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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/08/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 345/2022 tra le parti:
ATTORE
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Irene Cecchi presso il Suo Studio domiciliata
CONVENUTO
(c.f., p.iva e n. iscrizione al Registro Imprese Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Marchionni presso il Suo P.IVA_1
Studio domiciliata
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- In tesi: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione CP_2 delle lesioni patite dalla Sig.ra e per l'effetto condannare la medesima Parte_1 convenuta al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla medesima, per € 9.615,60=, comprensivi della personalizzazione per il danno non patrimoniale, dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute e della ripetizione del prezzo versato per il trattamento pattuito, o comunque di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pagina 1 di 6 - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge, fatto salvo ogni altro diritto.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, per tutti i motivi spesi in narrativa, contrariis reiectis: - In tesi, previo accertamento della mancata esecuzione di alcuna prestazione da parte della nei confronti della odierna Controparte_1 attrice, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi spesi in narrativa;
- In denegata ipotesi, escludere ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., la responsabilità della poiché la Sig.ra avrebbe potuto evitare il Controparte_1 Parte_1 danno usando l'ordinaria diligenza ovvero avvertendo il parrucchiere, prima di ricevere la prestazione, di pregressi episodi allergici.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della per le lesioni subite a seguito di un trattamento ai capelli Controparte_1 effettuato presso il salone Jean Louis AV di Campi Bisenzio all'interno del Centro
Commerciale «I Gigli» e, per l'effetto, sentir condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Nello specifico a sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto: (1) di essersi sottoposta in data 27.07.2020, alle 14.00 circa, presso il salone Jean Louis AV di
Campi Bisenzio all'interno del Centro Commerciale «I Gigli» ad un trattamento di shampoo, tintura per capelli (passaggio da biondo a castano scuro) e piega, a seguito del quale ha avvertito cefalea, severo prurito al cuoio capelluto e grave gonfiore alla testa, alle orecchie, alla zona perioculare;
(2) di essersi recata in 29.07.2020 a mezzo ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato ove le è stata diagnosticata una reazione allergica con dimissione a domicilio e prescrizione di AX (antistaminico) e
AC (cortisone); (3) che, non essendosi stabilizzata la situazione, in data
31.07.2020 si è recata presso il proprio medico, Dott.ssa la quale ha accertato Per_1 il persistente prurito al cuoio capelluto, edema al volto e in zona periorbitale confermando la terapia di cortisonici e antistaminici, indicando ulteriori 5 giorni di prognosi;
(4) che, persistendo la forte sintomatologia, nella serata del medesimo giorno si è nuovamente recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi ove le è stata
Pagina 2 di 6 riscontrata una persistenza di sintomi, somministrati farmaci in endovena con diagnosi di “reazione allergica a tintura per capelli”; (5) di essersi recata, persistendo i sintomi, a visita dalla dott.ssa nelle date del 05.08.2020, 1.09.2020, 14.09.2020, Per_1
31.10.2020, ove in quest'ultima le veniva prescritto di sottoporsi a test epicutanei presso
UOSD Allergologia e Immunologia clinica USL Prato (Dott.ssa , i quali Persona_2 davano “esito fortemente POSITIVO per dispersi mix e parafenilendiamina”; (6) di aver presentato denuncia querela per i fatti occorsi in data 5.08.2020 poi integrata in data
13.08.2020 (7) di essersi sottoposta in data 22.12.2020 a visita medico legale dal dott. il quale nella propria perizia ha concluso “che la Sig.ra Persona_3 Parte_1
in data il 27.07.2020, a seguito di seduta di trattamento colorante avvenuta
[...] presso l'esercizio commerciale Jean Luis AV sito all'interno del Centro
Commerciale “I Gigli” di Campi Bisenzio, sviluppò reazione allergica ai prodotti utilizzati”; (8) di aver invitato in data 9.03.2021 alla negoziazione assistita da avvocati la società convenuta, la quale non ha aderito;
(9) di essere stata contattata dalla compagnia assicuratrice della convenuta in data 29.07.2021 la quale CP_3 informava di non poter «dar corso alla gestione del sinistro in quanto l'assicurato ha ribadito le proprie contestazioni in ordine al fatto storico»; (10) che, si configura una responsabilità contrattuale di controparte, la quale dovrà essere condannata la risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre che al rimborso del costo della prestazione effettuata, risultata la causa dei danni medesimi.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta la società Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
[...]
A sostegno delle proprie eccezioni la convenuta ha dedotto l'assenza di prova dei fatti come ricostruiti da controparte evidenziando che il personale del salone non ricorda assolutamente la signora, che i suoi dati anagrafici non sono stati rinvenuti negli archivi informatici del negozio, che non risultano segnalazioni e manifestazioni di fenomeni allergici durante il giorno 27.07.2020, che lo scontrino della carta di pagamento prodotto da controparte potrebbe essere stato rinvenuto ovunque e non prova comunque l'effettiva prestazione del servizio in favore dell'attrice, che la carta di pagamento utilizzata non è stata fornita, che vi è un'evidente confusione sulle date nei documenti prodotti da controparte posto che nella citazione la stessa sostiene di essersi recata presso il salone il 27 luglio 2020, mentre al PS dell'ospedale di Prato ha dichiarato di esservisi recata il 28 luglio;
il medico curante indica la data del 30 luglio 2020 quale data di accesso al Ps di Prato e dai documenti prodotti da controparte emerge che gli
Pagina 3 di 6 accessi ai Pronti Soccorsi di Prato e di Careggi sono avvenuti rispettivamente in data
29.7.2020 e 31.7.2020.
Inoltre, parte convenuta ha rilevato che è la stessa controparte a riferire, durante la visita al PS di Prato di aver avvertito “comparsa come sempre di prurito alla testa” confessando, pertanto, l'esistenza di reazioni allergiche pregresse con conseguente onere della medesima di segnalare al parrucchiere la propria ipersensibilità alle tinture per capelli, giustificando, sotto il profilo giuridico, l'applicazione della norma di cui all'art. 1227 c.c..
Infine, parte convenuta ha contestato la quantificazione del danno come accertata dal perito di controparte.
La causa, istruita mediante prove orali, documenti e ctu, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 9.4.2025, mutato nelle more il giudice assegnatario del procedimento, sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda non è fondata.
La responsabilità invocata da parte attrice deve essere inquadrata giuridicamente nella responsabilità contrattuale, posto che tra le parti è stato concluso un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. che impone obblighi ad entrambe le parti. Il parrucchiere è tenuto a realizzare la prestazione in modo conforme alle richieste del cliente (nel caso in esame trattamento di shampoo, tintura per capelli da biondo a castano scuro e piega) secondo gli standard di diligenza professionale in aderenza a quanto previsto dall'art. 1176 c.c. secondo cui “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”.
Il cliente, dall'altro lato, è tenuto al pagamento del compenso per l'attività svolta dal parrucchiere.
Qualificata in tal modo la responsabilità a livello processuale ne consegue l'onere per il danneggiato di provare la fonte del proprio diritto e le conseguenze dannose della lesione, ivi compreso il rapporto causale tra inadempimento e danno, restando a carico dell'altra parte l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è stato dovuto a causa a sé non imputabile, in
Pagina 4 di 6 quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza dovuta.
Ciò significa che il danneggiato è esonerato dalla prova dell'inadempimento, incombendo su di esso soltanto un onere di allegazione del medesimo.
Tuttavia, l'onere di allegazione deve essere specifico, dovendo specificare dettagliatamente in cosa consiste l'inadempimento e quali sono le circostanze che lo hanno determinato, non essendo sufficiente una generica affermazione di inadempimento, poiché inciderebbe sul diritto della controparte di difendersi adeguatamente impedendo, inoltre, al giudice di valutare la fondatezza della pretesa
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018 (Rv. 648477 - 01): “Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.”).
Nel caso in esame parte attrice si è limitata ad affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di controparte e l'evento dannoso senza argomentare circa le circostanze che avrebbero determinato l'inadempimento. Nell'atto di citazione si legge, infatti, soltanto “da quanto dedotto in narrativa appare evidente che la soc. convenuta non abbia applicato la necessaria diligenza nell'adempiere alla prestazione richiesta.”.
Le allegazioni circa l'inadeguatezza del comportamento di parte convenuta, relativamente al fatto che il personale del salone non abbia domandato alla cliente l'insorgenza di eventuali pregresse allergie né che abbia fatto test preliminari dei prodotti applicati sono state svolte soltanto negli scritti difensivi conclusivi da parte dell'attrice e, quindi, del tutto tardivamente essendo maturate le preclusioni assertive.
Inoltre, si evidenzia che di fronte alle allegazioni e contestazioni di parte convenuta secondo cui il personale del salone ha messo in atto i protocolli aziendali sul punto (i protocolli aziendali prevedono che il personale avverta i clienti della possibilità di allergie ai prodotti, chiedendo espressamente se hanno in passato manifestato reazioni allergiche. In caso di risposta affermativa o dubbia da parte del cliente, proprio per scongiurare il rischio di reazioni allergiche, il personale applica un preventivo patch test), parte attrice non ha specificato alcunchè, violando, pertanto, il suo onere di allegazione.
Pagina 5 di 6 Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore medio della fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico di parte attrice in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE la domanda attorea;
2. CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come pere legge;
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Prato, 01/08/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
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