Art. 1. Articolo unico.
Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .
Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .