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21 aprile 1954
21 aprile 1954
Art. 1. Articolo unico.
Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .
Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .
Giurisprudenza • 5
- 1. CGUE, n. C-535/15, Sentenza della Corte, Freie und Hansestadt Hamburg contro Jost Pinckernelle, 27/04/2017Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 27 aprile 2017 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione — Sostanze chimiche non registrate — Esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea delle sostanze chimiche non registrate» Nella causa C-535/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 10 settembre 2015, pervenuta …Leggi di più...
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