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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9068 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 47489, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, dagli Parte_1
Avv.ti Giulia Del Poggio e Antonello Liardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Roma, P.zza Santa Croce in Gerusalemme 4
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, in forza di procura generale alle liti per atto notarile, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024, ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
397 2024 0018881736 000 notificatogli il 26.11.2024, con cui l' gli aveva intimato CP_1
il pagamento della somma di euro 1.812,14, per contributi IVS asseritamente dovuti alla
Gestione Separata Commercianti, relativi al periodo 1/2023 – 9/2023, sanzioni ed interessi di mora.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ricoperto la carica di liquidatore della società esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 21 Controparte_2
maggio 2023, sostenendo pertanto l'infondatezza della pretesa contributiva per i restanti periodi di cui all'AVA opposto, per “difetto di legittimazione passiva”.
Ha quindi chiesto l'annullamento del predetto avviso di addebito.
L'Istituto di previdenza, tempestivamente costituitosi, ha rappresentato che la pretesa contributiva fatta valere trovava titolo non già nella carica di liquidatore della società in questione, bensì nello svolgimento da parte del ricorrente di attività di commercio al dettaglio di mobili (sin dal 1997), in qualità di socio della Ha Controparte_2
evidenziato altresì che il ricorrente aveva ceduto le proprie quote sociali e dunque cessato tale attività solo in data 28 febbraio 2023, senza però darne tempestiva comunicazione all' ; sicché l' una volta preso atto della cessazione dello CP_1 CP_1
svolgimento dell'attività di commercio aveva provveduto a sgravare parzialmente l'avviso di addebito opposto. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In sede di note conclusionali, la parte ricorrente, riconosciuto il predetto sgravio parziale, ha rappresentato di aver versato il residuo ancora dovuto in forza dell'AVA opposto (pari ad euro 419,86), come da attestazione di pagamento versata in atti. Si è associato pertanto nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
pagina 2 di 4 ******
E' circostanza pacifica (v. deduzioni sul punto nella nota dell'ufficio amministrativo, riportate nel corpo della memoria di costituzione dell e non contestate dalla parte ricorrente) che il CP_1
fosse iscritto alla Gestione commercianti dal gennaio 1997, per l'attività di commercio al Pt_1
dettaglio mobili esercitata quale socio della Controparte_2
Del pari è altrettanto pacifico, oltre che documentalmente provato (v. visura CCIAA prodotta dall' ), che il ricorrente in data 27.2.2023 abbia ceduto tutte le quote CP_1
sociali.
Invero, il ricorrente, dal 15 febbraio al 31 maggio 2023 ha ricoperto la carica di liquidatore della predetta società, ma la pretesa contributiva avanzata nei suoi confronti dall' non trova titolo nell'attività di mera amministrazione della società in CP_1
liquidazione, bensì, com'è corretto che sia, nel (pacifico) svolgimento di attività commerciale quale socio della predetta società.
Lo sgravio (parziale) è dunque stato disposto dall' non sulla base del rilievo della CP_1
cessazione della carica di liquidatore (avvenuta a maggio 2023), bensì sul rilievo della liquidazione di tutte le quote sociali (avvenuta a febbraio 2023), in uno all'insussistenza di altre partecipazioni in società di capitali o di persone e alla mancata titolarità di imprese individuali: ciò che rileva infatti ai fini della iscrizione nella Gestione commercianti è lo svolgimento di attività commerciale, non essendo invece sufficiente la copertura di cariche amministrative.
Lo sgravio quindi ha riguardato il periodo successivo al 27.2.2023 ovvero alla dismissione delle quote sociali e non già il periodo anteriore all'assunzione alla carica di liquidatore e quello successivo alla sua dismissione.
Tanto chiarito, deve prendersi atto della circostanza che il ricorrente ha accettato detto sgravio parziale, non contestandone la decorrenza ed anzi versando il residuo ancora dovuto, pari ad euro 419,86.
Preso atto di ciò, va pertanto dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto concordemente dalle parti.
pagina 3 di 4 Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese, deve considerarsi, per un verso, che lo sgravio parziale dell'AVA è stato disposto solo dopo l'introduzione del presente giudizio e, per l'altro, che il ricorrente non ha tempestivamente comunicato all' (attraverso l'invio della CP_1
Comunicazione Unica) la cessione di tutte le quote sociali;
sicché, rilevato anche che le argomentazioni difensive poste a base del ricorso (eccezione di difetto di legittimazione passiva, fondata sulla cessazione della carica di liquidatore) non sono risultate fondate e che l' ha disposto lo sgravio sulla base di una diversa (e corretta) motivazione, CP_1
ricorrono i motivi per disporsene l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 47489, decisa all'udienza del 18.9.2025, e vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, dagli Parte_1
Avv.ti Giulia Del Poggio e Antonello Liardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Roma, P.zza Santa Croce in Gerusalemme 4
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, in forza di procura generale alle liti per atto notarile, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024, ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
397 2024 0018881736 000 notificatogli il 26.11.2024, con cui l' gli aveva intimato CP_1
il pagamento della somma di euro 1.812,14, per contributi IVS asseritamente dovuti alla
Gestione Separata Commercianti, relativi al periodo 1/2023 – 9/2023, sanzioni ed interessi di mora.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ricoperto la carica di liquidatore della società esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 21 Controparte_2
maggio 2023, sostenendo pertanto l'infondatezza della pretesa contributiva per i restanti periodi di cui all'AVA opposto, per “difetto di legittimazione passiva”.
Ha quindi chiesto l'annullamento del predetto avviso di addebito.
L'Istituto di previdenza, tempestivamente costituitosi, ha rappresentato che la pretesa contributiva fatta valere trovava titolo non già nella carica di liquidatore della società in questione, bensì nello svolgimento da parte del ricorrente di attività di commercio al dettaglio di mobili (sin dal 1997), in qualità di socio della Ha Controparte_2
evidenziato altresì che il ricorrente aveva ceduto le proprie quote sociali e dunque cessato tale attività solo in data 28 febbraio 2023, senza però darne tempestiva comunicazione all' ; sicché l' una volta preso atto della cessazione dello CP_1 CP_1
svolgimento dell'attività di commercio aveva provveduto a sgravare parzialmente l'avviso di addebito opposto. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In sede di note conclusionali, la parte ricorrente, riconosciuto il predetto sgravio parziale, ha rappresentato di aver versato il residuo ancora dovuto in forza dell'AVA opposto (pari ad euro 419,86), come da attestazione di pagamento versata in atti. Si è associato pertanto nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
pagina 2 di 4 ******
E' circostanza pacifica (v. deduzioni sul punto nella nota dell'ufficio amministrativo, riportate nel corpo della memoria di costituzione dell e non contestate dalla parte ricorrente) che il CP_1
fosse iscritto alla Gestione commercianti dal gennaio 1997, per l'attività di commercio al Pt_1
dettaglio mobili esercitata quale socio della Controparte_2
Del pari è altrettanto pacifico, oltre che documentalmente provato (v. visura CCIAA prodotta dall' ), che il ricorrente in data 27.2.2023 abbia ceduto tutte le quote CP_1
sociali.
Invero, il ricorrente, dal 15 febbraio al 31 maggio 2023 ha ricoperto la carica di liquidatore della predetta società, ma la pretesa contributiva avanzata nei suoi confronti dall' non trova titolo nell'attività di mera amministrazione della società in CP_1
liquidazione, bensì, com'è corretto che sia, nel (pacifico) svolgimento di attività commerciale quale socio della predetta società.
Lo sgravio (parziale) è dunque stato disposto dall' non sulla base del rilievo della CP_1
cessazione della carica di liquidatore (avvenuta a maggio 2023), bensì sul rilievo della liquidazione di tutte le quote sociali (avvenuta a febbraio 2023), in uno all'insussistenza di altre partecipazioni in società di capitali o di persone e alla mancata titolarità di imprese individuali: ciò che rileva infatti ai fini della iscrizione nella Gestione commercianti è lo svolgimento di attività commerciale, non essendo invece sufficiente la copertura di cariche amministrative.
Lo sgravio quindi ha riguardato il periodo successivo al 27.2.2023 ovvero alla dismissione delle quote sociali e non già il periodo anteriore all'assunzione alla carica di liquidatore e quello successivo alla sua dismissione.
Tanto chiarito, deve prendersi atto della circostanza che il ricorrente ha accettato detto sgravio parziale, non contestandone la decorrenza ed anzi versando il residuo ancora dovuto, pari ad euro 419,86.
Preso atto di ciò, va pertanto dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto concordemente dalle parti.
pagina 3 di 4 Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese, deve considerarsi, per un verso, che lo sgravio parziale dell'AVA è stato disposto solo dopo l'introduzione del presente giudizio e, per l'altro, che il ricorrente non ha tempestivamente comunicato all' (attraverso l'invio della CP_1
Comunicazione Unica) la cessione di tutte le quote sociali;
sicché, rilevato anche che le argomentazioni difensive poste a base del ricorso (eccezione di difetto di legittimazione passiva, fondata sulla cessazione della carica di liquidatore) non sono risultate fondate e che l' ha disposto lo sgravio sulla base di una diversa (e corretta) motivazione, CP_1
ricorrono i motivi per disporsene l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 18.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4