TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8915/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8915/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. PORTACCIO MONICA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. MARTUCCI LUCIANO e , con elezione di domicilio in
Andrea da Bari 125 null 70121 Bari, presso l'avv. MARTUCCI LUCIANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/11/2024, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 5 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione del 30.06.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi n.
01484201800006523/001, notificatole in data 15-28.6.2018 dall
[...]
per il presunto mancato pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 13.124,20.
L'opposizione faceva seguito alla fase sommaria instaurata con ricorso depositato il 28.06.2018, all'esito della quale il G.E., con ordinanza del
19.04.2021, aveva rigettato l'istanza di sospensione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva:
1) L'inesistenza della notifica del pignoramento presso terzi in quanto eseguita attraverso un servizio di recapito privato (NEXIVE);
2) L'inammissibilità del pignoramento per difetto del titolo esecutivo, non essendo stata provata la valida notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione presupposti;
3) L'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
4) La nullità del pignoramento per violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio.
Si costituiva l contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e rilevando che:
- La notifica a mezzo servizio postale privato era da considerarsi nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo;
- Le cartelle e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati;
- Non era maturata la prescrizione in quanto validamente interrotta da atti interruttivi;
- Il pignoramento rispettava i limiti di pignorabilità dello stipendio.
Nel corso del giudizio, l ha chiesto dichiararsi Controparte_1
la cessazione della materia del contendere in relazione agli importi descritti pagina 2 di 5 nell'avviso di addebito n. 31420121813062 per effetto della legge di bilancio
2023.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli importi di cui all'avviso di addebito n. 31420121813062, essendo stati gli stessi annullati per effetto della legge di bilancio 2023, come documentato dall'agente della riscossione.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, in quanto in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse1.
Parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Assume quest'ultima che dopo la notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito rispettivamente il 02.02.2012 ed il 21.05.2012 alcun atto interruttivo della prescrizione risulta eseguito fino alla notifica dell'intimazione del 2018
(15.03.2018) e la notifica del pignoramento opposto (15.06.2018), avendo contestato ed eccepito la inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 014 2013 91 4154187, in relazione all'avviso di addebito, nonché all'intimazione di pagamento n. 014 2013 91 4154086, in relazione alla cartella esattoriale, entrambi asseritamente notificati il 20.09.2013
L'eccezione relativa alla nullità della notifica delle intimazioni di pagamento addotte dall' come atti interruttivi della prescrizione risulta fondata. CP_1
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
14717/2024), in tema di notifica di atti impositivi o processuali tramite servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede necessariamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di 1 Cfr Corte di Cassazione Civile n. 11356/2006 pagina 3 di 5 avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la mera prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, l non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle CAD CP_1
relative alle intimazioni di pagamento che assume essere state notificate il
20.09.2013, limitandosi a depositare copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, che parte opponente ha tempestivamente disconosciute.
Ne consegue che tali atti non possono considerarsi validamente notificati e sono quindi inidonei ad interrompere la prescrizione dei crediti portati nella cartella esattoriale n. 014 2012 77764, notificata il 02.02.2012.
Pertanto, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti tributari e contributivi senza validi atti interruttivi, deve dichiararsi l'illegittimità del pignoramento opposto.
Tale conclusione trova conferma nel consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. sent. n. 8932/2023)2 secondo cui il consolidamento della cartella per mancata impugnazione produce l'irretrattabilità della stessa ma non conferisce al credito valore di giudicato, non determinando la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli importi di cui all'avviso di addebito n. 31420121813062;
2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi n. 01484201800006523/001 notificato il 15.06.2018; 2 In tema di riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante ruolo, l'opposizione alla cartella esattoriale che eccepisce la prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella, ma non quella eventualmente maturata dopo, è inammissibile per difetto di interesse, dovendo necessariamente le eccezioni concernenti il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo farsi valere mediante l'opposizione alla cartella nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Tale principio si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. L'eccezione di prescrizione, configurandosi come un'eccezione tipicamente di merito, deve ritenersi preclusa qualora non sia stata tempestivamente sollevata, giacché l'effetto precipuo dello spirare del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 consiste nell'estinzione dell'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa originaria dell'ente previdenziale. Non rileva in senso contrario la circostanza che, dopo la notifica della cartella esattoriale, sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di questione distinta rispetto alla rilevabilità della prescrizione maturata prima della notifica. pagina 4 di 5 3) Condanna l alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore dell'opponente, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8915/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. PORTACCIO MONICA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. MARTUCCI LUCIANO e , con elezione di domicilio in
Andrea da Bari 125 null 70121 Bari, presso l'avv. MARTUCCI LUCIANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/11/2024, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 5 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione del 30.06.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi n.
01484201800006523/001, notificatole in data 15-28.6.2018 dall
[...]
per il presunto mancato pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 13.124,20.
L'opposizione faceva seguito alla fase sommaria instaurata con ricorso depositato il 28.06.2018, all'esito della quale il G.E., con ordinanza del
19.04.2021, aveva rigettato l'istanza di sospensione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva:
1) L'inesistenza della notifica del pignoramento presso terzi in quanto eseguita attraverso un servizio di recapito privato (NEXIVE);
2) L'inammissibilità del pignoramento per difetto del titolo esecutivo, non essendo stata provata la valida notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione presupposti;
3) L'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
4) La nullità del pignoramento per violazione dei limiti di pignorabilità dello stipendio.
Si costituiva l contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e rilevando che:
- La notifica a mezzo servizio postale privato era da considerarsi nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo;
- Le cartelle e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati;
- Non era maturata la prescrizione in quanto validamente interrotta da atti interruttivi;
- Il pignoramento rispettava i limiti di pignorabilità dello stipendio.
Nel corso del giudizio, l ha chiesto dichiararsi Controparte_1
la cessazione della materia del contendere in relazione agli importi descritti pagina 2 di 5 nell'avviso di addebito n. 31420121813062 per effetto della legge di bilancio
2023.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli importi di cui all'avviso di addebito n. 31420121813062, essendo stati gli stessi annullati per effetto della legge di bilancio 2023, come documentato dall'agente della riscossione.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, in quanto in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse1.
Parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Assume quest'ultima che dopo la notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito rispettivamente il 02.02.2012 ed il 21.05.2012 alcun atto interruttivo della prescrizione risulta eseguito fino alla notifica dell'intimazione del 2018
(15.03.2018) e la notifica del pignoramento opposto (15.06.2018), avendo contestato ed eccepito la inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 014 2013 91 4154187, in relazione all'avviso di addebito, nonché all'intimazione di pagamento n. 014 2013 91 4154086, in relazione alla cartella esattoriale, entrambi asseritamente notificati il 20.09.2013
L'eccezione relativa alla nullità della notifica delle intimazioni di pagamento addotte dall' come atti interruttivi della prescrizione risulta fondata. CP_1
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
14717/2024), in tema di notifica di atti impositivi o processuali tramite servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede necessariamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di 1 Cfr Corte di Cassazione Civile n. 11356/2006 pagina 3 di 5 avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la mera prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, l non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle CAD CP_1
relative alle intimazioni di pagamento che assume essere state notificate il
20.09.2013, limitandosi a depositare copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, che parte opponente ha tempestivamente disconosciute.
Ne consegue che tali atti non possono considerarsi validamente notificati e sono quindi inidonei ad interrompere la prescrizione dei crediti portati nella cartella esattoriale n. 014 2012 77764, notificata il 02.02.2012.
Pertanto, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti tributari e contributivi senza validi atti interruttivi, deve dichiararsi l'illegittimità del pignoramento opposto.
Tale conclusione trova conferma nel consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. sent. n. 8932/2023)2 secondo cui il consolidamento della cartella per mancata impugnazione produce l'irretrattabilità della stessa ma non conferisce al credito valore di giudicato, non determinando la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli importi di cui all'avviso di addebito n. 31420121813062;
2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi n. 01484201800006523/001 notificato il 15.06.2018; 2 In tema di riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante ruolo, l'opposizione alla cartella esattoriale che eccepisce la prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella, ma non quella eventualmente maturata dopo, è inammissibile per difetto di interesse, dovendo necessariamente le eccezioni concernenti il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo farsi valere mediante l'opposizione alla cartella nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Tale principio si fonda sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. L'eccezione di prescrizione, configurandosi come un'eccezione tipicamente di merito, deve ritenersi preclusa qualora non sia stata tempestivamente sollevata, giacché l'effetto precipuo dello spirare del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 consiste nell'estinzione dell'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa originaria dell'ente previdenziale. Non rileva in senso contrario la circostanza che, dopo la notifica della cartella esattoriale, sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di questione distinta rispetto alla rilevabilità della prescrizione maturata prima della notifica. pagina 4 di 5 3) Condanna l alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore dell'opponente, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5