Articolo 1 della Legge 27 marzo 1954, n. 67
Versione
21 aprile 1954
Art. 1. Articolo unico.

Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .

Entrata in vigore il 21 aprile 1954
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