traccia 2 è un'estrapolazione continua ricavata a partire dalla traccia 1 ed è stata editata (modificata) a partire dal corrispondente contenuto fonico memorizzato nella traccia 1”).
10.3.1. Venendo, dunque, alla più volte menzionata trascrizione, essa, nella parte che maggiormente rileva, è del seguente tenore:
“U1 [ , n.d.r.] : Senti qua io e MO vogliamo sapere una cosa…? Assitt. Controparte_4
[“siediti” n.d.r.]
U3 [ , appena evocato da ]: Eh, sint si si… Controparte_3 Controparte_4
(…)
U1: MO [ , n.d.r.] vuole sapere attualmente quante persone stanno? Controparte_3
U2 [ che, poco prima, si era presentata a come ad Controparte_1 CP_1 altra commensale, v. pag. 9 della consulenza, ID 6]: quante? Eeh… fammi fare il conto…
(…)
U2: PA…
(…)
U1: Quindi sono 41?
pag. 15/24 U2: Eh si
U1: Perché se n'è andato? Per_4
U2: Sì ma è morto di ed è entrata un'altra persona Per_5
U3: …dobbiamo morire…
U1: Chi?
U2: la cugina di … Per_6
(…)
U1: chi più anche?
U2: Basta
U1: e cuss PA?
U2: E PA si, va bene, ma al posto di . Persona_7
U1: quindi sono sempre quarantadue?
U2: Aspe e sì
U1: quindi al posto di , di e di Persona_7 Persona_7 Per_8
(…)
U2: Si questi due si
U1: quindi so semp quarantadue? [“quindi sono sempre quarantadue” n.d.r.]
U2: Sì
U1: gli altri so semp chid, sta ancora, sta ancora [“gli altri sono sempre quelli” n.d.r.] Per_9
U3: e sta ancora Per_10
U1: dall'altro, . Chi altro sta? FE, ? Per_11 Parte_2
U2: FE no, è andata via
U1: E ci è venut dop ? … i due fratelli? Per_12
U2: si e va be ooh ca iee meik ce l teng… [“Sì e vabbè che mica posso tenerli…” n.d.r.]
U1: se n'è andata? Per_12
U2: Si FE è andata via …
U2: Se li conti stanza…
U1: Si
U2: Se li conti stanza per stanza... Per_ U2: allora tre dove sta hanno messo e di fronte … Pt_3 Per_13 Pt_3
(…)
U2: fammeli contare
U1: se i porta l'elenco… Per_3
pag. 16/24 U2: sì ma io basta che li conto… tre, due, cinque, due, sette, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventiquattro, ventisei, ventotto, trenta, trentuno, trentadue, trentatre, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, trentanove sono, trentanove quindi
U2: Se partiamo da dietro , , . Te la ricordi questa , Per_9 Per_15 Per_16 Parte_2 Parte_2
e poi con questa nuova, Summo si chiama, Summo Margherita Parte_2 CP_5 CP_6
U2: e poi nell'altra stanza sta e … Per_17
U1: chi?
U2: quella di Bari, e , poi e poi e e Per_17 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Tes_5 Per_18 Persona_19
U2: quaranta, quarantuno, quarantuno
U2: nella stanza da tre sono rimasti quella di e… Per_20
U1: e se sta una stanza da tre, se c'è una stanza da tre vuol dire che ci sono due posti
U2: si ma nella stanza di non c'è nessuno Per_21
U1: quindi sono quaranta?
U2: Eh!
U1: Quarantuno
U2: Quarantuno”
E' di tutta evidenza che, diversamente da quanto prospettato dalla lavoratrice, il dialogo non abbia riguardato solo incidentalmente gli ospiti della struttura, ma si sia soffermato, incentrato e concentrato, con insistenza e puntigliosità non compatibili con la naturale conversazione tra ex colleghi ipotizzata in sentenza, sull'esatto numero dei pazienti, sulle loro generalità e collocazioni nelle stanze, sugli avvicendamenti via via intercorsi.
10.4. Non appare superfluo rimarcare che la suddetta trascrizione risulta conforme al contenuto del report investigativo già acquisito agli atti, nel quale gli investigatori, identificati i presenti al tavolo del bar in , , Controparte_4 CP_2 CP_3
e nella stessa , così hanno sintetizzato il colloquio nei punti di
[...] CP_1 interesse: “…il sig. chiedeva alla sig.ra che sia lui sia il sig. Controparte_4 CP_1 erano interessati a conoscere il numero delle persone ricoverate all'interno della Parte_7 struttura dell' Il soggetto d'interesse rispondeva che attualmente risultavano ricoverati nella Parte_1 struttura 41 persone, asserendo che era andato via, era deceduto e che al Persona_22 Persona_7 posto di questi era entrata un'altra persona, cugina di qualcuno (…) la conversazione proseguiva sullo stesso argomento e la affermava che c'era al posto di e vi erano CP_1 Per_23 Persona_7 ancora e Precisava che era andata via e al suo posto era venuta . Per_9 Per_15 Per_12 Pt_8
pag. 17/24 Aggiungeva che vi era ancora e altre tre persone in stanza con vi era anche Parte_2 Pt_3 Per_
e e, di fronte, . Per maggior precisione, la contava le persone Per_13 Per_24 CP_1 arrivando al numero di 39. Ripeteva i nomi di , , , Per_9 Per_15 Per_25 Parte_2 CP_5 Per_2
Summo Margherita, , , Iosif, Curci, , CP_6 Per_17 Pt_4 Pt_5 Per_18 Persona_19 quindi in totale 41. Si ascoltava il sig. domandare alla : “se Controparte_4 CP_1
MO ti porta l'elenco, riesci…” La rispondeva: “Si basta che li conto”. Asseriva CP_1 anche nella stanza di non avevano ancora messo nessuno” (cfr. relazione investigativa Per_21
a firma di con attestazione in calce a pag. 6 che “alle investigazioni hanno Testimone_4 preso parte - ”). Testimone_4 Persona_27
Dunque, il CD-ROM e le tracce audio ivi contenute costituiscono ulteriore specifico e riscontro di dati già acquisiti attraverso il report investigativo e le deposizioni degli informatori, così come poc'anzi diffusamente riportati.
Né sposta i termini della questione la circostanza che nella trascrizione siano indicate parole o parti di dialogo come “incomprensibili”, tenuto conto che il contenuto della conversazione, nel suo tenore complessivo essenziale e nella sua concatenazione logica, è perfettamente chiaro ed univoco.
10.5. Sintomatiche sono, infatti, sia la pervicacia con cui ha rivolto Controparte_4 specifici quesiti alla , suggerendo che, per avere indicazioni più precise, CP_1
potesse fornirle un elenco, verosimilmente da controllare e verificare Controparte_3 sul posto di lavoro, sia la totale disponibilità della lavoratrice, che ha profuso ogni sforzo per fornire informazioni esatte, dettagliate ed esaustive ai suoi interlocutori, fino al punto di impegnarsi in un analitico conteggio, stanza per stanza ed ospite per ospite, delle presenze presso la RSSA gestita dalla odierna reclamante.
Ciò che rileva ai fini della condotta contestata non è poi tanto – come sembra aver ritenuto il primo giudice – che nella circostanza non si sia rivelata in grado di CP_1 ricordare a memoria e con prontezza tutte le minuziose informazioni oggetto di approfondimento, quanto, piuttosto, che ella, onde soddisfare le – ingiustificate – richieste dei suoi interlocutori – ormai da tempo fuoriusciti dalla compagine aziendale – si sia impegnata a fondo nell'effettuare un resoconto dettagliato del numero di pazienti, dei nominativi degli stessi e di eventuali dimissioni o, viceversa, ingressi in struttura.
Né, invero, le sue risposte fanno intravedere alcuna esitazione, perplessità o richiesta di chiarimenti, anche sui motivi per cui le venissero rivolte tali specifiche ed insistenti domande, davvero anomale ed inspiegabili per un interlocutore in buona fede nel contesto pag. 18/24 di una conversazione amichevole e di un'occasione ludico-ricreativa; atteggiamento, questo, idoneo a palesare la piena, preesistente e permanente adesione psichica della dipendente rispetto al procacciamento ed alla diffusione di dati relativi alla organizzazione datoriale a beneficio di terzi non solo estranei, ma in aperto e conclamato conflitto con la società.
10.6. Del resto, la stessa non ha mai negato di essere a conoscenza della CP_1 situazione venutasi a creare tra i germani (da una parte, il già citato , CP CP dall'altra e , rispettivamente legale rappresentante e socio della ); CP_7 CP_8 Pt_1 situazione che, del resto, doveva esserle perfettamente nota, in ragione sia del clamore avuto dalla vicenda nel contesto aziendale e lavorativo, sia dei rapporti amichevoli dichiaratamente da lei intrattenuti con , e , anche Controparte_4 CP_3 CP_2 dopo la cessazione di ogni legame con l'odierna reclamante (cfr. verbale di audizione di in sede disciplinare e giustificazioni scritte, in atti: “in costanza del rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze di (…) la scrivente ha sempre intrattenuto rapporti cordiali e Parte_1 rispettosi con colleghi e superiori, per cui è normale che alcuni di essi siano proseguiti anche al di fuori dello stretto ambito lavorativo, come avvenuto – per quanto qui rileva – con i SIg.ri CP
e ”).
[...] CP_2 Controparte_3
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve quindi stimarsi pienamente sussistente il fatto ascritto alla lavoratrice, non solo sotto il profilo oggettivo e materiale, ma anche dal punto di vista della componente soggettiva e del rilievo disciplinare della condotta, integrante violazione degli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.
A tal proposito, giova anzitutto evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, “dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all' art. 2105 c.c. , con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto” (cfr. Cass. 26181/2024; 26023/2019; 3739/2017).
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di fedeltà va inteso in senso ampio e si estende a comportamenti che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o siano suscettibili di creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa (cfr. Cass. 24976/2019).
pag. 19/24 Il lavoratore è, quindi, tenuto ad astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività (cfr. Cass. 2239/2017); egli, inoltre, anche nei comportamenti extralavorativi deve attenersi ai principi di correttezza e buona fede, sì da non danneggiare il datore di lavoro (v. Cass., 25161/2014).
In altri termini, sebbene l'art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa" o il "farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio", la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà, atteso che il contenuto di detto obbligo è più ampio rispetto a quello risultante dal testo del richiamato art. 2105 c.c., integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono al lavoratore di improntare la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede.
Ne discende che il prestatore deve astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la "mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno" (cfr. Cass. 3739/2017; 144/2015; 2474/2008).
In particolare, la S.C. ha affermato che: - la trasmissione a terzi di materiale riservato di proprietà del datore di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento per violazione del dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.), come integrato dai canoni di correttezza e buona fede
(artt.1175 e 1375 c.c.); - è legittimo il licenziamento del lavoratore che comunichi a terzi le password personali idonee a consentire l'accesso ad informazioni aziendali destinate a restare riservate (Cassazione civile, sez. lav., 13/09/2006, n. 19554); - anche il mero trafugamento di dati aziendali, non seguito dalla loro divulgazione, si pone in contrasto con l'obbligo di fedeltà; - la tutela dei dati non è estesa solo ai “segreti aziendali” in senso stretto, ma anche a dati come liste clienti, liste fornitori, metodi di organizzazione del lavoro, che sono accessibili a tutti i dipendenti dell'azienda (v. Cass., 25147/2017);
l'impossessamento e/o l'utilizzo di informazioni aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione materialmente non avvenga, perchè impedita dall'immediato intervento del datore di lavoro (cfr. Cass.
3739/2017).
pag. 20/24 In tale contesto, qualora venga impugnato un recesso per giusta causa, il giudice di merito deve verificare che la condotta contestata costituisca grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, tenendo conto della portata oggettiva e soggettiva dei comportamenti addebitati: in relazione alla prima, la valutazione
“deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente” (Cass., 15 ottobre 2019, n. 26023); quanto alla seconda, l'organo giudicante deve verificare i motivi che hanno determinato il comportamento contestato, l'intensità dell'elemento volitivo nonché “ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto” (Cass., 1475/2004; 6609/2003).
11.1. Nel caso di specie, il comportamento di , così come ricostruito alla CP_1 luce dell'istruttoria orale e documentale svolta in giudizio, deve essere correttamente collocato nel contesto della situazione concreta di esasperata conflittualità tra CP
e principali interlocutori nel colloquio del 2.10.2019, e la
[...] Controparte_3 società datrice di lavoro Parte_1
Non può dubitarsi, atteso anche il tenore del colloquio, come cristallizzato nella trascrizione in atti, che la diffusione di dati relativi all'organizzazione aziendale – quali, come detto, il numero ed i nominativi dei pazienti, gli ingressi e le dimissioni in struttura – sia stata in concreto intenzionalmente diretta a fornire informazioni a un gruppo di soggetti
– ed in particolare a – in aperto e palese contrasto con gli allora vertici Controparte_4 della società.
La gravità della situazione in cui si è innestata la condotta della lavoratrice può apprezzarsi attraverso l'esame degli atti del procedimento penale pendente nei confronti di CP
, depositati dalla difesa della società reclamante (cfr., in particolare, richiesta di
[...] rinvio a giudizio del 9.11.2021, all. sub n. 3 in fasc. I grado parte opponente).
L'imputazione ascritta al prevenuto, vertente su fatti protrattisi sino a giugno 2020 – e, quindi, in un intervallo temporale comprensivo dell'epoca cui risale l'episodio contestato alla lavoratrice – si articola in più capi, tra cui, per quel che maggiormente rileva in questa sede: A) “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che - con delibera assembleare del 09/07/2018 - i suoi fratelli e lo avevano Persona_28 Controparte_9 estromesso dal consiglio di amministrazione di (…) che gestiva la RSSA Casa Madonna Parte_1 della Rosa di Molfetta, con condotte reiterate minacciava e molestava i predetti fratelli, orchestrando ed attuando un articolato disegno criminoso volto a sabotare la gestione dell'attività imprenditoriale
pag. 21/24 delle persone offese, all'evidente scopo di turbare prima e di impedire poi l'esercizio dell'azienda dalla quale era stato estromesso, il tutto ponendo in essere una serie di reati (…) ed altrettanti illeciti non penali, aventi l'obiettivo dichiarato di screditare la Casa Madonna della Rosa, fino a farla chiudere, ed annientare i suoi fratelli sul piano umano, economico e professionale (…) inviava a diverse autorità plurimi esposti contro la RSSA Madonna della Rosa che dunque subiva continui controlli (ben 10 da agosto 2018 a marzo 2019) con conseguenti rallentamenti dell'attività …” [segue analitico elenco di esposti al Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione Puglia, da cui scaturivano controlli ripetuti dei carabinieri dei NAS, del Comune e della Asl, nonché missive a dipendenti e familiari di degenti, attribuiti dalla Pubblica Accusa a e Controparte_4 finalizzate a denigrare e destabilizzare il clima lavorativo, v. Persona_28 testualmente pag. 4 della richiesta di rinvio a giudizio cit.]; “continuava periodicamente a sollecitare subdolamente controlli nei confronti della struttura gestita dai fratelli (ad esempio, con anonimo apparentemente firmato da un'inesistente ex dipendente di nome recapitato Persona_29 all'Asl Bari in data 05/05/2000, segnalava la necessità che casa Madonna della rosa fosse sottoposta
a controllo in relazione alle misure di prevenzione del COVID-19)”; I) in concorso con tale
, redigeva e diffondeva a mezzo del servizio postale “un esposto inerente Persona_30 la R.S.S.A. Casa Madonna della Rosa, apparentemente a firma di (ex socio di Persona_31 Pt_1 del tutto ignaro) indirizzato ad una serie di pubbliche autorità (Procura della Repubblica di
[...]
Trani, Area Servizio Socio Sanitaria di Bari, Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari, Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, Carabinieri Comando NAS di Bari, nucleo ispettivo regionale sanitario di Bari, Guardia di Finanza di Molfetta, Comune di Molfetta - Ufficio Servizi Sociali, Asl
Bari - sede di Molfetta, SPESAL di Molfetta, Distretto Socio Sanitario di Molfetta (…), di Ruvo di
Puglia (…), di Canosa di Puglia, Centro di salute mentale di Canosa di Puglia, Distretto socio sanitario di Cerignola, Asl Foggia - Area gestione delle risorse economiche e finanziarie, Asl Bari -
Dipartimento di prevenzione) che venivano notiziate di una serie di presunte irregolarità (anche di rilievo penale) inerenti la R.S.S.A. sopra citata per le quali: - numero di posti eccedenti quelli autorizzati e somme percepite senza emissione di fattura;
- alterazione dello stato dei luoghi rispetto al progetto approvato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco (…); -precarie ed insalubri condizioni negli ambienti di lavoro (…); - precarie ed insalubri condizioni negli ambienti adibiti agli ospiti e degli spazi comuni e/o pertinenziali (…); - inosservanza al regolamento regionale n. 4/2007 art. 58, con riferimento alle qualifiche (carenti) del personale, sia con riferimento agli spazi non conformi alle previsioni regolamentari;
(…) - inadempienza circa l'assistenza dei degenti, anche con riferimento alla sorveglianza degli stessi;
(…) - inserimento di ospite e riscossione della retta senza autorizzazione della
pag. 22/24 Asl di Foggia (…); - falso ideologico commesso da privato in atto pubblico con riferimento al fatto che
a seguito di una ispezione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari Persona_28
(avvenuta a fine agosto 2018), dichiarava un numero di ospiti pari a 40 a fronte degli effettivi 44)”.
La documentazione attinente al procedimento penale e la descrizione degli episodi occorsi dal 2018 al 2020 – in disparte ogni valutazione della sussistenza dei fatti di reato, estranea al presente giudizio – è utilizzabile e rilevante in questa sede nella misura in cui consente una volta di più la comprensione della diffusività e notorietà, all'interno del contesto lavorativo della RSSA, del clima di conflittualità esasperata tra i germani e, CP soprattutto, dello specifico interesse della società a preservare, in un momento tanto delicato, il patrimonio informativo accessibile al personale dipendente, anche in ordine a dati come il numero dei degenti (oggetto, appunto, della conversazione contestata), già posti a base di denunce ed esposti strumentali in chiave emulativa (segnatamente, come detto, per numero di posti eccedenti quelli autorizzati, somme percepite senza emissione di fatture, dichiarazioni rese in sede ispettiva circa il numero di ospiti, ecc.).
In tale contesto, recessiva appare la circostanza, valorizzata dal Tribunale, dell'assenza di un danno concreto ed attuale per la società, posto che la condotta tenuta da CP_1 di divulgazione di informazioni a , nella situazione delineata dallo Controparte_4 stato e dal provvisorio esito del vaglio effettuato in seno al procedimento penale, indubbiamente ha costituito attività preordinata e contraria agli interessi del datore di lavoro, non rispettosa dei generali canoni comportamentali di correttezza e buona fede, potenzialmente produttiva di pregiudizio per il regolare andamento dell'impresa, e tanto basta a far ritenere leso in modo radicale ed irreparabile il vincolo di fiducia sotteso alla relazione lavorativa, al punto da non consentire la prosecuzione financo provvisoria del rapporto.
Né può dubitarsi, alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, della soggettiva consapevolezza in capo alla dipendente del pregiudizio possibile per le ragioni aziendali e della volontà di facilitare tale pregiudizio, particolarmente pregnante in una situazione in cui vi era agevole possibilità di adottare la massima cautela e rifiutare l'attività, richiestale da soggetti ormai del tutto estranei alla compagine aziendale, che giammai avrebbero potuto incuterle alcuna soggezione;
attività, va ribadito ancora una volta, palesemente non rientrante ed anzi contraria ai doveri di fedeltà e riservatezza connaturati al rapporto di lavoro.
pag. 23/24 In definitiva, il recesso datoriale intimato per giusta causa con missiva in data 4.11.2019 appare legittimo, restando assorbita ogni altra questione controversa.
12. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono ed in accoglimento del reclamo, la sentenza di primo grado va quindi interamente riformata, nel senso dell'integrale rigetto del ricorso per impugnativa di licenziamento proposto da in primo grado. CP_1
13. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza di e CP_1 sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali in concreto espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del Parte_1
l.r.p.t., con ricorso depositato in data 6.11.2023, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza resa in data 10.10.2023 dal Tribunale di Trani, in
[...] funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza reclamata, rigetta il ricorso per impugnativa di licenziamento proposto da in data 16.7.2020; CP_1 condanna al pagamento, in favore della società reclamante, delle spese CP_1 processuali del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 4.2.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1290/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 tra
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Lacerenza reclamante
e
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Belsito e Valerio Antonio Belsito reclamata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1, L. 92/2012, depositato in data 16.7.2020,
[...]
, dipendente della , con qualifica e mansioni di operatore socio CP_1 Parte_1 sanitario di cui al IV livello del C.C.N.L. UNEBA, in servizio presso la RSSA “Casa
Madonna della Rosa” di Molfetta, ha impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro di Trani il licenziamento per giusta causa intimatole dalla società datrice di lavoro in data 4.11.2019, chiedendo di essere reintegrata nel posto di lavoro, unitamente al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.1. Il licenziamento per giusta causa era scaturito dalla nota di addebito disciplinare del
25.10.2019, con cui la datrice di lavoro aveva contestato alla lavoratrice quanto segue: “A seguito di indagini difensive sul suo conto, necessitati da comportamenti da Lei tenuti sia in struttura che fuori in nostro danno, segnatamente sono stati notati ripetuti incontri tra Lei ed alcuni nostri ex soci, ex dipendenti e collaboratori, come meglio precisato oltre, in singolare coincidenza con denunce presentati ai danni di questa società. A tal uopo, e per nostra trasparenza, nonché per ossequiare il principio di specificità della contestazione disciplinare, le alleghiamo la relazione investigativa da noi commissionata a primaria società del settore, la Janus Investigazioni s.r.l., del 22.10.2019 che forma parte integrante e sostanziale della narrativa di questa contestazione dalla quale Le chiediamo di difendersi. Con la condotta contestataLe è venuta meno ai propri doveri di cui agli artt. 68 e 70 CCNL
UNEBA in punto ai doveri del personale ed al divieto di portare a conoscenza di terzi sia i dati sensibili degli ospiti che dati afferenti al numero degli stessi ospiti o il loro stato di salute, cosa che ovviamente comporta anche una eventuale responsabilità penale da parte di questa società. Dalle conversazioni intercettate, infatti, Lei avendo fornito dati anche sullo stato di salute e delle dimissioni di alcuni pazienti ospitati presso la nostra struttura, ha violato, tra gli altri, gli artt. 4 e 9 della normativa G.D.P.R. – Regolamento generale sulla protezione dei dati (…). L'attività di vero e proprio dossieraggio posto in essere in questo tempo, tale dovendosi qualificare la acquisizione dei dati aziendali al fine di trasmetterla a terze persone da Lei ben conosciute (!) e non più nostri dipendenti o collaboratori e soci, che Lei ben sa avere promosso azioni giudiziarie in danno della società, ancorchè penalmente rilevante, per la quale cosa si fa riserva di azione, è manifestamente contraria ai suoi doveri professionali di segretezza ed è foriera di danni economici a quantificarsi. Tanto premesso, e fatte salve le contestate superiori violazioni della normativa sulla privacy e sulla divulgazione dei dati aziendali, Le contestiamo, altresì, ai sensi degli artt. 68 e 70 CCNL ANPAS (doveri del personale), che ai sensi degli artt. 2104 e 2105 C.C., la violazione degli obblighi di diligenza, di obbedienza di lealtà e di fedeltà, oltre ad avere arrecato pregiudizio alla organizzazione e gestione dell'attività della società, stante il chiaro intento di danneggiare, anche economicamente, la immagine, il decoro e l'onore della società, dei Suoi colleghi e dei nostri ospiti”.
1.2. , nel ricorso giudiziario, premesso in punto di fatto che: CP_1
- gli investigatori avevano svolto la loro attività di osservazione in data 2.10.2019 in occasione di un suo incontro presso un bar sito in Giovinazzo con , CP_2
e rispettivamente ex dipendenti ed ex socio Controparte_3 Controparte_4 della;
Parte_1
- nella circostanza e le avevano chiesto di portare i loro saluti ad alcuni CP_2 CP_3 degenti della struttura conosciuti durante la loro pregressa esperienza lavorativa e la pag. 2/24 conversazione si era soffermata genericamente per qualche tempo sullo stato di salute e sulle eventuali dimissioni di pazienti della RSSA già noti agli ex colleghi;
ha dedotto:
1.2.1. l'infondatezza della contestazione relativa alla violazione della normativa di cui al
G.D.P.R., venendo in rilievo un trattamento di dati effettuato da persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale, esulante dal campo di applicazione della disciplina sulla tutela della privacy;
1.2.2. l'insussistenza della condotta di “dossieraggio”, attesa la genericità della contestazione, non emergendo dalla relazione investigativa alcun intento lesivo e/o comportamento contrario ai doveri di cui all'art. 2105 c.c.;
1.2.3. l'inutilizzabilità della relazione investigativa, posto che l'attività di osservazione era stata disposta abusivamente, in assenza di seri indizi sullo svolgimento di attività extralavorativa dannosa per la datrice di lavoro.
2. L'adito Tribunale, nel contraddittorio con la , espletata l'istruttoria orale Parte_1 mediante l'audizione di informatori, con ordinanza del 14.2.2022, ha dichiarato illegittimo l'impugnato licenziamento, ordinando la reintegrazione di nel posto di CP_1 lavoro e condannando la società datrice a corrispondere alla lavoratrice un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità di retribuzione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- la nozione di “fatto contestato” non è limitata al semplice accadimento storico-naturale ma comprende anche i profili di illiceità della condotta con la conseguenza della verifica circa l'imputabilità della condotta al lavoratore e la gravità della stessa;
- in particolare, in caso di licenziamento intimato per violazione del dovere di fedeltà, incombe sul datore di lavoro l'onere di riscontrare rigorosamente i comportamenti attraverso i quali si sarebbe realizzata l'infedeltà del dipendente e, di conseguenza, la gravità della condotta di inaffidabilità, tale da legittimare la sanzione espulsiva;
- è indubbio che nella vicenda pesino i rapporti complessi con l'ex socio CP
ma gli intenti di quest'ultimo, nonché la denuncia sporta nei suoi confronti dalla
[...]
con il procedimento penale che ne è scaturito, non rilevano nel presente Parte_1 giudizio;
- non appare decisivo il dato, enfatizzato da parte datoriale, che tra ex colleghi ci si incontri e si parli anche del contesto lavorativo del quale si è fatto parte;
- le eventuali riserve mentali o i secondi fini di uno dei partecipanti alla conversazione non implicano la corresponsabilità del lavoratore ancora alle dipendenze di quel medesimo datore di lavoro;
pag. 3/24 - le deposizioni dei testi di parte resistente provano solo circostanze soggettivamente ed oggettivamente innocue;
- in ogni caso, l'informatore è inattendibile, perché, sebbene abbia dichiarato di Tes_1 trovarsi “un tavolo immediatamente alle spalle della ricorrente, cioè quello più vicino”, come risulta dal rilievo fotografico prodotto dalla difesa della ricorrente, a quel tavolo non era in realtà presente l'investigatore;
- analogamente, l'informatrice , che non ha saputo ricordare dove si trovasse Tes_2 esattamente all'interno del bar, ha dichiarato di aver “effettuato la relazione sulla persona della ricorrente”, ma detta relazione risulta firmata solo dal collega Tes_1
- di contro, l'informatore ha riferito di aver partecipato all'incontro tenutosi in CP_3 data 2.10.2019, in compagnia di e e che la conversazione si era CP_2 CP sviluppata su fatti prettamente personali e solo marginalmente sui pazienti conosciuti nel periodo di lavoro alle dipendenze della;
Pt_1
- l'informatrice ha confermato che durante quell'incontro, organizzato per il suo CP_2 onomastico, si erano intrattenuti a parlare anche dell'esperienza lavorativa condivisa e che lei stessa si era informata delle condizioni di alcuni pazienti, ma non del numero degli stessi;
- in definitiva, non è ravvisabile alcuna condotta illegittima, né così grave da fondare il recesso datoriale, vieppiù in assenza di prova da un lato del danno o pericolo di danno per la società, dall'altro del dolo o della colpa della lavoratrice;
- infondati sono pure gli addebiti relativi alla violazione della privacy dei pazienti, in mancanza di prova circa la posizione dei singoli eventualmente lesi;
- non soccorrono i riferimenti al procedimento penale in corso a carico di CP
e ai dati delle cartelle cliniche fuoriuscite dalla struttura, in quanto non oggetto
[...] della contestazione disciplinare;
- l'insussistenza del fatto materiale giuridicamente rilevante comporta l'illegittimità del licenziamento, con applicazione dell'art. 18, co. 4, L. 300/1970.
3. La , con ricorso in data 15.3.2022, ha proposto opposizione ex art. 1, co. Parte_1
51, L. 92/2012, lamentando, in sintesi: 3.1. l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dagli informatori e , nonché Tes_1 Tes_2 della fotografia prodotta dalla lavoratrice per inficiarne l'attendibilità; 3.2. la scarsa credibilità delle dichiarazioni degli informatori e , smentiti dal contenuto CP_3 CP_2 della captazione ambientale effettuata dagli investigatori privati, contestualmente prodotta pag. 4/24 in giudizio;
3.3. l'omessa considerazione del contenuto di tale intercettazione, che, unitamente alla relazione investigativa, faceva ben intendere la natura e lo scopo del dialogo intrattenuto da , evidentemente volto a rivelare dettagli CP_1 sull'organizzazione del lavoro e dati personali afferenti la salute degli ospiti;
3.4. l'erronea sottovalutazione della circostanza relativa alla pendenza di procedimenti penali a carico di
, dal momento che la aveva denunziato proprio l'indebito Controparte_4 Parte_1
e distorto utilizzo, da parte dell'ex socio, di notizie riservate, acquisite per il tramite di soggetti intranei alla compagine aziendale;
3.5. la non decisività dell'elemento valorizzato dal giudicante dell'assenza di un danno conclamato e già interamente prodottosi.
4. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica sul contenuto della traccia audio prodotta in giudizio dalla società opponente, con sentenza definitiva in data 10.10.2023, ha respinto l'opposizione, richiamando il contenuto dell'ordinanza resa a definizione della fase sommaria ed evidenziando ulteriormente che:
- unico elemento di novità è il deposito della registrazione audio su supporto CD-ROM in relazione alla quale è stata disposta la CTU;
- il perito ha rilevato che la data di creazione e di ultima modifica dei files risulta il
1.01.1995, ore 01:00, per cui non vi è evidenza tecnica dell'acquisizione della registrazione in data 2.10.2019, epoca di esecuzione dell'indagine investigativa da parte della Janus s.r.l.;
- inoltre, il consulente ha dato atto dell'impossibilità di attestare il sesso di un soggetto parlante a partire dall'analisi statistica del contenuto fonico e, comunque, della non intellegibilità di una serie di parole in ragione della scarsa qualità della registrazione;
- i documenti degli investigatori privati sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di «scritti del terzo» e costituiscono, dunque, una prova atipica, utilizzabile nella misura in cui verta su fatti precisi, circostanziati e chiari appresi mediante diretta percezione;
- nel caso di specie, non solo le deposizioni testimoniali degli investigatori e Tes_1
si sono rivelate inattendibili, ma anche la registrazione analizzata appare Tes_2 inattendibile;
- la mera circostanza che, nel corso dell'incontro del 2.10.2019, , stimolata CP_1 da abbia riferito alcune informazioni, non consente di estendere alla lavoratrice CP alcuna finalità eventualmente scorretta o illecita di impiego delle informazioni medesime da parte di altri partecipanti al colloquio;
pag. 5/24 - i riferimenti al decesso del paziente e alla sua sostituzione con altra Persona_1 persona, commentata da terzo commensale con l'affermazione “dobbiamo morire”, non può essere intesa alla stregua di rivelazione di dati sensibili ma, piuttosto, di naturale conversazione tra ex colleghi di lavoro che avevano condiviso la conoscenza della persona deceduta;
- dalla lettura della trascrizione, letta secondo gli ordinari criteri di buon senso e in buona fede, non emerge alcuna delle violazioni contestate dalla società, dovendosi stimare irrilevanti i fatti ascritti alla lavoratrice e posti a fondamento del licenziamento;
- il clima di contrasto tra i fratelli non può costituire motivo di addebito nei CP confronti di una lavoratrice estranea al contenzioso tra i due fratelli, in assenza di elementi certi di preordinazione, da parte di , di un'attività di “dossieraggio”, volta a CP_1 ledere il datore di lavoro;
- dalla stessa trascrizione della registrazione, emerge che la dipendente fosse impreparata a riferire il numero dei pazienti di cui le veniva chiesto conto, il che è sufficiente a far escludere preordinazione e animus nocendi;
- neanche nella fase di opposizione la società ha dimostrato il danno, anche solo potenziale, derivante dal comportamento della lavoratrice, né tanto meno il dolo o la colpa in capo a quest'ultima;
- il fatto che , servendosi di dipendenti della struttura, abbia attinto Controparte_4 notizie di quanto avveniva al suo interno, tanto da essere sottoposto a procedimenti penali, non può giustificare il licenziamento di , difettando la preordinazione dolosa CP_1 della lavoratrice nel fornire alla controparte del suo datore di lavoro notizie concretamente lesive degli interessi aziendali, e, quindi, qualsivoglia portata lesiva degli stralci di informazioni emersi nel corso di un incontro all'aperto tra più persone.
5. Avverso tale sentenza, con ricorso del 6.11.2023, la s.r.l. AN ha proposto motivato reclamo.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita , con Controparte_1 apposita memoria, insistendo per il rigetto dell'avversa iniziativa processuale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado
(fase sommaria e di opposizione), tentata infruttuosamente la conciliazione, all'udienza del
4.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
pag. 6/24 6. La reclamante, ripercorso l'iter del procedimento disciplinare e della vicenda giudiziaria e richiamate le difese già articolate nel precedente grado di giudizio, affida il reclamo ad una serie di connesse censure.
6.1. Premette che l'indagine investigativa nei confronti di era scaturita CP_1 proprio dalle denunce anonime di cui era stata vittima la e risultate ascrivibili a Pt_1
, confezionate sulla base di informazioni su fatti e dati interni alla Controparte_4 struttura e non conoscibili all'esterno, sicchè aveva errato il primo giudice nel ritenere irrilevanti i procedimenti penali pendenti contro l'ex socio, che costituivano, in realtà, il riscontro della infedeltà della lavoratrice.
6.2. Sottolinea come, in realtà, la stessa , in sede di audizione nel corso del CP_1 procedimento disciplinare, aveva ammesso di aver partecipato all'incontro del 2.10.2019 e che la conversazione si era effettivamente svolta come riportato nella relazione investigativa, limitandosi a sostenere di essere in buona fede e di non intendere arrecare danno alla società datrice di lavoro.
6.3. Osserva che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, dal dialogo così come riferito dagli investigatori e cristallizzato nella registrazione audio, emergeva chiaramente la preordinazione da parte della lavoratrice e, dunque, la contestata attività di dossieraggio, dal momento che aveva risposto puntualmente a tutte le CP_1 domande di rivelando informazioni apprese nell'ambito lavorativo e collegate CP alle iniziative poste in essere contro la struttura.
6.4. Ribadisce l'irrilevanza, ai fini della violazione degli obblighi di fedeltà e segretezza di cui all'art. 2105 c.c., dell'assenza di un danno attuale per la datrice di lavoro, lamentando, sotto altro profilo, l'omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla contestazione datoriale relativa alla violazione degli artt. 4 e 9 del G.D.P.R..
6.5. Stigmatizza l'eccessiva ed impropria valorizzazione di un dato inconferente – quale la data del 1.1.1995 di creazione e modifica dei files audio sul CD-ROM – evidenziando che financo i partecipanti al colloquio del 2.10.2019, compresa la lavoratrice licenziata, avevano confermato di essersi trovati in quella data nel bar di Giovinazzo, e che, come riportato a verbale dallo stesso CTU, in occasione dell'apertura delle operazioni peritali in data 27.2.2023, le stesse parti presenti avevano confermato che, in entrambe le tracce audio, erano udibili le voci di , e . CP_1 Tes_3 CP_3 CP_2
6.6. Si duole, ancora, del malgoverno delle risultanze istruttorie, per aver il Tribunale valorizzato le dichiarazioni dei testi escussi ad iniziativa della lavoratrice, benchè
pag. 7/24 palesemente inattendibili, in ragione delle controversie pendenti con la , e, di Parte_1 contro, sottostimato le propalazioni dei testi della società, ossia gli investigatori privati, estranei alle parti della contesa, i quali si erano limitati ad eseguire un'attività di osservazione pure corroborata da riscontri obiettivi.
7. Il reclamo è fondato e va accolto.
8. Vero è che in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore (cfr. in termini Cass., nn. 6554/2023;
11206/2015; 4368/2009); tuttavia, è pur vero che a tal fine è ammissibile e rilevante anche la c.d. prova presuntiva.
In tale contesto, il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. e non può limitarsi a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio senza accertarne l'effettivo peso in una valutazione di sintesi (cfr.
Cass., n. 10973/2017, secondo cui “con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento di inferenza logica (…) non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità”; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza
(v. Cass. 22656/2011).
Cass., 18882/2018 ha affermato che “in tema di prova ex art. 2729 c.c., è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova. Non è, invece, consentita l'operazione contraria, vale a dire un apprezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio per volta. In altre parole, costituisce violazione di legge il negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche - in ipotesi - singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di reciproco completamento (vedi ex plurimis, Cass. 8/1/2015 n.63, Cass.
6/6/12 n. 9108; Cass. S.U. 11/1/08 n. 584). Se i requisiti della gravità e della precisione previsti dalla ricordata disposizione codicistica possono, invero, evocare una considerazione ex se di un elemento presuntivo, quello della concordanza postula un'operazione ermeneutica che non può prescindere, invece, da uno scrutinio sinottico della pluralità di dati presuntivi acquisiti”.
pag. 8/24 Nello stesso senso, da ultimo, anche Cass. 33769/2023, secondo cui “in tema di prova per presunzioni (…), il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità, nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”.
Con particolare riferimento al tema del licenziamento disciplinare per giusta causa, la S.C. ha affermato la piena valenza della prova presuntiva, ribadendo che “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”(cfr. Cass.
18433/2023).
9. Tanto premesso in via generale, occorre rammentare che il licenziamento trae origine dall'episodio descritto nella contestazione disciplinare del 25.10.2019 e confermato, nella sua dimensione storico naturalistica, dall'istruttoria svolta: è, infatti, acclarato che in data
2.10.2019 abbia incontrato alcuni ex colleghi di lavoro ed intrattenuto con CP_1 loro una conversazione ricaduta in parte su fatti inerenti la RSSA gestita dalla ed i Pt_1 suoi ospiti.
In particolare, la società datrice ha sostenuto che la dipendente avrebbe, nel corso del predetto colloquio: a) portato a conoscenza di soggetti esterni alla compagine aziendale ed aventi con la stessa contenziosi di varia natura dati personali e sensibili degli ospiti e dati pag. 9/24 relativi al numero e all'avvicendamento degli stessi in struttura;
b) svolto attività di
“dossieraggio” a beneficio di , il quale era solito utilizzare le Controparte_4 informazioni così arbitrariamente acquisite per avanzare continue, ripetute e strumentali denunce nei confronti della società; c) violato, in definitiva, oltre che la privacy dei pazienti, gli obblighi di diligenza e di fedeltà, ex art. 2105 c.c., ed arrecato pregiudizio alla organizzazione e gestione dell'attività, all'immagine, al decoro ed all'onore della . Pt_1
10. Ritiene questa Corte, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che la disamina integrata degli atti e delle testimonianze acquisite consenta di stimare sufficientemente provata la tesi della datrice di lavoro e, segnatamente, la sussistenza di una fattispecie di grave ed effettiva violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.
10.1. Innanzi tutto, non appare condivisibile la valutazione del Tribunale – espressa nell'ordinanza resa a conclusione della fase sommaria e riproposta nella gravata sentenza – di inattendibilità degli investigatori e , occupatisi direttamente Tes_1 Tes_2 dell'osservazione di nella giornata del 2.10.2019. CP_1
Essi hanno, invero, confermato in modo puntuale ed esaustivo il contenuto del report investigativo in atti, riferendo:
“confermo la circostanza sub m (ndr. “vero che lei ha eseguito per conto e su mandato professionale della società AN S.r.l. le investigazioni sul conto di CP_1 ascoltando di persona, trascrivendo i relativi dialoghi e scattando le foto di cui
[...] alla relazione del 22.10.2019…”) della memoria di costituzione. Confermo anche la circostanza sub n (ndr. “riconosce e conferma la relazione della Janus investigazioni s.r.l. del
22.10.2019…”) riconoscendo la relazione a mia firma e tutto quanto ivi riportato. (…) Io ero seduto in un tavolo immediatamente alle spalle della ricorrente cioè quello più vicino” (cfr. dichiarazioni informatore verbale ud. 16.2.2021 in fasc. uff. I grado - fase sommaria); Tes_1
“…confermo di aver effettuato la relazione sulla persona della ricorrente, ne prendo visione e la riconosco sia per il contenuto che per le foto, tale accertamento fu eseguito da me e dal collega Tes_4
(…) Io e il collega eravamo seduti all'interno del bar dove abbiamo assistito all'incontro della
[...] NO;
non ricordo esattamente dove fossimo dato il tempo trascorso, ma eravamo CP_1 vicini per ascoltare i dialoghi;
io non ho scattato le foto, penso che sia stato il collega che aveva con sé il cellulare. Riconosco delle foto contenenti la NO e ricordo l'episodio come descritto CP_1 nella relazione” (cfr. dichiarazioni informatrice , verbale ud. 23.11.2021 ibidem). Tes_2
I contributi dichiarativi appaiono sufficientemente chiari, precisi e circostanziati, tenuto conto del tempo trascorso al momento dell'audizione in giudizio, e si riscontrano pag. 10/24 reciprocamente nei passaggi fondamentali, non potendosi, peraltro, ravvisare un indice di scarsa attendibilità degli informatori alla stregua della fotografia prodotta dalla difesa della lavoratrice e valorizzata dal primo giudice.
A ben vedere, infatti, il fotogramma in atti, che riproduce i commensali seduti al tavolo del bar, non sconfessa la versione degli investigatori circa la loro presenza nelle immediate vicinanze, specie se analizzato in comparazione con altro fotogramma, già allegato al report investigativo, della cui autenticità non v'è motivo di dubitare.
Da un attento confronto tra le due immagini si evince, infatti, che gli scatti sono stati presi da due prospettive diverse, e, precisamente, opposte l'una all'altra, ma pur sempre all'interno del medesimo locale: infatti, il rilievo fotografico accluso al report investigativo, contraddistinto dalla data del 2.10.2019 e dall'orario 11:42, ritrae due soggetti di spalle ed altri due di tre quarti con il viso oscurato, oltre a raffigurare sullo sfondo la vetrata del locale;
viceversa, la fotografia prodotta dalla lavoratrice riproduce frontalmente – tutti voltati a favor di camera – i predetti soggetti, riconoscibili anche dall'abbigliamento indossato e seduti al tavolo nella medesima posizione, nonché un altro tavolo, situato dietro quello inquadrato in primo piano, occupato da un giovane.
Tanto è indicativo del fatto che gli investigatori, artefici del primo scatto, si trovassero effettivamente nel locale, come dichiarato, ma in una posizione diversa da quella visibile nel secondo scatto, verosimilmente ad un tavolo ugualmente vicino, ma situato sul lato opposto rispetto a quello immortalato nella fotografia prodotta dalla lavoratrice.
Non è apprezzabile, quindi, alcuna discrasia nelle propalazioni degli investigatori, affatto smentite dalla produzione di , posto che tale documentazione fotografica, CP_1 come appena visto, resta pienamente compatibile con la loro presenza nel bar in posizione ravvicinata e tale da consentire loro di cogliere il tenore ed il contenuto del colloquio tra i commensali.
Del resto, non va sottaciuto che tutti i presenti all'incontro del 2.10.2019 – tra cui e , anch'essi sentiti quali informatori in giudizio – hanno CP CP_3 CP_2 ammesso di essere stati presenti all'interno del bar insieme a e di aver CP_1 conversato con lei anche su argomenti relativi alla RSSA presso la quale avevano lavorato
– circostanza, questa, del tutto pacifica e sulla quale si tornerà infra -.
Infine, non consta che sia stato definitivamente condannato per il reato di falsa Tes_1 testimonianza in relazione alla deposizione resa in questo giudizio, atteso che il decreto penale di condanna n. 393/23 emesso in data 2.10.2023 dal G.I.P. di Trani risulta, allo pag. 11/24 stato, opposto in data 19.10.2023 con atto a firma del difensore di fiducia Avv. Michele
Laforgia.
10.2. Neppure è sostenibile, ad avviso di questa Corte, che nell'occasione sia avvenuta – come affermato dal Tribunale – una semplice e naturale conversazione tra ex colleghi di lavoro.
Sintomatiche si rivelano, per cominciare, le dichiarazioni rese dagli stessi partecipanti a quel colloquio, i quali, sentiti come informatori in giudizio, lungi dall'avvalorare realmente la natura casuale ed innocua della conversazione intercorsa, lasciano trapelare, anche attraverso contraddizioni, sbavature e parziali ammissioni, l'effettivo tenore e contenuto dello scambio informativo avvenuto in quella sede.
Essi, in sintesi, hanno riferito quanto segue:
“…ho due cause nei confronti della (…) io ero presente all'incontro al Bar del 02/10/2020 Pt_1
[2019, n.d.r.]. (…) confermo il tenore della conversazione tra di noi che riguardavano sia la vita privata che il lavoro. Confermo integralmente la circostanza sub f) così come che la CP_1 riferiva dei degenti dimessi, alla non venne chiesto se ci fossero state variazioni nel CP_1 numero di ospiti nella RSSA. La non fece un conto dei degenti, si parlò solo di portare i CP_1 saluti ad alcuni di loro. (…) Riconosco la foto scattata in occasione della circostanza (…) Io ho un procedimento penale promosso su denuncia dell'AN; anche io ho fatto denuncia ed ho subito una misura ristrettiva il 24/07/2020 poi revocata dal Gip cinque giorni dopo” ( Controparte_4 cfr. verbale ud. 16.2.2021 in fasc. uff. I grado - fase sommaria);
“…ero presente al bar con la NO in data 2.10.2020 e c'era anche CP_2 CP
. In quell'occasione parlammo delle nostre famiglie, di circostanze personali;
niente di che. E'
[...] vero che parlammo di pazienti che io avevo conosciuto durante la mia esperienza di lavoro ma non dicemmo di portare i saluti anche perché si trattava di pazienti psichiatrici. Chiedemmo soltanto se ci fossero state dimissioni;
fu quindi una conversazione generica;
parlammo di fatti nostri e solo degli aspetti di cui ho riferito posto che eravamo colleghi e ci eravamo conosciuti sul luogo di lavoro. Per quanto io ricordo fui io a chiedere se ci fossero state dimissioni così come io chiesi notizie sullo stato di salute di alcuni. Sono stato licenziato ed ho due controversie nei confronti della ( Pt_1 CP_3
cfr. verbale ud. 20.7.2021, ibidem);
[...]
“…Confermo che ci intrattenevamo a parlare oltre che delle nostre vite personali anche delle esperienze lavorative che avevamo condiviso. Preciso, per quanto mi riguarda, che io mi informai delle condizioni di alcuni pazienti che avevo conosciuto durante il lavoro;
ma ricordo che la ricorrente ci parlò delle dimissioni di alcuni pazienti. (…) si parlò del più e del meno chiedendo solo come stessero alcuni
pag. 12/24 pazienti ma non si parlò del numero degli stessi o delle variazioni del loro numero. Si parlava solo dei nostri ricordi lavorativi. (…) Io ho proposto causa nei confronti dell'AN, sono teste anche in altre cause proposte dai miei ex colleghi, ho già testimoniato infatti per il SInor Non ricordo se CP_3 sono stata indicata come teste in altra causa della NO , ma non penso perché sono CP_1 andata via prima di loro” ( , verbale ud. 23.11.2021, ibidem). CP_2
Dunque, sostiene che “alla non venne chiesto se ci fossero state variazioni CP CP_1 nel numero di ospiti nella RSSA (…) non fece un conto dei degenti, si parlò solo di portare i saluti”, ma lo smentisce, affermando che “non dicemmo di portare i saluti anche perché si CP_3 trattava di pazienti psichiatrici (…) chiedemmo soltanto se ci fossero state dimissioni”; a sconfessare la versione di secondo cui “… fui io a chiedere se ci fossero state dimissioni così come CP_3 io chiesi notizie sullo stato di salute di alcuni”, giunge, poi, la deposizione di , la quale, CP_2 in un primo momento, dichiara di essere stata lei personalmente ad informarsi “delle condizioni di alcuni pazienti che avevo conosciuto durante il lavoro” e a ricordare che “la ricorrente ci parlò delle dimissioni di alcuni pazienti”, salvo poi aggiungere, contraddicendo anche se stessa, che “non si parlò del numero degli stessi o delle variazioni del loro numero”.
Dalle dichiarazioni degli informatori scaturisce, dunque, la conferma circa l'attinenza del colloquio (anche) alla struttura gestita dalla ed agli ospiti ivi ricoverati, ma non è Pt_1 dato comprendere – e ciò è sintomatico – come, perché e su iniziativa di quale dei commensali il discorso sia scivolato su singolari dettagli poco consoni ad un parlare del più
e del meno, quali le dimissioni di specifici pazienti;
come pure significativo appare che, nell'atto di giustificare i precisi riferimenti individuali ad ospiti della struttura, CP abbia palesato l'intento di far recapitare loro un saluto da parte della , ancora CP_1 in servizio, laddove non solo ha negato tale circostanza, ma ne ha sottolineato CP_3
l'inverosimiglianza, trattandosi di pazienti psichiatrici, evidentemente, a suo dire, incapaci di comprendere l'attenzione affettuosa loro rivolta.
10.3. In tale contesto, il reale tenore e significato del colloquio sull'avvicendamento dei pazienti nella RSSA risulta, invece, logico e comprensibile soltanto nella prospettiva delineata dalla reclamante, sulla base della trascrizione della registrazione prodotta dalla società, diligentemente effettuata dal C.T.U. officiato nella fase di opposizione del giudizio di primo grado (cfr. consulenza in atti).
Occorre immediatamente rilevare che il contenuto della conversazione, ancora una volta, mal si concilia con una generica ed amichevole condivisione di esperienze lavorative comuni trascorse, ma, piuttosto, corrobora solidamente la tesi di parte datoriale circa la pag. 13/24 preordinata ed intenzionale diffusione, ad opera della lavoratrice, di informazioni aziendali a soggetti che non soltanto non avevano titolo per acquisirle, ma erano notoriamente promotori di una serie di iniziative giudiziarie contro la società : in particolare, Pt_1
, sottoposto a un procedimento penale in quanto autore di una serie di Controparte_4 denunce ed esposti anonimi in danno della struttura, che avevano coinvolto anche soci, dipendenti e clienti della stessa (come meglio e più diffusamente si dirà infra).
Quanto alla valenza probatoria delle tracce audio, non v'è alcun serio motivo di dubitare che esse riproducano fedelmente le conversazioni intercorse tra i commensali, sia perché, come poc'anzi già chiarito, corrispondenti al resoconto degli investigatori, che le hanno udite direttamente, sia perché gli stessi partecipanti hanno ammesso di aver intrattenuto un colloquio con nelle circostanze spazio-temporali oggetto di osservazione CP_1 investigativa.
A ciò si aggiunga che, come rimarcato dalla reclamante, nel verbale di apertura delle operazioni peritali del 27.2.2023, allegato alla relazione di consulenza tecnica a firma del
Dott. Ing. e redatto alla presenza dei consulenti tecnici di parte, si legge Persona_2 testualmente: “le parti concordano che le due registrazioni fanno riferimento alla mattina del giorno
02.10.2019 (…) Le parti concordano che nella “Traccia 2” sono udibili le seguenti voci: la SI.ra
, la SI.ra , il SI. , il SI. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP
, altra SI.ra non meglio identificata. Le parti concordano che nella “Traccia 2” è udibile il
[...]
SI. chiedere alla SI.ra se lei conoscesse il numero Controparte_4 Controparte_1 delle persone ricoverate all'interno della struttura. Le parti concordano che nella “Traccia 2” è udibile la SI.ra fornire il numero dei ricoverati affermando “…41 persone”… Le Controparte_1 parti concordano che nella “Traccia 2” è udibile la SI.ra fornire i cognomi Controparte_1 dei ricoverati, all'epoca dei fatti, nella struttura dell'AN, ripetendo alcuni cognomi…” (cfr. allegati all'elaborato peritale in fasc. ufficio di I grado); e ciò benchè, in un secondo momento, in contrasto pure con le parziali ammissioni fatte dagli informatori, la difesa della lavoratrice abbia contestato genericamente il contenuto della verbalizzazione.
Vi è poi che il contenuto dei dialoghi, come trascritti sulla base della captazione ambientale, corrisponde, come detto, in modo significativo alle conversazioni come ascoltate o ricordate da tutti gli informatori escussi, di talchè la trascrizione è chiamata a sostituire, bensì solo ad integrare la prova orale e documentale, con cui ben si armonizza: e che l'identificazione certa delle voci dei partecipanti al colloquio è agevolata, oltre che dalla documentazione fotografica, che riproduce con chiarezza i commensali seduti al tavolo del pag. 14/24 bar, anche dal fatto che il consulente ha distinto i timbri vocali in maschili (U1, U3) e femminili (U2, U4) e che gli stessi propalanti nel corso della conversazione si chiamano tra loro ripetutamente per nome (la trascrizione riporta più volte “ , “ [il CP_1 Per_3 diminutivo di n.d.r.].) CP_3
Il complesso degli elementi surrichiamati consente, per lo più, di attribuire le frasi in cui è articolata la trascrizione della traccia audio alla odierna reclamata e agli altri commensali senza margini di incertezza, specie avuto riguardo agli stralci di conversazione più rilevanti e significativi ai fini di causa.
In tale contesto, recessivo resta il dato, valorizzato dal Tribunale, della creazione dei files
Track 01 e 02 in data 01/01/1995, poiché lo stesso CTU, a tal proposito, si limita ad osservare che “non è presente alcuna evidenza tecnica che possa indicare che i file nel CD siano stati acquisiti proprio in data 02-10-2019”, il che non equivale certo ad escluderlo, laddove tutti i restanti elementi, come sin qui riepilogati, convergono nell'indicare che la registrazione afferisca proprio all'episodio dell'incontro al bar oggetto di addebito disciplinare nei confronti della lavoratrice.
D'altro canto, il consulente non ha riscontrato alcuna manipolazione dei files audio, eccezion fatta per l'estrazione dei dialoghi rilevanti dalla traccia 1 trasfusi nella traccia 2
(“…dall'analisi delle evidenze tecniche … la traccia 2 è un'estrapolazione continua ricavata a partire dalla traccia 1 ed è stata editata (modificata) a partire dal corrispondente contenuto fonico memorizzato nella traccia 1”).
10.3.1. Venendo, dunque, alla più volte menzionata trascrizione, essa, nella parte che maggiormente rileva, è del seguente tenore:
“U1 [ , n.d.r.] : Senti qua io e MO vogliamo sapere una cosa…? Assitt. Controparte_4
[“siediti” n.d.r.]
U3 [ , appena evocato da ]: Eh, sint si si… Controparte_3 Controparte_4
(…)
U1: MO [ , n.d.r.] vuole sapere attualmente quante persone stanno? Controparte_3
U2 [ che, poco prima, si era presentata a come ad Controparte_1 CP_1 altra commensale, v. pag. 9 della consulenza, ID 6]: quante? Eeh… fammi fare il conto…
(…)
U2: PA…
(…)
U1: Quindi sono 41?
pag. 15/24 U2: Eh si
U1: Perché se n'è andato? Per_4
U2: Sì ma è morto di ed è entrata un'altra persona Per_5
U3: …dobbiamo morire…
U1: Chi?
U2: la cugina di … Per_6
(…)
U1: chi più anche?
U2: Basta
U1: e cuss PA?
U2: E PA si, va bene, ma al posto di . Persona_7
U1: quindi sono sempre quarantadue?
U2: Aspe e sì
U1: quindi al posto di , di e di Persona_7 Persona_7 Per_8
(…)
U2: Si questi due si
U1: quindi so semp quarantadue? [“quindi sono sempre quarantadue” n.d.r.]
U2: Sì
U1: gli altri so semp chid, sta ancora, sta ancora [“gli altri sono sempre quelli” n.d.r.] Per_9
U3: e sta ancora Per_10
U1: dall'altro, . Chi altro sta? FE, ? Per_11 Parte_2
U2: FE no, è andata via
U1: E ci è venut dop ? … i due fratelli? Per_12
U2: si e va be ooh ca iee meik ce l teng… [“Sì e vabbè che mica posso tenerli…” n.d.r.]
U1: se n'è andata? Per_12
U2: Si FE è andata via …
U2: Se li conti stanza…
U1: Si
U2: Se li conti stanza per stanza... Per_ U2: allora tre dove sta hanno messo e di fronte … Pt_3 Per_13 Pt_3
(…)
U2: fammeli contare
U1: se i porta l'elenco… Per_3
pag. 16/24 U2: sì ma io basta che li conto… tre, due, cinque, due, sette, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventiquattro, ventisei, ventotto, trenta, trentuno, trentadue, trentatre, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, trentanove sono, trentanove quindi
U2: Se partiamo da dietro , , . Te la ricordi questa , Per_9 Per_15 Per_16 Parte_2 Parte_2
e poi con questa nuova, Summo si chiama, Summo Margherita Parte_2 CP_5 CP_6
U2: e poi nell'altra stanza sta e … Per_17
U1: chi?
U2: quella di Bari, e , poi e poi e e Per_17 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Tes_5 Per_18 Persona_19
U2: quaranta, quarantuno, quarantuno
U2: nella stanza da tre sono rimasti quella di e… Per_20
U1: e se sta una stanza da tre, se c'è una stanza da tre vuol dire che ci sono due posti
U2: si ma nella stanza di non c'è nessuno Per_21
U1: quindi sono quaranta?
U2: Eh!
U1: Quarantuno
U2: Quarantuno”
E' di tutta evidenza che, diversamente da quanto prospettato dalla lavoratrice, il dialogo non abbia riguardato solo incidentalmente gli ospiti della struttura, ma si sia soffermato, incentrato e concentrato, con insistenza e puntigliosità non compatibili con la naturale conversazione tra ex colleghi ipotizzata in sentenza, sull'esatto numero dei pazienti, sulle loro generalità e collocazioni nelle stanze, sugli avvicendamenti via via intercorsi.
10.4. Non appare superfluo rimarcare che la suddetta trascrizione risulta conforme al contenuto del report investigativo già acquisito agli atti, nel quale gli investigatori, identificati i presenti al tavolo del bar in , , Controparte_4 CP_2 CP_3
e nella stessa , così hanno sintetizzato il colloquio nei punti di
[...] CP_1 interesse: “…il sig. chiedeva alla sig.ra che sia lui sia il sig. Controparte_4 CP_1 erano interessati a conoscere il numero delle persone ricoverate all'interno della Parte_7 struttura dell' Il soggetto d'interesse rispondeva che attualmente risultavano ricoverati nella Parte_1 struttura 41 persone, asserendo che era andato via, era deceduto e che al Persona_22 Persona_7 posto di questi era entrata un'altra persona, cugina di qualcuno (…) la conversazione proseguiva sullo stesso argomento e la affermava che c'era al posto di e vi erano CP_1 Per_23 Persona_7 ancora e Precisava che era andata via e al suo posto era venuta . Per_9 Per_15 Per_12 Pt_8
pag. 17/24 Aggiungeva che vi era ancora e altre tre persone in stanza con vi era anche Parte_2 Pt_3 Per_
e e, di fronte, . Per maggior precisione, la contava le persone Per_13 Per_24 CP_1 arrivando al numero di 39. Ripeteva i nomi di , , , Per_9 Per_15 Per_25 Parte_2 CP_5 Per_2
Summo Margherita, , , Iosif, Curci, , CP_6 Per_17 Pt_4 Pt_5 Per_18 Persona_19 quindi in totale 41. Si ascoltava il sig. domandare alla : “se Controparte_4 CP_1
MO ti porta l'elenco, riesci…” La rispondeva: “Si basta che li conto”. Asseriva CP_1 anche nella stanza di non avevano ancora messo nessuno” (cfr. relazione investigativa Per_21
a firma di con attestazione in calce a pag. 6 che “alle investigazioni hanno Testimone_4 preso parte - ”). Testimone_4 Persona_27
Dunque, il CD-ROM e le tracce audio ivi contenute costituiscono ulteriore specifico e riscontro di dati già acquisiti attraverso il report investigativo e le deposizioni degli informatori, così come poc'anzi diffusamente riportati.
Né sposta i termini della questione la circostanza che nella trascrizione siano indicate parole o parti di dialogo come “incomprensibili”, tenuto conto che il contenuto della conversazione, nel suo tenore complessivo essenziale e nella sua concatenazione logica, è perfettamente chiaro ed univoco.
10.5. Sintomatiche sono, infatti, sia la pervicacia con cui ha rivolto Controparte_4 specifici quesiti alla , suggerendo che, per avere indicazioni più precise, CP_1
potesse fornirle un elenco, verosimilmente da controllare e verificare Controparte_3 sul posto di lavoro, sia la totale disponibilità della lavoratrice, che ha profuso ogni sforzo per fornire informazioni esatte, dettagliate ed esaustive ai suoi interlocutori, fino al punto di impegnarsi in un analitico conteggio, stanza per stanza ed ospite per ospite, delle presenze presso la RSSA gestita dalla odierna reclamante.
Ciò che rileva ai fini della condotta contestata non è poi tanto – come sembra aver ritenuto il primo giudice – che nella circostanza non si sia rivelata in grado di CP_1 ricordare a memoria e con prontezza tutte le minuziose informazioni oggetto di approfondimento, quanto, piuttosto, che ella, onde soddisfare le – ingiustificate – richieste dei suoi interlocutori – ormai da tempo fuoriusciti dalla compagine aziendale – si sia impegnata a fondo nell'effettuare un resoconto dettagliato del numero di pazienti, dei nominativi degli stessi e di eventuali dimissioni o, viceversa, ingressi in struttura.
Né, invero, le sue risposte fanno intravedere alcuna esitazione, perplessità o richiesta di chiarimenti, anche sui motivi per cui le venissero rivolte tali specifiche ed insistenti domande, davvero anomale ed inspiegabili per un interlocutore in buona fede nel contesto pag. 18/24 di una conversazione amichevole e di un'occasione ludico-ricreativa; atteggiamento, questo, idoneo a palesare la piena, preesistente e permanente adesione psichica della dipendente rispetto al procacciamento ed alla diffusione di dati relativi alla organizzazione datoriale a beneficio di terzi non solo estranei, ma in aperto e conclamato conflitto con la società.
10.6. Del resto, la stessa non ha mai negato di essere a conoscenza della CP_1 situazione venutasi a creare tra i germani (da una parte, il già citato , CP CP dall'altra e , rispettivamente legale rappresentante e socio della ); CP_7 CP_8 Pt_1 situazione che, del resto, doveva esserle perfettamente nota, in ragione sia del clamore avuto dalla vicenda nel contesto aziendale e lavorativo, sia dei rapporti amichevoli dichiaratamente da lei intrattenuti con , e , anche Controparte_4 CP_3 CP_2 dopo la cessazione di ogni legame con l'odierna reclamante (cfr. verbale di audizione di in sede disciplinare e giustificazioni scritte, in atti: “in costanza del rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze di (…) la scrivente ha sempre intrattenuto rapporti cordiali e Parte_1 rispettosi con colleghi e superiori, per cui è normale che alcuni di essi siano proseguiti anche al di fuori dello stretto ambito lavorativo, come avvenuto – per quanto qui rileva – con i SIg.ri CP
e ”).
[...] CP_2 Controparte_3
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve quindi stimarsi pienamente sussistente il fatto ascritto alla lavoratrice, non solo sotto il profilo oggettivo e materiale, ma anche dal punto di vista della componente soggettiva e del rilievo disciplinare della condotta, integrante violazione degli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.
A tal proposito, giova anzitutto evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, “dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all' art. 2105 c.c. , con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto” (cfr. Cass. 26181/2024; 26023/2019; 3739/2017).
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di fedeltà va inteso in senso ampio e si estende a comportamenti che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o siano suscettibili di creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa (cfr. Cass. 24976/2019).
pag. 19/24 Il lavoratore è, quindi, tenuto ad astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività (cfr. Cass. 2239/2017); egli, inoltre, anche nei comportamenti extralavorativi deve attenersi ai principi di correttezza e buona fede, sì da non danneggiare il datore di lavoro (v. Cass., 25161/2014).
In altri termini, sebbene l'art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa" o il "farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio", la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà, atteso che il contenuto di detto obbligo è più ampio rispetto a quello risultante dal testo del richiamato art. 2105 c.c., integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono al lavoratore di improntare la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede.
Ne discende che il prestatore deve astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la "mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno" (cfr. Cass. 3739/2017; 144/2015; 2474/2008).
In particolare, la S.C. ha affermato che: - la trasmissione a terzi di materiale riservato di proprietà del datore di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento per violazione del dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.), come integrato dai canoni di correttezza e buona fede
(artt.1175 e 1375 c.c.); - è legittimo il licenziamento del lavoratore che comunichi a terzi le password personali idonee a consentire l'accesso ad informazioni aziendali destinate a restare riservate (Cassazione civile, sez. lav., 13/09/2006, n. 19554); - anche il mero trafugamento di dati aziendali, non seguito dalla loro divulgazione, si pone in contrasto con l'obbligo di fedeltà; - la tutela dei dati non è estesa solo ai “segreti aziendali” in senso stretto, ma anche a dati come liste clienti, liste fornitori, metodi di organizzazione del lavoro, che sono accessibili a tutti i dipendenti dell'azienda (v. Cass., 25147/2017);
l'impossessamento e/o l'utilizzo di informazioni aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione materialmente non avvenga, perchè impedita dall'immediato intervento del datore di lavoro (cfr. Cass.
3739/2017).
pag. 20/24 In tale contesto, qualora venga impugnato un recesso per giusta causa, il giudice di merito deve verificare che la condotta contestata costituisca grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, tenendo conto della portata oggettiva e soggettiva dei comportamenti addebitati: in relazione alla prima, la valutazione
“deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente” (Cass., 15 ottobre 2019, n. 26023); quanto alla seconda, l'organo giudicante deve verificare i motivi che hanno determinato il comportamento contestato, l'intensità dell'elemento volitivo nonché “ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto” (Cass., 1475/2004; 6609/2003).
11.1. Nel caso di specie, il comportamento di , così come ricostruito alla CP_1 luce dell'istruttoria orale e documentale svolta in giudizio, deve essere correttamente collocato nel contesto della situazione concreta di esasperata conflittualità tra CP
e principali interlocutori nel colloquio del 2.10.2019, e la
[...] Controparte_3 società datrice di lavoro Parte_1
Non può dubitarsi, atteso anche il tenore del colloquio, come cristallizzato nella trascrizione in atti, che la diffusione di dati relativi all'organizzazione aziendale – quali, come detto, il numero ed i nominativi dei pazienti, gli ingressi e le dimissioni in struttura – sia stata in concreto intenzionalmente diretta a fornire informazioni a un gruppo di soggetti
– ed in particolare a – in aperto e palese contrasto con gli allora vertici Controparte_4 della società.
La gravità della situazione in cui si è innestata la condotta della lavoratrice può apprezzarsi attraverso l'esame degli atti del procedimento penale pendente nei confronti di CP
, depositati dalla difesa della società reclamante (cfr., in particolare, richiesta di
[...] rinvio a giudizio del 9.11.2021, all. sub n. 3 in fasc. I grado parte opponente).
L'imputazione ascritta al prevenuto, vertente su fatti protrattisi sino a giugno 2020 – e, quindi, in un intervallo temporale comprensivo dell'epoca cui risale l'episodio contestato alla lavoratrice – si articola in più capi, tra cui, per quel che maggiormente rileva in questa sede: A) “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che - con delibera assembleare del 09/07/2018 - i suoi fratelli e lo avevano Persona_28 Controparte_9 estromesso dal consiglio di amministrazione di (…) che gestiva la RSSA Casa Madonna Parte_1 della Rosa di Molfetta, con condotte reiterate minacciava e molestava i predetti fratelli, orchestrando ed attuando un articolato disegno criminoso volto a sabotare la gestione dell'attività imprenditoriale
pag. 21/24 delle persone offese, all'evidente scopo di turbare prima e di impedire poi l'esercizio dell'azienda dalla quale era stato estromesso, il tutto ponendo in essere una serie di reati (…) ed altrettanti illeciti non penali, aventi l'obiettivo dichiarato di screditare la Casa Madonna della Rosa, fino a farla chiudere, ed annientare i suoi fratelli sul piano umano, economico e professionale (…) inviava a diverse autorità plurimi esposti contro la RSSA Madonna della Rosa che dunque subiva continui controlli (ben 10 da agosto 2018 a marzo 2019) con conseguenti rallentamenti dell'attività …” [segue analitico elenco di esposti al Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione Puglia, da cui scaturivano controlli ripetuti dei carabinieri dei NAS, del Comune e della Asl, nonché missive a dipendenti e familiari di degenti, attribuiti dalla Pubblica Accusa a e Controparte_4 finalizzate a denigrare e destabilizzare il clima lavorativo, v. Persona_28 testualmente pag. 4 della richiesta di rinvio a giudizio cit.]; “continuava periodicamente a sollecitare subdolamente controlli nei confronti della struttura gestita dai fratelli (ad esempio, con anonimo apparentemente firmato da un'inesistente ex dipendente di nome recapitato Persona_29 all'Asl Bari in data 05/05/2000, segnalava la necessità che casa Madonna della rosa fosse sottoposta
a controllo in relazione alle misure di prevenzione del COVID-19)”; I) in concorso con tale
, redigeva e diffondeva a mezzo del servizio postale “un esposto inerente Persona_30 la R.S.S.A. Casa Madonna della Rosa, apparentemente a firma di (ex socio di Persona_31 Pt_1 del tutto ignaro) indirizzato ad una serie di pubbliche autorità (Procura della Repubblica di
[...]
Trani, Area Servizio Socio Sanitaria di Bari, Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari, Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, Carabinieri Comando NAS di Bari, nucleo ispettivo regionale sanitario di Bari, Guardia di Finanza di Molfetta, Comune di Molfetta - Ufficio Servizi Sociali, Asl
Bari - sede di Molfetta, SPESAL di Molfetta, Distretto Socio Sanitario di Molfetta (…), di Ruvo di
Puglia (…), di Canosa di Puglia, Centro di salute mentale di Canosa di Puglia, Distretto socio sanitario di Cerignola, Asl Foggia - Area gestione delle risorse economiche e finanziarie, Asl Bari -
Dipartimento di prevenzione) che venivano notiziate di una serie di presunte irregolarità (anche di rilievo penale) inerenti la R.S.S.A. sopra citata per le quali: - numero di posti eccedenti quelli autorizzati e somme percepite senza emissione di fattura;
- alterazione dello stato dei luoghi rispetto al progetto approvato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco (…); -precarie ed insalubri condizioni negli ambienti di lavoro (…); - precarie ed insalubri condizioni negli ambienti adibiti agli ospiti e degli spazi comuni e/o pertinenziali (…); - inosservanza al regolamento regionale n. 4/2007 art. 58, con riferimento alle qualifiche (carenti) del personale, sia con riferimento agli spazi non conformi alle previsioni regolamentari;
(…) - inadempienza circa l'assistenza dei degenti, anche con riferimento alla sorveglianza degli stessi;
(…) - inserimento di ospite e riscossione della retta senza autorizzazione della
pag. 22/24 Asl di Foggia (…); - falso ideologico commesso da privato in atto pubblico con riferimento al fatto che
a seguito di una ispezione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari Persona_28
(avvenuta a fine agosto 2018), dichiarava un numero di ospiti pari a 40 a fronte degli effettivi 44)”.
La documentazione attinente al procedimento penale e la descrizione degli episodi occorsi dal 2018 al 2020 – in disparte ogni valutazione della sussistenza dei fatti di reato, estranea al presente giudizio – è utilizzabile e rilevante in questa sede nella misura in cui consente una volta di più la comprensione della diffusività e notorietà, all'interno del contesto lavorativo della RSSA, del clima di conflittualità esasperata tra i germani e, CP soprattutto, dello specifico interesse della società a preservare, in un momento tanto delicato, il patrimonio informativo accessibile al personale dipendente, anche in ordine a dati come il numero dei degenti (oggetto, appunto, della conversazione contestata), già posti a base di denunce ed esposti strumentali in chiave emulativa (segnatamente, come detto, per numero di posti eccedenti quelli autorizzati, somme percepite senza emissione di fatture, dichiarazioni rese in sede ispettiva circa il numero di ospiti, ecc.).
In tale contesto, recessiva appare la circostanza, valorizzata dal Tribunale, dell'assenza di un danno concreto ed attuale per la società, posto che la condotta tenuta da CP_1 di divulgazione di informazioni a , nella situazione delineata dallo Controparte_4 stato e dal provvisorio esito del vaglio effettuato in seno al procedimento penale, indubbiamente ha costituito attività preordinata e contraria agli interessi del datore di lavoro, non rispettosa dei generali canoni comportamentali di correttezza e buona fede, potenzialmente produttiva di pregiudizio per il regolare andamento dell'impresa, e tanto basta a far ritenere leso in modo radicale ed irreparabile il vincolo di fiducia sotteso alla relazione lavorativa, al punto da non consentire la prosecuzione financo provvisoria del rapporto.
Né può dubitarsi, alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, della soggettiva consapevolezza in capo alla dipendente del pregiudizio possibile per le ragioni aziendali e della volontà di facilitare tale pregiudizio, particolarmente pregnante in una situazione in cui vi era agevole possibilità di adottare la massima cautela e rifiutare l'attività, richiestale da soggetti ormai del tutto estranei alla compagine aziendale, che giammai avrebbero potuto incuterle alcuna soggezione;
attività, va ribadito ancora una volta, palesemente non rientrante ed anzi contraria ai doveri di fedeltà e riservatezza connaturati al rapporto di lavoro.
pag. 23/24 In definitiva, il recesso datoriale intimato per giusta causa con missiva in data 4.11.2019 appare legittimo, restando assorbita ogni altra questione controversa.
12. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono ed in accoglimento del reclamo, la sentenza di primo grado va quindi interamente riformata, nel senso dell'integrale rigetto del ricorso per impugnativa di licenziamento proposto da in primo grado. CP_1
13. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza di e CP_1 sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali in concreto espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del Parte_1
l.r.p.t., con ricorso depositato in data 6.11.2023, nei confronti di CP_1
avverso la sentenza resa in data 10.10.2023 dal Tribunale di Trani, in
[...] funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza reclamata, rigetta il ricorso per impugnativa di licenziamento proposto da in data 16.7.2020; CP_1 condanna al pagamento, in favore della società reclamante, delle spese CP_1 processuali del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 4.2.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
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