TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ZAMAGNA ROBERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Valdagno il giorno 30 giugno 1990, atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio anno 1990 del Comune di Valdagno al n. 64, parte 2, serie A.
2) Dichiarare che non è dovuto alcun contributo al mantenimento, in quanto i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
3) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di Valdagno affinché proceda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per
1 l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VALDAGNO (VI) in data 30/06/1990.
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 26/03/1998 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche in relazione al mantenimento l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in VALDAGNO (VI) il 30/06/1990 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VALDAGNO (VI) al n. 64, parte II, serie A, anno 1990;
2 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ZAMAGNA ROBERTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Valdagno il giorno 30 giugno 1990, atto trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio anno 1990 del Comune di Valdagno al n. 64, parte 2, serie A.
2) Dichiarare che non è dovuto alcun contributo al mantenimento, in quanto i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
3) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di Valdagno affinché proceda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per
1 l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VALDAGNO (VI) in data 30/06/1990.
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 26/03/1998 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche in relazione al mantenimento l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in VALDAGNO (VI) il 30/06/1990 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VALDAGNO (VI) al n. 64, parte II, serie A, anno 1990;
2 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3