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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 06.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2063 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. CP_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
CARTA Giuseppe, Controparte_14 CP_15
e la Controparte_16 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_17
tempore;
tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'Avv. Pasquale
MASTELLONE, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti
pagina 1 contro
2. Controparte_18
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa BRUNDU dell'Avvocatura interna dell'Azienda;
resistente
3. , Controparte_19
elettivamente domiciliata in Sassari, via Asproni n. 6 presso lo studio dell'Avv.
AN NN, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
4. , Controparte_20
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore A. MISCALI dell'Avvocatura interna dell'Azienda;
resistente
5. ; Controparte_21
convenuta contumace
6. Controparte_22
,
[...]
convenuta contumace
7. ; Controparte_23
convenuta contumace
8. ; Controparte_24
convenuta contumace
9. Controparte_25
;
[...]
convenuta contumace
pagina 2 10. ; Controparte_26
convenuta contumace
11. Controparte_27
[...]
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Questa difesa si riporta a tutti i propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate e,
in particolar modo, alla memoria illustrativa autorizzata dal Giudicante e da
ultimo depositata. Chiede pertanto prendersi atto della sopravvenuta carenza di
interesse disponendo altresì la compensazione integrale delle spese di lite. In via
di estremo subordine, conclude come da atti”.
Nell'interesse della resistente CP_28
“1) Si respinga il ricorso in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto;
2) con vittoria delle spese e compensi”.
Nell'interesse della resistente CP_29
“In via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare la
inammissibilità/improcedibilità della domanda in quanto tardiva e nuova rispetto al
giudizio a quo.
2. Nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Nell'interesse della resistente : CP_20
“si confermano le difese e conclusioni rassegnate in atti e prendendo atto della
formulata carenza di interesse da parte dei ricorrenti con conseguente proposta
pagina 3 di abbandono del presente giudizio con compensazione integrale delle spese si
evidenzia che detta proposta potrebbe essere accettata se condivisa da tutte le
parti in giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' Controparte_30
e altre Amministrazioni sanitarie al fine di ottenere l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del “bando pubblici concorsi, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 35 posti a tempo indeterminato nel profilo di
dirigente veterinario”.
2. L , la Controparte_31 [...]
e la Controparte_20 [...]
si sono costituite in giudizio Controparte_32
domandando il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
3. Le ulteriori convenute non si sono costituite e, rilevata la regolarità delle notifiche, devono essere dichiarate contumaci.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
pagina 4 civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata certamente quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, i ricorrenti, nelle note scritte per l'udienza del 08.07.2025,
hanno rappresentato che “in corso di giudizio molti dei ricorrenti, hanno ricevuto
un sostanziale aumento delle ore per cui viene a configurarsi, di fatto anche se in
parte, una sopravvenuta carenza di interesse.
III – Anche in ragione della circostanza dedotta sub II) e senza nulla riconoscere,
questa difesa ha provveduto ad interpellare formalmente le controparti costituite
proponendo un abbandono del presente giudizio con integrale compensazione
delle spese”.
Nel caso che interessa, deve essere, pertanto, rilevata l'improcedibilità della domanda in ragione del manifestato venire meno dell'interesse a coltivare la domanda e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve essere, altresì, disposta la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto anche della assoluta novità della materia trattata nella giurisprudenza anche locale.
pagina 5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 06.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6