TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/12/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 708 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 16 ottobre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simona Torelli, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
29.04.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ciattoni, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo , premesso di aver avuto una relazione affettiva Parte_1
e di aver convissuto more uxorio con il resistente nell'ambito della quale è nato, in CP_1
data 29 novembre 2021, il piccolo , e che il rapporto ad inizio 2024 è terminato, ha Per_1
chiesto che sia regolamentato l'affido del figlio minore, nella forma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, e ed il diritto di visita del padre non collocatario, con disciplina altresì dei rapporti patrimoniali.
Costituendosi in giudizio, il resistente si è associato alla domanda di CP_1
regolamentazione delle condizioni di affido del figlio minore, nella forma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, ma ha proposto condizioni del diritto di visita e termini di mantenimento differenti.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che, nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo sulla regolamentazione del diritto di visita del padre non collocatario. Pertanto, fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre, hanno chiesto che il diritto di visita del padre sia regolato secondo quanto di seguito riportato:
“infrasettimanalmente il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 21; tutti i sabato del mese alternando un sabato dalle ore 10 alle ore 21 e quello successivo dalle ore 16 alle ore 21; nelle settimane in cui il minore starà con il padre il sabato dalle ore 16 alle ore 21 quest'ultimo terrà con sé il figlio anche la domenica dalle ore 10 alle ore 21, senza pernotto. In ordine al pernotto il sig. terrà con sé il minore a partire dall'età di tre anni CP_1
e mezzo nei fine settimana in cui il minore è con il padre il sabato dalle ore 16 alle ore 21 e la
domenica dalle ore 19 alle ore 21. trascorrerà le principali festività alternandole di Per_1
anno in anno con i genitori (vigilia di natale con uno e natale con l'altro; 31 dicembre con l'uno
e 1 gennaio con l'altro; 6 gennaio ad anni alterni;
pasqua con uno e pasquetta con l'altro; e così via per tutte le ulteriori festività). Compleanno dei genitori con loro;
il compleanno del minore in modalità da concordarsi anni per anno” (cfr. verbale di udienza del 16 ottobre 2024).
Sulla base di quanto osservato sopra, il Tribunale non ravvede ragioni perché si deroghi alla normale forma di affido dei figli minori, con la conseguenza che il minore deve Persona_2
essere affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, secondo quanto congiuntamente richiesto. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre non collocatario, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse del minore e non sono contrarie a norme imperative, con la conseguenza che il Tribunale può disporre secondo quanto concordato dalle parti.
Passando all'aspetto delle condizioni economiche, alla stessa udienza del 16 ottobre 2024 il ha proposto di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 e di CP_1
confermare l'incasso dell'intero AUU erogato dall . Dal canto suo, la si è dichiarata CP_2 Parte_1
disponibile ad accettare la proposta come formulata dal (assegno di mantenimento in € CP_1
250,00 mensili;
assegno unico erogato dall' al 100%), soltanto nell'ipotesi in cui il padre si CP_2
faccia carico integralmente degli oneri economici (ricorso a baby sitter, campo scuola, etc.)
connessi alla gestione del minore nel periodo in cui il minore non andrebbe alla scuola materna e nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria per ricorso alla baby sitter e/o al dopo scuola e alla mensa scolastica vengano ripartite al 50% tra i genitori.
Tanto osservato sulle posizioni delle parti, sulla base della situazione reddituale, per come emerge dalla documentazione allegata, il Tribunale ritiene di dover porre a carico del padre non collocatario l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
In considerazione dell'accordo raggiunto sulle condizioni personali dell'affido e del non completo accoglimento delle ulteriori richieste di entrambe le parti, il Tribunale ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affido del minore , nato il [...], ad [...] i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che le condizioni dell'affido siano regolamentate secondo quanto stabilito nell'accordo raggiunto tra le parti e trascritto a verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024;
- dispone che versi, in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_2 mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'assegno di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti
statali;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 708 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 16 ottobre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simona Torelli, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
29.04.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ciattoni, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo , premesso di aver avuto una relazione affettiva Parte_1
e di aver convissuto more uxorio con il resistente nell'ambito della quale è nato, in CP_1
data 29 novembre 2021, il piccolo , e che il rapporto ad inizio 2024 è terminato, ha Per_1
chiesto che sia regolamentato l'affido del figlio minore, nella forma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, e ed il diritto di visita del padre non collocatario, con disciplina altresì dei rapporti patrimoniali.
Costituendosi in giudizio, il resistente si è associato alla domanda di CP_1
regolamentazione delle condizioni di affido del figlio minore, nella forma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, ma ha proposto condizioni del diritto di visita e termini di mantenimento differenti.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che, nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo sulla regolamentazione del diritto di visita del padre non collocatario. Pertanto, fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre, hanno chiesto che il diritto di visita del padre sia regolato secondo quanto di seguito riportato:
“infrasettimanalmente il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 21; tutti i sabato del mese alternando un sabato dalle ore 10 alle ore 21 e quello successivo dalle ore 16 alle ore 21; nelle settimane in cui il minore starà con il padre il sabato dalle ore 16 alle ore 21 quest'ultimo terrà con sé il figlio anche la domenica dalle ore 10 alle ore 21, senza pernotto. In ordine al pernotto il sig. terrà con sé il minore a partire dall'età di tre anni CP_1
e mezzo nei fine settimana in cui il minore è con il padre il sabato dalle ore 16 alle ore 21 e la
domenica dalle ore 19 alle ore 21. trascorrerà le principali festività alternandole di Per_1
anno in anno con i genitori (vigilia di natale con uno e natale con l'altro; 31 dicembre con l'uno
e 1 gennaio con l'altro; 6 gennaio ad anni alterni;
pasqua con uno e pasquetta con l'altro; e così via per tutte le ulteriori festività). Compleanno dei genitori con loro;
il compleanno del minore in modalità da concordarsi anni per anno” (cfr. verbale di udienza del 16 ottobre 2024).
Sulla base di quanto osservato sopra, il Tribunale non ravvede ragioni perché si deroghi alla normale forma di affido dei figli minori, con la conseguenza che il minore deve Persona_2
essere affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, secondo quanto congiuntamente richiesto. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre non collocatario, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse del minore e non sono contrarie a norme imperative, con la conseguenza che il Tribunale può disporre secondo quanto concordato dalle parti.
Passando all'aspetto delle condizioni economiche, alla stessa udienza del 16 ottobre 2024 il ha proposto di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 e di CP_1
confermare l'incasso dell'intero AUU erogato dall . Dal canto suo, la si è dichiarata CP_2 Parte_1
disponibile ad accettare la proposta come formulata dal (assegno di mantenimento in € CP_1
250,00 mensili;
assegno unico erogato dall' al 100%), soltanto nell'ipotesi in cui il padre si CP_2
faccia carico integralmente degli oneri economici (ricorso a baby sitter, campo scuola, etc.)
connessi alla gestione del minore nel periodo in cui il minore non andrebbe alla scuola materna e nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria per ricorso alla baby sitter e/o al dopo scuola e alla mensa scolastica vengano ripartite al 50% tra i genitori.
Tanto osservato sulle posizioni delle parti, sulla base della situazione reddituale, per come emerge dalla documentazione allegata, il Tribunale ritiene di dover porre a carico del padre non collocatario l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti statali.
In considerazione dell'accordo raggiunto sulle condizioni personali dell'affido e del non completo accoglimento delle ulteriori richieste di entrambe le parti, il Tribunale ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affido del minore , nato il [...], ad [...] i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che le condizioni dell'affido siano regolamentate secondo quanto stabilito nell'accordo raggiunto tra le parti e trascritto a verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024;
- dispone che versi, in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_2 mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'assegno di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, previo accordo per le spese superiori ad € 200,00, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti
statali;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi