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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Viviana Scaramuzza Giudice est., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2622/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 22/09/2025
TRA
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALAMONERI GIOVANNI e dell'avv. GEMELLI FABRIZIO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, RICORRENTE
E
c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. GIORGIANNI ALESSIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/09/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 25.06.2024, , Parte_1 premesso che con sentenza n. 1548/2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che, con successiva sentenza n. 2149/2021, erano CP_1 stati regolati i rapporti economici tra le parti ed in relazione alla prole;
che, in sede di divorzio, era stato posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 650,00 quale CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore oltre alla quota del 60% delle spese Per_1 straordinarie;
che, raggiunta la maggiore età, la figlia aveva deciso di trasferirsi a Catania per frequentare la facoltà di medicina e per partecipare agli allenamenti ed alle partite di pallanuoto facendo parte della Nazionale giovanile;
che, a causa dei suoi numeri impegni, Per_1 sporadicamente faceva ritorno a Messina;
tutto ciò premesso, chiedeva, a modifica delle statuizioni assunte in sede di divorzio, che la somma prevista a titolo di contributo al mantenimento della figlia fosse alla stessa direttamente corrisposta. Disposta la comparizione personale delle parti con decreto del 10/07/2024, con comparsa del 25/09/2024, si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e la condanna del ex art. 96 c.p.c., Pt_1 al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. All'udienza del 06/11/2024, il Giudice delegato procedeva alla audizione delle parti e, con successiva ordinanza del 13/11/2024, ritenuto non necessario procedere alla audizione della figlia, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Infine, all'udienza del 22/09/2025, il Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione. Tutto ciò premesso, la domanda formulata dal ricorrente di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento alla figlia va rigettata poiché, in assenza della relativa domanda da parte del figlio maggiorenne, unico soggetto a ciò legittimato, non può disporsi un versamento diretto al figlio da parte del genitore obbligato. Peraltro, nella fattispecie in esame, non può neppure ritenersi venuta meno la legittimazione della madre a richiedere, e ricevere, il contributo per il mantenimento della figlia Invero, come Per_1 sottolineato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando gli esborsi necessari per il suo sostentamento (Cass. 29977/2020), come nella fattispecie in esame può evincersi dalla documentazione depositata.
Va, inoltre, rigettata la domanda proposta dalla di condanna del ex art. 96 c.p.c., al CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti in relazione al valore della controversia (inferiore ad € 26.000,00 in ragione dell'importo dell'assegno corrisposto per 24 mensilità dal ricorrente), alla modesta difficoltà della causa ed alla natura documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2622/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda formulata dal ricorrente di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento alla figlia Per_1
2. Rigetta la domanda proposta dalla di condanna del ex art. 96 c.p.c., al CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso in Messina lì 30 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Corrado Bonanzinga) Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.